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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1973/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PAPADIA FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione inabilità/assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1 CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13, il requisito sanitario richiesto per l'assegno
è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate riducono la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 67% e inferiore quindi al limite del 74% previsto dalla legge. Il CTU ha così motivato: “Sulla scorta dei dati anamnestici, dell'esame della documentazione sanitaria e dell'obiettività rilevata in sede di visita peritale, ritengo di poter formulare la seguente: DIAGNOSI: Poliartrosi. Cod. 7010 - Inv. 35%; Ipertensione arteriosa.
Cod. 6441.Inv 21%; Sindrome depressiva reattiva : Cod. 2205. Inv. 25%; Esiti di quadrantectomia mammella sn per k: Cod. 9322 Inv. 11% (…) Non sono presenti in atti successivi controlli specialistici, né prescrizioni farmacologiche, né cartella clinica psichiatrica connessa ad eventuali periodici accessi al CSM di competenza per il controllo del disturbo depressivo-ansioso ed adeguamento terapeutico. Pertanto, è verosimile che la terapia farmacologica prescritta nel 2021 abbia determinato un significativo e persistente miglioramento del disturbo in questione: allo stato attuale, si ritiene di valutare il relativo impegno funzionale con il codice 2205, invalidità 25%.
Nel 2000 la ricorrente è stata sottoposta ad intervento di quadrantectomia della mammella sinistra con biopsia linfonodo sentinella e a successiva radioterapia. Gli esiti della patologia oncologica, sulla base dell'esame della documentazione in atti e dell'obiettività rilevata in sede di visita peritale, possono essere valutati con riferimento al codice 9322, invalidità 11%.
Da quanto sin qui esposto, applicando il metodo riduzionistico, si ritiene la ricorrente Invalida ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età, in misura del
67%. Pertanto, tenuto conto dei dati anamnestici, dell'esame della documentazione sanitaria, dei rilievi tecnici con i quali Parte ricorrente ha censurato l'elaborato di consulenza tecnica di ATP, delle patologie riportate in diagnosi, si ritiene che Non sussistano i presupposti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento del beneficio richiesto, sin dalla data della domanda
(Pensione di Inabilità o in subordine Assegno di Invalidità civile).”
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. Nelle note, parte ricorrente si è infatti limitata a richiamare le precedenti osservazioni del CTP alla relazione del CTU nominato in fase di ATP
(all. 2), che non riguardano quindi la consulenza disposta nella presente fase di merito;
rispetto ad esse, vi è un'evidente differenza con riferimento alla sindrome depressiva, rispetto alla quale il CTU ha chiarito i motivi per i quali ha ritenuto che “la terapia farmacologica prescritta nel 2021 abbia determinato un significativo e persistente miglioramento del disturbo in questione”.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
13.02.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 15.05.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo