Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 8860/19 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'Avv. Donato Parte_1
Ricco come da procura in atti;
Opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv.to Gianluigi Comeglio come da procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbale udienza del 28.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2019 la chiedeva al Tribunale di Salerno di Controparte_1
ingiungere alla il pagamento della somma di € 7.938,09 oltre interessi di mora, spese e Parte_1
competenze del procedimento monitorio.
A sostegno della propria domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento di n. 5 fatture
(n.196 del 14.3.2013, n.518 del 24.5.2013, n.527 del 28.5.2013, n.1213 del 14.11.2013 e n.464 del
2.5.2014), riferite a prestazioni di carico, trasporto e smaltimento rifiuti” come riportato nelle stesse, per “l'Area di Servizio Salerno Ovest, ubicata sull'autostrada SA/RC Km.7 in agro di San
Mango Piemonte (SA).
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 7.938,09 oltre interessi di mora, spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca. A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità dell'opposto decreto per mancanza di prova scritta, l'inesistenza del credito, l'intervenuta prescrizione del credito perché trattandosi di “trasporto” come indicato nelle stesse fatture, ai sensi dell'art. 2951 c.c. si prescrivono in un anno dalla loro emissione.
Si costituiva l'opposta società contestando la proposta opposizione e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Con ordinanza dell'8.3.2021 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
All'esito delle richieste istruttorie avanzate con le memorie istruttorie, il giudice ordinava ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del registro IVA acquisti in merito alle fatture per cui è causa (v. ord. del
24.2.2021).
In seguito alla mancata esibizione di detta documentazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza all'udienza del 28.2.2023 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente con ordinanza del 21.10.2024 il giudice, rilevata la mancata indicazione di mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore la prova dei fatti estintivi modificativi della prestazione.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n. 13533/01,
1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo. Dunque, l'azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto. Sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (sent. n. 973/96; n.
3232/98; n. 11629/99), secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, in ordine alla eccepita prescrizione del credito sollevata dall'opponente, la stessa deve essere senz'altro rigettata atteso che le prestazioni in oggetto non afferiscono a contratti di spedizione e trasporto, regolati dall'art. 2951 c.c., ma a crediti commerciali inerenti alle prestazioni di espurgo e trattamento dei fanghi, delle soluzioni acquose e dei rifiuti, così come espressamente indicate nei documenti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'altro, che tali tipi di crediti non si prescrivono, a dispetto delle affermazioni avverse, nel termine quinquennale, risultando assoggettati, di contro, al regime della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.
Va osservato che parte opponente non provvedeva rispetto all'ordine di esibizione. Tale inosservanza comporta l'applicazione dell'art. 116 c.p.c. e consente di trarne argomento di prova secondo prudente apprezzamento unitamente agli indizi emersi e desunti ed alla documentazione depositata;
è emerso, di conseguenza, un inconfutabile convincimento sulle ragioni di parte opposta.
La stessa opposta ha provato il pagamento da parte dell'opponente di precedenti fatture emesse dalla società , aventi ad oggetto prestazioni identiche a quelle per cui è causa, Controparte_1
sono state regolarmente pagate dalla società “ (v. fatt. nn. 701, del 29.6.2012 di € Parte_1
3.735,88; 768, del 13.7.2012, di € 1.100,00 e 769, del 13.7.2012, di € 1.320,00).
L'opposta, sin dalla fase monitoria, ha inoltre prodotto i formulari rifiuti dai quali risultano comprovate le prestazioni, di cui alle fatture relative al credito azionato, di prelievo dei fanghi delle fosse settiche, di sturamento delle reti fognarie, di prelievo delle soluzioni acquose, e, ovviamente, il relativo trattamento e smaltimento all'impianto di depurazione tutte documentate dai citati formulari rifiuti, sui quali risultano apposti idonei timbri della società unitamente Parte_1
alle relative sottoscrizioni non disconosciuti dall'opponente.
Quanto sopra comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo ex dm.
Giustizia 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.o.p.
Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla opposizione di cui al n. R.G. 8860/19 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 2036 depositato dal
Tribunale di Salerno in data 1.7.2019;
2) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta, delle spese processuali dell'opposizione che liquida nella complessiva somma di € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, nonché c.p.a. ed iva se dovuta.
Così deciso in Salerno il 10.3.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi