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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 8320/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to FOGLIA VINCENZO e dall'avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO MARIAROSARIA;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
n persona del lrpt Controparte_2
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.1.2025 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato dal 12.04.2013 alle dipendenze della società Essequattro S.r.l.; che con decorrenza dal 23.01.2020 rassegnava le dimissioni per giusta causa anche ai sensi dell'art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/01, dandone formale comunicazione, a mezzo pec, anche alla società datrice, al tempo in bonis;
che, ai sensi di legge, in data 24.01.2020, in ragione dello status di lavoratrice madre, formalizzava le dimissioni innanzi all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di RT – prot. 2162 del 24.01.2020 – ente che provvedeva alla relativa convalida ed ogni ulteriore comunicazione/adempimento amministrativo;
che. già attivatasi con procedimento monitorio Rg. 10763/2019, conclusosi con D.I. n. 1114/2019 del 30.12.2019, ad oggetto le retribuzioni da luglio ad ottobre 2019, ai fini della formalizzazione delle dimissioni per giusta causa, sussistendone i presupposti di legge, la ricorrente formalizzava al medesimo ufficio ispettivo anche la richiesta di intervento per l'accertamento dei crediti di lavoro;
che alla cessazione del rapporto di lavoro seguiva , sempre in data 30.01.2020, la presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di collocamento presso il Centro per l'Impiego – Ufficio di Afragola, iscrizione regolarmente accettata, con cui si accertava quindi lo stato di disoccupazione, come documentato dal “Attestato di iscrizione negli elenchi” rilasciato dall'ufficio medesimo – Prot. 5421.31/01/2020; che pertanto, a fronte dell'effettivo e certificato stato di disoccupazione, in data 30.01.2020 presentava domanda di indennità NaSpI, che veniva regolarmente accolta sussistendone i requisiti;
che versando già in situazione di crisi ed insolvenza, la società datrice Essequattro S.r.l. veniva dichiarata fallita con
Sentenza n. 10/2020 del 01.10.2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
che pertanto la ricorrente depositava in data 18.01.2021 domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento
Essequattro S.r.l., rivendicando appunto le retribuzioni da luglio 2019 a gennaio 2020 - data di cessazione del rapporto - oltre agli emolumenti accessori ed il Trattamento di fine rapporto;
che tuttavia il curatore fallimentare, evidentemente ignaro delle dimissioni convalidate innanzi all'ITL di
RT e comunicate alla società allora in bonis, provvedeva all'interruzione del rapporto di lavoro mediante invio della comunicazione obbligatoria UniLav di cessazione, indicando il giorno
14.02.2021, come data di cessazione del rapporto per licenziamento con causale “cessazione attività”; che in ragione di ciò l' sospendeva la prestazione ed in data alla sospensione della prestazione, CP_1
e con provvedimento avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' NASPI n. 941262/2020” e notificato il 10.06.2022, ritenendo che “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”, chiedeva il rimborso dell'indennità erogata per il periodo dal 31.01.2020 al 31.07.2021 per un importo complessivo di euro 14.490,91; che il ricorso amministrativo tempestivamente presentato veniva rigettato.
Tutto ciò premesso, rilevato che l'invio da parte del curatore della missiva con cui si dichiarava cessato alla data del 14.2.2021 il rapporto di lavoro, in realtà già cessato per dimissioni della lavoratrice, fosse frutto di un mero errore materiale, la ricorrente chiedeva: accertare la sussistenza del diritto della sig.ra ad aver percepito legittimamente Parte_1
l'indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dal 31.01.2020 al 31.07.2021 e, per l'effetto, annullare il provvedimento avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' NASPI n. 941262/2020” e notificato il 10.06.2022, con cui l' ha CP_1 chiesto la ripetizione dell'importo complessivo di euro 14.490,91; nonché l' accertamento del diritto alla NASpI da parte della ricorrente, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'indennità di disoccupazione per il periodo da agosto 2021 a gennaio 2022, come previsto dal provvedimento di accoglimento della domanda, il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con CP_1 vittoria di spese.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con la Curatela Fallimentare della società datrice di lavoro, quest'ultima rimaneva contumace
Veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Invero a fondamento del provvedimento di revoca della prestazione NASPI, già riconosciuta a seguito di richiesta del 30.1.2020, nonché del conseguente provvedimento di ripetizione delle somme già versate, l' eccepisce che l'originaria domanda sarebbe stata presentata a rapporto di lavoro CP_1 ancora in corso, cessato solo con la dichiarazione di risoluzione per cessazione attività disposta dal curatore fallimentare a decorrere dal 14.2.2021.
