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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/03/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3648 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2019 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRA MAGNANI
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
Avvocati ANNALISA BOVA e FABRIZIO FIORINI
CONVENUTA con l'intervento di
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), in persona del loro Curatore CP_3 C.F._4
speciale nominato dal Tribunale AVVOCATO (C.F. CP_4
) che le rappresenta e le difende C.F._5
INTERVENUTE
e con l'intervento altresì del IN SEDE Controparte_5
pagina 1 di 18
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza del 12.3.2024 e quindi l'attore come in ricorso introduttivo con rinuncia alla domanda di addebito;
la convenuta come in comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.7.2019; il Curatore speciale delle minori come in foglio depositato telematicamente il 28.2.2023; tutti i Difensori hanno rinunciato ai termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a MO il 5.8.2012. Dalla loro unione era in precedenza nata il [...] e, successivamente al CP_2
matrimonio, è nata il [...]. CP_3
I coniugi si sono poi separati di fatto nel mese di settembre dell'anno 2017, quando lo si è trasferito dai propri genitori assieme alla figlia maggiore Pt_1
, mentre la convenuta è andata ad abitare in territorio lombardo con CP_2
la minore . CP_3
2. Con ricorso del 20.5.2019, il marito ha domandato la separazione con addebito alla moglie, oltre a statuizioni accessorie inerenti i rapporti personali ed economici tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
3. La convenuta non si è inizialmente costituita, ma è comparsa assieme a
Difensore all'udienza presidenziale del 2.7.2019, all'esito della quale il
Presidente, considerata la situazione estremamente conflittuale della coppia, le plurime denunce sporte reciprocamente, e il fatto che la figlia maggiore risultava vivere assieme al padre a MO, mentre la minore abitava con la madre ad
Arese in Lombardia, e nessuna delle due frequentava l'altro genitore né la sorella, ha disposto con urgenza l'intervento del Servizio sociale per la regolamentazione in via provvisoria degli incontri di ciascun genitore con la figlia collocata presso l'altro.
pagina 2 di 18 4. La moglie si è quindi costituita in giudizio con comparsa del 4.7.2019, concordando con la separazione, da addebitarsi però al marito, e chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. L'udienza presidenziale è proseguita nelle date del 15.10.2019, 17.12.2019,
28.1.2020, all'esito della quale, il Presidente delegato, acquisite nel frattempo relazioni dai Servizi sociali di MO e Arese, con ordinanza del 5.2.2020, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rinnovato l'incarico ai Servizi coinvolti di proseguire nell'organizzazione di incontri di ciascun genitore con la figlia che vive con l'altro, inviando relazione di aggiornamento al G.I.
6. Intervenuta la nota pandemia, l'udienza successiva si è tenuta il 28.10.2020, all'esito della quale, con ordinanza in pari data, il G.I. ha disposto CTU genitoriale, nominando il dott. Persona_1
7. Con provvedimento inaudita altera parte del 3.11.2020, confermato il
10.12.2020 dopo l'instaurazione del contraddittorio delle parti, il G.I. ha quindi disposto il collocamento della figlia minore presso il padre, CP_3
stabilendo facoltà della madre di incontrare la minore in forma protetta o con il monitoraggio del CTU già nominato, fatte salve le diverse disposizioni eventualmente stabilite nel corso delle operazioni peritali;
con vigilanza del
Servizio Sociale di MO territorialmente competente.
In data 1.11.2020, a seguito di intervento dei Carabinieri, è infatti emerso che la bambina era stata lasciata da circa due mesi a una anziana donna ucraina, essendosi la madre recata a Bologna per un non specificato impiego lavorativo.
8. In data 18.12.2020, è pervenuta istanza del CTU con cui lo stesso ha dato atto di plurime condotte inadeguate del padre, ostative sia a un regolare svolgimento delle operazioni peritali, sia a consentire frequentazioni della madre con le figlie per il tramite del Servizio sociale.
