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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5062/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5062/2018 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Vittorio Ferraro
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti Luciano Fiorucci e Giuseppe Mensitieri
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1475/2018 emesso dal Tribunale di
Nola per l'importo di € 20.424,66, oltre interessi e spese di procedura, in favore della cessionaria del credito originariamente facente capo Controparte_1
alla CP_2
L'Ente ingiunto, a fondamento dell'atto di opposizione, eccepiva di aver già
pagato gli importi di cui alle fatture come da determina n. 09 del 30/01/2015 e da mandati di pagamento del 18/02/2015 e che, successivamente, aveva raggiunto con la società fornitrice un accordo transattivo per la definizione dell'intero debito relativo a forniture di gas ed energia elettrica per il periodo
30/11/2026 – 10/12/2015. Pertanto, il chiedeva la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo e la condanna della al risarcimento Controparte_1
dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c.
2 Provvedeva a costituirsi la la quale, in via preliminare, Controparte_1
chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessa, con ordinanza emessa in data
08/01/2019, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopo il deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 29/04/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione e, successivamente, rimessa sul ruolo onde sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione di cui all'ordinanza del
13/07/2025, a cui si rinvia.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In merito al giudizio instauratosi, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
3 comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
4 concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Detto ciò, è opportuno evidenziare che, sebbene l'azione promossa dal
[...]
si fondi sulla cessione dei crediti originariamente facenti capo CP_1
alla e vantati nei confronti del opponente, il fondamento CP_2 Pt_1
reale ed ultimo della pretesa azionata è da rinvenirsi nei rapporti obbligatori originari, interessati dal contratto di cessione. Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio l'atto di cessione dei crediti con allegato il quadro dei singoli crediti acquistati, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cessione al , l'estratto notarile da cui si Parte_1
evincono le fatture oggetto di ingiunzione, le fatture de quo e l'accettazione della proposta di contratto comunicata dall'Eni al opponente. La Pt_1
Banca opposta, però, ometteva di produrre l'impegno di spesa approvato dal di . Pt_1 Parte_1
Difatti, originando il credito in esame da un contratto stipulato da un ente pubblico, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da
5 fatti o atti, richiedendo necessariamente la forma scritta ad substantiam secondo quanto prescritto dal R.D. n. 2440 del 1923. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica
amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in
forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito
documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica
titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei
confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da
rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale
all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto
volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela
delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). Anche la giurisprudenza di merito ha da ultimo evidenziato che “In tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione
deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende
soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione
6 del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare
l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria” (Tribunale Napoli sez.
XI, 05/12/2024, n.10527).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero che i contratti siano accompagnati dal relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che
“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile
del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati”.
Dunque, alla luce delle menzionate norme e delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, la documentazione prodotta in giudizio dall'odierna opposta, quale attrice in forma sostanziale, non è idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti il predetto impegno di spesa.
7 A nulla rileva il fatto che il Consiglio Comunale ha poi, in data 03/07/2019,
riconosciuto i debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in quanto anche il debito fuori bilancio necessita di una copertura di spesa. D'altronde, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “[...] il riconoscimento del debito fuori
bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs. n. 267 del 2000, un'apposita
deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da
allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare
atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di
funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica
dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare,
in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il
pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione
globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione
economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle
risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad
ulteriori obblighi” (in motivazione, Cass. civ. 17197/2024) e nel caso di specie,
invero, tale valutazione è del tutto assente.
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 TUEL e in merito all'assenza di copertura finanziaria con l'impegno di spesa, onere incombente sul creditore.
Alla luce delle considerazioni che precedono la presente opposizione deve,
dunque, ritenersi fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta dall'opponente nei confronti dell'opposta in quanto manca, nel caso di
8 specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1475/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA.
Nola, 30/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5062/2018 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Vittorio Ferraro
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti Luciano Fiorucci e Giuseppe Mensitieri
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1475/2018 emesso dal Tribunale di
Nola per l'importo di € 20.424,66, oltre interessi e spese di procedura, in favore della cessionaria del credito originariamente facente capo Controparte_1
alla CP_2
L'Ente ingiunto, a fondamento dell'atto di opposizione, eccepiva di aver già
pagato gli importi di cui alle fatture come da determina n. 09 del 30/01/2015 e da mandati di pagamento del 18/02/2015 e che, successivamente, aveva raggiunto con la società fornitrice un accordo transattivo per la definizione dell'intero debito relativo a forniture di gas ed energia elettrica per il periodo
30/11/2026 – 10/12/2015. Pertanto, il chiedeva la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo e la condanna della al risarcimento Controparte_1
dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c.
2 Provvedeva a costituirsi la la quale, in via preliminare, Controparte_1
chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessa, con ordinanza emessa in data
08/01/2019, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopo il deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 29/04/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione e, successivamente, rimessa sul ruolo onde sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione di cui all'ordinanza del
13/07/2025, a cui si rinvia.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In merito al giudizio instauratosi, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
3 comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
4 concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Detto ciò, è opportuno evidenziare che, sebbene l'azione promossa dal
[...]
si fondi sulla cessione dei crediti originariamente facenti capo CP_1
alla e vantati nei confronti del opponente, il fondamento CP_2 Pt_1
reale ed ultimo della pretesa azionata è da rinvenirsi nei rapporti obbligatori originari, interessati dal contratto di cessione. Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio l'atto di cessione dei crediti con allegato il quadro dei singoli crediti acquistati, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cessione al , l'estratto notarile da cui si Parte_1
evincono le fatture oggetto di ingiunzione, le fatture de quo e l'accettazione della proposta di contratto comunicata dall'Eni al opponente. La Pt_1
Banca opposta, però, ometteva di produrre l'impegno di spesa approvato dal di . Pt_1 Parte_1
Difatti, originando il credito in esame da un contratto stipulato da un ente pubblico, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da
5 fatti o atti, richiedendo necessariamente la forma scritta ad substantiam secondo quanto prescritto dal R.D. n. 2440 del 1923. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica
amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in
forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito
documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica
titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei
confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da
rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale
all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto
volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela
delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). Anche la giurisprudenza di merito ha da ultimo evidenziato che “In tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione
deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende
soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione
6 del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare
l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria” (Tribunale Napoli sez.
XI, 05/12/2024, n.10527).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero che i contratti siano accompagnati dal relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che
“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile
del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati”.
Dunque, alla luce delle menzionate norme e delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, la documentazione prodotta in giudizio dall'odierna opposta, quale attrice in forma sostanziale, non è idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti il predetto impegno di spesa.
7 A nulla rileva il fatto che il Consiglio Comunale ha poi, in data 03/07/2019,
riconosciuto i debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in quanto anche il debito fuori bilancio necessita di una copertura di spesa. D'altronde, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “[...] il riconoscimento del debito fuori
bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs. n. 267 del 2000, un'apposita
deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da
allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare
atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di
funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica
dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare,
in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il
pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione
globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione
economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle
risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad
ulteriori obblighi” (in motivazione, Cass. civ. 17197/2024) e nel caso di specie,
invero, tale valutazione è del tutto assente.
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 TUEL e in merito all'assenza di copertura finanziaria con l'impegno di spesa, onere incombente sul creditore.
Alla luce delle considerazioni che precedono la presente opposizione deve,
dunque, ritenersi fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta dall'opponente nei confronti dell'opposta in quanto manca, nel caso di
8 specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1475/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA.
Nola, 30/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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