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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/10/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AR OR e LI OR, elettivamente domiciliato presso la Camera del Lavoro di Rovigo, sita in via Calatafimi 1/b, contro
Controparte_1
- (P.I. ; C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
, Dott.ssa con il patrocinio dell'Avv. FRANCO BOTTEON, elettivamente
[...] CP_3 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Nancy n. 2.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
" - accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata caso n. 519154946 del 04.08.2023;
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 6% e così in sommatoria con le patologie professionali riconosciute (caso n. 519152705 del 24.11.2022; caso n. 519152704 del 24.11.2022; caso n. 519152703 del 24.11.2022) nella misura complessiva del 12% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato al-la diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 6% e così in sommatoria con le patologie professionali riconosciute (caso n. 519152705 del 24.11.2022; caso n. 519152704 del 24.11.2022; caso n. 519152703 del 24.11.2022) nella misura complessiva del 12% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude in comparsa:
“1) Respingersi perché non tutelata da , infondata, inesistente o non pro-vata o con qualsiasi CP_1 altra statuizione, la domanda attorea. 2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia.”. Nelle note di udienza del 10.10.2025 il convenuto si è rimesso alle determinazioni del Giudice.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 09.10.2024 , come sopra rappresentata, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore per
[...] sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetto da
“tendinopatia spalla sinistra" cagionata dall'attività lavorativa svolta dal 2006, in particolare: dal
2006 al 2015 come operaio magazziniere presso Komatsu s.p.a., alle dipendenze di varie cooperative,
(dal 2006 al 2009 nello stabilimento di Noventa Vicentina, mentre dal 2009 al 2015 in quello di Este)
e dal 2015 come operaio per la Ghisetti s.r.l., società che opera nel settore del commercio e produzione di prodotti ortofrutticoli.
Il ricorrente ha quindi descritto le mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa, che includevano tutte continui movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento delle stesse oltre la linea delle spalle, con qualche particolarità a seconda della qualifica ricoperta.
Ha proseguito precisando che in Komatsu era addetto alla preparazione degli ordini, nello Parte_1 svolgimento della quale prelevava i pezzi necessari dalle scaffalature e li inseriva in scatole di plastica;
prendeva queste ultime e le posizionava manualmente ad un'altezza di due metri, sopra ad un bancale, che poi - una volta riempito - provvedeva a spostare mediante transpallet manuale, con notevole sforzo di trascinamento ed applicazione di forza sulle braccia all'interno del magazzino, per prelevare i prodotti necessari a completare l'ordine.
Parte attrice ha proseguito elencando, poi, le diverse qualifiche ricoperte nella Ghisetti, con le relative mansioni, tutte caratterizzate dal continuo sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle: (i) come cernitore-carrellista addetto alla preparazione di ordini (c.d. picking) prelevava da un bancale alto 170 cm scatole dal peso di circa 8 kg e le poneva su un nastro trasportatore posto alle proprie spalle, compiendo altresì una torsione del busto a 180°; (ii) come addetto al reparto c.d. "
[...]
riempiva cassette alte 15 cm e le posizionava una sopra l'altra raggiungendo un'altezza CP_4 pari a circa 225 cm, compiendo tali movimenti per una sessantina di casse ogni turno;
(iii) come operaio addetto al reparto di etichettatura prendeva le confezioni di 2,5/3 kg all'interno di gabbie di metallo, le trasferiva sul nastro trasportatore, posizionato sul lato opposto, compiendo un movimento di torsione di 180° e di apprensione e sollevamento con un solo braccio, dal momento che la frequenza imposta dal macchinario non consentiva l'utilizzo di entrambe le braccia;
(iv) come operaio addetto al reparto trasformazione prelevava sacchi di materiale - che pesavano all'incirca dai 5 ai 10 kg, posti ad un'altezza di 40 o 70 cm - li posizionava sopra al tavolo alto 90 cm, li trascinava sino all'imbocco del macchinario dove ne rovesciava il contenuto, ripetendo tali movimenti all'incirca duecento volte;
in seguito prelevava le confezioni che uscivano dal macchinario ogni 8/9 secondi, le riponeva all'interno di un carrello, posizionato a 180° fino ad un'altezza di oltre due metri, movimentando all'incirca 100-120 confezioni ogni dieci minuti;
successivamente il carrello, riempito con 40 cassette per un peso complessivo di circa tre quintali, veniva trascinato manualmente per circa 10 metri fino all'autoclave per la cottura dei prodotti, al termine della quale, veniva nuovamente trainato sempre manualmente per altri 20 metri fino alla cella frigorifera per essere, infine - una volta abbattuta la temperatura - riposto in una zona adiacente;
(v) come operaio addetto all"apertura casse" prelevava le casse di plastica (chiuse in pallets ed impilate fino ad un'altezza di 220 cm) in quantità multipla e senza ausilii, le posizionava sopra un banco alto 90 cm per aprirle, per un totale di otto ore al giorno;
(vi) da ultimo, come operaio addetto alla distribuzione svuotava pallets di rape e mais alti 170 cm, distribuiva il contenuto in casse fornite dai clienti per la successiva etichettatura.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 04.08.2023, denuncia della malattia CP_1 professionale suindicata, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. doc. 4 all. al ricorso).
Si è rivolto, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 12%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 4 all. al ricorso), tenuto conto delle altre patologie Per_1 riconosciute da nella misura complessiva del 7% (cfr. docc. 2 e 3 all. al ricorso) e la CP_1 conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al ricorso ha CP_1 eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e la malattia professionale lamentata.
A tal fine, ha negato che la patologia lamentata possa ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché la stessa non prevedeva compiti ripetitivi o attività nocive, come indicato dai DVR;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 17.12.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente di Ghisetti dal 2017 ed addetto alla sala Testimone_1 etichettatura) e (dipendente della Ghisetti, con le mansioni di capolinea), Testimone_2 indotta da parte ricorrente e di (dipendente della Ghisetti, con le mansioni di Tes_3 capolinea) e (dipendente della Ghisetti, con le mansioni di operatore di linea dal Testimone_4
2016 e di responsabile della sala trasformazione dal 2020) indotta da parte resistente, nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa ; è stata discussa Per_2 all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al
d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024;
Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Al contrario, in caso di malattie non tabellate, come evidenziato dall' , rammentando CP_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent.,
20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi in assenza di sufficienti ausili, con assunzione di posture incongrue e sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle.
Entrambi i testi di parte ricorrente - interrogati sui capitoli di prova - hanno confermato lo svolgimento delle mansioni affidate al ricorrente, con le modalità operative indicate in ricorso.
Il teste ha, infatti, riferito: Testimone_1
"sul cap. 10 (Vero che le mansioni di cernitore/carrellista comportavano continui movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento delle stesse oltre la linea delle spalle per prelevare le scatole nei livelli più alti, nonché applicazione di forza sulle braccia per trasferire le scatole sul nastro trasportatore?) in alcuni casi si deve proprio fare i movimenti indicati in capitolo, dipende dalle pedane sui cui sono poste le scatole, se sono basse non serve alzare le braccia, ma il più delle volte sono alte anche sue metri e oltre;
sul cap. 12 (Vero che nel reparto “rape ” erano movimentate circa 60 casse per ogni turno CP_4 ed erano frequenti movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento oltre la linea delle spalle per posizionare le scatole poste nei pani più alti?) è vero, le rape sono confezionate in casse e quini noi dobbiamo prenderle dall'alto, sono sempre in alto e metterle giù, poi prendere le rape nelle scatole di cartone e porle nelle casse di plastica, che sono prima poste sui bancali e poi, una volta riempite, vanno poste su un altro bancale per 15 “mani”, che sarebbero 15 casse in altezza, in ogni strato ci sono 4 casse e dunque in totale 60 casse, si arriva oltre i 2 metri e 15:
sul cap. 18 (Vero che come addetto al reparto trasformazione il ricorrente doveva effettuare ripetuti movimenti di flesso estensione delle braccia applicando forza con sollevamento oltre la linea delle spalle per garantire il completo svuotamento dei sacchi. Per ciascun turno il ricorrente effettuava circa 200 movimentazioni?) nel reparto trasformazioni, dove ho lavorato qualche volta, ci sono quattro linee, nella prima si devono prendere i sacchi di materiale grezzo, patate, carote o altro, di peso tra i 5 e i 10 chili, si prendono con un carrello dentro un bin e i sacchi vanno posti sul tavolo vicino al nastro trasportatore, sul quale i sacchi vanno svuotati uno alla volta, a mano, dopo aver tagliato la sommità, per svuotarli vanno alzati dal tavolo, e si arriva con le braccia al livello delle spalle. Il tavolo sul quale vengono poggiati i sacchi è alto circa 90 cm da terra. Io sono alto 171 cm e devo sollevare le braccia all'altezza delle spalle, una persona più bassa deve alzarle anche più in alto;
sul cap. 19 (Vero che all'interno del reparto trasformazione il ricorrente doveva anche prelevare le confezioni che uscivano dal macchinario ogni 8/9 secondi circa e riporle all'interno di un carrello posizionato a 180° fino ad una altezza di oltre due metri effettuando ripetuti movimenti di flesso estensione delle braccia oltre la linea delle spalle?) all'uscita, nell'ultima parte della linea, escono pacchetti sottovuoto da 2 chili e mezzo o tre chili, al massimo, che vanno posti su un altro tipo di carrello posto quasi dietro l'operatore, il quale deve girarsi quasi completamente per appoggiare i pacchetti su un carrello a piani, come quello delle mense.
L'altra teste di parte ricorrente ( , sui medesimi capitoli ha aggiunto che nel lavoro di cernitore- Tes_2 carrellista "le braccia si alzano quando si tirano giù i carichi, le cassette e le scatole, le pedane arrivano tutte sopra i 180 cm. e quindi vanno sempre sollevate le braccia", che la rotazione delle mansioni - indicata in memoria - "è stata introdotta da un annetto" e che "prima lo sbancalamento, che è l'attività di spostamento di casse e scatole, lo faceva solo una persona al giorno [ed] essendo principalmente impiegate le donne, lo sbancalamento, che è più faticoso, veniva di solito svolto dagli uomini, [come] il ricorrente, [sicchè] capitava [che egli] svolgesse per un giorno intero lo sbancalamento".
La medesima teste, poi, ha anch'essa confermato le attività del "reparto rape , così come CP_4 quelle del reparto trasformazione, nel quale - pur non avendoci mai lavorato - ha dichiarato di vederne
"gli addetti alzare le braccia per svuotare i sacchi, che sono di dieci chili ciascuno" .
I testi di parte non hanno saputo fornire informazioni precise né sull'esistenza di un eventuale CP_1 divieto di sollevamento pesi oltre la linea delle spalle (il teste - interrogato sul cap. 2 (vero Tes_3 che nella formazione sulla sicurezza è espresso il divieto di sollevare pesi sopra le spalle?) ha, invero, risposto: "è vero, non so però esattamente come venga attuata la regola […] il divieto è stato comunicato a livello verbale a tutti i lavoratori dal capo reparto […] non so dire da chi l'ho sentito imporre, e comunque è passato un po' di tempo. Non so dire se tale divieto sia stato rivolto proprio al ricorrente, era una sorta di divieto generale " e il teste si è limitato a dichiarare: "penso che Tes_4 il divieto indicato in capitolo sia contenuto nel DVR") né sul divieto di sollevamento di pesi superiori ai 10/12 kg, che sembra - dalle dichiarazioni dei testi costituire solo una raccomandazione impartita verbalmente ma non scritta in un documento, ( ha infatti riportato: "è vero, si tratta di Tes_3 disposizione sempre impartita verbalmente, non so dire da chi sia stata impartita, non escludo che possa esserci anche una disposizione scritta ma io non la ricordo, né so dire se sia stata rivolta direttamente al ricorrente", allo stesso modo ha confermato: "è vero, il divieto credo sia Tes_4 segnalato sul DVR;
i miei responsabili mi hanno sempre detto di non andare con pesi superiori a dieci kg oltre le spalle". Quanto alle altre attività alle quali era adibito il ricorrente, questi ultimi benché abbiano negato la necessità di sollevamento delle braccia nel reparto di trasformazione, al quale sono stati entrambi addetti, poiché il sacco viene solo trascinato;
hanno però confermato la lavorazione per lo più a mano della pallettizzazione delle rape, nonostante la presenza del sollevatore ed hanno definito la rotazione delle mansioni indicata in memoria come attività "nuova", comportante l'utilizzo di un "registro delle rotazioni [che] è stato introdotto da circa un anno e una modulistica relativamente nuova" (cfr. dichiarazioni teste . Tes_3
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti continui movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento oltre la linea delle spalle, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , Per_2 la quale premettendo che - nelle operazioni peritali condotte in data 05.06.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. e a quello di parte , Dr.ssa – ha constatato la presenza Per_1 CP_1 Per_3 nel ricorrente della “tendinopatia spalla sinistra", diagnosticata clinicamente e strumentalmente e confermata de visu in sede di trattamento chirurgico nell'anno 2024 (cfr. pag. 7 relazione CTU), ha continuato riferendo che la malattia diagnosticata si annovera tra i c.d. "Disturbi Muscolo Scheletrici",
i quali si caratterizzano per una eziopatogenesi multifattoriale, dal momento che non può presumersi un rapporto univoco di causa-effetto tra attività lavorativa e tale patologia, riscontrabile anche nella popolazione non esposta al rischio, indicando "invecchiamento, pregressi traumi, patologie croniche
o stili di vita" quali possibili cause extra-lavorative
Venendo al caso di specie, il CTU, prendendo in considerazione - ai fini della verifica del nesso di causalità materiale tra lavorazione svolta e malattia - l'attività lavorativa (mansioni, condizioni ambientali ecc.), l'effettiva esposizione della lavoratrice ai rischi, l'anamnesi raccolta dalla lavoratrice ed i dati testimoniali, ha così concluso:
"le mansioni descritte dal ricorrente risultano caratterizzate da movimenti ripetuti e frequenti di sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle, associati a torsioni del busto, applicazione di forza agli arti superiori e trascinamento manuale dei carichi […]. Il complesso di tutti i dati sin qui analiticamente esposti identifica con certezza l'esposizione del lavoratore al rischio sovraccarico degli arti superiori. L'esposizione al rischio è peraltro indirettamente riconosciuta anche dall'Istituto, che ha accolto la richiesta di Malattia Professionale da sovraccarico a livello dei gomiti. Tenuto conto anche del prolungato periodo di adibizione continuativa al rischio e non essendovi prova di ulteriori cause extra-lavorative, sotto il profilo scientifico e medico legale deve ritenersi verificata l'origine professionale della Malattia Denunciata (cfr. pagg. da 7 a 10 relazione CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva chiesto chiarimenti in merito alla stima del danno CP_1 quantificata dal CTU (in particolare se fosse antecedente o successiva all'intervento chirurgico eseguito nel 2024) la dr.ssa ha così risposto: Per_2 "gli esiti in misura pari al 6% sono necessariamente attuali (posto che la scrivente ha valutato ad oggi il paziente), ma sono certamente migliorativi in ragione dell'intervento chirurgico eseguito, pertanto molto probabilmente alla data della domanda la IP sarebbe stata superiore".
Il CT di parte ricorrente ha invece comunicato di non avere osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide, essendo state formulate in modo logico, ampiamente argomentato, e senza contraddizioni - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “tendinopatia spalla sinistra".
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio, ha stimato il danno biologico permanente in misura pari all' 6% (sei per cento) per la malattia oggetto di ricorso e preso atto delle preesistenti malattie già riconosciute dall considera la valutazione complessiva del danno CP_1 biologico pari al 12% (dodici percento) (cfr. pag. 10 relazione CTU).
Quanto alla decorrenza della patologia, la Dr.ssa ne colloca l'esistenza già al momento della Per_2 domanda amministrativa (04.08.2023).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo CP_1 conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04.08.2023); l' dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei CP_1 arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi di studio, introduzione e trattazione, valori minimi per la fase decisionale.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 667/2024 promossa da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “tendinopatia spalla sinistra" dalla quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nello stesso un danno biologico complessivo, considerato quello già precedentemente riconosciuto dall' , pari al 12%, CP_1 riscontrabile sin dalla domanda amministrativa (04.08.2023).
2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo conseguente al riconoscimento CP_1 dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a far data dalla domanda amministrativa 04.08.2023), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti Giancarlo Moro e
CE TT che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in €4.580,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese esenti per € 43,00.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marco Pesoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AR OR e LI OR, elettivamente domiciliato presso la Camera del Lavoro di Rovigo, sita in via Calatafimi 1/b, contro
Controparte_1
- (P.I. ; C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
, Dott.ssa con il patrocinio dell'Avv. FRANCO BOTTEON, elettivamente
[...] CP_3 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Nancy n. 2.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
" - accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata caso n. 519154946 del 04.08.2023;
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 6% e così in sommatoria con le patologie professionali riconosciute (caso n. 519152705 del 24.11.2022; caso n. 519152704 del 24.11.2022; caso n. 519152703 del 24.11.2022) nella misura complessiva del 12% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato al-la diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 6% e così in sommatoria con le patologie professionali riconosciute (caso n. 519152705 del 24.11.2022; caso n. 519152704 del 24.11.2022; caso n. 519152703 del 24.11.2022) nella misura complessiva del 12% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude in comparsa:
“1) Respingersi perché non tutelata da , infondata, inesistente o non pro-vata o con qualsiasi CP_1 altra statuizione, la domanda attorea. 2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia.”. Nelle note di udienza del 10.10.2025 il convenuto si è rimesso alle determinazioni del Giudice.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 09.10.2024 , come sopra rappresentata, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore per
[...] sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetto da
“tendinopatia spalla sinistra" cagionata dall'attività lavorativa svolta dal 2006, in particolare: dal
2006 al 2015 come operaio magazziniere presso Komatsu s.p.a., alle dipendenze di varie cooperative,
(dal 2006 al 2009 nello stabilimento di Noventa Vicentina, mentre dal 2009 al 2015 in quello di Este)
e dal 2015 come operaio per la Ghisetti s.r.l., società che opera nel settore del commercio e produzione di prodotti ortofrutticoli.
Il ricorrente ha quindi descritto le mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa, che includevano tutte continui movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento delle stesse oltre la linea delle spalle, con qualche particolarità a seconda della qualifica ricoperta.
Ha proseguito precisando che in Komatsu era addetto alla preparazione degli ordini, nello Parte_1 svolgimento della quale prelevava i pezzi necessari dalle scaffalature e li inseriva in scatole di plastica;
prendeva queste ultime e le posizionava manualmente ad un'altezza di due metri, sopra ad un bancale, che poi - una volta riempito - provvedeva a spostare mediante transpallet manuale, con notevole sforzo di trascinamento ed applicazione di forza sulle braccia all'interno del magazzino, per prelevare i prodotti necessari a completare l'ordine.
Parte attrice ha proseguito elencando, poi, le diverse qualifiche ricoperte nella Ghisetti, con le relative mansioni, tutte caratterizzate dal continuo sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle: (i) come cernitore-carrellista addetto alla preparazione di ordini (c.d. picking) prelevava da un bancale alto 170 cm scatole dal peso di circa 8 kg e le poneva su un nastro trasportatore posto alle proprie spalle, compiendo altresì una torsione del busto a 180°; (ii) come addetto al reparto c.d. "
[...]
riempiva cassette alte 15 cm e le posizionava una sopra l'altra raggiungendo un'altezza CP_4 pari a circa 225 cm, compiendo tali movimenti per una sessantina di casse ogni turno;
(iii) come operaio addetto al reparto di etichettatura prendeva le confezioni di 2,5/3 kg all'interno di gabbie di metallo, le trasferiva sul nastro trasportatore, posizionato sul lato opposto, compiendo un movimento di torsione di 180° e di apprensione e sollevamento con un solo braccio, dal momento che la frequenza imposta dal macchinario non consentiva l'utilizzo di entrambe le braccia;
(iv) come operaio addetto al reparto trasformazione prelevava sacchi di materiale - che pesavano all'incirca dai 5 ai 10 kg, posti ad un'altezza di 40 o 70 cm - li posizionava sopra al tavolo alto 90 cm, li trascinava sino all'imbocco del macchinario dove ne rovesciava il contenuto, ripetendo tali movimenti all'incirca duecento volte;
in seguito prelevava le confezioni che uscivano dal macchinario ogni 8/9 secondi, le riponeva all'interno di un carrello, posizionato a 180° fino ad un'altezza di oltre due metri, movimentando all'incirca 100-120 confezioni ogni dieci minuti;
successivamente il carrello, riempito con 40 cassette per un peso complessivo di circa tre quintali, veniva trascinato manualmente per circa 10 metri fino all'autoclave per la cottura dei prodotti, al termine della quale, veniva nuovamente trainato sempre manualmente per altri 20 metri fino alla cella frigorifera per essere, infine - una volta abbattuta la temperatura - riposto in una zona adiacente;
(v) come operaio addetto all"apertura casse" prelevava le casse di plastica (chiuse in pallets ed impilate fino ad un'altezza di 220 cm) in quantità multipla e senza ausilii, le posizionava sopra un banco alto 90 cm per aprirle, per un totale di otto ore al giorno;
(vi) da ultimo, come operaio addetto alla distribuzione svuotava pallets di rape e mais alti 170 cm, distribuiva il contenuto in casse fornite dai clienti per la successiva etichettatura.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 04.08.2023, denuncia della malattia CP_1 professionale suindicata, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. doc. 4 all. al ricorso).
Si è rivolto, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 12%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 4 all. al ricorso), tenuto conto delle altre patologie Per_1 riconosciute da nella misura complessiva del 7% (cfr. docc. 2 e 3 all. al ricorso) e la CP_1 conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al ricorso ha CP_1 eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e la malattia professionale lamentata.
A tal fine, ha negato che la patologia lamentata possa ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché la stessa non prevedeva compiti ripetitivi o attività nocive, come indicato dai DVR;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 17.12.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente di Ghisetti dal 2017 ed addetto alla sala Testimone_1 etichettatura) e (dipendente della Ghisetti, con le mansioni di capolinea), Testimone_2 indotta da parte ricorrente e di (dipendente della Ghisetti, con le mansioni di Tes_3 capolinea) e (dipendente della Ghisetti, con le mansioni di operatore di linea dal Testimone_4
2016 e di responsabile della sala trasformazione dal 2020) indotta da parte resistente, nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa ; è stata discussa Per_2 all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al
d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024;
Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Al contrario, in caso di malattie non tabellate, come evidenziato dall' , rammentando CP_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent.,
20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi in assenza di sufficienti ausili, con assunzione di posture incongrue e sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle.
Entrambi i testi di parte ricorrente - interrogati sui capitoli di prova - hanno confermato lo svolgimento delle mansioni affidate al ricorrente, con le modalità operative indicate in ricorso.
Il teste ha, infatti, riferito: Testimone_1
"sul cap. 10 (Vero che le mansioni di cernitore/carrellista comportavano continui movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento delle stesse oltre la linea delle spalle per prelevare le scatole nei livelli più alti, nonché applicazione di forza sulle braccia per trasferire le scatole sul nastro trasportatore?) in alcuni casi si deve proprio fare i movimenti indicati in capitolo, dipende dalle pedane sui cui sono poste le scatole, se sono basse non serve alzare le braccia, ma il più delle volte sono alte anche sue metri e oltre;
sul cap. 12 (Vero che nel reparto “rape ” erano movimentate circa 60 casse per ogni turno CP_4 ed erano frequenti movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento oltre la linea delle spalle per posizionare le scatole poste nei pani più alti?) è vero, le rape sono confezionate in casse e quini noi dobbiamo prenderle dall'alto, sono sempre in alto e metterle giù, poi prendere le rape nelle scatole di cartone e porle nelle casse di plastica, che sono prima poste sui bancali e poi, una volta riempite, vanno poste su un altro bancale per 15 “mani”, che sarebbero 15 casse in altezza, in ogni strato ci sono 4 casse e dunque in totale 60 casse, si arriva oltre i 2 metri e 15:
sul cap. 18 (Vero che come addetto al reparto trasformazione il ricorrente doveva effettuare ripetuti movimenti di flesso estensione delle braccia applicando forza con sollevamento oltre la linea delle spalle per garantire il completo svuotamento dei sacchi. Per ciascun turno il ricorrente effettuava circa 200 movimentazioni?) nel reparto trasformazioni, dove ho lavorato qualche volta, ci sono quattro linee, nella prima si devono prendere i sacchi di materiale grezzo, patate, carote o altro, di peso tra i 5 e i 10 chili, si prendono con un carrello dentro un bin e i sacchi vanno posti sul tavolo vicino al nastro trasportatore, sul quale i sacchi vanno svuotati uno alla volta, a mano, dopo aver tagliato la sommità, per svuotarli vanno alzati dal tavolo, e si arriva con le braccia al livello delle spalle. Il tavolo sul quale vengono poggiati i sacchi è alto circa 90 cm da terra. Io sono alto 171 cm e devo sollevare le braccia all'altezza delle spalle, una persona più bassa deve alzarle anche più in alto;
sul cap. 19 (Vero che all'interno del reparto trasformazione il ricorrente doveva anche prelevare le confezioni che uscivano dal macchinario ogni 8/9 secondi circa e riporle all'interno di un carrello posizionato a 180° fino ad una altezza di oltre due metri effettuando ripetuti movimenti di flesso estensione delle braccia oltre la linea delle spalle?) all'uscita, nell'ultima parte della linea, escono pacchetti sottovuoto da 2 chili e mezzo o tre chili, al massimo, che vanno posti su un altro tipo di carrello posto quasi dietro l'operatore, il quale deve girarsi quasi completamente per appoggiare i pacchetti su un carrello a piani, come quello delle mense.
L'altra teste di parte ricorrente ( , sui medesimi capitoli ha aggiunto che nel lavoro di cernitore- Tes_2 carrellista "le braccia si alzano quando si tirano giù i carichi, le cassette e le scatole, le pedane arrivano tutte sopra i 180 cm. e quindi vanno sempre sollevate le braccia", che la rotazione delle mansioni - indicata in memoria - "è stata introdotta da un annetto" e che "prima lo sbancalamento, che è l'attività di spostamento di casse e scatole, lo faceva solo una persona al giorno [ed] essendo principalmente impiegate le donne, lo sbancalamento, che è più faticoso, veniva di solito svolto dagli uomini, [come] il ricorrente, [sicchè] capitava [che egli] svolgesse per un giorno intero lo sbancalamento".
La medesima teste, poi, ha anch'essa confermato le attività del "reparto rape , così come CP_4 quelle del reparto trasformazione, nel quale - pur non avendoci mai lavorato - ha dichiarato di vederne
"gli addetti alzare le braccia per svuotare i sacchi, che sono di dieci chili ciascuno" .
I testi di parte non hanno saputo fornire informazioni precise né sull'esistenza di un eventuale CP_1 divieto di sollevamento pesi oltre la linea delle spalle (il teste - interrogato sul cap. 2 (vero Tes_3 che nella formazione sulla sicurezza è espresso il divieto di sollevare pesi sopra le spalle?) ha, invero, risposto: "è vero, non so però esattamente come venga attuata la regola […] il divieto è stato comunicato a livello verbale a tutti i lavoratori dal capo reparto […] non so dire da chi l'ho sentito imporre, e comunque è passato un po' di tempo. Non so dire se tale divieto sia stato rivolto proprio al ricorrente, era una sorta di divieto generale " e il teste si è limitato a dichiarare: "penso che Tes_4 il divieto indicato in capitolo sia contenuto nel DVR") né sul divieto di sollevamento di pesi superiori ai 10/12 kg, che sembra - dalle dichiarazioni dei testi costituire solo una raccomandazione impartita verbalmente ma non scritta in un documento, ( ha infatti riportato: "è vero, si tratta di Tes_3 disposizione sempre impartita verbalmente, non so dire da chi sia stata impartita, non escludo che possa esserci anche una disposizione scritta ma io non la ricordo, né so dire se sia stata rivolta direttamente al ricorrente", allo stesso modo ha confermato: "è vero, il divieto credo sia Tes_4 segnalato sul DVR;
i miei responsabili mi hanno sempre detto di non andare con pesi superiori a dieci kg oltre le spalle". Quanto alle altre attività alle quali era adibito il ricorrente, questi ultimi benché abbiano negato la necessità di sollevamento delle braccia nel reparto di trasformazione, al quale sono stati entrambi addetti, poiché il sacco viene solo trascinato;
hanno però confermato la lavorazione per lo più a mano della pallettizzazione delle rape, nonostante la presenza del sollevatore ed hanno definito la rotazione delle mansioni indicata in memoria come attività "nuova", comportante l'utilizzo di un "registro delle rotazioni [che] è stato introdotto da circa un anno e una modulistica relativamente nuova" (cfr. dichiarazioni teste . Tes_3
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti continui movimenti di flesso estensione delle braccia con sollevamento oltre la linea delle spalle, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , Per_2 la quale premettendo che - nelle operazioni peritali condotte in data 05.06.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. e a quello di parte , Dr.ssa – ha constatato la presenza Per_1 CP_1 Per_3 nel ricorrente della “tendinopatia spalla sinistra", diagnosticata clinicamente e strumentalmente e confermata de visu in sede di trattamento chirurgico nell'anno 2024 (cfr. pag. 7 relazione CTU), ha continuato riferendo che la malattia diagnosticata si annovera tra i c.d. "Disturbi Muscolo Scheletrici",
i quali si caratterizzano per una eziopatogenesi multifattoriale, dal momento che non può presumersi un rapporto univoco di causa-effetto tra attività lavorativa e tale patologia, riscontrabile anche nella popolazione non esposta al rischio, indicando "invecchiamento, pregressi traumi, patologie croniche