Con provvedimento del 22.12.2020, il G.I., raccogliendo il suggerimento del
CTU, a fronte delle gravi carenze emerse in entrambe le figure genitoriali, ha affidato entrambe le bambine al Servizio sociale e ammonito il padre a ottemperare alle indicazioni del CTU e del Servizio Sociale.
pagina 3 di 18 9. Il ricorrente, con ricorso immediatamente successivo (4.1.2021), ha chiesto la revoca del CTU denunciandone:
- intento estorsivo, estrinsecatosi in minaccia di togliergli per sempre le bambine in difetto di pagamento della parcella e di ulteriore indebita somma di euro
10.000,00;
- abuso della propria posizione per ottenere favori di natura sessuale;
- ostilità preconcetta manifestatasi con opinioni razziste e xenofobe.
Quale pretesa prova a sostegno delle gravi accuse rivolte al CTU, il ricorrente – che ha precisato di aver sporto querela per i medesimi fatti – ha offerto video di asserita conversazione whatsapp intercorsa con il dott. il 27.12.2020, Persona_1
di oltre due ore, contenuto in supporto digitale depositato in atti.
Instaurato il contraddittorio delle parti, il G.I., con provvedimento del 5.2.2021, ha respinto l'istanza sulla base dei seguenti plurimi e condivisibili elementi e considerazioni:
- perizia di parte convenuta in cui il perito, dopo aver visionato il telefono del
CTU, dichiara “la chat da me visionata sullo smartphone del Dott. Persona_2 tra quest'ultimo ed il Sig. sono coincidenti
[...] Parte_1
con quanto da lui estrapolato e salvato.
Non risultano altresì parti cancellate o rimosse (che invece compaiono nel video quando il CTU, per eliminare ogni traccia, avrebbe cancellato i messaggi); parti che la stessa App per come e ingegnerizzata avrebbe messo in evidenza nel testo con la dicitura "Hai eliminato questo messaggio". Sempre per lo stesso motivo la dicitura "Questo messaggio è stato cancellato" sarebbe comparsa sulla chat del ricevente.
Risulta quindi essere totalmente diverso il contenuto del telefono del Dott.
[...]
e quanto visionato nel video di nome "Video Sculita, CTU 2" ad Persona_2
opera del Sig. . Quanto da me dichiarato verrebbe Parte_1 confermato da un'acquisizione forense certificata di Whatsapp Web”.
- le modalità con cui il video è stato montato e girato e l'esordio del filmato, in cui il ricorrente si rivolge al Tribunale, ai Carabinieri, alla stampa, quando ancora sul suo dispositivo era apparso un solo messaggio, fanno ritenere che lo stesso già
pagina 4 di 18 sapesse quanto sarebbe emerso dalla conversazione successiva;
anche nei passaggi successivi, nonostante l'assoluta gravità delle affermazioni che il perito avrebbe fatto nei suoi confronti, il tono della parte ed i commenti non sembrano caratterizzati da incredulità e indignazione quanto da un tono di sfida, tanto che il video si conclude con un appello volto a evidenziare il rapporto positivo del ricorrente con le minori e la necessità di disporre l'affidamento in suo favore;
- il racconto, per le modalità e le circostanze della asserita condotta estorsiva, facilmente documentabili, specie nell'ambito di procedimento giudiziario, risulta poco verosimile [e, anzi, invero grossolano n.d.r.];
- il ricorrente sostiene che la conversazione su whatsapp “incriminata” sarebbe avvenuta domenica 27.12.2020 e risulta che il giorno successivo lo stesso ricorrente, senza fare alcun cenno al gravissimo colloquio del giorno precedente, con tono molto gentile si preoccupa di informare il CTU che ha una parentela con il dott. a cui chiedere informazioni sulla sua famiglia;
Per_3
- la già ricordata tempistica con cui è stata sporta la denuncia, immediatamente successiva all'osservazione preliminare del CTU, raccolta dal Tribunale, di affidare le minori al Servizio Sociale;
- la presenza di plurimi gravi errori ortografici nei messaggi attribuibili al CTU, oltre tutto identici a quelli contenuti nelle risposte del ricorrente.
