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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 883/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A 1) (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ); Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ); Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ; Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10) (C.F. Parte_10 C.F._10
11) (C.F. ) Parte_11 C.F._11
12) (C.F. ) Parte_12 C.F._12
13) (C.F. ) Parte_13 C.F._13
14) C.F. ) Parte_14 C.F._14
pag. 1 di 9 15) (C.F. ) Parte_15 C.F._15
16) (C.F. Parte_16 C.F._16
17) (C.F. Parte_17 C.F._17
18) (C.F. ) Parte_18 C.F._18
19) (C.F. ) Parte_19 C.F._19
20 (C.F. ) Parte_20 C.F._20 tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Finocchiaro e Monica Pedriali ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo sito in Padova, via Scrovegni n. 2/A;
- ricorrenti -
E (Codice Fiscale – Partita IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gulino, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Filiale delle di Caltanissetta, CP_1 sita in via Leone XIII, n. 12 – Caltanissetta;
- resistente - nonché nei confronti di (Codice Fiscale e Partita IVA.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Calderaro, 16-18 – 93100 Caltanissetta – (contumace);
- resistente - avente ad oggetto: retribuzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Così come esaustivamente sintetizzato nell'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 14.04.2025: “(…) 1. Il presente giudizio è stato instaurato da una pluralità di lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze della soc. fino al CP_2
30/04/2022 nell'ambito dell'appalto concluso con per l'affidamento del CP_1 servizio ambientale integrato. 2. L'azione dei lavoratori mira a far valere la responsabilità solidale di CP_1 nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/2003; ciò al fine di ottenere il pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati nel corso del rapporto di lavoro e non corrisposti dal datore di lavoro. pag. 2 di 9 3. si è costituita in giudizio e ha contrastato l'impostazione avversaria, CP_1 evidenziando, in particolare: il decorso del termine biennale stabilito dal sopra citato art. 29 c. 2; la necessità di estendere il contraddittorio alla curatela della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la società datrice di lavoro ( ); CP_2
l'infondatezza nel merito della domanda per assenza di evidenze a comprova dei crediti pretesi. (…)”. La causa, verificata la ritualità del contraddittorio all'udienza del 28/01/2025, essendosi ritenuta la vertenza di natura documentale, è stata rinviata, previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali, per discussione/decisione all'udienza del 07/05/2026 h 08:31 da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che, con proprio decreto del 11/10/2025, ha anticipato la discussione/decisione della vertenza all'odierna udienza, confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito va osservato che dopo l'instaurazione del presente giudizio (avvenuta in data 06/06/2024 a seguito del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte delle lavoratrici indicate in epigrafe) nei confronti della società è Controparte_2 stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale n. 11/2024 con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 13/2024 del 12.07.2024, pubblicata il 22.07.2024 (v. all.ti 3-4 di ). CP_1
Orbene, l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede che: “L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte, dunque, interrompe automaticamente il processo, ma l'effetto si estende all'intero giudizio solo se le cause sono inscindibili;
se le cause sono scindibili e l'evento riguarda solo una parte, si verifica un'interruzione parziale, e il processo prosegue per le altre parti. pag. 3 di 9 Orbene, ad avviso di questo Giudice, nel caso di specie ci si trova in presenza di cause scindibili. Ed invero, l'art. 29 d.lgs. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, consente al lavoratore di agire anche solo contro il committente, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l'appaltatore (cfr. Cass. Ordinanza 30 dicembre 2022 n. 38174). Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16075 del 10 giugno 2024, infatti, la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori configura una responsabilità di garanzia e non una contitolarità del debito. Stando così le cose, ritiene il Tribunale che vada dichiarata l'interruzione del giudizio nei soli confronti della ben potendo proseguire la Controparte_2 causa fra le altre parti. Sul punto, si osserva, per completezza espositiva, che non assume alcuna rilevanza la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla difesa delle lavoratrici ricorrenti nei confronti della all'udienza del Controparte_2
25/01/2025, non essendo stata tale rinuncia accettata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Per quanto concerne, poi, la richiesta di di estendere il CP_1 contraddittorio ex art. 106 c.p.c. nei confronti della curatela della società a responsabilità limitata si rammenta Controparte_3 che nelle controversie soggette al c.d. rito lavoro, la chiamata di un terzo in causa, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., richiede l'autorizzazione del Giudice. Il convenuto deve chiedere l'autorizzazione nella memoria di costituzione, mentre l'attore deve chiederla in prima udienza, a pena di decadenza. Il Giudice, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario (disciplinate dall'art. 101 c.p.c.) in cui è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio, verificherà se la chiamata del terzo è compatibile con i principi di concentrazione e celerità del processo e, se la autorizza, fisserà una nuova udienza per la citazione del terzo. Ciò posto, in relazione alla fattispecie esame, si osserva che la chiamata in giudizio della curatela della società a responsabilità limitata
[...]
, oltre a non essere un atto dovuto (non vertendosi in Controparte_3 pag. 4 di 9 un'ipotesi di litisconsorzio necessario – come sopra evidenziato), non appare nemmeno opportuna e, pertanto, la relativa richiesta va disattesa. Al riguardo, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nel caso di fallimento di una società (ora liquidazione giudiziale n.d.r.), l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società (…)” (Tribunale di Genova, 12 Maggio 2022). Ed invero, in consonanza con tale orientamento giurisprudenziale,
[...] nella propria memora di costituzione (v. pag. 16) ha esplicitato Controparte_1 che: “(…) le richieste di condanna nei confronti della società fallita devono intendersi eseguibili solo nell'ipotesi di ritorno in bonis della società a r.l.” (cfr. sul punto, Cass., sez. III, sent. n. 10640 del 26.06.2012 e Cass., sez. III, sent. n. 1115 del 21.01.2014, in motivazione)”. Ciò detto, va, però, anche ricordato che l'autorizzazione del Giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c. è oggetto di un potere discrezionale del Giudice, che può rifiutarla per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Sul punto, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass. II, n. 2331/2022). Ebbene, nel caso di specie, esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, vista anche l'esigenza di definire il giudizio nei tempi prescritti dal PNRR Giustizia, rendono inopportuna la chiamata in causa della società a responsabilità limitata che, Controparte_3
pag. 5 di 9 pertanto, viene negata, confermandosi sul punto le implicite valutazioni del precedente Giudicante. Quanto al merito della vertenza, va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di decadenza biennale proposta da nei confronti delle Controparte_1 lavoratrici ricorrenti. Tale eccezione, ad avviso di questo Giudice, va disattesa in quanto infondata. Ed invero, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9130 del 5 aprile 2024, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 può essere validamente impedita non solo mediante la proposizione della domanda giudiziale ma anche attraverso una richiesta stragiudiziale di pagamento. In particolare si è stabilito che: “La decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita non solo dal deposito del ricorso ma anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento”. Tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale della norma, che non specifica le modalità di interruzione della decadenza, sia nella disciplina generale ex art. 2966 c.c., nonché nella ratio dell'istituto, volto ad assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore. Ebbene, nel caso di specie, in data 30.04.2024, che rappresentava pacificamente l'ultimo giorno utile, le lavoratrici odierne ricorrenti hanno inviato il tentativo di conciliazione a (cfr. doc. 6 di parte Controparte_1 ricorrente), impedendo così il compimento del termine di decadenza biennale invocato dalla società resistente. La comunicazione stragiudiziale, in forma scritta e contenente la richiesta di pagamento dei crediti maturati, ha soddisfatto altresì l'esigenza di consentire al committente di venire tempestivamente a conoscenza delle rivendicazioni delle lavoratrici. Come affermato dalla Cassazione nella citata ordinanza, "una diversa interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la ratio ispiratrice della norma che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore". pag. 6 di 9 Quanto, poi, all'eccezione di , esplicitata in sede di prima CP_1 udienza, secondo cui “il tentativo di conciliazione” sarebbe “privo di idonea procura” e, quindi, inidoneo ad impedire la decadenza biennale, evidenzia il Giudicante che nell'ampiezza dei poteri conferiti ai difensori dalle lavoratrici con le procure de quibus, benché finalizzate ad avviare la presente vertenza, rientrava certamente anche il potere di tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, tali procure dovrebbero intendersi comunque tacitamente ratificate dalle lavoratrici mediante la proposizione dell'azione monitoria. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione dell'eccezione di decadenza biennale spiegata da Controparte_1
Ciò posto, si osserva che la domanda proposta dalle lavoratrici, odierni ricorrenti, risulta fondata anche nel merito. Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7464 del 20 marzo 2024, il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore convenuto dimostrare l'avvenuto adempimento quale fatto estintivo. Nel caso di specie, le ricorrenti lamentano il mancato pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della nell'ambito di un appalto con Controparte_2 [...]
