Sentenza 10 ottobre 2024
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, è necessario accertare l'offensività in concreto della condotta, sicché la dichiarazione del privato deve essere rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario della falsa informazione ovvero dei soggetti ai quali da detti destinatari l'informazione sarà propalata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per non avere questa sufficientemente argomentato in ordine all'offensività in concreto della condotta dell'imputato che, ai fini dell'ammissione dello svolgimento di attività nella struttura penitenziaria, aveva dichiarato falsamente di aver conseguito la maturità classica e la laurea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2024, n. 41538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41538 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, GASPARE STURZO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41538 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., riqualificava l'imputazione in quella ex art. 496 cod. pen. e confermava, per il resto, la decisione impugnata. 2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia, avv. Carla Montarolo, il MU deduce vizio di motivazione poiché la Corte territoriale non avrebbe argomentato specificamente in ordine all'offensività del fatto di reato, in quanto la dichiarazione dell'imputato di aver conseguito la maturità classica e la laurea in economia e commercio non era suscettibile, a differenza di quanto genericamente affermato dalla decisione impugnata, di far ottenere allo stesso un trattamento più favorevole nella struttura penitenziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre a riguardo considerare, difatti, che, al di là della configurazione sul piano materiale di una condotta ascrivibile al fatto tipico, ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707 - 01) ovvero dei soggetti ai quali da detti destinatari l'informazione sarà in seguito propalata (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 02). Ciò in quanto, anche nei delitti di falso, trova applicazione il più generale canone interpretativo, sancito da Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921-01, della c.d. offensività in concreto, in virtù del quale il giudice è tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato, ossia, nel caso in esame, quello della fede pubblica. D'altra parte, tali assunti si pongono in sintonia con la giurisprudenza costituzionale per la quale il principio di offensività «opera su due piani, rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della CR tutela penale (offensività in astratto), e dell'applicazione giurisprudenzial 1 2 (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato» (cfr. Corte Cost. n. 265/2005, e in termini analoghi: Corte Cost. n. 352/2002; Corte Cost. n. 519/2000; Corte Cost. n. 263/2000; Corte Cost. n. 360/1995). Proprio l'esigenza di considerare l'offensività in concreto della condotta ai fini dell'affermazione della responsabilità penale ritraibile dalle richiamate decisioni della Corte Costituzionale consente, dunque, anche per i delitti di falso di superare la concezione più restrittiva affermatasi precedentemente in ragione della circostanza che il codice penale vigente non ha riprodotto l'espressione, contenuta nell'art. 275 del codice Zanardelli del 1889, in forza della quale il delitto di falso era punito solo se era «atto a provocare un nocumento» (espressione che, come noto, si correlava a sua volta alla derivazione di tale delitto da quello di truffa). 3. Sennonché, pur a fronte delle puntuali deduzioni del ricorrente in ordine all'assenza nella legge sull'ordinamento penitenziario di norme per le quali assuma rilievo il titolo di studio vantato dal detenuto, la decisione impugnata ha motivato in modo solo apparente laddove ha evidenziato, in maniera generica, che il titolo di studio posseduto dal detenuto è suscettibile di incidere sull'ammissione dello stesso ad alcune attività carcerarie, senza indicarne alcuna, neppure a titolo meramente esemplificativo. 2. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che, in piena autonomia valutativa nel merito, esamini nuovamente i profili di offensività del fatto in esame alla luce dei principi interpretativi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore 1K Presi4ente