11. L'istanza è stata in seguito reiterata per ben due volte dallo Sculita, senza apportare elementi di novità alle infondate accuse rivolte al dott. e Persona_1
naturalmente sempre respinta.
12. Nell'ampia CTU, depositata il 20.5.2021, tra le varie cose, alle pagine 80 e seguenti sono contenuti i seguenti passi che sintetizzano in modo perfetto le personalità di entrambi i genitori: “la personalità della madre ORa CP_1
sia di tipo passivo, come la stessa abbia poche risorse per in qualche modo poter costruire una relazione con le proprie figlie, non sappia difendersi ma non sappia neppure rendersi conto della delicatezza e dell'importanza di eventi che riguardano la sua stessa genitorialità, non preoccupandosi di avvisare, neppure il suo legale, in caso di mancata presenza al colloquio peritale.
pagina 5 di 18 Da parte del OR vi è viceversa l'ostinata e costante intenzione di Pt_1
essere il regista dei lavori peritali, che si devono svolgere sotto sua dettatura e alle indicazioni che lo stesso da' e fornisce. Ogni procedere diverso diventa oggetto di critica, di svalutazione e comunque non viene accettato né seguito.”
Il CTU evidenzia inoltre: “Per le minori e CP_3 Persona_4
rimangono pertanto critiche entrambe le figure genitoriali, il che giustifica il provvedimento attuale di affido …
Per ragioni legate alla sua struttura di personalità, oltre che per una mancata affidabilità sulla sua situazione lavorativa, ma anche soprattutto in considerazione delle criticità educative rilevate, la ORa non ha CP_1
dimostrato idoneità a una collocazione delle minori presso di lei. La Signora può però trarre vantaggio da un supporto alla genitorialità.
Purtroppo anche la figura paterna, OR , con la sua ostinata Pt_1
opposizione e diffidenza ad percorso valutativo, culminata in atteggiamenti e comportamenti decisamente preoccupanti, intimidatori, minacciosi ed anche calunniosi, lascia pessimisti sulla possibilità di poter continuare con lo stesso genitore un costruttivo rapporto di sostegno alla genitorialità. …
Per quanto concerne la relazione tra i genitori, in apparenza estremamente conflittuale ed irriducibile, vanno comunque segnalate molte ambiguità che sono emerse nel corso delle valutazioni peritali, e che pur maturate in un clima difficile, appaiono estremamente significative.
Ad esempio nel video prodotto dal OR , nella parte finale risulta un Pt_1
testo, in lingua rumena, in un passaggio nel quale il OR cerca di Pt_1
rassicurare la ORa che opportunamente tradotto recita: Ascoltami CP_1
voglio dirti una cosa legata al CTU, ascoltami bene, ascoltami perché comunque lo rimuovo dal gioco”
13. Nella medesima data del 20.5.2021, è stata inoltre acquisita relazione del
Servizio sociale di MO (datata 29.4.2021) in cui, tra le varie cose, si apprende:
pagina 6 di 18 - di condotte inadeguate, anche intimidatorie, a più riprese tenute dal padre nei confronti degli operatori dell'Ente, nonché nocive per le figlie, continuamente esposte alle tematiche di causa, per di più grossolanamente distorte;
- che la madre, a oggi poco integrata e priva di rete di supporto, oltre che di collocazione abitativa stabile, non appare in grado di offrire alle figlie contesto di vita idoneo alle loro esigenze;
- di contegno fortemente oppositivo di agli incontri protetti con la CP_2
madre, cui invece partecipa volentieri. CP_3
14. In data 8.6.2021, con relazione integrativa, il Servizio sociale ha segnalato che la madre si è presentata davanti alla scuola elementare frequentata da CP_2
poiché desiderava incontrarla e il padre ha ripreso la scena con il proprio
[...]
telefono cellulare aggiungendo ulteriore e inutile pathos all'evento.
15. Con ordinanza del 7.7.2021, il G.I. ha:
- confermato l'affidamento al Servizio sociale delle figlie minori, con loro collocamento presso il padre;
- incaricato il Servizio sociale di dare corso al progetto proposto nella relazione del 29.4.2021, consistente in: a) valutazione dello stato psicologico di entrambi i genitori, con l'approfondimento del profilo di personalità; b) valutazione dello stato psicofisico delle minori, con l'approfondimento degli aspetti psicologici ed emotivi;
c) attivazione di un progetto educativo domiciliare a favore delle bambine, che miri ad approfondire la loro conoscenza, comprendere i loro bisogni e le loro inclinazioni personali;
conoscenza e verifica di eventuali elementi di protezione rappresentati dalle figure familiari (nonni paterni, compagna del padre) presenti nel nucleo.
16. Con relazione del 7.2.2022 (pervenuta il 9.2.2022), il Servizio sociale ha riferito:
- della persistenza di plurimi comportamenti inadeguati e minacciosi dello , Pt_1
esplicitatisi anche attraverso ripetute e fluviali missive al Servizio sociale, che hanno impedito lo svolgersi del progetto predisposto per il nucleo;
pagina 7 di 18 - di condotte inadeguate del padre anche nei riguardi delle figlie cui egli ha sempre falsamente presentato le varie attività dell'Ente come in sostanza miranti a strapparle da lui;
- che ha continuato a tenere atteggiamento del tutto oppositivo a CP_2
ogni attività propostale, mentre non ha in concreto problemi a CP_3
incontrare la madre, nonostante il padre abbia fatto di tutto per impedirlo;
- che le minori non hanno problemi scolastici.
17. Con ordinanza in data 11.4.2022, il G.I. ha:
- incaricato il Servizio sociale affidatario: a) di iscrivere e CP_2 CP_3
a Centro diurno semiresidenziale per tre pomeriggi a settimana;
b) di
[...]
continuare a organizzare incontri tra le figlie minori e la madre con cadenza settimanale all'interno del Centro diurno in uno dei giorni di frequenza delle minori;
c) di far intraprendere percorso psicoterapico a , teso anche CP_2
a indagare le sue reali ragioni del rifiuto di avere rapporti con la madre e a favorire la loro ripresa;
- nominato, ex art. 78 c.p.c., Curatore speciale delle figlie minori della coppia l'Avvocato del Foro di MO;
CP_4
- condannato , ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento di una sanzione Pt_1
amministrativa di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, e ammonito lo stesso di cessare immediatamente le condotte, anche minacciose, tenute nei confronti degli operatori del Servizio sociale, ostative alla ripresa dei rapporti tra le madre e le figlie (in particolar modo la maggiore);
- respinto le richieste di prova formulate dalle parti.
18. Con relazione del 22.2.2023, il Servizio sociale ha:
- segnalato un parziale cambio di atteggiamento del padre, il quale, pur continuando a manifestare scarsa fiducia nei confronti degli operatori, ha quanto meno cessato le condotte minacciose e ostili;
- dato atto che ha frequentato il Centro semiresidenziale per due CP_2
pomeriggi a settimana, partecipando alle relative attività con atteggiamento disponibile, socievole e cordiale, oltre che di supporto nei confronti di ragazzi più in difficoltà, accettando le iniziative proposte dagli operatori, con cui ha instaurato pagina 8 di 18 buona relazione;
il dato si scontra con il riferito della minore, che ha dichiarato di essere costretta a tale frequentazione, augurandosi che cessi quanto prima;
- evidenziato che gli incontri protetti con si sono svolti con cadenza CP_3
quindicinale fino al 2.11.2022, data del ricovero della madre in nosocomio bolognese per grave scompenso psicotico;
successivamente la stessa, trasferitasi presso una sorella a LO (provincia di Sondrio), è apparsa rallentata e con eloquio limitato, sebbene abbia continuato a mostrarsi interessata alle figlie.
