Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3238/2015 R.G.
Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.)
VERTENTE
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio Tanza per mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE
E
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Giampaolo Salvatore per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
All'udienza del 20/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto la declaratoria della nullità parziale delle condizioni di contratto di apertura di credito e di conto corrente (oltre ad eventuali conti secondari e confluenti) stipulato con parte convenuta e di rideterminazione dei rapporti dare – avere tra banca e correntista.
1
1. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
e 14182 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma
3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 600965.38 (già c/c n. 190/70), oltre ad eventuali conti secondari e confluenti (c/c n. 191/65, c/c n. 192/60, c/c n. 2304/24, c/c n. 2423/40, c/c n.
2304-45, c/c n. 2423-28, c/c n. 500530-12, c/c n. 600967.24, c/c n. 6269.58,
c/c n. 600966.31), tenuto da (già Controparte_2
, intestato a Controparte_3 Parte_1
oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla
[...] determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle di credito sulla piazza e, per l'effetto, Pt_2 dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, nonché di quelli ex art. 1284 sugli interessi legali creditori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c, come modificato dalla l. 10 novembre 2014, n.
132; 2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 600965.38 (già c/c n.
190/70) oltre ad eventuali conti secondari e confluenti (c/c n. 191/65, c/c n.
192/60, c/c n. 2304/24, c/c n. 2423/40, c/c n. 2304-45, c/c n. 2423-28, c/c n.
500530-12, c/c n. 600967.24, c/c n. 6269.58, c/c n. 600966.31), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali
2 applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6. determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8. determinare, nell'ipotesi di apercredito ancora in essere, il saldo “ricalcolato” alla data dell'accertamento peritale (come da
CTP o CTU), condannando la banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate;
mentre determinare e condannare, nell'ipotesi di revoca o chiusura dell'apercredito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
9. dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus;
10. condannare la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla
Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo dell'esposizione falsamente qualificata e quantificata, riservando domanda per il risarcimento dei danni all'esito dell'accoglimento della presente domanda;
11. condannare in ogni
3 caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare prescritta l'avversa domanda di ripetizione di indebito relativamente alle somme addebitate sui conti correnti oggetto di causa, sino al giorno 8 ottobre 2004, per competenze ed interessi sulle operazioni bancarie analiticamente elencate ai punti sub 3) e 4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le tutte le motivazioni esposte in comparsa;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare la società in persona Controparte_4 del legali rappresentanti, con sede in Trepuzzi al Corso Umberto n. 1, al pagamento della somma di euro 131.632,60 oltre accessori o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi di lite
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge e l'effettuazione di c.t.u. contabile.
Per ciò che rileva ai fini della controversia, il rapporto negoziale con parte attrice si è sviluppato attraverso il contratto di conto corrente avente n.
600965.38 (già c/c n. 190/70 e 190/96), nonché attraverso conti secondari e confluenti (c/c n. 191/65, c/c n. 192/60, c/c n. 2304/24, c/c n. 2423/40, conto anticipi n. 2304-45, c/c n. 2423-28, conto anticipi n. 500530-12, c/c n.
600967.24, conto anticipi n. 6269.58, conto anticipi n. 600966.31).
La verifica processuale sui rilievi formulati da parte attrice è stata effettuata valendosi di consulenza d'ufficio.
Secondo quanto riscontrato dal nominato c.t.u., i cui conteggi e valutazioni, esenti da errori apparenti o vizi logici, si fanno propri, sono presenti in atti quali documenti che regolano e attestano l'andamento del rapporto, per il conto corrente ordinario n. 600965.38 (già 190/70 e 190/96): estratti conto e conti scalari conto corrente dal 30/09/1991 al 30/06/2015; benestare di lettera di apertura di conto corrente n. 190/70 del Controparte_3
4 14/08/1991; lettera-contratto di credito del 29/10/2002 del Controparte_1
di concessione apertura di credito sul conto corrente n.600965.38
[...] accettata dal cliente in data 14/11/2002; contratto e condizioni economiche c/c n.600965.38 del 25/03/2004; accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 10/04/2013.
Per il conto anticipi s.b.f. n.600966-31: estratti conto e conti scalari conto corrente dal 01/01/2001 al 25/09/2001 e pattuizione condizioni economiche del 25/03/2004.
Per il conto anticipi s.b.f. n.6269-58: estratti conto e conti scalari conto corrente dal 01/01/2001 al 01/09/2011.
Per il conto anticipi s.b.f. n.2304-45: estratti conto e conti scalari conto corrente dal 30/06/1998 al 17/12/1999.
Per il conto anticipi n.500530-12: estratti conto e conti scalari conto corrente dal 28/01/1999 al 24/01/2000.
Per il conto corrente ordinario n. 600967-24: estratti conto e conti scalari conto corrente dal 01/01/2001 al 07/07/2003.
Per il conto corrente ordinario n. 2423-40 poi 2423-28: estratti conto e conti scalari conto corrente dal 31/12/1995 al 31/12/1999.
Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, è bene chiarire come il c.t.u., in relazione ai conti anticipi b. 2304-45 e n. 500530-12, abbia correttamente espunto dal riconteggio le competenze addebitate sul conto corrente ordinario n. 600965-38, in quanto trattasi di conti aperti e chiusi nel periodo ultradecennale dalla data dell'atto di interruzione della prescrizione, ovvero in data anteriore all'08/10/2004, coincidente con l'avvio della mediazione, così come con riferimento al conto anticipi sbf n.600966.31 il riconteggio delle competenze ha tenuto conto delle pattuizioni economiche del 25/03/2004 e delle variazioni comunicate periodicamente al cliente. Mentre per ciò che concerne il conto anticipi sbf n.6269-58, non essendo stata prodotta alcuna pattuizione delle condizioni economiche, il c.t.u., ritenendo gli addebiti applicati dalla banca sul conto corrente ordinario n.600965-38 quali oneri non pattuiti, ha provveduto ad azzerarne gli importi.
5 Inoltre, alla luce della mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c n.600965-38, mancando quelli iniziali, il c.t.u. ha correttamente operato la ricostruzione del rapporto partendo dal primo estratto conto disponibile datato 31/12/1991, riportante un saldo iniziale a credito del cliente di Lire 1.570.00 e, per i periodi successivi, per i quali mancavano i relativi estratti conto, ha effettuato una ricostruzione del rapporto prendendo in considerazione i saldi iniziali dei soli estratti conto effettivamente disponibili.
Ciò posto, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo del rapporto di conto – successivo alla delibera CICR del 20/2/2000 – verificando la non applicazione di anatocismo non consentito (prevedendo espressamente il contratto pari periodicità trimestrale per i rapporti di dare – avere, nonché l'effettiva pubblicazione sulla G.U. parte seconda n. 141 del 19/6/2000 delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.25 del d.lgs n.342/1999 e della delibera C.I.C.R. 09.02.2000), nonché la legittimità della commissione di massimo scoperto convenuta e del “corrispettivo sull'accordato”.
In ordine alla c.m.s., in particolare, il c.t.u. ha verificato l'esistenza di una pattuizione già nel contratto del 14/11/2002 e successivamente nel contratto del 25/03/2004, determinata in ordine alla percentuale e all'oggetto di applicazione, nonché l'effettiva applicazione della stessa fino al 2° trimestre del 2009, che andrà pertanto conteggiata. Successivamente a tale data è stata rilevata l'applicazione da parte della di una voce di commissione CP_2 diversa, denominata “corrispettivo sull'accordato”, pattuita con il correntista con comunicazione di variazione delle condizioni economiche con decorrenza
1/01/2010 e pari allo 0.50 trimestrale sull'accordato; il c.t.u. ha, quindi, correttamente incluso nel conteggio tale voce di spesa, contenendola al di sotto di € 130,00 nei trimestri in cui le competenze superavano il tasso soglia usura.
Con riguardo agli interessi debitori, il c.t.u. ha riscontrato l'effettiva pattuizione della misura del tasso di interesse a partire dal contratto del
29/10/2002, accettato dal cliente in data 14/11/2002 e successivamente nel contratto del 25/03/2004, ed ha proceduto ad applicare al riconteggio il tasso
6 di sostituzione sempre dal 30/09/1991 al 13/11/2002; mentre, dal 14/11/2002 al 30/09/2004 ha applicato i tassi di interesse pattuiti tra le parti e comunque nei limiti del tasso-soglia (confrontando il TEG con i valori del tasso soglia), tenendo conto dei tassi applicati dalla banca in misura diversa da quelli pattuiti solo ove più favorevoli per il cliente.
Il c.t.u. ha, infine, incluso nel riconteggio tutte le voci di spesa di tenuta conto, annuali e/o periodiche, nella misura pattuita e previste contrattualmente, con decorrenza dal 25/03/2004 al 30/09/2004, escludendo solo quelle addebitate nel periodo tra il 30/09/1991 e il 24/03/2004 in quanto non pattuite;
ha invece riconteggiato la Commissione di Istruttoria veloce, anch'essa pattuita con decorrenza dal 31/12/2012, fissata per scaglioni di sconfinamento, in parte azzerata dal c.t.u. al fine di contenere le competenze entro i limiti del tasso soglia usura.
Il c.t.u. ha, quindi, effettuato diversi ricalcoli, includendo ed escludendo le spese e i diritti di commissione, anche sui conti anticipi sbf n.600966.31 ed sbf n.6269.58 collegati al c/c ordinario, escludendo il periodo ultradecennale dall'atto interruttivo della prescrizione. In particolare, per il conto anticipi n. sbf n.6269.58, in mancanza di pattuizioni scritte delle condizioni economiche, il c.t.u. ha correttamente ritenuto tali spese oneri non pattuiti e, quindi, non dovuti, azzerando gli importi addebitati dalla banca sul c/c ordinario, mentre per i conti anticipi n.2304-45 e n.500530-12 non ha incluso nel ricalcolo le competenze addebitate sul c/c ordinario in quanto trattasi di conti aperti e chiusi nel periodo ultradecennale, di cui il primo riportante un saldo pari a zero ed il secondo un saldo negativo per il correntista.
Va, per altro verso, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Posto, infatti, che, come ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza 24418/2010, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista non decorre se non sia intervenuto un atto definibile come pagamento (che abbia, quindi, determinato uno spostamento patrimoniale dal solvens in favore dell'accipiens) e che tale può intendersi ogni versamento destinato a coprire
7 un passivo eccedente i limiti dell'affidamento ovvero ogni versamento su un conto in passivo scoperto, privo di apertura di credito, nel caso di specie il c.t.u. ha rilevato che il primo documento presente in atti attestante la concessione di affidamento è datato 29/10/2002, accettato dal cliente in data
14/11/2002, con il quale viene concessa un'apertura di credito di € 26.000,00 sino a revoca;
pertanto ogni rimessa precedente a tale data non poteva avere natura ripristinatoria, bensì solutoria, trattandosi di un c/c privo di apertura di credito.
Non ha, invece, alcuna rilevanza giuridica l'eccepita esistenza di un
“affidamento di fatto”: come è noto, in caso di mancata osservanza della forma scritta prevista per i contratti bancari, ogni diverso accordo deve considerarsi nullo;
a tale regola fanno eccezione, seppur in forma più affievolita, i contratti di apertura di credito, che possono anche non essere redatti per iscritto, purché le parti nel conto corrente principale li abbiano previsti e disciplinati nelle condizioni economiche, anche in via eventuale nell'ipotesi di una futura concessione del credito (Cass. Civ. sent. 7763/2017).
Rilevato, altresì, che la prima operazione contenuta negli estratti conto allegati risale al 30/09/1991, come saldo inziale, e che l'ultima operazione allegata risale al 30/06/2015 e che il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la domanda di mediazione dell'8/10/2014, il c.t.u. ha correttamente individuato i versamenti solutori e le competenze bancarie non più ripetibili - in quanto prescritte - quelle risultanti nel periodo che va dal
30/09/1991 all'8/10/2004.
Dal ricalcolo effettuato secondo i criteri dati, risulta, dunque, che il saldo del conto corrente ordinario alla data del 30/06/2015 era di - € 131.632,60 (a debito del cliente) e in tale misura va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca convenuta.
Quanto alle restanti domande di parte attrice, nulla quest'ultima ha documentato in ordine alla affermata segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
Tutto quanto innanzi esposto, le spese di lite, liquidate in dispositivo ex d.m.
55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono
8 la soccombenza. Considerata, in tale direzione, la misura dell'accoglimento delle domande attoree (cfr. c.t.p. in atti) e quella di accoglimento della spiegata riconvenzionale, si ritiene sussistano i motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle dette spese nella misura della metà.
Le spese di c.t.u. vengono interamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3238/2015 R.G., così provvede:
- in accoglimento della domanda principale, determina nella somma di € -
131.632,60 il saldo, alla data del 30/06/2015, del rapporto di conto n.
600965.38, intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta;
- in parziale accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento, in favore della banca convenuta, della somma di €
131.632,60, oltre interessi nella misura legale dalla data della messa in mora;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano, già compensate per la metà, in € 379,50 per spese ed
€ 7.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e accessori di legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u..
Lecce, 04/03/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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