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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 7887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7887 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Pugi, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni per la ricorrente all'udienza del 04.11.2025: “In via temporanea e urgente chiede la conferma dell'assegno di mantenimento e ¾ delle spese straordinarie a carico di per il figlio disposti nella sentenza di separazione. In via Controparte_1 Per_1
1 definitiva, insiste nelle richieste di cui al ricorso all'esito dell'istruttoria. Chiede la pronuncia di sentenza parziale sullo status”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c. del 27.6.2025 ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze per chiedere “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Firenze, in data 04.05.1991 tra la Sig.ra residente in [...] C.F. Parte_1
e il Sig. residente in [...] Controparte_1
MA OR n-7. C.F. , alle condizioni di seguito precisate C.F._2
e a) Dichiarare preliminarmente, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 [...]
in data 04.05.1991 con (Atto N.210 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di CP_1
Firenze) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. b) Disporre, con provvedimenti temporanei e urgenti, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione
n.3939-2017 attualizzando il contributo al mantenimento secondo gli indici ISTAT in €
1.424,00 e la prosecuzione del giudizio per le ulteriori pronunce, accogliendo le seguenti CONCLUSIONI 1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Firenze, via della Torre n.102, alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1 con il figlio , sino alla sua autosufficienza economica;
2) Disporre che il Per_1 mantenimento ordinario per posto a carico del padre sia pari a € 1.424,00 Per_1 mensili e/o nella misura ritenuta congrua, purché non inferiore ad € 1.000,00 mensili e continui ad essere corrisposto per , a favore della Sig.ra Per_1 Parte_1 genitore convivente;
3) Disporre che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie così come individuate dalle Linee guida del CNF in materia di famiglia, per ¼ a carico della ricorrente e ¾ a carico del Sig. con obbligo di Controparte_1 rimborso al genitore che le ha anticipate, entro dieci giorni dalla richiesta;
” 4) Con vittoria di spese e onorari di causa.” 2 La ricorrente ha allegato (per ciò che in questa sede rileva): 1) che la separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 3939/2017 passata in giudicato;
che è decorso il termine di legge per la proposizione della domanda di divorzio;
di vivere con il figlio presso l'abitazione (ex casa familiare) sita in Firenze, Via della Torre Per_1
n.102; che , di anni 20, è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 in quanto studente iscritto alla facoltà di Scienze Politiche a Firenze;
che, invece, la figlia di anni 31 è autosufficiente economicamente e abita nell'appartamento di Per_2 proprietà esclusiva della ricorrente, sito in via di Tozzoli n.22 a Firenze;
che, in forza della sentenza di separazione, che ha recepito le volontà congiunte delle parti, la misura del contributo al mantenimento posto a carico del Sig. per di € Controparte_1 Per_1
1.200,00 mensili, secondo l'aggiornamento ISTAT, ammonta oggi a € 1.424,00 ma dal
2021 il padre ha ridotto l'importo del contributo al mantenimento, versando mensilmente alla Sig.ra la somma di € 600,00, senza che sia stato a ciò Parte_1 autorizzato, maturando un debito complessivo superiore a € 52.000,00 oltre accessori;
di essere dipendente part-time dal 2021 presso la ET S.r.l. (di cui il resistente è socio di maggioranza e rappresentante legale) e percepisce una busta paga mensile netta di circa € 800,00, con un reddito imponibile nel 2022 pari a € 13.144,25, nel 2023 a €
12.351,58, nel 2024 a € 13.053,31 e nel 2025 ad € 13.053,00.
2. pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio Controparte_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 4.11.2025 è stato svolto l'interrogatorio libero della ricorrente e il procuratore della medesima: ha chiesto di compiere accertamenti reddituali e patrimoniali sul resistente;
ha chiesto, in via temporanea e urgente, la conferma dell'assegno di mantenimento e ¾ delle spese straordinarie a carico di Controparte_1 per il figlio disposti nella sentenza di separazione;
in via definitiva, ha insistito Per_1 nelle richieste di cui al ricorso all'esito dell'istruttoria; ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status; il giudice delegato, onerata parte ricorrente di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni entro il 6.11.2025 (onere adempiuto in data 4.11.2025), ha rimesso la causa al collegio per la decisione in punto di status.