19. All'esito dell'udienza del 28.2.2023, raccogliendo i suggerimenti del Servizio sociale, lo stesso è stato autorizzato, previo adeguato consulto del Curatore speciale delle minori a: a) interrompere la frequentazione del centro diurno da parte di previa, verificato che la volontà in tal senso espressa dalla CP_2
ragazzina sia genuina e non frutto di condizionamento paterno;
b) mantenere un monitoraggio psicologico sulla minore attivando gli interventi più adeguati al fine di comunicarle e farle comprendere le fragilità materne;
c) continuare a organizzare incontri in forma protetta tra le figlie e la madre, previa richiesta di quest'ultima, secondo le cadenze e nei contesti ritenuti più adeguati;
d) organizzare altresì videochiamate con frequenza almeno settimanale con la madre, almeno per , in aggiunta agli incontri in forma protetta. CP_3
20. In data 26.9.2023 è pervenuto provvedimento del T.M. (del 29.8.2023) che, a fronte della pendenza del presente contenzioso avanti al T.O., ha dichiarato non luogo a ulteriormente provvedere sul ricorso ex art. 333 in precedenza proposto dal P.M. minorile.
21. Il 19.1.2024, la Procura in sede ha depositato:
- richiesta di archiviazione del 14.11.2023 nei confronti della denuncia querela sporta dallo nei confronti del dott. in cui il P.M., oltre a fare Pt_1 Persona_1
integralmente propri i (condivisibili) rilievi già espressi dal G.I. in questo procedimento (cfr. punto 9 della narrativa), precisa, da un lato, come l'asserita conversazione di cui trattasi non sia stata rinvenuta nei supporti oggetto di sequestro, dato che oltre tutto lo , proprio nelle more, “avrebbe cambiato Pt_1 cellulare, patendo problemi di sincronizzazione” e, dall'altro, che “non si evince alcun elemento che possa far ritenere che il dott. abbia Persona_1
pagina 9 di 18 volutamente dichiarato il falso o riferito circostanze non veritiere all'A.G. procedente”;
- certificato penale del tecnico – del cui operato si è Persona_5
avvalso lo per sostenere le proprie infondate accuse nei confronti del dott. Pt_1
– da cui si apprende di sentenza irrevocabile a suo carico contenente Persona_1
condanna a pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, ed euro 1.000,00 di multa, senza sospensione condizionale della pena, per i delitti di estorsione e accesso
Org_ abusivo continuato aggravato alla banca dati dell' , , e Organizzazione_1
negozi giuridici in concorso con un Maresciallo della di MO;
Org_3
- estratto di querela proposta dallo stesso in data 11.12.2023 contro la Per_5
moglie per il reato di sottrazione di persona incapace da cui si apprende che egli ha vissuto nell'appartamento dell'odierno ricorrente;
“Tanto al fine di documentare i rapporti, non solo professionali, tra lo ed il Pt_1
(così, eloquentemente, nella nota di accompagnamento della Per_5
Procura)”.
22. In data 11.3.2023 è infine pervenuta relazione del Servizio sociale affidatario ove si evidenzia che:
- risulta fermamente ancorata sulle proprie posizioni, vale a dire CP_2
non ha intenzione di riallacciare rapporti di sorta con la madre né aderire alle attività e ai colloqui che il Servizio le propone;
- la risultata affetta da schizofrenia paranoide (come da relazione clinica CP_1
del ospedaliero di Busto Arsizio allegata), per cui si è reso necessario Org_4
anche un ricovero nel dicembre scorso;
appare scarsamente consapevole della propria condizione, non chiede esplicitamente di riprendere un rapporto con le figlie ma, se sollecitata, ammette che vorrebbe lavorare in tal senso pur rifiutando di comunicare loro il proprio stato di salute;
- la verifica scolastica delle minori non ha fatto emergere nulla di preoccupante.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata, ricorrendo i presupposti dell'art. 151, primo comma, c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta pagina 10 di 18 processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
B) Va invece respinta la domanda della moglie di addebitare la separazione al marito (art. 151, secondo comma, c.c.).