La documentazione allegata comprova invece la precedente cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa.
La ricorrente ha infatti allegato al ricorso la PEC contenente la lettera di dimissioni, a decorrere dal
24.1.2020, motivata con il mancato pagamento delle retribuzioni, regolarmente ricevuta dalla società
in data 23.1.2020; la convalida delle stesse dimissioni personalmente sottoscritte quale CP_2 lavoratrice madre innanzi all'ITL, datata 24.1.2020; l'iscrizione negli elenchi dei cittadini disoccupati del 30.1.2020, la richiesta di intervento della ITL di RT per l'accertamento delle proprie spettanze, fra cui il TFR maturato.
Come le dimissioni volontarie del lavoratore hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza.
Non è richiesta, a tal fine, la sua accettazione, consistendo le dimissioni in una dichiarazione di volontà del lavoratore, unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile.
Un'eventuale ripensamento (anche in forma di revoca delle dimissioni) può impedire il verificarsi del ricordato effetto estintivo del rapporto, solo se manifestato prima che il datore di lavoro venga a conoscenza delle dimissioni stesse ovvero, se intervenuto successivamente, con il suo espresso consenso, cioè per concorde volontà delle parti.
Ne consegue che, una volta risolto il rapporto per dimissioni, per la sua ricostituzione è necessario che gli interessati stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l'effetto risolutivo, che si è già prodotto, la revoca (non tempestiva) delle dimissioni da parte del lavoratore. Nel caso di specie le dimissioni, tra l'altro convalidate dinanzi all'ITL in base alla normativa sulle lavoratrici madri, risultano regolarmente comunicate alla società datrice di lavoro, all'epoca in bonis e mai revocate nel termine previsto e con la relativa procedura.
A fronte di tali risultanze non è sufficiente al fine di provare la risoluzione del rapporto, in data posteriore e per diversa causa, la circostanza che il curatore fallimentare abbia comunicato la cessazione del rapporto alla data del 14.2.2021 e abbia inviato comunque i flussi fino a tale Pt_2 data, circostanze entrambe non riferibili alla ricorrente;
in mancanza di prove (il cui onere era a carico dell' ) in ordine alla reale continuazione del rapporto di lavoro dal 24.1.2020 al 14.2.2021 la CP_1 circostanza ben può essere imputata alla mancata conoscenza da parte del curatore delle dimissioni già rassegnate.
Non essendovi contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione, sia per quanto attiene alla giusta causa per le dimissioni e quindi alla disoccupazione involontaria
(cfr. decreto ingiuntivo notificato alla società per il pagamento delle retribuzioni), sia in ordine ai requisiti contributivi, il ricorso va accolto e il provvedimento di indebito, relativo alla restituzione delle somme già percepite, annullato.
Va altresì dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei della prestazione relativi all'ultimo periodo, come riconosciuti nell'originario decreto di accoglimento dell'istanza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
Nulla per spese nei confronti della curatela contumace
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla l'atto di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' NASPI n. 941262/2020” notificato il
10.06.2022, e dichiara che nulla è dovuto in relazione allo stesso.
Accerta il diritto della ricorrente a percepire l'indennità Naspi da agosto 2021 a gennaio 2022 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione al CP_1 soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1245,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con distrazione.
Nulla per spese nei confronti della curatela contumace
Aversa 11.11.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 8320/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to FOGLIA VINCENZO e dall'avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO MARIAROSARIA;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
n persona del lrpt Controparte_2
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.1.2025 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato dal 12.04.2013 alle dipendenze della società Essequattro S.r.l.; che con decorrenza dal 23.01.2020 rassegnava le dimissioni per giusta causa anche ai sensi dell'art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/01, dandone formale comunicazione, a mezzo pec, anche alla società datrice, al tempo in bonis;
che, ai sensi di legge, in data 24.01.2020, in ragione dello status di lavoratrice madre, formalizzava le dimissioni innanzi all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di RT – prot. 2162 del 24.01.2020 – ente che provvedeva alla relativa convalida ed ogni ulteriore comunicazione/adempimento amministrativo;
che. già attivatasi con procedimento monitorio Rg. 10763/2019, conclusosi con D.I. n. 1114/2019 del 30.12.2019, ad oggetto le retribuzioni da luglio ad ottobre 2019, ai fini della formalizzazione delle dimissioni per giusta causa, sussistendone i presupposti di legge, la ricorrente formalizzava al medesimo ufficio ispettivo anche la richiesta di intervento per l'accertamento dei crediti di lavoro;
che alla cessazione del rapporto di lavoro seguiva , sempre in data 30.01.2020, la presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di collocamento presso il Centro per l'Impiego – Ufficio di Afragola, iscrizione regolarmente accettata, con cui si accertava quindi lo stato di disoccupazione, come documentato dal “Attestato di iscrizione negli elenchi” rilasciato dall'ufficio medesimo – Prot. 5421.31/01/2020; che pertanto, a fronte dell'effettivo e certificato stato di disoccupazione, in data 30.01.2020 presentava domanda di indennità NaSpI, che veniva regolarmente accolta sussistendone i requisiti;
che versando già in situazione di crisi ed insolvenza, la società datrice Essequattro S.r.l. veniva dichiarata fallita con
Sentenza n. 10/2020 del 01.10.2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
che pertanto la ricorrente depositava in data 18.01.2021 domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento
Essequattro S.r.l., rivendicando appunto le retribuzioni da luglio 2019 a gennaio 2020 - data di cessazione del rapporto - oltre agli emolumenti accessori ed il Trattamento di fine rapporto;
che tuttavia il curatore fallimentare, evidentemente ignaro delle dimissioni convalidate innanzi all'ITL di
RT e comunicate alla società allora in bonis, provvedeva all'interruzione del rapporto di lavoro mediante invio della comunicazione obbligatoria UniLav di cessazione, indicando il giorno
14.02.2021, come data di cessazione del rapporto per licenziamento con causale “cessazione attività”; che in ragione di ciò l' sospendeva la prestazione ed in data alla sospensione della prestazione, CP_1
e con provvedimento avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' NASPI n. 941262/2020” e notificato il 10.06.2022, ritenendo che “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”, chiedeva il rimborso dell'indennità erogata per il periodo dal 31.01.2020 al 31.07.2021 per un importo complessivo di euro 14.490,91; che il ricorso amministrativo tempestivamente presentato veniva rigettato.
Tutto ciò premesso, rilevato che l'invio da parte del curatore della missiva con cui si dichiarava cessato alla data del 14.2.2021 il rapporto di lavoro, in realtà già cessato per dimissioni della lavoratrice, fosse frutto di un mero errore materiale, la ricorrente chiedeva: accertare la sussistenza del diritto della sig.ra ad aver percepito legittimamente Parte_1
l'indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dal 31.01.2020 al 31.07.2021 e, per l'effetto, annullare il provvedimento avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' NASPI n. 941262/2020” e notificato il 10.06.2022, con cui l' ha CP_1 chiesto la ripetizione dell'importo complessivo di euro 14.490,91; nonché l' accertamento del diritto alla NASpI da parte della ricorrente, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'indennità di disoccupazione per il periodo da agosto 2021 a gennaio 2022, come previsto dal provvedimento di accoglimento della domanda, il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con CP_1 vittoria di spese.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con la Curatela Fallimentare della società datrice di lavoro, quest'ultima rimaneva contumace
Veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Invero a fondamento del provvedimento di revoca della prestazione NASPI, già riconosciuta a seguito di richiesta del 30.1.2020, nonché del conseguente provvedimento di ripetizione delle somme già versate, l' eccepisce che l'originaria domanda sarebbe stata presentata a rapporto di lavoro CP_1 ancora in corso, cessato solo con la dichiarazione di risoluzione per cessazione attività disposta dal curatore fallimentare a decorrere dal 14.2.2021.
La documentazione allegata comprova invece la precedente cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa.
La ricorrente ha infatti allegato al ricorso la PEC contenente la lettera di dimissioni, a decorrere dal
24.1.2020, motivata con il mancato pagamento delle retribuzioni, regolarmente ricevuta dalla società
in data 23.1.2020; la convalida delle stesse dimissioni personalmente sottoscritte quale CP_2 lavoratrice madre innanzi all'ITL, datata 24.1.2020; l'iscrizione negli elenchi dei cittadini disoccupati del 30.1.2020, la richiesta di intervento della ITL di RT per l'accertamento delle proprie spettanze, fra cui il TFR maturato.
Come le dimissioni volontarie del lavoratore hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza.
Non è richiesta, a tal fine, la sua accettazione, consistendo le dimissioni in una dichiarazione di volontà del lavoratore, unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile.
Un'eventuale ripensamento (anche in forma di revoca delle dimissioni) può impedire il verificarsi del ricordato effetto estintivo del rapporto, solo se manifestato prima che il datore di lavoro venga a conoscenza delle dimissioni stesse ovvero, se intervenuto successivamente, con il suo espresso consenso, cioè per concorde volontà delle parti.
Ne consegue che, una volta risolto il rapporto per dimissioni, per la sua ricostituzione è necessario che gli interessati stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l'effetto risolutivo, che si è già prodotto, la revoca (non tempestiva) delle dimissioni da parte del lavoratore. Nel caso di specie le dimissioni, tra l'altro convalidate dinanzi all'ITL in base alla normativa sulle lavoratrici madri, risultano regolarmente comunicate alla società datrice di lavoro, all'epoca in bonis e mai revocate nel termine previsto e con la relativa procedura.
A fronte di tali risultanze non è sufficiente al fine di provare la risoluzione del rapporto, in data posteriore e per diversa causa, la circostanza che il curatore fallimentare abbia comunicato la cessazione del rapporto alla data del 14.2.2021 e abbia inviato comunque i flussi fino a tale Pt_2 data, circostanze entrambe non riferibili alla ricorrente;
in mancanza di prove (il cui onere era a carico dell' ) in ordine alla reale continuazione del rapporto di lavoro dal 24.1.2020 al 14.2.2021 la CP_1 circostanza ben può essere imputata alla mancata conoscenza da parte del curatore delle dimissioni già rassegnate.
Non essendovi contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione, sia per quanto attiene alla giusta causa per le dimissioni e quindi alla disoccupazione involontaria
(cfr. decreto ingiuntivo notificato alla società per il pagamento delle retribuzioni), sia in ordine ai requisiti contributivi, il ricorso va accolto e il provvedimento di indebito, relativo alla restituzione delle somme già percepite, annullato.
Va altresì dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei della prestazione relativi all'ultimo periodo, come riconosciuti nell'originario decreto di accoglimento dell'istanza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
Nulla per spese nei confronti della curatela contumace
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla l'atto di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' NASPI n. 941262/2020” notificato il
10.06.2022, e dichiara che nulla è dovuto in relazione allo stesso.
Accerta il diritto della ricorrente a percepire l'indennità Naspi da agosto 2021 a gennaio 2022 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione al CP_1 soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1245,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con distrazione.
Nulla per spese nei confronti della curatela contumace
Aversa 11.11.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo