Sentenza 12 settembre 2025
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Cass. Pen., Sez. V, 12 settembre 2025, sentenza n. 30621 LA MASSIMA “Al fine di ritenere che il fatto sia avvenuto in una “privata dimora” occorre, dunque, che il luogo in cui è stato commesso il furto abbia, per sua struttura o per l'uso che ne è stato fatto in concreto, una destinazione legata e riservata all'esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari, ma identificabili anche in attività produttive, professionali, culturali, politiche. Deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2025, n. 30621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30621 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME -2(,IA 71, udito il dife6S-ore Penale Sent. Sez. 5 Num. 30621 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 10/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1 La sentenza della Corte d'appello dì Trento, qui impugnata, ha riformato in parte la sentenza del Tribunale di Rovereto riducendo la pena inflitta a BA CE OC condannata per il delitto di tentato furto nell'ufficio privato di una farmacia. 2. L'imputata propone un unico motivo di doglianza lamentando, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata derubricazione del contestato delitto aggravato nella fattispecie semplice non essendo stati evidenziati nella sentenza impugnata elementi utili per equiparare il luogo in cui è stato perpetrato il tentato furto a un ufficio privato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, deve essere rigettato. 2. Le Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01, a cui era stato rimesso il quesito «Se, ed eventualmente a quali condizioni, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod.pen., i luoghi di lavoro possano rientrare nella nozione di privata dimora», dopo aver premesso che senza alcun dubbio la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, hanno individuato i seguenti indici a cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare». Hanno quindi affermato che il luogo di lavoro, di per sé, non costituisce privata dimora e che ad esso può estendersi la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. soltanto ove «il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa [e che] rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare». Al fine di ritenere che il fatto sia avvenuto in una "privata dimora" occorre, dunque, che il luogo in cui è stato commesso il furto abbia, per sua struttura o per l'uso che ne è fatto in concreto, una destinazione legata e riservata all' esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari, ma identificabili anche in attività produttive, professionali, culturali, politiche. Deve cioé trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette (da ultimo, ex multis, Sez. 5, n. 35777 del 10/6/2022, Asaro, Rv. 283593-01). Orbene, tale dictum è stato sicuramente rispettato nella sentenza qui impugnata. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, a cui si salda per formare un unico corpo decisionale attesi i ripetuti richiami della seconda alla prima ed essendo stati adottati in entrambi i gradi di giudizio i medesimi criteri nella valutazione della prova, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, titolare della farmacia, che ha dichiarato che di aver visto, all'interno del proprio ufficio privato, l'imputata intenta a rovistare nella di lei borsa. Ha altresì evidenziato che, a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e della definizione fornita dalla stessa in ordine alla natura del luogo in cui è stato perpetrato il tentato furto, l'imputata non ha indicato elementi da cui poter trarre elementi di segno contrario onde potere ritenere che il locale era invece destinato ai contatti con la clientela. La lamentata violazione di legge non è quindi riscontrabile nella sentenza impugnata posto che la nozione di "privata dimora" è da ritenersi pacificamente più ampia e diversa da quella di "abitazione" (come è dimostrato anche dal disposto di cui all'art. 614 cod.pen. che richiama entrambe) e non richiede che il luogo dal quale vengono sottratte le cose sia munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si tratti di area distinta e appartata, e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione da cui sia desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione (Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 244980, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l'orario di apertura). La sentenza impugnata, alla luce della descrizione della persona offesa e in difetto di elementi utili per contrastarla, con motivazione sufficiente, ma completa, ha valorizzato siffatti principi di talché essa è del tutto immune dalle censure sollevate. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE idente TO Il P
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore AU ) _