non corrisposti dal datore di lavoro. Controparte_1
In particolare, il credito delle odierne ricorrenti si ricava:
- per le lavoratrici di cui è presente il prospetto paga di 13° o 14° mensilità, dividendo le somme erogate gli anni precedenti alla cessazione del rapporto per 12 e moltiplicando il risultato per il numero di ratei dovuti (10 per la 14° e 4 per la 13°);
- per quelle per cui non è presente il prospetto paga della mensilità supplementare moltiplicando la paga oraria per il numero di ore mensili (173 ex art. 19 del CCNL, riparametrato per il part time), e dividendo il risultato per 12 e moltiplicandolo per il numero di rate dovuti (10 per la 14° e 4 per la 13°). I calcoli sviluppati dalla parte ricorrente appaiono aritmeticamente corretti e in linea con la documentazione versata in atti. pag. 7 di 9 Del resto, nessuna specifica contestazione è stata mossa da in CP_1 ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito dell'appalto e alla quantificazione dei crediti, essendosi limitata parte resistente a formulare mere affermazioni di principio. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così, inter alia, Cass. 12 agosto 2019, n. 21302.). I conteggi del dovuto sviluppati dalla parte ricorrente nel libello introduttivo del giudizio, pertanto, possono essere qui recepiti. Le somme spettanti alle ricorrenti, ovviamente, dovranno essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto dalla lavoratrici indicate in epigrafe va accolto con statuizioni come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle lavoratrici ricorrenti).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: 1) in via preliminare di rito, dichiara l'interruzione del giudizio nei confronti di Controparte_2
pag. 8 di 9 2) sempre in via preliminare di rito, rigetta la richiesta di chiamata in causa della curatela della società a responsabilità limitata in CP_2 liquidazione giudiziale;
3) nel merito, in accoglimento dello spiegato ricorso condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €
[...]
660,15 in favore di;
di € 713,68 in Parte_1 favore di : € 610,19 in favore di Parte_2 Parte_3
, di € 1.111,48 in favore di;
di €
[...] Parte_4
865,34 in favore di;
di € 476,31 in favore di Parte_5 [...]
di € 1.023,57 in favore di Parte_6 Parte_7
; di € 1.279,67 in favore di di € 1.083,15
[...] Parte_8 in favore di;
di € 630,92 in favore di Parte_9 Pt_10
; di € 931,83 in favore di;
di € 403,94 in
[...] Parte_11 favore di;
di € 1.006.33 in favore di Parte_12 [...]
di € 719,39 in favore di;
di € 838,57 in Pt_13 Parte_15 favore di;
di € 820,73 in favore di Parte_16
; di € 1.254,92 in favore Parte_17 Parte_21
; di € 902,60 in favore di;
di € 713,68 in
[...] Parte_14 favore di e di € 773,20 in favore di Parte_19 Pt_20
;
[...]
4) dichiara che le predette somme, all'atto del pagamento, dovranno essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo a sensi dell'art. 429 c.p.c.;
5) condanna, infine, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di € 118,50 a titolo di spese esenti e di € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dagli Avv.ti Roberto Finocchiaro e Monica Pedriali, procuratori degli odierni opposti dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 883/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A 1) (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ); Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ); Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ; Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10) (C.F. Parte_10 C.F._10
11) (C.F. ) Parte_11 C.F._11
12) (C.F. ) Parte_12 C.F._12
13) (C.F. ) Parte_13 C.F._13
14) C.F. ) Parte_14 C.F._14
pag. 1 di 9 15) (C.F. ) Parte_15 C.F._15
16) (C.F. Parte_16 C.F._16
17) (C.F. Parte_17 C.F._17
18) (C.F. ) Parte_18 C.F._18
19) (C.F. ) Parte_19 C.F._19
20 (C.F. ) Parte_20 C.F._20 tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Finocchiaro e Monica Pedriali ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo sito in Padova, via Scrovegni n. 2/A;
- ricorrenti -
E (Codice Fiscale – Partita IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gulino, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Filiale delle di Caltanissetta, CP_1 sita in via Leone XIII, n. 12 – Caltanissetta;
- resistente - nonché nei confronti di (Codice Fiscale e Partita IVA.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Calderaro, 16-18 – 93100 Caltanissetta – (contumace);
- resistente - avente ad oggetto: retribuzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Così come esaustivamente sintetizzato nell'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 14.04.2025: “(…) 1. Il presente giudizio è stato instaurato da una pluralità di lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze della soc. fino al CP_2
30/04/2022 nell'ambito dell'appalto concluso con per l'affidamento del CP_1 servizio ambientale integrato. 2. L'azione dei lavoratori mira a far valere la responsabilità solidale di CP_1 nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 29 c. 2 d.lgs. 276/2003; ciò al fine di ottenere il pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati nel corso del rapporto di lavoro e non corrisposti dal datore di lavoro. pag. 2 di 9 3. si è costituita in giudizio e ha contrastato l'impostazione avversaria, CP_1 evidenziando, in particolare: il decorso del termine biennale stabilito dal sopra citato art. 29 c. 2; la necessità di estendere il contraddittorio alla curatela della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la società datrice di lavoro ( ); CP_2
l'infondatezza nel merito della domanda per assenza di evidenze a comprova dei crediti pretesi. (…)”. La causa, verificata la ritualità del contraddittorio all'udienza del 28/01/2025, essendosi ritenuta la vertenza di natura documentale, è stata rinviata, previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali, per discussione/decisione all'udienza del 07/05/2026 h 08:31 da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che, con proprio decreto del 11/10/2025, ha anticipato la discussione/decisione della vertenza all'odierna udienza, confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito va osservato che dopo l'instaurazione del presente giudizio (avvenuta in data 06/06/2024 a seguito del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte delle lavoratrici indicate in epigrafe) nei confronti della società è Controparte_2 stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale n. 11/2024 con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 13/2024 del 12.07.2024, pubblicata il 22.07.2024 (v. all.ti 3-4 di ). CP_1
Orbene, l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede che: “L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte, dunque, interrompe automaticamente il processo, ma l'effetto si estende all'intero giudizio solo se le cause sono inscindibili;
se le cause sono scindibili e l'evento riguarda solo una parte, si verifica un'interruzione parziale, e il processo prosegue per le altre parti. pag. 3 di 9 Orbene, ad avviso di questo Giudice, nel caso di specie ci si trova in presenza di cause scindibili. Ed invero, l'art. 29 d.lgs. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, consente al lavoratore di agire anche solo contro il committente, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l'appaltatore (cfr. Cass. Ordinanza 30 dicembre 2022 n. 38174). Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16075 del 10 giugno 2024, infatti, la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori configura una responsabilità di garanzia e non una contitolarità del debito. Stando così le cose, ritiene il Tribunale che vada dichiarata l'interruzione del giudizio nei soli confronti della ben potendo proseguire la Controparte_2 causa fra le altre parti. Sul punto, si osserva, per completezza espositiva, che non assume alcuna rilevanza la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla difesa delle lavoratrici ricorrenti nei confronti della all'udienza del Controparte_2
25/01/2025, non essendo stata tale rinuncia accettata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Per quanto concerne, poi, la richiesta di di estendere il CP_1 contraddittorio ex art. 106 c.p.c. nei confronti della curatela della società a responsabilità limitata si rammenta Controparte_3 che nelle controversie soggette al c.d. rito lavoro, la chiamata di un terzo in causa, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., richiede l'autorizzazione del Giudice. Il convenuto deve chiedere l'autorizzazione nella memoria di costituzione, mentre l'attore deve chiederla in prima udienza, a pena di decadenza. Il Giudice, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario (disciplinate dall'art. 101 c.p.c.) in cui è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio, verificherà se la chiamata del terzo è compatibile con i principi di concentrazione e celerità del processo e, se la autorizza, fisserà una nuova udienza per la citazione del terzo. Ciò posto, in relazione alla fattispecie esame, si osserva che la chiamata in giudizio della curatela della società a responsabilità limitata
[...]
, oltre a non essere un atto dovuto (non vertendosi in Controparte_3 pag. 4 di 9 un'ipotesi di litisconsorzio necessario – come sopra evidenziato), non appare nemmeno opportuna e, pertanto, la relativa richiesta va disattesa. Al riguardo, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nel caso di fallimento di una società (ora liquidazione giudiziale n.d.r.), l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società (…)” (Tribunale di Genova, 12 Maggio 2022). Ed invero, in consonanza con tale orientamento giurisprudenziale,
[...] nella propria memora di costituzione (v. pag. 16) ha esplicitato Controparte_1 che: “(…) le richieste di condanna nei confronti della società fallita devono intendersi eseguibili solo nell'ipotesi di ritorno in bonis della società a r.l.” (cfr. sul punto, Cass., sez. III, sent. n. 10640 del 26.06.2012 e Cass., sez. III, sent. n. 1115 del 21.01.2014, in motivazione)”. Ciò detto, va, però, anche ricordato che l'autorizzazione del Giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c. è oggetto di un potere discrezionale del Giudice, che può rifiutarla per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Sul punto, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass. II, n. 2331/2022). Ebbene, nel caso di specie, esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, vista anche l'esigenza di definire il giudizio nei tempi prescritti dal PNRR Giustizia, rendono inopportuna la chiamata in causa della società a responsabilità limitata che, Controparte_3
pag. 5 di 9 pertanto, viene negata, confermandosi sul punto le implicite valutazioni del precedente Giudicante. Quanto al merito della vertenza, va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di decadenza biennale proposta da nei confronti delle Controparte_1 lavoratrici ricorrenti. Tale eccezione, ad avviso di questo Giudice, va disattesa in quanto infondata. Ed invero, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9130 del 5 aprile 2024, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 può essere validamente impedita non solo mediante la proposizione della domanda giudiziale ma anche attraverso una richiesta stragiudiziale di pagamento. In particolare si è stabilito che: “La decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita non solo dal deposito del ricorso ma anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento”. Tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale della norma, che non specifica le modalità di interruzione della decadenza, sia nella disciplina generale ex art. 2966 c.c., nonché nella ratio dell'istituto, volto ad assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore. Ebbene, nel caso di specie, in data 30.04.2024, che rappresentava pacificamente l'ultimo giorno utile, le lavoratrici odierne ricorrenti hanno inviato il tentativo di conciliazione a (cfr. doc. 6 di parte Controparte_1 ricorrente), impedendo così il compimento del termine di decadenza biennale invocato dalla società resistente. La comunicazione stragiudiziale, in forma scritta e contenente la richiesta di pagamento dei crediti maturati, ha soddisfatto altresì l'esigenza di consentire al committente di venire tempestivamente a conoscenza delle rivendicazioni delle lavoratrici. Come affermato dalla Cassazione nella citata ordinanza, "una diversa interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la ratio ispiratrice della norma che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore". pag. 6 di 9 Quanto, poi, all'eccezione di , esplicitata in sede di prima CP_1 udienza, secondo cui “il tentativo di conciliazione” sarebbe “privo di idonea procura” e, quindi, inidoneo ad impedire la decadenza biennale, evidenzia il Giudicante che nell'ampiezza dei poteri conferiti ai difensori dalle lavoratrici con le procure de quibus, benché finalizzate ad avviare la presente vertenza, rientrava certamente anche il potere di tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, tali procure dovrebbero intendersi comunque tacitamente ratificate dalle lavoratrici mediante la proposizione dell'azione monitoria. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione dell'eccezione di decadenza biennale spiegata da Controparte_1
Ciò posto, si osserva che la domanda proposta dalle lavoratrici, odierni ricorrenti, risulta fondata anche nel merito. Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7464 del 20 marzo 2024, il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore convenuto dimostrare l'avvenuto adempimento quale fatto estintivo. Nel caso di specie, le ricorrenti lamentano il mancato pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della nell'ambito di un appalto con Controparte_2 [...]
