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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/08/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1770/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1770/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Cleri, con domicilio eletto presso C.F._2 lo studio dello stesso in Dolo (VE) Via Vittorio Veneto n. 17, int. 2/3;
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29.08.1982 in Dolo (VE), ed esponevano che dall'unione erano nati i figli (il giorno 09.03.1986) e Per_1
Matteo (in data 23.05.1994), entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
che con decreto n. 2147/2018 del
15.03.2018 (dep. in data 17.03.2018) il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
che le condizioni previste in sede di separazione erano successivamente state modificate con la sentenza n. 420 pronunciata in data 13.11.2024 (e depositata il 18.11.2024); che dal giorno dell'udienza pagina 1 di 3 presidenziale in sede di separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia della sentenza divorzile.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in data 29.8.1982 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dolo al n. 30 serie A – anno 1982, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dolo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Tenuto conto dell'intesa raggiunta in sede divorzile dai coniugi per la definizione dei rapporti patrimoniali ed economici nascenti dal matrimonio e tenuto conto dell'importo di € 10.000,00 che il signor ha già anticipato alla signora Parte_1 prima del deposito (avvenuto in data 16.4.2025) del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili Parte_2 del matrimonio, il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la somma di € Parte_1 Parte_2
80.000,00 (ottantamila/00) a titolo di assegno una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge 1.12.1970 n. 898 a definitiva e tombale tacitazione di ogni pretesa economica della stessa;
considerato che
l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) è già stato anticipato e corrisposto alla signora prima del deposito del presente ricorso, la somma residua di € Parte_2
70.000,00 (sessantamila/00) sarà versata entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
La signora – che conferma di aver ricevuto, prima del deposito (avvenuto in data 16.4.2025) del ricorso Parte_2 congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di € 10.000,00 dal signor - dichiara di Parte_1 accettare la somma sopraindicata di € 70.000,00 (sessantamila/00) a saldo quale liquidazione anticipata e forfettaria dell'assegno divorzile e, dunque, a titolo di assegno una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge 1.12.1970 n. 898, confermando di essere consapevole di non poter avanzare – in futuro – alcuna successiva domanda di contenuto economico per sé a fronte del suddetto versamento.
Dichiararsi equo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L.
1.12.1970 n. 898, il versamento dell'importo omnicomprensivo di € 80.000,00 (ottantamila/00) da parte del signor a titolo di liquidazione una tantum Parte_1 dell'assegno divorzile a favore della signora da effettuarsi con i tempi e le modalità sopra indicate, in Parte_2 considerazione delle rispettive e complessive condizioni reddituali e patrimoniali del coniugi.
Darsi atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni tutte sopra riportate, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale, anche pregresso, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, risultando economicamente indipendenti.
Spese compensate”.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 19.05.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate dalle parti.
pagina 2 di 3 Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 08.07.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi oltre sei mesi, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge, dovendosi ritenere equo il versamento dell'importo di euro 80.000,00 da parte del sig. a titolo di Parte_1 liquidazione una tantum dell'assegno divorzile a favore della sig.ra . Parte_2
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1770/2025 V.G., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in data 29.08.1982, in Dolo (VE), trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Parte_2 di Dolo (VE) al n. 30/parte II/serie A/anno 1982;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Dolo (VE);
- nulla sulle spese.
Così deciso il 21.07.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1770/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Cleri, con domicilio eletto presso C.F._2 lo studio dello stesso in Dolo (VE) Via Vittorio Veneto n. 17, int. 2/3;
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29.08.1982 in Dolo (VE), ed esponevano che dall'unione erano nati i figli (il giorno 09.03.1986) e Per_1
Matteo (in data 23.05.1994), entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
che con decreto n. 2147/2018 del
15.03.2018 (dep. in data 17.03.2018) il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
che le condizioni previste in sede di separazione erano successivamente state modificate con la sentenza n. 420 pronunciata in data 13.11.2024 (e depositata il 18.11.2024); che dal giorno dell'udienza pagina 1 di 3 presidenziale in sede di separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia della sentenza divorzile.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in data 29.8.1982 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dolo al n. 30 serie A – anno 1982, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dolo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Tenuto conto dell'intesa raggiunta in sede divorzile dai coniugi per la definizione dei rapporti patrimoniali ed economici nascenti dal matrimonio e tenuto conto dell'importo di € 10.000,00 che il signor ha già anticipato alla signora Parte_1 prima del deposito (avvenuto in data 16.4.2025) del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili Parte_2 del matrimonio, il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora la somma di € Parte_1 Parte_2
80.000,00 (ottantamila/00) a titolo di assegno una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge 1.12.1970 n. 898 a definitiva e tombale tacitazione di ogni pretesa economica della stessa;
considerato che
l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) è già stato anticipato e corrisposto alla signora prima del deposito del presente ricorso, la somma residua di € Parte_2
70.000,00 (sessantamila/00) sarà versata entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
La signora – che conferma di aver ricevuto, prima del deposito (avvenuto in data 16.4.2025) del ricorso Parte_2 congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di € 10.000,00 dal signor - dichiara di Parte_1 accettare la somma sopraindicata di € 70.000,00 (sessantamila/00) a saldo quale liquidazione anticipata e forfettaria dell'assegno divorzile e, dunque, a titolo di assegno una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge 1.12.1970 n. 898, confermando di essere consapevole di non poter avanzare – in futuro – alcuna successiva domanda di contenuto economico per sé a fronte del suddetto versamento.
Dichiararsi equo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L.
1.12.1970 n. 898, il versamento dell'importo omnicomprensivo di € 80.000,00 (ottantamila/00) da parte del signor a titolo di liquidazione una tantum Parte_1 dell'assegno divorzile a favore della signora da effettuarsi con i tempi e le modalità sopra indicate, in Parte_2 considerazione delle rispettive e complessive condizioni reddituali e patrimoniali del coniugi.
Darsi atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni tutte sopra riportate, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale, anche pregresso, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, risultando economicamente indipendenti.
Spese compensate”.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 19.05.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate dalle parti.
pagina 2 di 3 Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 08.07.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi oltre sei mesi, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge, dovendosi ritenere equo il versamento dell'importo di euro 80.000,00 da parte del sig. a titolo di Parte_1 liquidazione una tantum dell'assegno divorzile a favore della sig.ra . Parte_2
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1770/2025 V.G., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in data 29.08.1982, in Dolo (VE), trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Parte_2 di Dolo (VE) al n. 30/parte II/serie A/anno 1982;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Dolo (VE);
- nulla sulle spese.
Così deciso il 21.07.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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