o stili di vita" quali possibili cause extra-lavorative
Venendo al caso di specie, il CTU, prendendo in considerazione - ai fini della verifica del nesso di causalità materiale tra lavorazione svolta e malattia - l'attività lavorativa (mansioni, condizioni ambientali ecc.), l'effettiva esposizione della lavoratrice ai rischi, l'anamnesi raccolta dalla lavoratrice ed i dati testimoniali, ha così concluso:
"le mansioni descritte dal ricorrente risultano caratterizzate da movimenti ripetuti e frequenti di sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle, associati a torsioni del busto, applicazione di forza agli arti superiori e trascinamento manuale dei carichi […]. Il complesso di tutti i dati sin qui analiticamente esposti identifica con certezza l'esposizione del lavoratore al rischio sovraccarico degli arti superiori. L'esposizione al rischio è peraltro indirettamente riconosciuta anche dall'Istituto, che ha accolto la richiesta di Malattia Professionale da sovraccarico a livello dei gomiti. Tenuto conto anche del prolungato periodo di adibizione continuativa al rischio e non essendovi prova di ulteriori cause extra-lavorative, sotto il profilo scientifico e medico legale deve ritenersi verificata l'origine professionale della Malattia Denunciata (cfr. pagg. da 7 a 10 relazione CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva chiesto chiarimenti in merito alla stima del danno CP_1 quantificata dal CTU (in particolare se fosse antecedente o successiva all'intervento chirurgico eseguito nel 2024) la dr.ssa ha così risposto: Per_2 "gli esiti in misura pari al 6% sono necessariamente attuali (posto che la scrivente ha valutato ad oggi il paziente), ma sono certamente migliorativi in ragione dell'intervento chirurgico eseguito, pertanto molto probabilmente alla data della domanda la IP sarebbe stata superiore".
Il CT di parte ricorrente ha invece comunicato di non avere osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide, essendo state formulate in modo logico, ampiamente argomentato, e senza contraddizioni - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “tendinopatia spalla sinistra".
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio, ha stimato il danno biologico permanente in misura pari all' 6% (sei per cento) per la malattia oggetto di ricorso e preso atto delle preesistenti malattie già riconosciute dall considera la valutazione complessiva del danno CP_1 biologico pari al 12% (dodici percento) (cfr. pag. 10 relazione CTU).
Quanto alla decorrenza della patologia, la Dr.ssa ne colloca l'esistenza già al momento della Per_2 domanda amministrativa (04.08.2023).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo CP_1 conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04.08.2023); l' dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei CP_1 arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi di studio, introduzione e trattazione, valori minimi per la fase decisionale.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 667/2024 promossa da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “tendinopatia spalla sinistra" dalla quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nello stesso un danno biologico complessivo, considerato quello già precedentemente riconosciuto dall' , pari al 12%, CP_1 riscontrabile sin dalla domanda amministrativa (04.08.2023).
2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo conseguente al riconoscimento CP_1 dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a far data dalla domanda amministrativa 04.08.2023), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti Giancarlo Moro e
CE TT che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in €4.580,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese esenti per € 43,00.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marco Pesoli