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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trasformata in consensuale all'udienza del 22/10/2025, nel proc. n. 676/2025 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FROSINONE alla via Mola Vecchia n. 4, presso lo studio dell'Avv. DI MEZZO ELVIRA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in SORA al viale San Domenico n. 13/A, presso lo studio dell'Avv. CARUGNO
ANTONIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 22/10/2025
1 N. R.G. 676/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, , premesso di aver avuto Parte_1 dalla relazione more uxorio intrattenuta il figlio che le parti interrompevano la convivenza, Per_1 chiedeva al Tribunale di: disporre l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre;
regolamentare il diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 375,00 di cui € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, ed € 175 a titolo di contributo al canone di locazione della casa coniugale;
disporre che l'Assegno Unico sia suddiviso al 50% tra i genitori.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Controparte_1 chiedendo di: disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre con collocazione presso la stessa;
regolamentare il diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un contributo di € 600,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, ed € 200,00 a titolo di contributo al canone di locazione della casa coniugale;
di disporre che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla resistente;
in via riconvenzionale, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore della resistente.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/10/2025 le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole
(affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto Per_1 di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di € 400,00 mensili di cui € 225,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1 ed € 175,00 a titolo di contributo alla locazione;
Assegno Unico percepito al 100% dalla madre;
obbligo del padre al versamento del 50% delle spese per le ripetizioni di inglese e del 33% per le spese del doposcuola;
impegno della convenuta a volturare a proprio nome il contratto di locazione e le utenze relative alla casa). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 676/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo di cui al verbale di udienza del 22/10/2025 i rapporti tra i genitori e e il figlio minore;
Parte_1 Controparte_1
2) Nulla sulle spese.
2 N. R.G. 676/2025
Cassino, 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trasformata in consensuale all'udienza del 22/10/2025, nel proc. n. 676/2025 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FROSINONE alla via Mola Vecchia n. 4, presso lo studio dell'Avv. DI MEZZO ELVIRA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in SORA al viale San Domenico n. 13/A, presso lo studio dell'Avv. CARUGNO
ANTONIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 22/10/2025
1 N. R.G. 676/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, , premesso di aver avuto Parte_1 dalla relazione more uxorio intrattenuta il figlio che le parti interrompevano la convivenza, Per_1 chiedeva al Tribunale di: disporre l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre;
regolamentare il diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 375,00 di cui € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, ed € 175 a titolo di contributo al canone di locazione della casa coniugale;
disporre che l'Assegno Unico sia suddiviso al 50% tra i genitori.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Controparte_1 chiedendo di: disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre con collocazione presso la stessa;
regolamentare il diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un contributo di € 600,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, ed € 200,00 a titolo di contributo al canone di locazione della casa coniugale;
di disporre che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla resistente;
in via riconvenzionale, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore della resistente.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/10/2025 le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole
(affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto Per_1 di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di € 400,00 mensili di cui € 225,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1 ed € 175,00 a titolo di contributo alla locazione;
Assegno Unico percepito al 100% dalla madre;
obbligo del padre al versamento del 50% delle spese per le ripetizioni di inglese e del 33% per le spese del doposcuola;
impegno della convenuta a volturare a proprio nome il contratto di locazione e le utenze relative alla casa). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 676/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo di cui al verbale di udienza del 22/10/2025 i rapporti tra i genitori e e il figlio minore;
Parte_1 Controparte_1
2) Nulla sulle spese.
2 N. R.G. 676/2025
Cassino, 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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