La ha riferito di essere stata “continuamente pressata dal coniuge, il CP_1 quale, geloso, l'accusava di una relazione extraconiugale intervenuta dopo la separazione di fatto [settembre 2017 n.d.r.]” (così a pagina 2 della memoria integrativa del 7.4.2020), allegazione, oltre che generica, comunque intrinsecamente inidonea a fondare la richiesta di cui di discute, riferendosi a condotta pacificamente intervenuta dopo la rottura dell'unione coniugale, al pari della documentazione prodotta dalla convenuta per comprovare ulteriori condotte violente e maltrattanti del marito, che si collocano nel periodo ricompreso tra il maggio 2018 e il gennaio 2019, dunque sempre successivo alla già avvenuta separazione di fatto (settembre 2017).
Lo ha, invece, rinunciato alla corrispondente domanda inizialmente svolta Pt_1
nei confronti della CP_1
C) Per quanto concerne, poi, il regime di affidamento delle due figlie minori della coppia, si osserva quanto segue.
La presente controversia – di cui si è ritenuto opportuno dettagliare in narrativa il lungo e travagliato iter – si è caratterizzata per una patologia non comune delle relazioni genitoriali che sin da principio, e senza sosta, ha pienamente investito
, nata il [...], e , nata il [...] (superfluo il CP_2 CP_3
loro ascolto da parte del G.I., invero anzi potenzialmente nocivo per le minori, a fronte della lunga e accurata istruttoria nel cui ambito l'incombente è stato svolto tanto dal CTU quanto da operatori del Servizio sociale).
Chi ne ha maggiormente sofferto è stata la maggiore, peraltro in corso di causa entrata nella fase, già di per sé delicata, dell'adolescenza. , infatti, al CP_2
contrario della sorella minore, rifiuta da tempo categoricamente di incontrare la madre.
La cosa si spiega ponendo mente, in primo luogo, alle improvvide modalità con cui i genitori, per quasi due anni (dal settembre 2017 al maggio 2019), hanno gestito di fatto la separazione, ossia dividendosi le figlie, la maggiore con il padre pagina 11 di 18 e la minore con la madre, e in sostanza non frequentando quella lasciata all'altro, né facendo stare insieme le sorelle.
La madre ha imputato l'interruzione dei rapporti con a – verosimili CP_2
– condotte ostacolanti del padre, cosa che però certo non giustifica la sua lunga inerzia, dato che ella ben avrebbe potuto – e invero dovuto – in qualunque momento attivarsi in via giudiziale, come non ha fatto. Anche nella presente sede, infatti, la risulta convenuta e non già attrice. CP_1
In conclusione, se , per la sua tenerissima età al tempo, non ha CP_3
fortunatamente risentito della sconsiderata decisione dei genitori, come detto protrattasi in via di fatto per quasi due anni, tutt'altra cosa è purtroppo accaduta per , che l'ha – comprensibilmente – vissuta come un abbandono, a CP_2
oggi non ancora superato.
I plurimi ausili alla ripresa dei rapporti tra la ragazzina e la madre già sperimentati
(CTU, incontri protetti con il Servizio sociale) non hanno purtroppo al momento sortito apprezzabili esiti.
Va rimarcato come il fallimento di queste iniziative sia anche, e non marginalmente, da imputarsi all'atteggiamento di radicale e illegittimo contrasto del padre, riscontrato sia dal CTU (cfr. pagina 31), sia dal Servizio sociale (cfr. la relazione datata 7.2.2022).
Nello specifico, lo (il quale, peraltro, nel corso della lite ha cambiato ben Pt_1
quattro Difensori, in sostanza ogni volta che non ha ottenuto un provvedimento desiderato) ha costantemente tenuto nei confronti di ogni soggetto con cui è venuto a contatto, condotte all'evidenza contrarie al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88, primo comma, c.p.c., quand'anche non minacciose e di possibile rilevanza penale, come rilevato condivisibilmente dal G.I. nell'ordinanza del
5.2.2021 (cfr. punto 9 della narrativa).
Le fragilità e le precarie condizioni di salute della madre, oltre tutto da qualche tempo aggravatesi, come poc'anzi evidenziato, hanno costituito l'ultimo, in ordine temporale, e non trascurabile elemento che spiega l'attuale situazione.
In conclusione, le inadeguatezze di entrambi i genitori con chiarezza emerse, differenti, ma parimenti gravi e persistenti, conducono il Tribunale a confermare pagina 12 di 18 l'affidamento di e al Servizio sociale, così CP_2 CP_3
accogliendo concorde suggerimento ricevuto tanto dal CTU quanto dal Servizio sociale stesso, nonché corrispondente domanda formulata dal Curatore speciale delle minori nominato.
Il nuovo art. 5 bis della legge in materia di adozione, come noto introdotto dalla recente riforma “Cartabia”, che ha disciplinato compiutamente tale regime di affidamento della prole minorenne, trova applicazione alle sole controversie radicate successivamente al 28.2.2023 (poiché norma di diritto sostanziale) dunque non alla presente.
Si tratta, tuttavia, di disposizione che fornisce comunque utili spunti al Collegio per meglio dettagliare, come in dispositivo, l'incarico conferito all'Ente affidatario, anche in merito alla regolamentazione dei rapporti tra le figlie minori e la madre.
D) e resteranno collocate con il padre, come allo CP_2 CP_3
stato, soluzione loro gradita che non si muta, anche perché, limitatamente ai compiti di cura materiale e accudimento, non sono emerse criticità nello Sculita.
Non sussistono, insomma, i presupposti per un collocamento eterofamiliare delle sorelle, pur valutato dal Collegio, che rappresenterebbe forte trauma per le minori senza al contempo favorire la ricostituzione del rapporto con la madre.
E) Sul fronte economico, le precarie condizioni di salute della madre e il suo stato di disoccupazione rendono equo onerarla della sola metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, come regolate dal Protocollo del
25.9.2019 in uso presso questo Tribunale.
F) L'esito complessivo del giudizio, qualificabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Per il principio di causalità, i genitori vengono invece condannati, in solido tra di loro, a rifondere all'Erario le spese del Curatore speciale nominato alle minori, la cui nomina si è resa necessaria per le loro gravi inadeguatezze.
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso,
pagina 13 di 18 dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e liquidando valori ricompresi tra quelli minimi e quelli medi tariffari.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuto maggiormente condivisibile (Cass.
11.9.2018, n. 22017).
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, sono infine poste a carico dell'attore e della convenuta in ragione della metà ciascuno.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di MO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato in [...] il [...]) ed (nata in
[...] CP_1
MOLDAVIA il 17/01/1991) che hanno contratto matrimonio in data 05/08/2012 a
MODENA, come risulta dall'atto n. 171, parte 1, anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito;
3. affida le figlie minori della coppia nata il [...], e CP_2
, nata il [...], al Servizio sociale territorialmente competente, CP_3
cui attribuisce il potere di assumere in autonomia (vale a dire indipendentemente e anche contro l'eventuale diversa volontà dei genitori) le decisioni di maggiore interesse per le minori relative a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
4. in particolare, incarica il Servizio sociale affidatario:
A) salute: di prendere immediato contatto con il Pediatra curante delle minori e di avere da egli contezza, meglio se per iscritto, dell'assenza di problematiche legate allo sviluppo e crescita, nonché circa la regolare ricezione delle vaccinazioni obbligatorie;
qualora risulti che un Pediatra non sia stato ancora scelto, il Servizio provvederà subito alla sua nomina, scegliendolo liberamente tra quelli disponibili,
pagina 14 di 18 e quindi porterà celermente a visita le minori colmando le eventuali lacune sanitarie (anche vaccinali); in ogni caso, il Servizio terrà poi contatti con il
Pediatra secondo le sue indicazioni e comunque almeno due volte all'anno; il
Servizio manterrà, infine, un monitoraggio psicologico sulle minori, anche attivando gli interventi più adeguati per comunicare e far loro comprendere le fragilità materne e favorire un percorso di riavvicinamento dalla madre, potendosi avvalere, per tale compito, di psicologo della più vicina Org_5
B) istruzione: di prendere immediato contatto con le insegnanti di entrambe le minori e di ricevere da loro informazioni, almeno trimestrali, circa il profitto, la condotta ed eventuali problematiche che dovessero emergere, per affrontare le quali il Servizio avrà libertà di adottare, di concerto con le insegnanti, ogni intervento di sostegno ritenuto utile e opportuno;
a ogni cambio di scuola (da quella elementare a quella media a quella superiore), il Servizio, dopo aver consultato i genitori e le figlie minori, provvederà a iscrivere e CP_2
presso l'Istituto ritenuto più adeguato alle minori;
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C) educazione e residenza: di prevedere per entrambe le minori, qualora ritenuto nel loro interesse, la frequentazione di centro diurno, con la cadenza ritenuta migliore, anche per la ripresa, quando sarà il momento, delle frequentazioni materne, nonché per attuare, tramite apposito educatore, il progetto educativo già suggerito mirante, tra l'altro, ad approfondire la conoscenza di e CP_2
, comprendere i loro bisogni e le loro inclinazioni personali;
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D) incontri con la madre: di mantenere stretto contatto con CP_1
verificando costantemente il suo stato di salute e, non appena ciò lo consentirà, organizzare videochiamate tra le figlie minori e la madre e, di seguito, incontri inizialmente in forma protetta, in giorni, orari e con cadenze adeguate allo sviluppo della situazione, fino a giungere a incontri in forma semi protetta, anche con cadenza settimanale o superiore, in caso di evoluzione positiva;
5. autorizza il Servizio sociale, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, c.p.c. a valersi della Forza Pubblica (Stazione dei Carabinieri di MO) in caso di mancata collaborazione del padre alle attività per le quali è stato conferito incarico all'Ente, così come, e a maggior ragione, nel caso di condotte ostacolanti le pagina 15 di 18 decisioni assunte dal Servizio affidatario;
6. incarica il Servizio di inviare relazione almeno annuale al Giudice tutelare in sede su tutte le attività svolte e sui loro esiti;
7. incarica il Servizio sociale di segnalare immediatamente sia alla Procura minorile sia a quella presso l'intestato Tribunale Ordinario, eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per le minori;
8. colloca le figlie minori della coppia presso il padre nella sua abitazione di residenza;
9. obbliga la madre a rimborsare al padre il 50% delle spese straordinarie per le minori, come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il
Tribunale di MO:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
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; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché Organizzazione_6
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
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d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo pagina 16 di 18 estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
10. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta;
11. condanna l'attore e la convenuta, in solido tra di loro, a rifondere all'Erario le spese di lite del Curatore speciale nominato alle minori, liquidate in euro
4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali,
4% per CPA, 22% per IVA;
12. pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a carico dell'attore e della convenuta in ragione della metà ciascuno;
13. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
14. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale affidatario ( Ufficio polo sociale 1). Org_7
Così deciso in MO nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20.3.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
pagina 17 di 18 IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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