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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17806/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17806/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc;
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17806/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GERLANDO MANGIONE, elettivamente Parte_1 domiciliata in Milano, Via Enrico Besana n. 8, presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. MONICA TRAVERSA, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
previa declaratoria di carenza di legittimazione dell'opposta per i motivi di cui agli atti dell'esponente;
previa ammissione del capitolo di prova orale per interrogatorio formale e testi di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 3, cod. proc. civ. dell'esponente, con riserva di ulteriore capitolazione ed indicazione dei testi nei termini di legge e riservata ogni ulteriore deduzione e produzione di documenti, istanza per ordine di produzione o di esibizione, richiesta di disposizione di CTU ed altro mezzo istruttorio;
pagina 2 di 12 NEL MERITO
Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace, per le causali tutte di cui agli atti dell'esponente nel presente giudizio, il decreto ingiuntivo opposto, n. 9418/2022 del Tribunale di Torino, emesso nel procedimento RG n. 23398/2022 in favore della nei confronti del signor Controparte_1
, e/o comunque rigettare ogni avversaria domanda nei confronti di Parte_1 quest'ultimo.
Dichiarare tenuta e condannare la restituire al signor Controparte_1 Parte_1 ogni somma eventualmente percepita dalla prima in forza dell'ingiunzione impugnata.
IN SUBORDINE
Ridurre, per i motivi di cui agli atti dell'esponente, la condanna del signor al Parte_1 pagamento della sola somma dovuta per sorte capitale dei contratti azionati con l'ingiunzione opposta.
Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA e con distrazione delle spese in favore dello scrivente difensore antistatario oltre alla condanna della controparte al pagamento di una sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ. nella complessiva misura di € 5.000,00 o nella diversa e anche maggiore misura che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice.”
Parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e
con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare e/o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e di ulteriormente produrre ed indicare nuovi mezzi istruttori nei termini di legge, previa revoca della dichiarazione di contumacia di Controparte_1
così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
A) Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione ex art.
650 c.p.c. effettuata ex art. 3 bis L 53/1994 in data 10.10.2024 per carenza di preesistente procura alle liti conferita solo in data 14.10.2024 all'avvocato notificante dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di
Torino in data 16.12.2022, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 3 di 12 B) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art.
650 c.p.c. per erronea identificazione del rito applicabile al relativo giudizio, nonché erronea vocatio in ius ex art. 164 c.p.c. ed erroneo avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022, con ogni conseguenza di legge;
C) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare di cui sopra, accertare e dichiarare il presente giudizio regolato dalle norme processuali ante d.lgs. 149/2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la tempestiva costituzione di ex art. 166 c.p.c. nel Controparte_1 termine di 20 giorni antecedenti l'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione al 28 febbraio
2025, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c., e fissare una nuova udienza ex art. 183 c.p.c.
Sempre in via preliminare:
D) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art.
650 c.p.c. per violazione dell'art. 164, comma IV, c.p.c. e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
E) Accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge e per tutti i motivi e le ragioni esposti in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e
pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
F) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per
tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa e per tutti i motivi e le ragioni esposte con la memoria difensiva depositata nei termini concessi nel sub-procedimento cautelare Rg. n. 17806/2024-1.
NEL MERITO:
In via principale:
G) Rigettare l'opposizione promossa e tutte le domande e le eccezioni formulate dal sig.
perché tardiva e inammissibile/improcedibile per carenza dei presupposti di legge per Parte_1 tutte le ragioni e i motivi esposti in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
pagina 4 di 12 H) Rigettare l'opposizione promossa e tutte le domande e le eccezioni formulate dal sig.
perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi e le ragioni esposte in Parte_1
narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. n. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata:
I) Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare comunque il signor
[...] debitore di della somma di € 27.013,29 e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare lo stesso al pagamento in favore della nella sua qualità di Controparte_1 cessionaria del credito della complessiva somma di € 27.013,29 ovvero della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre gli ulteriori interessi convenzionali sulla sola sorte capitale di € 1.622,16 per il contratto n. 613066 al tasso annuo del 15,00
%, e, relativamente al contratto n. 4294272, sulla sorte capitale di € 5.910,10 al tasso annuo del 15,00
%, a far tempo dal 17.11.2022 e sino al soddisfo, oltre le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo e oltre accessori come per legge e alle successive occorrende;
In via istruttoria:
rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, ovvero per le successive che saranno ritenute necessarie, le richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto del tutto infondate, inammissibili e con scopo meramente esplorativo.
In ogni caso:
con vittoria di compensi professionali, spese, ivi comprese le spese della mediazione e accessori come per legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare e/o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e di produrre e indicare nuovi mezzi istruttori nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.”
pagina 5 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 per l'importo di € 27.013,29 oltre interessi e spese riferendo: che in data 4.10.2024 veniva a conoscenza del pignoramento del proprio conto corrente, eseguito in forza del decreto ingiuntivo opposto;
che non aveva mai ricevuto la notifica del decreto, dell'atto di precetto né di altri atti, eccependo la nullità delle notifiche ex art. 143
c.p.c. e l'inefficacia del decreto per mancata notifica nei termini;
che la domanda era improcedibile per mancato esperimento della mediazione;
che i crediti azionati erano prescritti;
che la convenuta opposta era priva di legittimazione attiva, non avendo prodotto documentazione completa della cessione;
che, infine, le clausole contrattuali erano usurarie, anatocistiche e vessatorie, prevedendo interessi di mora del 3% e 2% mensili e penali del 10%.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, la sospensione della sua esecutorietà, la condanna della convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in subordine, la riduzione alla sola sorte capitale, con vittoria di spese.
Cont 1.2. Si costituiva tardivamente in giudizio la ( ) contestando in Controparte_1 fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare:
l'inesistenza/nullità della notifica dell'opposizione via PEC per mancanza di procura antecedente;
l'erronea scelta del rito e la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione;
la tardività e improcedibilità dell'opposizione per mancata prova dell'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo;
che non vi era nullità delle notifiche, attesa la regolarità delle ricerche effettuate e la legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c.; che i crediti azionati non erano prescritti, attesa la comunicazione della cessione del 2012, la diffida inviata nel 2022 e la notifica del decreto ingiuntivo del 2023; che non vi era carenza di legittimazione attiva visto il contratto di cessione, le comunicazioni inviate e l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
che, per di più, il decreto ingiuntivo opposto applicava interessi convenzionali del 15% annuo, inferiori al tasso soglia e che le penali non erano state incluse nel calcolo del credito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine la condanna al pagamento della somma di € 27.013,29.
1.3. Con ordinanza del 3.4.2025, ritenuta l'irrilevanza del capo di prova dedotto da parte opponente, il
Giudice fissava udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 6 di 12 2.1. In primis, l'eccezione sollevata da parte attrice opponente relativa al difetto di legittimazione attiva Cont di non risulta fondata.
Sul punto è bene precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'aspetto della prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati.
Spesso, si è rilevato il difetto di titolarità del credito e il relativo difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto proprio in virtù del mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano processuale, come affermato dalla Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data in vari modi e in particolare con la produzione:
• dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, indicando nello specifico il credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
• del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
• di eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata adeguata notizia della cessione;
• di dichiarazioni confessorie della cedente.
Pertanto, si ritiene efficace la cessione allorché risultino soddisfatti due distinti criteri: il primo, di tipo sostanziale, che risulti provata la cessione;
il secondo, a carattere temporale, che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto (Cass. 10200/2021).
Nel caso di specie, entrambi i criteri risultano pienamente soddisfatti come anche da documentazione prodotta da parte convenuta opposta:
• contratto di cessione (doc. 5 fascicolo monitorio);
• cessione ritualmente comunicata alla controparte con due raccomandate con ricevuta di ritorno del Cont 20.2.2012 contenente comunicazione da parte di dell'avvenuta cessione e indicazione del numero dei contratti ceduti (docc. 6 e 7 fascicolo monitorio);
• avvenuta cessione datata 20.12.2010 e successivo decreto ingiuntivo n. 9418/2022 notificato ex art. 143 c.p.c.
2.2. Parte convenuta opposta ha eccepito la nullità della notifica della presente opposizione ex art. 650
c.p.c. effettuata via PEC il 10.10.2024 in quanto “l'avvocato notificante era privo dei poteri per potervi procedere in quanto il sig. ha conferito procura alle liti al proprio legale solo in data 14 Parte_1 ottobre 2024” (pag. 5 comp. cost.).
pagina 7 di 12 L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Nessuna nullità può essere, infatti, essere fatta derivare dal fatto che la data della procura risulta il 14 ottobre 2024 a fronte di notifica della citazione effettuata il 10 ottobre del 2024. Deve rilevarsi in proposito che secondo quanto previsto dall'art. 125 co. 2 cpc la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
Afferma la Suprema Corte che “il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica” (Cass. 22.7.2025 n. 20572).
Nel caso di specie la procura allegata alla citazione è datata 14 ottobre 2024 ed è evidentemente stata rilasciata antecedentemente alla costituzione avvenuta lo stesso 14 ottobre 2024.
Nessuna nullità può essere, pertanto, ravvisata nel caso di specie.
2.2. La convenuta opposta ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per erronea applicazione del rito post-riforma Cartabia e per indeterminatezza.
L'art. 164 c.p.c. prevede la nullità solo se l'atto non consente la difesa. Nel caso che ci occupa, l'atto di citazione indica chiaramente sia il petitum che la causa petendi.
La costituzione della convenuta opposta con ampia difesa conferma la possibilità di esercitare il contraddittorio.
Quanto al rito, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma il principio della conservazione degli atti sulla base del quale l'errore sul rito non comporta nullità se non vi è pregiudizio (cfr. Cass. n.
758/2022; Cass. n. 7409/2024).
Pertanto, anche tali eccezioni risultano infondate.
2.3. Ancora, la convenuta opposta eccepisce la tardività della presente opposizione ex art. 650 c.p.c.
Anche tale eccezione non si ritiene condivisibile, richiamando quanto già affermato nell'ordinanza del
26.2.25, atteso che rispetto alla notifica del precetto, perfezionatasi in data 23.8.2024, l'opposizione pagina 8 di 12 risulta tempestivamente proposta in data 10.10.2024 ed essendo il pignoramento presso terzi stato notificato il 2.10.2024 risultano così rispettati i termini di cui all'art. 650 c.p.c.
2.4. L'attrice opponente deduce la nullità delle notifiche ex art. 143 c.p.c. per mancata ricerca di indirizzi alternativi e PEC.
Cont Ebbene, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è stata eseguita da ai sensi dell'art. 143
c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale in data 13.2.2023, dopo tentativi infruttuosi presso la residenza storica dell'ingiunto (Nichelino, via Ferruccio Parri) e ricerche dichiarate dall'Ufficiale Cont Giudiziario nelle relate (doc. 17 .
Tale modalità, tuttavia, è consentita solo in via eccezionale quando il destinatario sia di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, e presuppone che il notificante abbia compiuto tutte le indagini necessarie con ordinaria diligenza per individuare un recapito utile per la notifica ordinaria ex artt. 138
e 139 c.p.c.
Sul punto, si rileva quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il ricorso all'art. 143 è legittimo solo in caso di impossibilità oggettiva di individuare il luogo effettivo, non potendo il notificante limitarsi a ricerche sommarie (cfr. Cass. n. 32444/2021).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opponente era agevolmente reperibile:
• Visura (doc. 2 opponente) attestante la sede dell'impresa individuale “La Locanda dello
Sportivo” in Vinovo, via Europa 25, costituente domicilio ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
• Stampa INI-PEC (doc. 3 opponente) e estratto PEC (doc. 13 opponente) comprovanti l'esistenza di un indirizzo PEC attivo e funzionante;
• Ricerche web e intervista stampa (docc. 16 e 19 opponente) che collegano inequivocabilmente il nominativo all'attività commerciale, rendendo evidente la possibilità di reperire il domicilio con una semplice ricerca online.
Si richiama quanto già affermato nell'ordinanza del 26.2.2025, ritenendo sussistente il fumus della nullità della notifica per insufficienza delle ricerche, osservando che, pur non essendo obbligatoria all'epoca la notifica telematica, era comunque possibile effettuare verifiche più approfondite sull'esistenza di un recapito telematico o di un domicilio lavorativo.
pagina 9 di 12 Cont Le difese di fondate sull'asserita non obbligatorietà della PEC anteriforma e sulla circolare del
Ministero dell'Interno in materia di notifiche a mezzo pec delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, non scalfiscono il principio di diligenza richiesto dall'art. 143 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, la PEC era pubblica e utilizzabile, e il domicilio professionale era facilmente individuabile.
