Art. 3.
L'assegno diretto e di riversibilita' di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.
L'assegno diretto e di riversibilita' di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.