Articolo 149 ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 138 terArticolo 160
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1 giugno 2007
Art. 149-ter. (( 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti gia' in carica.

2. Il presidente della Commissione puo' richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti ))
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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