Articolo 39 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 38Articolo 40
Versione
15 maggio 1980
Art. 39.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1980, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Entrata in vigore il 15 maggio 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente