CASS
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 25277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25277 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CA NO nato a [...] 'Campano 1'8 Marzo 1973 avverso la sentenza resa l'11 settembre 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Sentito l'avv. Alfredo Vitale in sostituzione dell'avv, Augusto Casinelli per la parte civile costituita RA NI che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato nota spese;
sentito l'avv. Pierluigi Taglienti che ha insistito nei motivi di ricorso e rilevato la prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 19 luglio 2021 dal Tribunale di Frosinone che ha dichiarato la responsabilità di AS SC in ordine al reato di truffa, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno subito dalla parte civile, stabilendo una provvisionale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 nullità dell'ordinanza resa l'11 settembre 2023 e della sentenza impugnata per violazione di norme processuali in quanto, nonostante l'imputato avesse espressamente( Penale Sent. Sez. 2 Num. 25277 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 23/04/2024 eletto domicilio in Monte San Giovanni Campano via Fraduemonti n.63, non vi è certezza sulla ritualità della notifica in suo favore e sulla ricezione dell'atto di citazione in appello. Ne consegue che la Corte avrebbe dovuto disporre rinnovazione della citazione dell'imputato mentre all'udienza dell'Il settembre 2023 .verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nelle forme del rito orale richiesto dall'appellante i ha invitato le parti a concludere . Dall'esame degli atti emerge che la notifica non veniva eseguita personalmente a mani proprie ma veniva tentata a mezzo del servizio postale e, stante la temporanea assenza del destinatario, il plico veniva depositato con la comunicazione del deposito al destinatario a mezzo di lettera raccomandata e non veniva ritirato entro il termine di 10 giorni. Questa notifica non può ritenersi valida poiché non è stata effettuata personalmente al destinatario e non vi è prova che sia stata in concreto comunicata all'imputato. 2.2 Nullità della ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'Il settembre 2023 e di tutti gli atti successivi e consequenziali per inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità, poiché SC è stato dichiarato assente nel giudizio di appello sebbene non vi fossero i presupposti per ritenere perfezionato il rapporto processuale. Ed infatti in virtù della riforma Cartabia e in particolare 157 ter cod.proc.pen. le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio vanno effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161 cod.proc.pen. e con l'atto di impugnazione deve essere depositata a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Risulta in atti la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato ma la notifica non ha sortito l'effetto di portare a conoscenza del prevenuto l'avviso di fissazione di udienza di trattazione, poiché non è stato ricevuto personalmente dall'imputato; ciònonostante si è proceduto alla celebrazione del processo in appello erroneamente dichiarando l'imputato assente. 2.3 Nullità della sentenza per violazione di legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità del reato di truffa contestato all'imputato che era stata proposta tarchvamente, in quanto i fatti risalgono al mese di Aprile 2014 e la querela è stata presentata 1'8 Aprile 2016. Osserva il ricorrente che in forza della riforma Cartabia il reato di truffa previsto dall'articolo 640 comma 3 cod.pen. è diventato punibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d'ufficio soltanto nelle ipotesi aggravate previste dal secondo comma dell'articolo 640 cod.pen. . L'udienza pubblica si è tenuta I'll settembre 2023 con decreto di citazione emesso e notificatol'll maggio 2023, sicché la riforma Cartabia era già in vigore e il reato era punibile a querela della persona offesa;
la querela era tardiva e comunque la persona offesa non ha proceduto a rinnovarla nel termine previsto dalla novella e cioè entro tre mesi dopo la sua entrata in vigore. Nel corso dell'udienza di appello la difesa aveva eccepito l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione e il difetto di valida condizione di procedibilità ma la Corte 2 aveva implicitamente respinto la richiesta, senza in alcun modo evidenziare le proprie ragioni. Osserva inoltre il ricorrente che nel caso in esame non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di truffa poiché non si ravvisano artifizi e raggiri finalizzati a trarre in inganno la persona offesa, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mentre è pacifico che SC non ha conseguito alcun profitto. Ed infatti lo stesso SC consegnava al NI una cambiale quale titolo a garanzia dell'impegno assunto. 2.4 Violazione dell'articolo 157 cod.pen. e vizio di motivazione poiché il difensore aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del reato e la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione al riguardo mentre avrebbe dovuto immediatamente rilevare la causa di proscioglimento ex articolo 129 cod.proc.pen. 2.5 Nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione dei testi della difesa e di tutti gli atti conseguenziali per violazione del diritto di difesa e mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione poiché all'udienza del 5 luglio 2021 il Tribunale dichiarava decaduta la difesa dal diritto di escutere i propri testi in lista, sempre regolarmente citati , senza nulla argomentare sulla manifesta superfluità o irrilevanza della prova. 2.6 Violazione dell'art. 133 codice penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili poiché la condanna al risarcimento e la liquidazione del danno operata dalla Corte di appello non è ammissibile in quanto la costituzione della parte civile era irrituale, essendo avvenuta quando la regolare costituzione delle parti era già stata effettuata all'udienza del 21 giugno 2017. Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione osservando che l'unica precedente udienza era stata rinviata senza formalità di apertura di dibattimento, ma nell'atto di appello la difesa evidenziava che il provvedimento di ammissione della parte civile doveva ritenersi illegittimo poiché prima dell'apertura del dibattimento vi è la verifica della regolare costituzione delle parti che si era svolta all'udienza del 21 giugno 2017. A sostegno di tale assunto la difesa richiama un arresto di legittimità. Osserva inoltre che la persona offesa si è costituita parte civile e pertanto il giudice avrebbe dovuto procedere al riscontro delle sue accuse con altri elementi di controllo mentre provvedeva alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale che veniva quantificata in 32.500 €, in assenza di elementi di prova che potessero determinare la previsione di tale provvisionale, assolutamente sproporzionata rispetto al danno cagionato, e in assenza di allegazione da parte della parte civile della documentazione che avrebbe consentito di quantificarla. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno indicati. 1.1 Le due eccezioni processuali sollevate con i primi due motivi di ricorso sono infondate: dagli atti emerge che la notifica al domicilio eletto è stata effettuata nella temporanea assenza dell'imputato con le forme della compiuta giacenza, mentre avrebbe dovuto essere eseguita ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia. Si tratta tuttavia di nullità a regime intermedio che risulta sanata dalla mancata eccezione in sede di conclusioni del giudizio di appello da parte del difensore che ha partecipato al giudizio. 1.2 La censura di improcedibilità del reato per mancanza o tardività della querela è manifestamente infondata poiché il reato era perseguibile d'ufficio, come correttamente ricordato nel ricorso, e soltanto con la riforma Cartabia è divenuto perseguibile a querela;
detta querela anche se tardivamente era stata presentata e la persona offesa si è poi costituita parte civile. Ne consegue che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la costituzione di parte civile non rende necessaria la presentazione di querela tempestiva, nel caso di reati che siano divenuti perseguibili soltanto in seguito alla riforma. 1.3 La quarta censura in tema di prescrizione è fondata. Il ricorrente ha avanzato istanza di declaratoria ch prescrizione in sede di conclusione nel giudizio di appello in modo generico, non invocando specificamente la retrodatazione del tempus commissi delicti rispetto a quanto indicato nell'imputazione. Orbene, considerando la data di consumazione indicata in imputazione, la prescrizione non era maturata alla data del giudizio di appello, ma va rilevato che dal corpo della motivazione emerge ictu oculi che il reato si era consumato in epoca precedente a quanto indicato in contestazione, in quanto l'appartamento promesso alla persona offesa venne assegnato a terzi nell'aprile 2014 (v.pag.2) e da quel momento può ritenersi definitivamente accertato il danno ingiusto costituito dal versamento delle somme di denaro. Considerata la effettiva data di consumazione del reato, il termine di prescrizione è maturato nel corso del 2022, quindi ben prima dell'udienza di appello. Deve in conclusione osservarsi che la censura in ordine all'omessa motivazione sull'istanza di declaratoria della prescrizione non è manifestamente infondata poiché si imponeva un onere argomentativo a carico della Corte in ragione dell'istanza proposta nelle conclusioni, con la conseguenza che nelle more del presente giudizio il reato si è prescritto. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 1.4 La quinta censura è manifestamente infondata poiché la Corte di appello ha reso adeguata e congrua motivazione aderendo alle argomentazioni del Tribunale che ha 4 dichiarato decaduta la parte in quanto non aveva dimostrato, in occasione di più udienze, di avere citato i testi di lista, così incorrendo nella sanzione della decadenza dalla prova. Al riguardo il ricorrente incorre anche nel vizio di genericità della censura, in quanto non si confronta con la motivazione resa. 1.5 La sesta censura relativa al trattamento sanzionatorio è assorbita dalla dichiarazione di prescrizione del reato. 1.6 La settima censura è in parte inammissibile„ là dove si appunta sull'entità della provvisionale, in quanto non può essere sollevata con il ricorso dinanzi a questa Corte, e in parte infondata, là dove si riferisce alla regolarità della costituzione di parte civile , poiché la Corte, condividendo le argomentazioni del tribunale, ha osservato che la prima udienza celebrata il 21 giugno 2017 era stata rinviata prima della costituzione delle parti, per assenza del giudice titolare del processo;
ed invero dal verbale di udienza emerge che l'udienza è stata rinviata in via preliminare e comunque il difensore della persona offesa era presente. 2.Alla stregua di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza agli effetti penali essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione. A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla sentenza di primo grado non incide sulle statuizioni civili e le censure formulate riguardo alla condanna al risarcimento e alla provvisionale vanno respinte. Nel rispetto del principio di soccombenza si impone la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NI RA che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge. Roma 23 aprile 2024 Il Consigliere est. MA IE o sellino La Presidente IO RG
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Sentito l'avv. Alfredo Vitale in sostituzione dell'avv, Augusto Casinelli per la parte civile costituita RA NI che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato nota spese;
sentito l'avv. Pierluigi Taglienti che ha insistito nei motivi di ricorso e rilevato la prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 19 luglio 2021 dal Tribunale di Frosinone che ha dichiarato la responsabilità di AS SC in ordine al reato di truffa, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno subito dalla parte civile, stabilendo una provvisionale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 nullità dell'ordinanza resa l'11 settembre 2023 e della sentenza impugnata per violazione di norme processuali in quanto, nonostante l'imputato avesse espressamente( Penale Sent. Sez. 2 Num. 25277 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 23/04/2024 eletto domicilio in Monte San Giovanni Campano via Fraduemonti n.63, non vi è certezza sulla ritualità della notifica in suo favore e sulla ricezione dell'atto di citazione in appello. Ne consegue che la Corte avrebbe dovuto disporre rinnovazione della citazione dell'imputato mentre all'udienza dell'Il settembre 2023 .verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nelle forme del rito orale richiesto dall'appellante i ha invitato le parti a concludere . Dall'esame degli atti emerge che la notifica non veniva eseguita personalmente a mani proprie ma veniva tentata a mezzo del servizio postale e, stante la temporanea assenza del destinatario, il plico veniva depositato con la comunicazione del deposito al destinatario a mezzo di lettera raccomandata e non veniva ritirato entro il termine di 10 giorni. Questa notifica non può ritenersi valida poiché non è stata effettuata personalmente al destinatario e non vi è prova che sia stata in concreto comunicata all'imputato. 2.2 Nullità della ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'Il settembre 2023 e di tutti gli atti successivi e consequenziali per inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità, poiché SC è stato dichiarato assente nel giudizio di appello sebbene non vi fossero i presupposti per ritenere perfezionato il rapporto processuale. Ed infatti in virtù della riforma Cartabia e in particolare 157 ter cod.proc.pen. le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio vanno effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161 cod.proc.pen. e con l'atto di impugnazione deve essere depositata a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Risulta in atti la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato ma la notifica non ha sortito l'effetto di portare a conoscenza del prevenuto l'avviso di fissazione di udienza di trattazione, poiché non è stato ricevuto personalmente dall'imputato; ciònonostante si è proceduto alla celebrazione del processo in appello erroneamente dichiarando l'imputato assente. 2.3 Nullità della sentenza per violazione di legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità del reato di truffa contestato all'imputato che era stata proposta tarchvamente, in quanto i fatti risalgono al mese di Aprile 2014 e la querela è stata presentata 1'8 Aprile 2016. Osserva il ricorrente che in forza della riforma Cartabia il reato di truffa previsto dall'articolo 640 comma 3 cod.pen. è diventato punibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d'ufficio soltanto nelle ipotesi aggravate previste dal secondo comma dell'articolo 640 cod.pen. . L'udienza pubblica si è tenuta I'll settembre 2023 con decreto di citazione emesso e notificatol'll maggio 2023, sicché la riforma Cartabia era già in vigore e il reato era punibile a querela della persona offesa;
la querela era tardiva e comunque la persona offesa non ha proceduto a rinnovarla nel termine previsto dalla novella e cioè entro tre mesi dopo la sua entrata in vigore. Nel corso dell'udienza di appello la difesa aveva eccepito l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione e il difetto di valida condizione di procedibilità ma la Corte 2 aveva implicitamente respinto la richiesta, senza in alcun modo evidenziare le proprie ragioni. Osserva inoltre il ricorrente che nel caso in esame non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di truffa poiché non si ravvisano artifizi e raggiri finalizzati a trarre in inganno la persona offesa, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mentre è pacifico che SC non ha conseguito alcun profitto. Ed infatti lo stesso SC consegnava al NI una cambiale quale titolo a garanzia dell'impegno assunto. 2.4 Violazione dell'articolo 157 cod.pen. e vizio di motivazione poiché il difensore aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del reato e la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione al riguardo mentre avrebbe dovuto immediatamente rilevare la causa di proscioglimento ex articolo 129 cod.proc.pen. 2.5 Nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione dei testi della difesa e di tutti gli atti conseguenziali per violazione del diritto di difesa e mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione poiché all'udienza del 5 luglio 2021 il Tribunale dichiarava decaduta la difesa dal diritto di escutere i propri testi in lista, sempre regolarmente citati , senza nulla argomentare sulla manifesta superfluità o irrilevanza della prova. 2.6 Violazione dell'art. 133 codice penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili poiché la condanna al risarcimento e la liquidazione del danno operata dalla Corte di appello non è ammissibile in quanto la costituzione della parte civile era irrituale, essendo avvenuta quando la regolare costituzione delle parti era già stata effettuata all'udienza del 21 giugno 2017. Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione osservando che l'unica precedente udienza era stata rinviata senza formalità di apertura di dibattimento, ma nell'atto di appello la difesa evidenziava che il provvedimento di ammissione della parte civile doveva ritenersi illegittimo poiché prima dell'apertura del dibattimento vi è la verifica della regolare costituzione delle parti che si era svolta all'udienza del 21 giugno 2017. A sostegno di tale assunto la difesa richiama un arresto di legittimità. Osserva inoltre che la persona offesa si è costituita parte civile e pertanto il giudice avrebbe dovuto procedere al riscontro delle sue accuse con altri elementi di controllo mentre provvedeva alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale che veniva quantificata in 32.500 €, in assenza di elementi di prova che potessero determinare la previsione di tale provvisionale, assolutamente sproporzionata rispetto al danno cagionato, e in assenza di allegazione da parte della parte civile della documentazione che avrebbe consentito di quantificarla. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno indicati. 1.1 Le due eccezioni processuali sollevate con i primi due motivi di ricorso sono infondate: dagli atti emerge che la notifica al domicilio eletto è stata effettuata nella temporanea assenza dell'imputato con le forme della compiuta giacenza, mentre avrebbe dovuto essere eseguita ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia. Si tratta tuttavia di nullità a regime intermedio che risulta sanata dalla mancata eccezione in sede di conclusioni del giudizio di appello da parte del difensore che ha partecipato al giudizio. 1.2 La censura di improcedibilità del reato per mancanza o tardività della querela è manifestamente infondata poiché il reato era perseguibile d'ufficio, come correttamente ricordato nel ricorso, e soltanto con la riforma Cartabia è divenuto perseguibile a querela;
detta querela anche se tardivamente era stata presentata e la persona offesa si è poi costituita parte civile. Ne consegue che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la costituzione di parte civile non rende necessaria la presentazione di querela tempestiva, nel caso di reati che siano divenuti perseguibili soltanto in seguito alla riforma. 1.3 La quarta censura in tema di prescrizione è fondata. Il ricorrente ha avanzato istanza di declaratoria ch prescrizione in sede di conclusione nel giudizio di appello in modo generico, non invocando specificamente la retrodatazione del tempus commissi delicti rispetto a quanto indicato nell'imputazione. Orbene, considerando la data di consumazione indicata in imputazione, la prescrizione non era maturata alla data del giudizio di appello, ma va rilevato che dal corpo della motivazione emerge ictu oculi che il reato si era consumato in epoca precedente a quanto indicato in contestazione, in quanto l'appartamento promesso alla persona offesa venne assegnato a terzi nell'aprile 2014 (v.pag.2) e da quel momento può ritenersi definitivamente accertato il danno ingiusto costituito dal versamento delle somme di denaro. Considerata la effettiva data di consumazione del reato, il termine di prescrizione è maturato nel corso del 2022, quindi ben prima dell'udienza di appello. Deve in conclusione osservarsi che la censura in ordine all'omessa motivazione sull'istanza di declaratoria della prescrizione non è manifestamente infondata poiché si imponeva un onere argomentativo a carico della Corte in ragione dell'istanza proposta nelle conclusioni, con la conseguenza che nelle more del presente giudizio il reato si è prescritto. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 1.4 La quinta censura è manifestamente infondata poiché la Corte di appello ha reso adeguata e congrua motivazione aderendo alle argomentazioni del Tribunale che ha 4 dichiarato decaduta la parte in quanto non aveva dimostrato, in occasione di più udienze, di avere citato i testi di lista, così incorrendo nella sanzione della decadenza dalla prova. Al riguardo il ricorrente incorre anche nel vizio di genericità della censura, in quanto non si confronta con la motivazione resa. 1.5 La sesta censura relativa al trattamento sanzionatorio è assorbita dalla dichiarazione di prescrizione del reato. 1.6 La settima censura è in parte inammissibile„ là dove si appunta sull'entità della provvisionale, in quanto non può essere sollevata con il ricorso dinanzi a questa Corte, e in parte infondata, là dove si riferisce alla regolarità della costituzione di parte civile , poiché la Corte, condividendo le argomentazioni del tribunale, ha osservato che la prima udienza celebrata il 21 giugno 2017 era stata rinviata prima della costituzione delle parti, per assenza del giudice titolare del processo;
ed invero dal verbale di udienza emerge che l'udienza è stata rinviata in via preliminare e comunque il difensore della persona offesa era presente. 2.Alla stregua di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza agli effetti penali essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione. A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla sentenza di primo grado non incide sulle statuizioni civili e le censure formulate riguardo alla condanna al risarcimento e alla provvisionale vanno respinte. Nel rispetto del principio di soccombenza si impone la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NI RA che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge. Roma 23 aprile 2024 Il Consigliere est. MA IE o sellino La Presidente IO RG