3. Ciò premesso, il Collegio, ritiene non necessari approfondimenti istruttori ai fini della pronuncia sulle domande della ricorrente. La causa risulta pertanto matura per la decisione. 3 4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, avendo il Tribunale di Firenze pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3939/2017 del 07.12.2017, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (27.06.2025) era sicuramente già trascorso il periodo di tempo richiesto dalla norma sopra riportata. Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni, durante i quali non si risulta che essi si siano riconciliati, non può più essere ricostituita. Pertanto, in accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Quanto alla situazione economica, la ricorrente ha dimostrato di percepire redditi esclusivamente da lavoro dipendente, di entità modesta e stabile, con un reddito imponibile risultante dalle dichiarazioni dei redditi pari a € 13.053,00 nel 2024
(dichiarazione dei redditi 2025), a € 12.352,00 nel 2023 (dichiarazione dei redditi 2024)
e a € 13.144,00 nel 2022 (dichiarazione dei redditi del 2023). Ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., producendo dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, estratti conto bancari e visure catastali, comprovando l'assenza di ulteriori fonti di reddito nonché la titolarità di beni immobili allo stato privi di redditività locativa (in interrogatorio libero la ricorrente ha riferito di avere concesso in uso gratuito alla figlia maggiorenne l'immobile di sua proprietà sito in Firenze, in via di
Tozzoli).
Il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare mutamenti nella propria condizione economica rispetto all'anno 2017 quando veniva 4 definita la causa di separazione personale su conclusioni congiunte delle parti nei seguenti termini: affidamento congiunto del figlio minore con domiciliazione Per_3 prevalente presso la madre con assegnazione della casa familiare a quest'ultima; quanto al mantenimento per i figli: per euro 1200 mensili con rivalutazione Istat Per_1 annuale;
quanto a assunzione della carica di consigliere di amministrazione Per_2 presso la ET S.r.l. di cui egli era amministratore con compenso mensile di euro
800,00; in caso di venir meno della carica, euro 750,00 mensili per ciascun figlio;
ripartizione delle spese straordinarie per entrambi secondo la percentuale di 3/4 a carico di e ¼ a carico di Controparte_1 Parte_1
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta a carico della ricorrente al 50 %. Parte_2
Dagli estratti conto depositati dalla ricorrente fino al mese di aprile 2025 risulta che il resistente le versa 600 euro mensili quale contributo di mantenimento del figlio.
Ebbene, la persistente contribuzione del padre al mantenimento del figlio (seppur in forma arbitrariamente ridotta rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione) appare da configurarsi come riconoscimento implicito da parte del padre della sua non raggiunta indipendenza economica.
Detti elementi, unitamente alla giovane età di , consentono di ritenere accertata la Per_1 non sopraggiunta indipendenza economica del predetto.
In considerazione della permanenza delle esigenze del figlio e dell'assenza di Per_1 indici di mutamento della condizione economica delle parti rispetto al tempo della separazione, il Tribunale ritiene, quindi, di accogliere la richiesta della ricorrente, confermando le condizioni economiche già stabilite in sede di separazione e disponendo l'adeguamento del contributo al mantenimento secondo gli indici ISTAT.
6. Quanto all'assegnazione della casa familiare, occorre considerare che il figlio , Per_1 sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente, essendo iscritto alla
Facoltà di Scienze Politiche e vivendo stabilmente con la madre presso l'abitazione già adibita a casa coniugale.
L'assegnazione della casa familiare alla madre si giustifica, quindi, in ragione della tutela dell'interesse del figlio, che permane a carico dei genitori, e della necessità di garantire la continuità dell'ambiente domestico. Tale misura è conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché consente alla ricorrente di mantenere la residenza con il figlio sino al raggiungimento della sua autonomia economica, senza incidere in 5 modo irragionevole sui diritti del resistente, che dispone di altre soluzioni abitative.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assegnazione della casa familiare alla debba Pt_1 essere confermata, quale strumento necessario per garantire stabilità e benessere al figlio e consentirgli di completare il proprio percorso formativo e raggiungere l'indipendenza e economica.
7. Quanto alle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico del resistente, il quale, pur essendo stato ritualmente citato, è rimasto contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare le domande della ricorrente. Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di causa devono essere poste a carico del resistente e liquidate in complessivi € 3.387,00, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con complessità bassa, valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per la fase di trattazione e per la fase decisionale, tenuto conto che non sono stati depositati atti conclusivi, oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Firenze in data
04.05.1991 da n. a PARMA (PR) il 21.10.1960, e Parte_1 [...]
n. a PONTASSIEVE (FI) il 10.05.1968, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di Firenze al n. 210, parte II, serie A, anno 1991;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Firenze, via della Torre n.102, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con il figlio sino al Parte_1 Per_1 raggiungimento della sua autosufficienza economica;
- conferma le condizioni economiche già stabilite in sede di separazione, con adeguamento del contributo al mantenimento del figlio e, per l'effetto, pone a Per_1 carico di il versamento della somma di € 1.424,00 mensili, oltre Controparte_1
6 rivalutazione annuale ISTAT dal 2026, da corrispondere alla madre Parte_1 entro il 05 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate Parte_2 secondo le Linee guida CNF in materia di famiglia a carico dei genitori nella misura di
¾ a carico del padre ed ¼ a carico della madre;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7887 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Pugi, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni per la ricorrente all'udienza del 04.11.2025: “In via temporanea e urgente chiede la conferma dell'assegno di mantenimento e ¾ delle spese straordinarie a carico di per il figlio disposti nella sentenza di separazione. In via Controparte_1 Per_1
1 definitiva, insiste nelle richieste di cui al ricorso all'esito dell'istruttoria. Chiede la pronuncia di sentenza parziale sullo status”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c. del 27.6.2025 ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze per chiedere “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Firenze, in data 04.05.1991 tra la Sig.ra residente in [...] C.F. Parte_1
e il Sig. residente in [...] Controparte_1
MA OR n-7. C.F. , alle condizioni di seguito precisate C.F._2
e a) Dichiarare preliminarmente, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 [...]
in data 04.05.1991 con (Atto N.210 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di CP_1
Firenze) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. b) Disporre, con provvedimenti temporanei e urgenti, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione
n.3939-2017 attualizzando il contributo al mantenimento secondo gli indici ISTAT in €
1.424,00 e la prosecuzione del giudizio per le ulteriori pronunce, accogliendo le seguenti CONCLUSIONI 1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Firenze, via della Torre n.102, alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1 con il figlio , sino alla sua autosufficienza economica;
2) Disporre che il Per_1 mantenimento ordinario per posto a carico del padre sia pari a € 1.424,00 Per_1 mensili e/o nella misura ritenuta congrua, purché non inferiore ad € 1.000,00 mensili e continui ad essere corrisposto per , a favore della Sig.ra Per_1 Parte_1 genitore convivente;
3) Disporre che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie così come individuate dalle Linee guida del CNF in materia di famiglia, per ¼ a carico della ricorrente e ¾ a carico del Sig. con obbligo di Controparte_1 rimborso al genitore che le ha anticipate, entro dieci giorni dalla richiesta;
” 4) Con vittoria di spese e onorari di causa.” 2 La ricorrente ha allegato (per ciò che in questa sede rileva): 1) che la separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 3939/2017 passata in giudicato;
che è decorso il termine di legge per la proposizione della domanda di divorzio;
di vivere con il figlio presso l'abitazione (ex casa familiare) sita in Firenze, Via della Torre Per_1
n.102; che , di anni 20, è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 in quanto studente iscritto alla facoltà di Scienze Politiche a Firenze;
che, invece, la figlia di anni 31 è autosufficiente economicamente e abita nell'appartamento di Per_2 proprietà esclusiva della ricorrente, sito in via di Tozzoli n.22 a Firenze;
che, in forza della sentenza di separazione, che ha recepito le volontà congiunte delle parti, la misura del contributo al mantenimento posto a carico del Sig. per di € Controparte_1 Per_1
1.200,00 mensili, secondo l'aggiornamento ISTAT, ammonta oggi a € 1.424,00 ma dal
2021 il padre ha ridotto l'importo del contributo al mantenimento, versando mensilmente alla Sig.ra la somma di € 600,00, senza che sia stato a ciò Parte_1 autorizzato, maturando un debito complessivo superiore a € 52.000,00 oltre accessori;
di essere dipendente part-time dal 2021 presso la ET S.r.l. (di cui il resistente è socio di maggioranza e rappresentante legale) e percepisce una busta paga mensile netta di circa € 800,00, con un reddito imponibile nel 2022 pari a € 13.144,25, nel 2023 a €
12.351,58, nel 2024 a € 13.053,31 e nel 2025 ad € 13.053,00.
2. pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio Controparte_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 4.11.2025 è stato svolto l'interrogatorio libero della ricorrente e il procuratore della medesima: ha chiesto di compiere accertamenti reddituali e patrimoniali sul resistente;
ha chiesto, in via temporanea e urgente, la conferma dell'assegno di mantenimento e ¾ delle spese straordinarie a carico di Controparte_1 per il figlio disposti nella sentenza di separazione;
in via definitiva, ha insistito Per_1 nelle richieste di cui al ricorso all'esito dell'istruttoria; ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status; il giudice delegato, onerata parte ricorrente di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni entro il 6.11.2025 (onere adempiuto in data 4.11.2025), ha rimesso la causa al collegio per la decisione in punto di status.
3. Ciò premesso, il Collegio, ritiene non necessari approfondimenti istruttori ai fini della pronuncia sulle domande della ricorrente. La causa risulta pertanto matura per la decisione. 3 4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, avendo il Tribunale di Firenze pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3939/2017 del 07.12.2017, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (27.06.2025) era sicuramente già trascorso il periodo di tempo richiesto dalla norma sopra riportata. Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni, durante i quali non si risulta che essi si siano riconciliati, non può più essere ricostituita. Pertanto, in accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Quanto alla situazione economica, la ricorrente ha dimostrato di percepire redditi esclusivamente da lavoro dipendente, di entità modesta e stabile, con un reddito imponibile risultante dalle dichiarazioni dei redditi pari a € 13.053,00 nel 2024
(dichiarazione dei redditi 2025), a € 12.352,00 nel 2023 (dichiarazione dei redditi 2024)
e a € 13.144,00 nel 2022 (dichiarazione dei redditi del 2023). Ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., producendo dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, estratti conto bancari e visure catastali, comprovando l'assenza di ulteriori fonti di reddito nonché la titolarità di beni immobili allo stato privi di redditività locativa (in interrogatorio libero la ricorrente ha riferito di avere concesso in uso gratuito alla figlia maggiorenne l'immobile di sua proprietà sito in Firenze, in via di
Tozzoli).
Il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare mutamenti nella propria condizione economica rispetto all'anno 2017 quando veniva 4 definita la causa di separazione personale su conclusioni congiunte delle parti nei seguenti termini: affidamento congiunto del figlio minore con domiciliazione Per_3 prevalente presso la madre con assegnazione della casa familiare a quest'ultima; quanto al mantenimento per i figli: per euro 1200 mensili con rivalutazione Istat Per_1 annuale;
quanto a assunzione della carica di consigliere di amministrazione Per_2 presso la ET S.r.l. di cui egli era amministratore con compenso mensile di euro
800,00; in caso di venir meno della carica, euro 750,00 mensili per ciascun figlio;
ripartizione delle spese straordinarie per entrambi secondo la percentuale di 3/4 a carico di e ¼ a carico di Controparte_1 Parte_1
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta a carico della ricorrente al 50 %. Parte_2
Dagli estratti conto depositati dalla ricorrente fino al mese di aprile 2025 risulta che il resistente le versa 600 euro mensili quale contributo di mantenimento del figlio.
Ebbene, la persistente contribuzione del padre al mantenimento del figlio (seppur in forma arbitrariamente ridotta rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione) appare da configurarsi come riconoscimento implicito da parte del padre della sua non raggiunta indipendenza economica.
Detti elementi, unitamente alla giovane età di , consentono di ritenere accertata la Per_1 non sopraggiunta indipendenza economica del predetto.
In considerazione della permanenza delle esigenze del figlio e dell'assenza di Per_1 indici di mutamento della condizione economica delle parti rispetto al tempo della separazione, il Tribunale ritiene, quindi, di accogliere la richiesta della ricorrente, confermando le condizioni economiche già stabilite in sede di separazione e disponendo l'adeguamento del contributo al mantenimento secondo gli indici ISTAT.
6. Quanto all'assegnazione della casa familiare, occorre considerare che il figlio , Per_1 sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente, essendo iscritto alla
Facoltà di Scienze Politiche e vivendo stabilmente con la madre presso l'abitazione già adibita a casa coniugale.
L'assegnazione della casa familiare alla madre si giustifica, quindi, in ragione della tutela dell'interesse del figlio, che permane a carico dei genitori, e della necessità di garantire la continuità dell'ambiente domestico. Tale misura è conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché consente alla ricorrente di mantenere la residenza con il figlio sino al raggiungimento della sua autonomia economica, senza incidere in 5 modo irragionevole sui diritti del resistente, che dispone di altre soluzioni abitative.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assegnazione della casa familiare alla debba Pt_1 essere confermata, quale strumento necessario per garantire stabilità e benessere al figlio e consentirgli di completare il proprio percorso formativo e raggiungere l'indipendenza e economica.
7. Quanto alle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico del resistente, il quale, pur essendo stato ritualmente citato, è rimasto contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare le domande della ricorrente. Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di causa devono essere poste a carico del resistente e liquidate in complessivi € 3.387,00, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con complessità bassa, valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per la fase di trattazione e per la fase decisionale, tenuto conto che non sono stati depositati atti conclusivi, oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Firenze in data
04.05.1991 da n. a PARMA (PR) il 21.10.1960, e Parte_1 [...]
n. a PONTASSIEVE (FI) il 10.05.1968, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di Firenze al n. 210, parte II, serie A, anno 1991;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Firenze, via della Torre n.102, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con il figlio sino al Parte_1 Per_1 raggiungimento della sua autosufficienza economica;
- conferma le condizioni economiche già stabilite in sede di separazione, con adeguamento del contributo al mantenimento del figlio e, per l'effetto, pone a Per_1 carico di il versamento della somma di € 1.424,00 mensili, oltre Controparte_1
6 rivalutazione annuale ISTAT dal 2026, da corrispondere alla madre Parte_1 entro il 05 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate Parte_2 secondo le Linee guida CNF in materia di famiglia a carico dei genitori nella misura di
¾ a carico del padre ed ¼ a carico della madre;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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