TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f.
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2923/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MELLANO NICOLETTA che li rappresen- ta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in REVEL- Parte_2
LO il 02/09/2000 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Re- gistri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12 , parte II, Serie A, dell'anno 2000 ; che dal matrimonio sono nati i figli (29.12.2005) e (11.7.2010); Per_1 Per_2
che diventata intollerabile la convivenza avevano deciso di chiedere l'omologa della separa-
1 zione alle condizioni di cui al ricorso e decorsi i termini di legge la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità richiamando le condizioni di cui al ricorso quanto all'affidamento del figlio minore , condiviso, con ampio diritto di visita paterno, Per_2
mantenimento diretto per entrambi i figli in quanto la figlia non è ancora economica- Per_1
mente autosufficiente, mentre i coniugi dichiaravano di essere economicamente indipendenti non formulando così domande di carattere economico .
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minori di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Con separata ordinanza si provvede per il proseguo del giudizio.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 02/08/1974 a REVELLO (CN), Parte_1
E
, n. il 12/09/1971 a REVELLO, Controparte_1
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del processo
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f.
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2923/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MELLANO NICOLETTA che li rappresen- ta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in REVEL- Parte_2
LO il 02/09/2000 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Re- gistri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12 , parte II, Serie A, dell'anno 2000 ; che dal matrimonio sono nati i figli (29.12.2005) e (11.7.2010); Per_1 Per_2
che diventata intollerabile la convivenza avevano deciso di chiedere l'omologa della separa-
1 zione alle condizioni di cui al ricorso e decorsi i termini di legge la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità richiamando le condizioni di cui al ricorso quanto all'affidamento del figlio minore , condiviso, con ampio diritto di visita paterno, Per_2
mantenimento diretto per entrambi i figli in quanto la figlia non è ancora economica- Per_1
mente autosufficiente, mentre i coniugi dichiaravano di essere economicamente indipendenti non formulando così domande di carattere economico .
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minori di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Con separata ordinanza si provvede per il proseguo del giudizio.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 02/08/1974 a REVELLO (CN), Parte_1
E
, n. il 12/09/1971 a REVELLO, Controparte_1
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del processo
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
2