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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Collegio Specializzato Persone e Famiglie
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Giovanni Surdo PRESIDENTE Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1037/2024, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23 settembre 2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Danila Farruggia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Mesagne (BR), alla via Cuneo, n. 8; APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Rosa Angelica Bucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Brindisi (BR), alla via Romolo, n. 45;
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.1642/2024 del 2 ottobre 2024, resa nel giudizio n. R.G. 1778/2022 avente ad oggetto: “Divorzio Contenzioso - Cessazione effetti civili”
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27 maggio 2022 innanzi al Tribunale di Brindisi, CP_1
esponeva che: - il 16 settembre 1998 aveva contratto matrimonio con
[...] [...]
e dall'unione coniugale non erano nati figli;
- con sentenza n. 591/2021 era Pt_1 stata dichiarata la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate, che contemplavano l'assegnazione della casa coniugale, unitamente a beni ed arredi, alla , quale proprietaria esclusiva dell'immobile, e il Pt_1 riconoscimento in favore di quest'ultima di un assegno di mantenimento di 250,00 euro;
- dall'epoca della separazione i coniugi avevano continuato a vivere separati e permaneva, dunque, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale;
- entrambi i coniugi percepivano redditi in proprio derivanti da lavoro dipendente e, nel corso del 2020 e del 2021, esso ricorrente era stato posto in CIGO;
- di recente, egli aveva acquistato un immobile per soddisfare le proprie esigenze abitative contraendo a tale scopo due finanziamenti, con scadenza 15 marzo 2028 e 15 marzo 2029, con rimborso mensile medio complessivo di 363,50 euro. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non fosse previsto alcun assegno divorzile in favore della , in quanto economicamente autonoma. Pt_1
Si costituiva con memoria difensiva , non opponendosi alla domanda Parte_1 di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile di 250,00 euro. Deduceva, a sostegno della domanda, che la mancata nascita di figli era dipesa dal rifiuto del di intrattenere rapporti intimi;
che la propria intera esistenza, nei CP_1 ventuno anni di matrimonio, era stata condizionata dalle esigenze esistenziali del marito, che, per motivi di gelosia, aveva preteso che ella non lavorasse, impedendole l'inserimento nel mondo del lavoro;
che, inoltre, ella aveva condiviso la decisione del coniuge di trasferirsi per motivi di lavoro a Grosseto, dove lo raggiungeva periodicamente, e, anche per questo aveva accettato di non intraprendere alcun percorso lavorativo stabile;
che il nucleo familiare aveva tratto il suo sostentamento economico dal reddito del , che ammontava a circa 25.000,00/23.000 euro annui;
che ella era CP_1 disoccupata, sebbene iscritta nella lista del Centro Impiego di Brindisi, e non percepiva alcun sussidio di tipo previdenziale/assicurativo; che i finanziamenti erano stati contratti dal coniuge per l'acquisto di due moto;
che era proprietario di una AUDI A4 e di CP_1 recente aveva acquistato un'altra autovettura di marca AUDI.
All'esito della comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 720/2023, veniva dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza del 2 ottobre 2024, il Tribunale rigettava la domanda di assegno divorzile avanzata da e, per l'effetto, revocava l'assegno di mantenimento posto Parte_1
2 a carico del ricorrente con decorrenza da ottobre 2024; dichiarava compensate le spese di lite. Il Tribunale osservava che la , di 51 anni, aveva svolto attività lavorativa Pt_1 con regolarità, sia pure con contratti a termine, dapprima come bracciante agricola e, poi, alle dipendenze della F.LL IE s.n.c., percependo negli ultimi anni le seguenti somme, comprensive dell'indennità di disoccupazione: 5000,00 euro nel 2023; 8000,00 euro nel 2022; 8000,00 euro nel 2021; sebbene disoccupata all'epoca del giudizio, aveva comunque dimostrato di avere piena capacità lavorativa e di guadagno;
era proprietaria esclusiva dell'abitazione già adibita a casa coniugale;
pertanto, doveva ritenersi economicamente autonoma, né aveva dimostrato di avere avuto un ruolo trainante endofamiliare e di avere rinunciato, in ragione di ciò, ad occasioni lavorative, non avendo articolato alcuna prova al fine di dimostrare il proprio assunto, a fronte della specifica contestazione mossa sul punto dal ricorrente.
, per il tramite del difensore, ha proposto appello, chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, di porre a carico del un assegno divorzile di CP_1 250,00 euro, con decorrenza da ottobre 2024. Il difensore appellante ha lamentato, in primo luogo, che il Tribunale aveva ricostruito le disponibilità reddituali della fondandosi sugli importi lordi riportati Pt_1 nell'estratto contributivo depositato;
che, invece, andavano considerati i redditi annui netti, che con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, ammontavano rispettivamente a 3282,00 euro (273,00 euro mensili), 4697,00 euro (390,00 euro mensili), 3650,00 euro (304,00 euro mensili); gli importi mensili percepiti erano, quindi, di valore inferiore persino all'assegno sociale, il che evidenziava l'assenza di una effettiva capacità di guadagno, che costituisce presupposto dell'autosufficienza economica. In secondo luogo, ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la non avesse dato prova di un ruolo trainante endofamiliare e di aver Pt_1 rinunciato, in ragione di ciò, ad occasioni lavorative. Lo stesso estratto contributivo dimostrava come, durante la vita coniugale, la aveva sempre contribuito, nei Pt_1 limiti delle opportunità lavorative sul territorio e compatibilmente con le esigenze della famiglia, al benessere della famiglia, anche solo mettendo a disposizione dell'ex marito la modesta abitazione del nucleo familiare, ricevuta in dono dai genitori, permettendo così al coniuge di risparmiare le spese relative all'abitazione familiare;
i risparmi dei coniugi, accantonati e gestiti dal , non erano mai stati divisi dopo la separazione e CP_1 quest'ultimo aveva potuto acquistare un'abitazione “in ragione del menage familiare condiviso da entrambi”. Ha concluso, quindi, che dagli atti si evinceva l'esistenza di un significativo squilibrio economico tra le parti, posto a che, a fronte di un reddito annuo lordo del BIBBA pari, per il 2023, a 30.884,00 euro, il reddito annuo lordo della ammontava a 4148.00 Pt_1 euro;
che la , allo stato, non aveva mezzi adeguati di sostentamento e, in Pt_1 ragione dell'età e della crisi del mercato del lavoro, era impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive;
che ella, oltre ad apportare il suo contributo economico al nucleo familiare nei 23 anni di matrimonio, mettendo a disposizione la propria abitazione e i modesti redditi percepiti, aveva dato priorità al rapporto coniugale e allo sviluppo professionale del coniuge, trovandosi ad affrontare “le difficoltà e i limiti del mercato del lavoro sul territorio di residenza”. In via istruttoria, ha chiesto una CTU volta alla lettura corretta delle dichiarazioni dei redditi e dell'estratto contributivo in atti.
3 , per il tramite del difensore, si è costituito con memoria difensiva del Controparte_1 17 marzo 2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del grado di appello, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Ha dedotto che la ex moglie aveva la proprietà e disponibilità esclusiva della casa coniugale, che era stata ristrutturata e arredata anche con denaro proprio, oltre al 50% di un garage di pertinenza della casa coniugale da lui acquistato nel 2016 ed entrato nel regime di comunione legale;
che durante la vita matrimoniale, i coniugi erano stati contitolari di un conto corrente ove confluiva solo lo stipendio del marito e i risparmi ivi accumulati erano stati lasciati nella disponibilità esclusiva della moglie, che li aveva ritirati e tenuti per sé non aderendo al tentativo di mediazione proposto per la divisione dei beni comuni;
dalla dichiarazione fiscale della relativa al 2023, risultava Pt_1 un reddito da lavoro dipendente di 9804,00 euro, a cui andava aggiunta l'indennità di disoccupazione di 4982,00 euro, per un totale annuo di 14.786,00 euro;
egli, dopo la separazione, aveva inizialmente preso in locazione un immobile, sostenendo un canone di 350,00 euro mensili, e, successivamente, aveva acquistato un immobile, obbligandosi al rimborso mensile di 363,50 euro per due finanziamenti, con scadenza al 15 marzo 2028 e 15 marzo 2029; infine, aveva a suo carico la nuova moglie, impossidente e disoccupata. D'altra parte, l'appellante non aveva formulato alcuna istanza istruttoria al fine di provare le proprie allegazioni in ordine al ruolo endofamiliare assunto, né aveva offerto prova di avere una limitata capacità lavorativa che le impedirebbe di prestare attività lavorativa a tempo pieno per percepire redditi superiori, non avendo dimostrato di essere portatrice di alcuna invalidità; inammissibile era poi la richiesta di CTU mai formulata nel giudizio di primo grado.
Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 23 settembre 2025, celebratasi in forma cartolare, la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ha riservato la decisione nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Si ritiene opportuno richiamare i principi giurisprudenziali in tema di natura e funzione dell'assegno divorzile, quali affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 18287 del 2018 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, sent. Cass., prima sezione civile, n. 1119 del 6 novembre 2019, depositata il 20 gennaio 2020). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, con riferimento ai dati normativi già esistenti, ha precisato che:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
4 economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Spetta al giudice, quindi, effettuare un rigoroso accertamento delle cause dell'eventuale inadeguatezza dei mezzi del richiedente per verificare se la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, presente al momento del divorzio, è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, essendo questa la precondizione fattuale che giustifica il riconoscimento di un assegno con finalità perequativa/compensativa, tendente a colmare lo squilibrio economico e a dare ristoro al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale, tuttavia, consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 35434 del 19 dicembre 2023). La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare, oltre che personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (funzione propriamente perequativa) (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 35434 del 19 dicembre 2023 (Cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 4328 del 19 febbraio 2024). L'assegno in funzione perequativo-compensativa, quindi, deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia ad occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche quando l'organizzazione della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente condivisa dai coniugi - riveli l'esistenza di contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativo- compensativa, la funzione assistenziale mira a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, qualora si accerti l'
5 effettiva e concreta non autosufficienza del richiedente, non altrimenti fronteggiabile per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico, e risulti, altresì, che l'ex coniuge abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte del richiedente, pur se non incidenti, quando il vincolo si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi (cfr. Cass. sez. 1 ordinanza n. 19341 del 7 luglio 2023). Va poi osservato che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, in considerazione della diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali: l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione;
ciò perché il giudice deve procedere alla valutazione delle posizioni economiche delle parti all'attualità (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023; Cass. 22/09/2021, n.25635).
Ciò premesso, i motivi di appello non sono idonei a contrastare la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che, facendo corretta applicazione dei principi innanzi richiamati, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellante di un assegno divorzile. Quanto alla situazione reddituale delle parti, risulta dagli atti che:
- la , allo stato disoccupata, sin dall'inizio della vita matrimoniale, ha Pt_1 svolto, in via continuativa nel corso degli anni, attività lavorativa a carattere stagionale presso una ditta locale, percependo redditi modesti (comprensivi di indennità di disoccupazione), ammontanti, nel 2021, a 7963,00 euro nel 2022, a 8367,00 euro, nel 2023 a 4981,00 euro;
nel 2024, come risultante dall'estratto conto depositato, ha percepito emolumenti (netti) per lavoro dipendente presso la ditta RUGGIERO s.r.l. e per indennità di disoccupazione pari a 3974,33 euro;
- è lavoratore dipendente con reddito annuo lordo di circa Controparte_1 28.000,00 euro.
Risulta, inoltre, che la è proprietaria della casa coniugale, dove ha Pt_1 continuato ad abitare dopo la separazione, e del 50% del garage di pertinenza della stessa abitazione;
, dopo la separazione, ha acquistato una casa, contraendo un CP_1 mutuo di cui sostiene le rate, ammontanti a 360,00 euro mensili. Pur a fronte della disparità reddituale (non anche patrimoniale) tra i coniugi, quale emerge dalle dichiarazioni dei redditi, deve, tuttavia, rilevarsi che non vi è prova sufficiente dell'inadeguatezza dei mezzi della richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In primo luogo, dall'estratto conto relativo al 2024 depositato dalla si Pt_1 evince che ella, pur a fronte dei modesti redditi percepiti, è dotata di una non esigua capacità di risparmio, ove si consideri che il saldo finale del conto corrente, al 31 dicembre 2023, ammontava a circa 8000,00 euro e, al 30 settembre 2024, a 6921,00 euro, con una giacenza media per l'anno 2023 di 10.298,00 euro.
Deve, quindi, presumersi che ella disponga di altre entrate non ufficiali, considerato che, anche considerato l'assegno versato dall'ex coniuge, quanto percepito mensilmente sarebbe appena sufficiente per il proprio mantenimento. In secondo luogo, la richiedente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha adeguatamente dimostrato l'impossibilità oggettiva di procurarsi redditi superiori idonei quantomeno a ridurre il divario reddituale rispetto all'ex coniuge, essendosi limitata a
6 dedurre genericamente che tale impossibilità deriverebbe dall'età e dalla crisi del mercato del lavoro.
Come correttamente osservato dal Tribunale, però, l'attività lavorativa continuativamente svolta nel corso degli anni, sia pure in modo sporadico, dimostra che la è dotata di capacità lavorativa ed è già inserita, da lungo tempo, nel Pt_1 mondo del lavoro;
l'età (poco più di cinquant'anni) è ancora giovane e non osta all'incremento dell'attività già svolta in passato, non essendo state nemmeno allegate condizioni di salute tali da incidere sulla sua capacità lavorativa;
le allegate sfavorevoli condizioni del mercato del lavoro nel territorio di residenza sono del tutto indimostrate. Sotto altro profilo, l'appellante non ha in alcun modo provato che la sperequazione reddituale tra lei e l'ex marito sia ascrivile all'organizzazione della vita familiare durante il matrimonio, non essendo stato dimostrato (e nemmeno allegato) che tale organizzazione abbia determinato il sacrificio di concrete aspettative lavorative e la rinuncia a realistiche offerte di lavoro, né che il suo mancato accrescimento reddituale sia dipeso dall'aver fornito un contributo significativo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Ed invero, la stessa organizzazione familiare, quale emerge pacificamente dalle allegazioni delle parti, consente di escludere tale apporto prevalente della , Pt_1 ove si consideri che la coppia non ha avuto figli e che , per lo più, ha lavorato in CP_1 trasferta in un'altra regione molto distante da quello di origine, mentre la moglie ha continuato a vivere nella casa coniugale, svolgendo l'attività lavorativa che svolgeva anche prima del matrimonio e che, anzi, dopo l'inizio della convivenza coniugale, risulta essersi addirittura incrementata. La coppia, quindi, ha impostato la propria vita matrimoniale scegliendo di dare priorità alle esigenze individuali di ciascuno, optando, addirittura, per il mantenimento di domicili diversi e distanti tra loro. La richiedente, del resto, non ha articolato alcuna richiesta istruttoria al fine di dimostrare quanto allegato in ordine al fatto che il mancato incremento della propria attività lavorativa sia dipeso dalla gelosia dell'ex coniuge o dalla necessità di raggiugerlo periodicamente in Toscana, circostanze queste entrambe contestate dalla controparte. Né può ritenersi che l'aver messo a disposizione l'abitazione di proprietà quale casa coniugale integri un contributo rilevante ai fini della formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, trattandosi di scelta funzionale alla attuazione dell'obbligo di coabitazione discendente dal vincolo matrimoniale e, comunque, ampiamente compensata dal contributo assolutamente prevalente fornito dal alle spese CP_1 familiari, alla ristrutturazione e all'acquisto degli arredi della stessa abitazione e all'acquisto del garage di pertinenza dell'immobile, circostanze queste non in contestazione tra le parti.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo (valore causa pari a 6000,00 euro, ai sensi dell'art. 13 comma 1 c.p.c.). Stante il rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 2 ottobre 2024;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in 2000,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
7 3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Giovanni Surdo
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