Art. 11.
Il limite di eta' per la cessazione dal servizio e' stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri.
I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di eta' stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.
I limiti di eta' previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1 aprile 1957.
Il limite di eta' per la cessazione dal servizio e' stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri.
I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di eta' stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.
I limiti di eta' previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1 aprile 1957.