Art. 3.
In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , l'importo di lire 540.000, riferito, all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gia' variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361 , e' elevato a lire 960.000.
In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , l'importo di lire 540.000, riferito, all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gia' variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361 , e' elevato a lire 960.000.