Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2026, proposto da
TR LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Accarino, Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Apedil Costruzioni S.r.l., non costituito in giudizio;
Comune di Vietri Sul Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.- del provvedimento di messa in sicurezza e riqualificazione urbana, non cognito e genericamente indicato sul cartello apposto dalla ditta Apedil S.r.l. sul cantiere;
2.- della comunicazione inviata alla conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione con creazione di una sub particella per procedere al ripristino se esistente e non cognita;
3.- della dichiarazione di sussistenza dell’interesse pubblico, se esistente e non cognita;
4.- della relazione tecnica presentata sottoposta alla Giunta comunale dalla quale si evincono i costi dell’operazione, se esistente e non cognita;
5.- della deliberazione della Giunta Comunale che approva la relazione tecnica, se esistente e non cognita;
6.- della comunicazione di acquisizione al patrimonio comunale con l’allegata documentazione: a) relazione tecnica di inottemperanza con foto; b) Trascrizione; c) visura ipotecaria ed estratto di mappa; d) relazione tecnica con i costi dell’operazione; 7) dell’affidamento dei lavori deve avvenire secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 36/2023; 8) di ogni altro atto cognito e non cognito presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ove e se intervenute;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E PER LA DECLARATORIA:
1.- dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti del 01/12/2025;
2.- della violazione del DPR 380/01 in merito alla procedura ripristinatoria e/o acquisitiva;
3.- della mancata comunicazione al ricorrente dei provvedimenti amministrativi previsti dal DPR 380/2001;
4.- dell’illegittimità delle opere realizzate perché realizzate in violazione della partecipazione amministrativa;
5.- dell’illegittimità delle opere realizzate in difetto della necessaria trascrizione presso i registri della conservatoria immobiliare che perfeziona l’acquisizione materiale del bene al patrimonio comunale e la sua effettiva disponibilità in mano pubblica;
6.- dell’illegittimo affidamento alla ditta APEDIL S.r.l. per le opere di ripristino dello stato dei luoghi;
7.- della violazione legittimo affidamento della parte privata nonché dell’errata istruttoria e valutazione delle comunicazioni inviate dal Sig. LL;
8.- della mancata ostensione e per l’ostensione AI SENSI DELL’ART. 116, COMMA II, DEL C.P.A. della documentazione richiesta come indicata nell’istanza di accesso agli atti e precisamente indicati al n. 8 della parte in fatto, anche ai sensi dell’art. 2bis;
9.- della violazione della L. 31 dicembre 2009, n. 196; del D.Lgs. 118/2011; del D.Lgs. n. 36/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vietri Sul Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il gravame ha origine quando, in data 30.11.2025, il ricorrente si è avveduto, dalla cartellonistica di cantiere, che il Comune stava eseguendo lavori di ripristino dello stato dei luoghi su un immobile di cui egli è intestatario, a suo oggetto d’ingiunzione demolitoria n. 112/2007, riguardante la realizzazione senza titolo del terrazzo di copertura.
Deduce di essersi sempre dichiarato disponibile alla demolizione spontanea e contesta di non essere mai stato destinatario di atti di accertamento dell’inottemperanza o di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; si duole, inoltre, del silenzio rigetto formatosi su un’istanza di accesso agli atti dell’01.12.2025.
Resiste il Comune di Vietri sul Mare.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
La doglianza principale è manifestamente infondata, atteso che il mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di demolizione ha determinato la perdita ipso facto del diritto di proprietà sul bene abusivo, mentre l’eventuale demolizione spontanea tardiva, ove anche autorizzata dal Comune, non può comportare il sorgere di un diritto alla ‘retrocessione’ del bene stesso, ma può al più scongiurare “la perdita dell’ulteriore proprietà sino a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita se non è già stata individuata in sede di ordinanza di demolizione, nonché gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
Il ricorso è invece manifestamente fondato quanto all’impugnazione del rigetto tacito della domanda di accesso, avendo la P.A. depositato in giudizio solo una parte dei documenti richiesti.
La reciproca soccombenza consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al Comune di Vietri Sul Mare di dare accesso ai documenti richiesti nell’istanza di accesso agli atti diversi da quelli versati in giudizio, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza; nel resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO