Art. 334.
(Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti).
Sugli effetti della risoluzione dei contratti, disposta a norma dell'articolo precedente, e sugli effetti dei contratti indicati nel primo comma dell'articolo stesso e dei quali non sia stata disposta la risoluzione, il giudice decide in base a principi di equita'.
(Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti).
Sugli effetti della risoluzione dei contratti, disposta a norma dell'articolo precedente, e sugli effetti dei contratti indicati nel primo comma dell'articolo stesso e dei quali non sia stata disposta la risoluzione, il giudice decide in base a principi di equita'.