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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 60.2025
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difesa dall'avv. LOREDANA SCALMANA ATTRICE=
contro
CONVENUTO contumace= Controparte_1
********
All'udienza del 23.7.2025 compare l'avv. SCALMANA che procede alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni;
è presente anche;
Parte_1
nessuno per POSSENTI (ore 12.15) CP_1
il legale indica che non sarà presente alla lettura della sentenza per motivi professionali;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 13.20 da lettura della motivazione
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 60.2025 R.C. CIV. decisa all'udienza del 23.7.2025 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...], Parte_1
difesa dall'avv. Loredana Scalmana;
ATTRICE= contro
, residente in [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE=
*****
Rilevato in fatto: con atto di citazione datato 19.12.2024 conveniva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Savona indicando quanto segue;
era Controparte_2 proprietaria dell'immobile adibito a capannone sito in Piana Crixia, Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3, cat. D8, R.C. € 2.750,15= in atti meglio descritto;
l'accesso al capannone avveniva in punti differenti;
la porzione dello stesso evidenziata con colore giallo nella planimetria in atti prodotta era stata concessa in uso gratuito a per ivi Controparte_2 depositarvi, temporaneamente, mobili di sua proprietà; a nulla erano valse le
2 successive richieste inviate al di restituzione della porzione del capannone CP_2 che a, tutt'oggi, continuava ad essere da lui occupata senza titolo;
concludeva, quindi, chiedendo accertarsi l'indebita occupazione da parte di
[...]
della porzione di capannone oggetto di causa e la condanna dello stesso CP_2 alla sua restituzione;
nessuno si costituiva in giudizio per , nonostante la ritualità Controparte_2 della notifica ed il Giudicante, ne dichiarava la contumacia;
all'udienza del 23.5.2025 il Giudicante ammetteva parzialmente i capitoli di prova dedotto dalla e, all'udienza del 26.6.2025 il G.O.P. dr. Giancarlo Ricciardi Pt_1 procedeva all'audizione del teste e dava atto della mancata risposta da parte Tes_1 del all'interrogatorio formale;
CP_2
all'udienza del 23.7.2025 il legale di parte ricorrente procedeva alla discussione ed il Giudicante decideva la vertenza dando immediata lettura della motivazione;
******
Rilevato in diritto: la domanda di è fondata e deve essere accolta;
Parte_1
il teste ha riferito di essere stata presente allorquando la , su Tes_1 Pt_1 richiesta del aveva autorizzato lo stesso all'utilizzo a titolo gratuito (e, CP_2 quindi, in forza di contratto di comodato) di porzione del capannone di sua proprietà, sito in Piana Crixia. Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3 ed ha confermato che a tutt'oggi, detta porzione (a cui si accede in modo autonomo rispetto alle altre parti del complesso) è sempre occupato dai beni del il quale, pertanto, non ha provveduto alla restituzione CP_2 nonostante le richieste a lui rivolte ed in atti documentate;
per le ragioni esposte va dichiarato che occupa senza titolo la Controparte_2 porzione del capannone (evidenziata con colore giallo nella planimetria in atti prodotta), sito in Piana Crixia, Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3, cat. D8, R.C. € 2.750,15= appartenente a ed il convenuto va condannato all'immediata Parte_1 restituzione dello stesso libero di cose e di persone;
3 le spese di lite seguono la soccombenza, vanno accollata a e Controparte_2 liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022 cause di valore indeterminato complessità bassa, valori minimi di tabella tenuto per le varie fasi processuali, tenuto conto della consistenza della causa e dell'attività istruttoria in concreto espletata (causa contumaciale e decisa con discussione orale); sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
DICHIARA che occupa senza titolo la porzione del capannone Controparte_2
(evidenziata con colore giallo nella planimetria in atti prodotta) sito in Piana Crixia, Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3, cat. D8, R.C. € 2.750,15= appartenente a
e per l'effetto Parte_1
CONDANNA all'immediata restituzione alla proprietaria Controparte_2 Parte_1
del suddetto bene immobile libero di persone e cose;
[...]
CONDANNA
al pagamento a favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali che liquida in € 545,00= per esborsi e € 3.809,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 23.7.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
4
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difesa dall'avv. LOREDANA SCALMANA ATTRICE=
contro
CONVENUTO contumace= Controparte_1
********
All'udienza del 23.7.2025 compare l'avv. SCALMANA che procede alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni;
è presente anche;
Parte_1
nessuno per POSSENTI (ore 12.15) CP_1
il legale indica che non sarà presente alla lettura della sentenza per motivi professionali;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 13.20 da lettura della motivazione
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 60.2025 R.C. CIV. decisa all'udienza del 23.7.2025 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...], Parte_1
difesa dall'avv. Loredana Scalmana;
ATTRICE= contro
, residente in [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE=
*****
Rilevato in fatto: con atto di citazione datato 19.12.2024 conveniva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Savona indicando quanto segue;
era Controparte_2 proprietaria dell'immobile adibito a capannone sito in Piana Crixia, Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3, cat. D8, R.C. € 2.750,15= in atti meglio descritto;
l'accesso al capannone avveniva in punti differenti;
la porzione dello stesso evidenziata con colore giallo nella planimetria in atti prodotta era stata concessa in uso gratuito a per ivi Controparte_2 depositarvi, temporaneamente, mobili di sua proprietà; a nulla erano valse le
2 successive richieste inviate al di restituzione della porzione del capannone CP_2 che a, tutt'oggi, continuava ad essere da lui occupata senza titolo;
concludeva, quindi, chiedendo accertarsi l'indebita occupazione da parte di
[...]
della porzione di capannone oggetto di causa e la condanna dello stesso CP_2 alla sua restituzione;
nessuno si costituiva in giudizio per , nonostante la ritualità Controparte_2 della notifica ed il Giudicante, ne dichiarava la contumacia;
all'udienza del 23.5.2025 il Giudicante ammetteva parzialmente i capitoli di prova dedotto dalla e, all'udienza del 26.6.2025 il G.O.P. dr. Giancarlo Ricciardi Pt_1 procedeva all'audizione del teste e dava atto della mancata risposta da parte Tes_1 del all'interrogatorio formale;
CP_2
all'udienza del 23.7.2025 il legale di parte ricorrente procedeva alla discussione ed il Giudicante decideva la vertenza dando immediata lettura della motivazione;
******
Rilevato in diritto: la domanda di è fondata e deve essere accolta;
Parte_1
il teste ha riferito di essere stata presente allorquando la , su Tes_1 Pt_1 richiesta del aveva autorizzato lo stesso all'utilizzo a titolo gratuito (e, CP_2 quindi, in forza di contratto di comodato) di porzione del capannone di sua proprietà, sito in Piana Crixia. Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3 ed ha confermato che a tutt'oggi, detta porzione (a cui si accede in modo autonomo rispetto alle altre parti del complesso) è sempre occupato dai beni del il quale, pertanto, non ha provveduto alla restituzione CP_2 nonostante le richieste a lui rivolte ed in atti documentate;
per le ragioni esposte va dichiarato che occupa senza titolo la Controparte_2 porzione del capannone (evidenziata con colore giallo nella planimetria in atti prodotta), sito in Piana Crixia, Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3, cat. D8, R.C. € 2.750,15= appartenente a ed il convenuto va condannato all'immediata Parte_1 restituzione dello stesso libero di cose e di persone;
3 le spese di lite seguono la soccombenza, vanno accollata a e Controparte_2 liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022 cause di valore indeterminato complessità bassa, valori minimi di tabella tenuto per le varie fasi processuali, tenuto conto della consistenza della causa e dell'attività istruttoria in concreto espletata (causa contumaciale e decisa con discussione orale); sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
DICHIARA che occupa senza titolo la porzione del capannone Controparte_2
(evidenziata con colore giallo nella planimetria in atti prodotta) sito in Piana Crixia, Località Fornace, censito al N.C.E.U. del Comune di Piana Crixia, al Foglio n. 17, particella n. 431, sub. 3, cat. D8, R.C. € 2.750,15= appartenente a
e per l'effetto Parte_1
CONDANNA all'immediata restituzione alla proprietaria Controparte_2 Parte_1
del suddetto bene immobile libero di persone e cose;
[...]
CONDANNA
al pagamento a favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali che liquida in € 545,00= per esborsi e € 3.809,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 23.7.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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