Né la clausola contrattuale sull'obbligo di comunicare variazioni di residenza può giustificare il ricorso alla forma eccezionale in assenza di ricerche minime.
Né ancora è possibile affermare che la notificazione a mezzo PEC non sarebbe stata possibile perché riguardava un procedimento estraneo all'attività professionale per cui la PEC è stata attivata.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (Cass. 22.1.2025 n. 1615, Cass.
6.5.2024 n. 12134).
Per tutte le ragioni esposte, la notificazione del decreto ingiuntivo è nulla, il decreto è inefficace ex art. 644 c.p.c. e, pertanto, è revocato.
Deve, comunque, essere valutata la pretesa creditoria nel merito, attesa la domanda subordinata in tal Cont senso formulata dall'opposta
2.5. Venendo al merito, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in via monitoria, richiamando gli artt. 2943 c.c. e 2946 c.c. e sostenendo che i contratti di finanziamento (docc. 4 e 5 opponente) risalgono agli anni 2000 e 2003 e che l'unico valido atto interruttivo sarebbe la comunicazione di cessione ricevuta il 17.2.2012 (docc. 6 e 7 opponente).
Sostiene, invece, la convenuta che il termine per la prescrizione dei contratti di mutuo decorre dalla data del 23 ottobre 2004 per il finanziamento 613066 e dall'8 agosto 2007 per il finanziamento
4294272, ovvero dalle data di scadenza di finanziamenti stessi.
Stabilisce in proposito la Suprema Corte che “nel contratto di mutuo, “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere
pagina 10 di 12 dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. 10.2.2023 n. 4232).
In base a tali principi deve, quindi, ritenersi che il termine prescrizionale decorra dalle date di scadenza dei singoli contratti e non dalla data di sottoscrizione degli stessi.
In ogni caso, il termine si sarebbe, comunque, compiuto il 17.2.2022, atteso l'atto interruttivo pacificamente ricevuto dall'opponente il 17.2.2012.
Afferma l'opponente che il successivo atto interruttivo del febbraio 2022 non potrebbe essere considerato come tale essendo la successiva diffida notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (doc. 8 opponente) nulla per le ragioni già esposte, e in ogni caso perfezionata solo dopo venti giorni dal deposito presso la casa comunale (1.3.2022), quando il decennio era già spirato.
Afferma l'opposta che la diffida del 2022 (doc. 8 fascicolo monitorio), è stata consegnata agli ufficiali giudiziari prima della scadenza del termine, richiamando la giurisprudenza che ammette la scissione degli effetti della notifica per il notificante ai fini dell'interruzione.
In proposito si rileva che secondo la Suprema Corte “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui
l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass.
9.12.2015 n. 24822, Cass. 18.2.2025 n. 9143).
La giurisprudenza citata si riferisce, pertanto, esclusivamente all'ipotesi in cui il diritto possa essere fatto valere solo con atto processuale mentre in ogni altro caso l'effetto interruttivo decorre dal momento di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Nel caso di specie la diffida del febbraio 2022 non è un atto processuale ma una diffida stragiudiziale la cui efficacia interruttiva deve essere valutata dal momento della ricezione che, essendosi perfezionata ex art. 143 cpc deve essere considerata non tempestiva, a prescindere dalla sua validità, atteso il perfezionamento in data 1.3.2022 ovvero successivamente al 17.2.2022.
La convocazione per la mediazione del 21.11.2012 non risulta, inoltre, essere mai stata ricevuta dall'opponente per cui non può essere considerata quale atto interruttivo, così come non vi è alcuna prova dell'avvenuta ricezione degli atti di diffida del 2021.
pagina 11 di 12 Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la domanda azionata in sede monitoria nel dicembre 2022 deve essere considerata prescritta.
Per tali ragioni, pertanto, il decreto opposto deve essere revocato e la domanda di condanna proposta da parte convenuta opposta deve essere respinta per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 9418/2022.
Respinge la domanda proposta da parte opposta.
Condanna, altresì, parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
5.600,00 (di cui € 1.250,00 per fase studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.450,00 per fase istruttoria, € 2.100,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17806/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc;
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17806/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GERLANDO MANGIONE, elettivamente Parte_1 domiciliata in Milano, Via Enrico Besana n. 8, presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. MONICA TRAVERSA, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
previa declaratoria di carenza di legittimazione dell'opposta per i motivi di cui agli atti dell'esponente;
previa ammissione del capitolo di prova orale per interrogatorio formale e testi di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 3, cod. proc. civ. dell'esponente, con riserva di ulteriore capitolazione ed indicazione dei testi nei termini di legge e riservata ogni ulteriore deduzione e produzione di documenti, istanza per ordine di produzione o di esibizione, richiesta di disposizione di CTU ed altro mezzo istruttorio;
pagina 2 di 12 NEL MERITO
Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace, per le causali tutte di cui agli atti dell'esponente nel presente giudizio, il decreto ingiuntivo opposto, n. 9418/2022 del Tribunale di Torino, emesso nel procedimento RG n. 23398/2022 in favore della nei confronti del signor Controparte_1
, e/o comunque rigettare ogni avversaria domanda nei confronti di Parte_1 quest'ultimo.
Dichiarare tenuta e condannare la restituire al signor Controparte_1 Parte_1 ogni somma eventualmente percepita dalla prima in forza dell'ingiunzione impugnata.
IN SUBORDINE
Ridurre, per i motivi di cui agli atti dell'esponente, la condanna del signor al Parte_1 pagamento della sola somma dovuta per sorte capitale dei contratti azionati con l'ingiunzione opposta.
Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA e con distrazione delle spese in favore dello scrivente difensore antistatario oltre alla condanna della controparte al pagamento di una sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ. nella complessiva misura di € 5.000,00 o nella diversa e anche maggiore misura che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice.”
Parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e
con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare e/o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e di ulteriormente produrre ed indicare nuovi mezzi istruttori nei termini di legge, previa revoca della dichiarazione di contumacia di Controparte_1
così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
A) Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione ex art.
650 c.p.c. effettuata ex art. 3 bis L 53/1994 in data 10.10.2024 per carenza di preesistente procura alle liti conferita solo in data 14.10.2024 all'avvocato notificante dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di
Torino in data 16.12.2022, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 3 di 12 B) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art.
650 c.p.c. per erronea identificazione del rito applicabile al relativo giudizio, nonché erronea vocatio in ius ex art. 164 c.p.c. ed erroneo avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022, con ogni conseguenza di legge;
C) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare di cui sopra, accertare e dichiarare il presente giudizio regolato dalle norme processuali ante d.lgs. 149/2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la tempestiva costituzione di ex art. 166 c.p.c. nel Controparte_1 termine di 20 giorni antecedenti l'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione al 28 febbraio
2025, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c., e fissare una nuova udienza ex art. 183 c.p.c.
Sempre in via preliminare:
D) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art.
650 c.p.c. per violazione dell'art. 164, comma IV, c.p.c. e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
E) Accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge e per tutti i motivi e le ragioni esposti in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e
pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
F) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per
tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa e per tutti i motivi e le ragioni esposte con la memoria difensiva depositata nei termini concessi nel sub-procedimento cautelare Rg. n. 17806/2024-1.
NEL MERITO:
In via principale:
G) Rigettare l'opposizione promossa e tutte le domande e le eccezioni formulate dal sig.
perché tardiva e inammissibile/improcedibile per carenza dei presupposti di legge per Parte_1 tutte le ragioni e i motivi esposti in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
pagina 4 di 12 H) Rigettare l'opposizione promossa e tutte le domande e le eccezioni formulate dal sig.
perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi e le ragioni esposte in Parte_1
narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 (R.g. n. 23398/2022), emesso e pubblicato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2022 con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata:
I) Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare comunque il signor
[...] debitore di della somma di € 27.013,29 e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare lo stesso al pagamento in favore della nella sua qualità di Controparte_1 cessionaria del credito della complessiva somma di € 27.013,29 ovvero della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre gli ulteriori interessi convenzionali sulla sola sorte capitale di € 1.622,16 per il contratto n. 613066 al tasso annuo del 15,00
%, e, relativamente al contratto n. 4294272, sulla sorte capitale di € 5.910,10 al tasso annuo del 15,00
%, a far tempo dal 17.11.2022 e sino al soddisfo, oltre le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo e oltre accessori come per legge e alle successive occorrende;
In via istruttoria:
rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, ovvero per le successive che saranno ritenute necessarie, le richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto del tutto infondate, inammissibili e con scopo meramente esplorativo.
In ogni caso:
con vittoria di compensi professionali, spese, ivi comprese le spese della mediazione e accessori come per legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare e/o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e di produrre e indicare nuovi mezzi istruttori nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.”
pagina 5 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 9418/2022 per l'importo di € 27.013,29 oltre interessi e spese riferendo: che in data 4.10.2024 veniva a conoscenza del pignoramento del proprio conto corrente, eseguito in forza del decreto ingiuntivo opposto;
che non aveva mai ricevuto la notifica del decreto, dell'atto di precetto né di altri atti, eccependo la nullità delle notifiche ex art. 143
c.p.c. e l'inefficacia del decreto per mancata notifica nei termini;
che la domanda era improcedibile per mancato esperimento della mediazione;
che i crediti azionati erano prescritti;
che la convenuta opposta era priva di legittimazione attiva, non avendo prodotto documentazione completa della cessione;
che, infine, le clausole contrattuali erano usurarie, anatocistiche e vessatorie, prevedendo interessi di mora del 3% e 2% mensili e penali del 10%.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, la sospensione della sua esecutorietà, la condanna della convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in subordine, la riduzione alla sola sorte capitale, con vittoria di spese.
Cont 1.2. Si costituiva tardivamente in giudizio la ( ) contestando in Controparte_1 fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare:
l'inesistenza/nullità della notifica dell'opposizione via PEC per mancanza di procura antecedente;
l'erronea scelta del rito e la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione;
la tardività e improcedibilità dell'opposizione per mancata prova dell'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo;
che non vi era nullità delle notifiche, attesa la regolarità delle ricerche effettuate e la legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c.; che i crediti azionati non erano prescritti, attesa la comunicazione della cessione del 2012, la diffida inviata nel 2022 e la notifica del decreto ingiuntivo del 2023; che non vi era carenza di legittimazione attiva visto il contratto di cessione, le comunicazioni inviate e l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
che, per di più, il decreto ingiuntivo opposto applicava interessi convenzionali del 15% annuo, inferiori al tasso soglia e che le penali non erano state incluse nel calcolo del credito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine la condanna al pagamento della somma di € 27.013,29.
1.3. Con ordinanza del 3.4.2025, ritenuta l'irrilevanza del capo di prova dedotto da parte opponente, il
Giudice fissava udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 6 di 12 2.1. In primis, l'eccezione sollevata da parte attrice opponente relativa al difetto di legittimazione attiva Cont di non risulta fondata.
Sul punto è bene precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'aspetto della prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati.
Spesso, si è rilevato il difetto di titolarità del credito e il relativo difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto proprio in virtù del mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano processuale, come affermato dalla Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data in vari modi e in particolare con la produzione:
• dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, indicando nello specifico il credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
• del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
• di eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata adeguata notizia della cessione;
• di dichiarazioni confessorie della cedente.
Pertanto, si ritiene efficace la cessione allorché risultino soddisfatti due distinti criteri: il primo, di tipo sostanziale, che risulti provata la cessione;
il secondo, a carattere temporale, che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto (Cass. 10200/2021).
Nel caso di specie, entrambi i criteri risultano pienamente soddisfatti come anche da documentazione prodotta da parte convenuta opposta:
• contratto di cessione (doc. 5 fascicolo monitorio);
• cessione ritualmente comunicata alla controparte con due raccomandate con ricevuta di ritorno del Cont 20.2.2012 contenente comunicazione da parte di dell'avvenuta cessione e indicazione del numero dei contratti ceduti (docc. 6 e 7 fascicolo monitorio);
• avvenuta cessione datata 20.12.2010 e successivo decreto ingiuntivo n. 9418/2022 notificato ex art. 143 c.p.c.
2.2. Parte convenuta opposta ha eccepito la nullità della notifica della presente opposizione ex art. 650
c.p.c. effettuata via PEC il 10.10.2024 in quanto “l'avvocato notificante era privo dei poteri per potervi procedere in quanto il sig. ha conferito procura alle liti al proprio legale solo in data 14 Parte_1 ottobre 2024” (pag. 5 comp. cost.).
pagina 7 di 12 L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Nessuna nullità può essere, infatti, essere fatta derivare dal fatto che la data della procura risulta il 14 ottobre 2024 a fronte di notifica della citazione effettuata il 10 ottobre del 2024. Deve rilevarsi in proposito che secondo quanto previsto dall'art. 125 co. 2 cpc la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
Afferma la Suprema Corte che “il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica” (Cass. 22.7.2025 n. 20572).
Nel caso di specie la procura allegata alla citazione è datata 14 ottobre 2024 ed è evidentemente stata rilasciata antecedentemente alla costituzione avvenuta lo stesso 14 ottobre 2024.
Nessuna nullità può essere, pertanto, ravvisata nel caso di specie.
2.2. La convenuta opposta ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per erronea applicazione del rito post-riforma Cartabia e per indeterminatezza.
L'art. 164 c.p.c. prevede la nullità solo se l'atto non consente la difesa. Nel caso che ci occupa, l'atto di citazione indica chiaramente sia il petitum che la causa petendi.
La costituzione della convenuta opposta con ampia difesa conferma la possibilità di esercitare il contraddittorio.
Quanto al rito, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma il principio della conservazione degli atti sulla base del quale l'errore sul rito non comporta nullità se non vi è pregiudizio (cfr. Cass. n.
758/2022; Cass. n. 7409/2024).
Pertanto, anche tali eccezioni risultano infondate.
2.3. Ancora, la convenuta opposta eccepisce la tardività della presente opposizione ex art. 650 c.p.c.
Anche tale eccezione non si ritiene condivisibile, richiamando quanto già affermato nell'ordinanza del
26.2.25, atteso che rispetto alla notifica del precetto, perfezionatasi in data 23.8.2024, l'opposizione pagina 8 di 12 risulta tempestivamente proposta in data 10.10.2024 ed essendo il pignoramento presso terzi stato notificato il 2.10.2024 risultano così rispettati i termini di cui all'art. 650 c.p.c.
2.4. L'attrice opponente deduce la nullità delle notifiche ex art. 143 c.p.c. per mancata ricerca di indirizzi alternativi e PEC.
Cont Ebbene, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è stata eseguita da ai sensi dell'art. 143
c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale in data 13.2.2023, dopo tentativi infruttuosi presso la residenza storica dell'ingiunto (Nichelino, via Ferruccio Parri) e ricerche dichiarate dall'Ufficiale Cont Giudiziario nelle relate (doc. 17 .
Tale modalità, tuttavia, è consentita solo in via eccezionale quando il destinatario sia di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, e presuppone che il notificante abbia compiuto tutte le indagini necessarie con ordinaria diligenza per individuare un recapito utile per la notifica ordinaria ex artt. 138
e 139 c.p.c.
Sul punto, si rileva quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il ricorso all'art. 143 è legittimo solo in caso di impossibilità oggettiva di individuare il luogo effettivo, non potendo il notificante limitarsi a ricerche sommarie (cfr. Cass. n. 32444/2021).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opponente era agevolmente reperibile:
• Visura (doc. 2 opponente) attestante la sede dell'impresa individuale “La Locanda dello
Sportivo” in Vinovo, via Europa 25, costituente domicilio ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
• Stampa INI-PEC (doc. 3 opponente) e estratto PEC (doc. 13 opponente) comprovanti l'esistenza di un indirizzo PEC attivo e funzionante;
• Ricerche web e intervista stampa (docc. 16 e 19 opponente) che collegano inequivocabilmente il nominativo all'attività commerciale, rendendo evidente la possibilità di reperire il domicilio con una semplice ricerca online.
Si richiama quanto già affermato nell'ordinanza del 26.2.2025, ritenendo sussistente il fumus della nullità della notifica per insufficienza delle ricerche, osservando che, pur non essendo obbligatoria all'epoca la notifica telematica, era comunque possibile effettuare verifiche più approfondite sull'esistenza di un recapito telematico o di un domicilio lavorativo.
pagina 9 di 12 Cont Le difese di fondate sull'asserita non obbligatorietà della PEC anteriforma e sulla circolare del
Ministero dell'Interno in materia di notifiche a mezzo pec delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, non scalfiscono il principio di diligenza richiesto dall'art. 143 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, la PEC era pubblica e utilizzabile, e il domicilio professionale era facilmente individuabile.
Né la clausola contrattuale sull'obbligo di comunicare variazioni di residenza può giustificare il ricorso alla forma eccezionale in assenza di ricerche minime.
Né ancora è possibile affermare che la notificazione a mezzo PEC non sarebbe stata possibile perché riguardava un procedimento estraneo all'attività professionale per cui la PEC è stata attivata.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (Cass. 22.1.2025 n. 1615, Cass.
6.5.2024 n. 12134).
Per tutte le ragioni esposte, la notificazione del decreto ingiuntivo è nulla, il decreto è inefficace ex art. 644 c.p.c. e, pertanto, è revocato.
Deve, comunque, essere valutata la pretesa creditoria nel merito, attesa la domanda subordinata in tal Cont senso formulata dall'opposta
2.5. Venendo al merito, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in via monitoria, richiamando gli artt. 2943 c.c. e 2946 c.c. e sostenendo che i contratti di finanziamento (docc. 4 e 5 opponente) risalgono agli anni 2000 e 2003 e che l'unico valido atto interruttivo sarebbe la comunicazione di cessione ricevuta il 17.2.2012 (docc. 6 e 7 opponente).
Sostiene, invece, la convenuta che il termine per la prescrizione dei contratti di mutuo decorre dalla data del 23 ottobre 2004 per il finanziamento 613066 e dall'8 agosto 2007 per il finanziamento
4294272, ovvero dalle data di scadenza di finanziamenti stessi.
Stabilisce in proposito la Suprema Corte che “nel contratto di mutuo, “l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere
pagina 10 di 12 dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. 10.2.2023 n. 4232).
In base a tali principi deve, quindi, ritenersi che il termine prescrizionale decorra dalle date di scadenza dei singoli contratti e non dalla data di sottoscrizione degli stessi.
In ogni caso, il termine si sarebbe, comunque, compiuto il 17.2.2022, atteso l'atto interruttivo pacificamente ricevuto dall'opponente il 17.2.2012.
Afferma l'opponente che il successivo atto interruttivo del febbraio 2022 non potrebbe essere considerato come tale essendo la successiva diffida notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (doc. 8 opponente) nulla per le ragioni già esposte, e in ogni caso perfezionata solo dopo venti giorni dal deposito presso la casa comunale (1.3.2022), quando il decennio era già spirato.
Afferma l'opposta che la diffida del 2022 (doc. 8 fascicolo monitorio), è stata consegnata agli ufficiali giudiziari prima della scadenza del termine, richiamando la giurisprudenza che ammette la scissione degli effetti della notifica per il notificante ai fini dell'interruzione.
In proposito si rileva che secondo la Suprema Corte “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui
l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass.
9.12.2015 n. 24822, Cass. 18.2.2025 n. 9143).
La giurisprudenza citata si riferisce, pertanto, esclusivamente all'ipotesi in cui il diritto possa essere fatto valere solo con atto processuale mentre in ogni altro caso l'effetto interruttivo decorre dal momento di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Nel caso di specie la diffida del febbraio 2022 non è un atto processuale ma una diffida stragiudiziale la cui efficacia interruttiva deve essere valutata dal momento della ricezione che, essendosi perfezionata ex art. 143 cpc deve essere considerata non tempestiva, a prescindere dalla sua validità, atteso il perfezionamento in data 1.3.2022 ovvero successivamente al 17.2.2022.
La convocazione per la mediazione del 21.11.2012 non risulta, inoltre, essere mai stata ricevuta dall'opponente per cui non può essere considerata quale atto interruttivo, così come non vi è alcuna prova dell'avvenuta ricezione degli atti di diffida del 2021.
pagina 11 di 12 Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la domanda azionata in sede monitoria nel dicembre 2022 deve essere considerata prescritta.
Per tali ragioni, pertanto, il decreto opposto deve essere revocato e la domanda di condanna proposta da parte convenuta opposta deve essere respinta per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 9418/2022.
Respinge la domanda proposta da parte opposta.
Condanna, altresì, parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
5.600,00 (di cui € 1.250,00 per fase studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.450,00 per fase istruttoria, € 2.100,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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