non corrisposti dal datore di lavoro. Controparte_1
In particolare, il credito delle odierne ricorrenti si ricava:
- per le lavoratrici di cui è presente il prospetto paga di 13° o 14° mensilità, dividendo le somme erogate gli anni precedenti alla cessazione del rapporto per 12 e moltiplicando il risultato per il numero di ratei dovuti (10 per la 14° e 4 per la 13°);
- per quelle per cui non è presente il prospetto paga della mensilità supplementare moltiplicando la paga oraria per il numero di ore mensili (173 ex art. 19 del CCNL, riparametrato per il part time), e dividendo il risultato per 12 e moltiplicandolo per il numero di rate dovuti (10 per la 14° e 4 per la 13°). I calcoli sviluppati dalla parte ricorrente appaiono aritmeticamente corretti e in linea con la documentazione versata in atti. pag. 7 di 9 Del resto, nessuna specifica contestazione è stata mossa da in CP_1 ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito dell'appalto e alla quantificazione dei crediti, essendosi limitata parte resistente a formulare mere affermazioni di principio. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così, inter alia, Cass. 12 agosto 2019, n. 21302.). I conteggi del dovuto sviluppati dalla parte ricorrente nel libello introduttivo del giudizio, pertanto, possono essere qui recepiti. Le somme spettanti alle ricorrenti, ovviamente, dovranno essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto dalla lavoratrici indicate in epigrafe va accolto con statuizioni come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle lavoratrici ricorrenti).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: 1) in via preliminare di rito, dichiara l'interruzione del giudizio nei confronti di Controparte_2
pag. 8 di 9 2) sempre in via preliminare di rito, rigetta la richiesta di chiamata in causa della curatela della società a responsabilità limitata in CP_2 liquidazione giudiziale;
3) nel merito, in accoglimento dello spiegato ricorso condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €
[...]
660,15 in favore di;
di € 713,68 in Parte_1 favore di : € 610,19 in favore di Parte_2 Parte_3
, di € 1.111,48 in favore di;
di €
[...] Parte_4
865,34 in favore di;
di € 476,31 in favore di Parte_5 [...]
di € 1.023,57 in favore di Parte_6 Parte_7
; di € 1.279,67 in favore di di € 1.083,15
[...] Parte_8 in favore di;
di € 630,92 in favore di Parte_9 Pt_10
; di € 931,83 in favore di;
di € 403,94 in
[...] Parte_11 favore di;
di € 1.006.33 in favore di Parte_12 [...]
di € 719,39 in favore di;
di € 838,57 in Pt_13 Parte_15 favore di;
di € 820,73 in favore di Parte_16
; di € 1.254,92 in favore Parte_17 Parte_21
; di € 902,60 in favore di;
di € 713,68 in
[...] Parte_14 favore di e di € 773,20 in favore di Parte_19 Pt_20
;
[...]
4) dichiara che le predette somme, all'atto del pagamento, dovranno essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo a sensi dell'art. 429 c.p.c.;
5) condanna, infine, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di € 118,50 a titolo di spese esenti e di € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dagli Avv.ti Roberto Finocchiaro e Monica Pedriali, procuratori degli odierni opposti dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli pag. 9 di 9