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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 770/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 770/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Peretti Manuel
RICORRENTE
contro
:
(C.F ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
l'Ill.mo Tribunale Voglia, per le causali di cui in narrativa, adottati tutti i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse delle minori ed Persona_1 Persona_2
Affidare in via esclusiva le minori ed alla madre, collocando Persona_1 Persona_2
la stessa presso la residenza materna, ove le bambine già posseggono i propri effetti personali e spazi abitativi, con la possibilità per la madre di prendere le decisioni di maggiore interesse per le stesse in tema sanitario, educativo, ludico, di residenza e per l'emissione dei documenti quali la carta di identità europea, senza la previa consultazione con il padre.
Disporre che il padre, qualora decida di rendersi partecipe della vita delle minori, possa vedere le stesse in ambiente protetto una volta a settimana e sempre alla presenza di personale specializzato che monitori gli incontri stante la totale trascuratezza nel rapporto con le minori e l'assenza di contatti prolungata da anni e ciò sino a conclusione di un percorso fruttuoso di genitorialià e con ipotesi di liberalizzazione nel caso ve ne siano i presupposti;
Disporre che il sig. versi alla sig.ra un contributo al mantenimento per le figlie, Per_1 Parte_1
non inferiore ad Euro 700,00 mensili complessivi per entrambe le bambine (350,00 ciascuna), da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT
e con versamento degli arretrati degli ultimi 5 anni;
Disporre che il sig. corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese Per_1
scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della minore, con versamento degli arretrati degli ultimi 5 anni;
Disporre che l'assegno unico e universale sia assegnato al 100% alla madre.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale di e ad oggi conclusa, Parte_1 Controparte_1
sono nate: (14/03/2013) e (07/09/2014). Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 ha chiesto la regolamentazione dell'affido Parte_1
e del mantenimento delle figlie minori, chiedendone l'affido esclusivo rafforzato con collocazione pagina 2 di 6 presso di sé, oltre a un mantenimento pari a complessivi euro 700 mensili, oltre la quota di spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito né è comparso alla prima udienza né alle successive avanti al Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del 22.10.2024).
Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti (cfr. ordinanza del 23.10.2024), ammesso l'interpello del convenuto contumace, la causa è stata discussa all'udienza del 14.1.2025, in cui parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni contenute nell'ordinanza del 23.10.2024.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre in via definitiva l'affido esclusivo rafforzato -già disposto in via interinale- delle figlie minori alla madre ricorrente, non essendovi margini nella fattispecie concreta per procedere ad un affidamento condiviso e nemmeno al consueto modulo di affido monogenitoriale.
Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli;
mentre nel caso di specie, è stato allegato e dimostrato dalla ricorrente che il convenuto si sarebbe disinteressato della prole sia sotto il profilo morale che materiale. Tale comportamento disinteressato – non certo allineato ai doveri dei genitori- determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo nonché di stabilire la collocazione prevalente della prole presso la madre.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
Nel caso di specie, si osserva che il convenutosi è reso irreperibile da tempo, ha omesso ogni contributo morale e materiale nei confronti delle figlie minori, che ha visto l'ultima volta per pochi giorni oltre un anno fa.
Il convenuto non si è nemmeno presentato per rendere l'interpello, sicché, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., devono ritenersi provate le allegazioni della ricorrente afferenti il disinteresse paterno (quali quelle dedotte nei seguenti capi di prova contenuti in ricorso: 4) La IG.ra ad oggi sostiene Parte_1
integralmente il mantenimento delle figlie, sia nella componente ordinaria, tra cui mensa scolastica
pagina 3 di 6 pari ad euro 100,00 per ciascuna figlia, sia per la componente straordinaria ovvero spese mediche non coperte da SSN, ludiche e scolastiche;
6) Le bambine frequentano dal 2022 centri estivi per 5 settimane all'anno ed il relativo costo di 53 euro pro capite a settimana è sempre stato sostenuto solo dalla ricorrente;
7) Tutte le spese per le gite scolastiche e ricreative sono sempre ed esclusivamente state sostenute dalla ricorrente poiché il sig. pur essendo stato informato e pur essendogli Controparte_1 state richieste tali spese si è sempre sottratto da ogni adempimento nell'interesse delle minori;
9) omette di contattare le figlie, di vederle e di contribuire al loro sostentamento e alla Controparte_1
loro assistenza).
Tale condotta è incompatibile con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale: l'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso, e che legittima la sua esclusione dall'affidamento. In ragione del completo disinteresse dimostrato dal padre nell'accudimento delle figlie, sia sotto il profilo materiale che morale,
l'affidamento va disposto in via esclusiva all'altro genitore, che invece se ne è occupata con continuità fino ad oggi e ciò non solo dal punto di vista morale ma anche materiale.
Questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie sintetizzabili nell'atteggiamento disinteressato del convenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non affidatario né collocatario, è parere del Tribunale che in futuro – e sempre sul presupposto che il padre mostri finalmente interessamento per i figli- potrà incontrarle previo accordo con la madre.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 500 mensili, già stabilita in via provvisoria per il contributo al mantenimento indiretto delle due figlie minori.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile pagina 4 di 6 organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore – nel caso di specie comprovata dall'avere svolto attività lavorativa continuativa in passato.
Non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlie), il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli.
Il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale: sicché l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato tenendo conto delle allegazioni di parte ricorrente, secondo cui il convenuto lavorerebbe con contratto full time per un salario medio di circa
1500 euro mensili.
Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento dei figli mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie a favore degli stessi, così come disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
Infine, è possibile, in ragione della tipologia della decisione che prevede un affido monogenitoriale, autorizzare la ricorrente a richiedere e percepire l'assegno unico familiare per l'intero.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 770/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA le minori (14/03/2013) e (07/09/2014) Persona_1 Persona_2 alla madre, , secondo le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato ex Parte_1
art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie;
2. DISPONE che il padre possa incontrare le figlie minori previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze delle figlie minori;
3. PONE a carico del padre un contributo al mantenimento Controparte_1
indiretto delle figlie minori di euro 500 mensili (euro 250 ciascuna) da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la ricorrente a richiedere e trattenere per l'intero l'importo dell'assegno unico familiare;
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente,
liquidate in euro 2.800 oltre 15% rimborso, e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 15.1.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 770/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Peretti Manuel
RICORRENTE
contro
:
(C.F ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
l'Ill.mo Tribunale Voglia, per le causali di cui in narrativa, adottati tutti i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse delle minori ed Persona_1 Persona_2
Affidare in via esclusiva le minori ed alla madre, collocando Persona_1 Persona_2
la stessa presso la residenza materna, ove le bambine già posseggono i propri effetti personali e spazi abitativi, con la possibilità per la madre di prendere le decisioni di maggiore interesse per le stesse in tema sanitario, educativo, ludico, di residenza e per l'emissione dei documenti quali la carta di identità europea, senza la previa consultazione con il padre.
Disporre che il padre, qualora decida di rendersi partecipe della vita delle minori, possa vedere le stesse in ambiente protetto una volta a settimana e sempre alla presenza di personale specializzato che monitori gli incontri stante la totale trascuratezza nel rapporto con le minori e l'assenza di contatti prolungata da anni e ciò sino a conclusione di un percorso fruttuoso di genitorialià e con ipotesi di liberalizzazione nel caso ve ne siano i presupposti;
Disporre che il sig. versi alla sig.ra un contributo al mantenimento per le figlie, Per_1 Parte_1
non inferiore ad Euro 700,00 mensili complessivi per entrambe le bambine (350,00 ciascuna), da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT
e con versamento degli arretrati degli ultimi 5 anni;
Disporre che il sig. corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese Per_1
scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della minore, con versamento degli arretrati degli ultimi 5 anni;
Disporre che l'assegno unico e universale sia assegnato al 100% alla madre.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale di e ad oggi conclusa, Parte_1 Controparte_1
sono nate: (14/03/2013) e (07/09/2014). Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 ha chiesto la regolamentazione dell'affido Parte_1
e del mantenimento delle figlie minori, chiedendone l'affido esclusivo rafforzato con collocazione pagina 2 di 6 presso di sé, oltre a un mantenimento pari a complessivi euro 700 mensili, oltre la quota di spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito né è comparso alla prima udienza né alle successive avanti al Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del 22.10.2024).
Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti (cfr. ordinanza del 23.10.2024), ammesso l'interpello del convenuto contumace, la causa è stata discussa all'udienza del 14.1.2025, in cui parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni contenute nell'ordinanza del 23.10.2024.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre in via definitiva l'affido esclusivo rafforzato -già disposto in via interinale- delle figlie minori alla madre ricorrente, non essendovi margini nella fattispecie concreta per procedere ad un affidamento condiviso e nemmeno al consueto modulo di affido monogenitoriale.
Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli;
mentre nel caso di specie, è stato allegato e dimostrato dalla ricorrente che il convenuto si sarebbe disinteressato della prole sia sotto il profilo morale che materiale. Tale comportamento disinteressato – non certo allineato ai doveri dei genitori- determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo nonché di stabilire la collocazione prevalente della prole presso la madre.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
Nel caso di specie, si osserva che il convenutosi è reso irreperibile da tempo, ha omesso ogni contributo morale e materiale nei confronti delle figlie minori, che ha visto l'ultima volta per pochi giorni oltre un anno fa.
Il convenuto non si è nemmeno presentato per rendere l'interpello, sicché, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., devono ritenersi provate le allegazioni della ricorrente afferenti il disinteresse paterno (quali quelle dedotte nei seguenti capi di prova contenuti in ricorso: 4) La IG.ra ad oggi sostiene Parte_1
integralmente il mantenimento delle figlie, sia nella componente ordinaria, tra cui mensa scolastica
pagina 3 di 6 pari ad euro 100,00 per ciascuna figlia, sia per la componente straordinaria ovvero spese mediche non coperte da SSN, ludiche e scolastiche;
6) Le bambine frequentano dal 2022 centri estivi per 5 settimane all'anno ed il relativo costo di 53 euro pro capite a settimana è sempre stato sostenuto solo dalla ricorrente;
7) Tutte le spese per le gite scolastiche e ricreative sono sempre ed esclusivamente state sostenute dalla ricorrente poiché il sig. pur essendo stato informato e pur essendogli Controparte_1 state richieste tali spese si è sempre sottratto da ogni adempimento nell'interesse delle minori;
9) omette di contattare le figlie, di vederle e di contribuire al loro sostentamento e alla Controparte_1
loro assistenza).
Tale condotta è incompatibile con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale: l'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso, e che legittima la sua esclusione dall'affidamento. In ragione del completo disinteresse dimostrato dal padre nell'accudimento delle figlie, sia sotto il profilo materiale che morale,
l'affidamento va disposto in via esclusiva all'altro genitore, che invece se ne è occupata con continuità fino ad oggi e ciò non solo dal punto di vista morale ma anche materiale.
Questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie sintetizzabili nell'atteggiamento disinteressato del convenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non affidatario né collocatario, è parere del Tribunale che in futuro – e sempre sul presupposto che il padre mostri finalmente interessamento per i figli- potrà incontrarle previo accordo con la madre.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 500 mensili, già stabilita in via provvisoria per il contributo al mantenimento indiretto delle due figlie minori.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile pagina 4 di 6 organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore – nel caso di specie comprovata dall'avere svolto attività lavorativa continuativa in passato.
Non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlie), il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli.
Il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale: sicché l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato tenendo conto delle allegazioni di parte ricorrente, secondo cui il convenuto lavorerebbe con contratto full time per un salario medio di circa
1500 euro mensili.
Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento dei figli mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie a favore degli stessi, così come disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
Infine, è possibile, in ragione della tipologia della decisione che prevede un affido monogenitoriale, autorizzare la ricorrente a richiedere e percepire l'assegno unico familiare per l'intero.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 770/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA le minori (14/03/2013) e (07/09/2014) Persona_1 Persona_2 alla madre, , secondo le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato ex Parte_1
art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie;
2. DISPONE che il padre possa incontrare le figlie minori previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze delle figlie minori;
3. PONE a carico del padre un contributo al mantenimento Controparte_1
indiretto delle figlie minori di euro 500 mensili (euro 250 ciascuna) da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la ricorrente a richiedere e trattenere per l'intero l'importo dell'assegno unico familiare;
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente,
liquidate in euro 2.800 oltre 15% rimborso, e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 15.1.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
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