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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1563/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa GI CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 1563/2024, promossa da:
(c.f. , in persona del Curatore, avv. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto
[...] difensore, in Modena, via Fonte D'Abisso n. 21, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
DEBITRICE ESECUTATA - ATTRICE - OPPONENTE
contro
(p.iva: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Luciana Rossini ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, strada degli Schiocchi n. 12, con indirizzo di posta elettronica certificata:
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CREDITORE PROCEDENTE– CONVENUTO - OPPOSTO
e
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 non costituita TERZA – CONVENUTA- OPPOSTA CONTUMACE CP_3
e con l'intervento volontario di pagina 1 di 8 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Duò Controparte_4 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Mirandola (Mo), Piazza Mazzini n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
TERZO INTERVENTORE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. dell'1.8.2025. Per parte convenuta opposta, : come da note scritte di precisazione delle Controparte_1 conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. dell'1.8.2025. Per parte terza intervenuta: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 28.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, l'eredità giacente di in persona del Parte_1 curatore, conveniva in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 616 c.p.c., il e la Controparte_1 società nelle loro rispettive vesti di creditore procedente e di terza pignorata Controparte_2 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. r.g.e.m. 2449/2022, promossa innanzi all'intestato Tribunale in forza di atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato in data 20.10.2022, per l'importo complessivo di €. 61.441,00, di cui €. 61.318,00 a titolo di imposte ICI/IMU non pagate e il residuo per interessi e spese. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice reiterava le medesime contestazioni, già sollevate innanzi al Giudice dell'Esecuzione e, da questi, ritenute non verosimilmente fondate nel rigettare l'istanza di sospensione avanzata in sede esecutiva. Segnatamente, la stessa, deduceva l'impignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente dedicato alla procedura di eredità giacente, acceso presso , in CP_2 quanto ricavate dalla liquidazione dei beni del defunto in conformità a quanto previsto dall'art. 529 c.c. e, conseguentemente, utilizzabili per il pagamento dei soli debiti ereditari, previa autorizzazione del Giudice delle Successioni come prescritto dall'art. 530 c.c. e secondo i diritti di poziorità ex art. 495 c.c., tenuto conto, peraltro, della mancata opposizione del alla liquidazione individuale dell'eredità e delle CP_1 analogie esistenti con la fase distributiva propria delle procedure esecutive immobiliari, ove le imposte maturate a titolo di ICI/IMU non rientrerebbero tra i crediti assistiti da privilegio speciale ex art. 2770-2777 c.c., da soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri crediti.
pagina 2 di 8 In definitiva, dunque, parte opponente insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione, con condanna del convenuto alla restituzione delle somme medio tempore incassate, pari a €. 52.863,80, CP_1 oltre interessi al tasso legale dalla data di incasso (19.2.2024) al saldo;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'intestato Controparte_1 procedimento, come introdotto dal curatore dell'eredità giacente, in ragione dell'impossibilità, per quest'ultimo, di ricoprire, al contempo, anche l'incarico di difensore della procedura, sussistendo un evidente conflitto di interesse e, nel merito, l'infondatezza delle domande ex adverso formulate per le ragioni già compiutamente illustrate dal Giudice dell'Esecuzione nella precedente fase sommaria, da confermarsi anche in questa sede. In particolare, a dire di parte convenuta, il conto corrente oggetto di pignoramento non rientrerebbe tra i beni qualificabili, dalla legge, come impignorabili, trattandosi di elencazione eccezionale e tassativa. Inoltre, la natura immediatamente esigibile del credito azionato in quanto debito della procedura sarebbe suscettibile di pagamento in prededuzione e, come tale, non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 530 c.c., limitata ai soli debiti ereditari. Infatti, le somme pretese in pagamento atterrebbero all'IMU maturata dalla data di apertura della successione e sino alla data di chiusura dell'inventario. In questi termini, il pagamento delle spese della procedura non richiederebbe la preventiva autorizzazione del Giudice delle successioni, non influendo sulla procedura di liquidazione individuale dei c.d. debiti ereditari, rispetto alla quale non troverebbe, parimenti, applicazione neanche il divieto di promuovere procedure esecutive di cui all'art. 506, co. 1, c.c., valevole per la sola diversa ipotesi di liquidazione concorsuale In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Con memoria di costituzione depositata in data 10.10.2024, spiegava intervento volontario ex art. 105 c.p.c. il sig. nella sua veste di richiedente l'eredità giacente e di soggetto Controparte_4 potenzialmente destinatario del pagamento delle spese della curatela in ipotesi di mancata ricostituzione dell'attivo della procedura per effetto del rigetto della spiegata opposizione. Pertanto, alla luce dell'interesse rappresentato, lo stesso, aderiva alle conclusioni, come rassegnate dalla Curatela opponente, insistendo per il loro accoglimento per i motivi di cui all'atto introduttivo.
1.4 – La causa, istruita a livello documentale all'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al termine dell'udienza cartolare del 9.10.2025, a seguito alla preventiva assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente appare doveroso soffermarsi sulle eccezioni di nullità e/o inammissibilità sollevate dalla difesa del convenuto con riferimento tanto all'opposizione promossa quanto all'atto di intervento CP_1 spiegato. Relativamente al primo profilo, sostiene parte convenuta che vi sarebbe un'incompatibilità per il Curatore dell'eredità giacente di rivestire anche il ruolo di avvocato nei giudizi riguardanti la procedura medesima.
pagina 3 di 8 Tale assunto non può dirsi condivisibile, atteso che, come correttamente rilevato da parte attrice opponente, è lo stesso disposto di cui all'art. 529 c.c. a conferire al Curatore un potere di legittimazione processuale nei giudizi che lo riguardino. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto” (Cass. civ. 16.3.2004, n. 5334; in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 15.7.2009, n. 16428; Cass. civ., sez. II, 8.1.2015, n. 35). Parimenti priva di pregio l'eccepita inammissibilità dell'intervento svolto, nella presente vertenza, dal sig.
essendo, tale iniziativa, chiaramente qualificabile in termini di “intervento adesivo dipendente” ai CP_5 sensi dell'ultimo comma dell'art. 105 c.p.c., a norma del quale: "Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse". Come noto, l'intervento c.d. adesivo dipendente contraddistingue la partecipazione al giudizio di un terzo ad esso estraneo, il quale, senza ampliare il thema decidendum - e, dunque, senza proporre domande ulteriori - manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, alla finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole. Più precisamente, l'interesse che connota l'intervento in esame non deve essere un interesse di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato, e, pertanto, determinato dalla necessità di impedire la ripercussione, nella propria sfera giuridica, delle eventuali conseguenze dannose derivanti da effetti, riflessi o indiretti, del giudicato (si veda, sul punto, Cass. civ., 2.8.1990, n. 7769). Nella specie, è indiscutibile che l'interesse del sig. sia quello di non rispondere direttamente delle CP_5 spese dell'eredità giacente, quale soggetto richiedente l'apertura della procedura;
interesse, quest'ultimo che verrebbe soddisfatto in ipotesi di condanna del convenuto alla restituzione delle somme, da CP_1 questi, pignorate. In definitiva, entrambe le eccezioni sopra analizzate devono essere rigettate.
2.1 – Venendo al merito delle domande, qui, formulate, con l'unico motivo di opposizione, parte attrice deduce, in questa sede, l'impignorabilità delle somme ottenute dalla liquidazione del patrimonio del defunto in quanto vincolate al soddisfacimento dei debiti ereditari nell'osservanza delle cause legittime di prelazione, come prescritto dall'art. 495 c.c.. Pertanto, a suo dire, l'ente comunale avrebbe illegittimamente aggredito l'attivo della procedura, pretendendo il pagamento, in prededuzione – e pertanto con preferenza rispetto a qualsiasi altro creditore concorrente – di un debito ereditario – e, segnatamente, dei crediti d'imposta ICI/IMU maturati dalla data di apertura della successione (28.5.2010) e sino alla chiusura dell'inventario (terminato il 31.10.2017) - senza tenere conto dell'inapplicabilità, alla procedura di eredità giacente, dei criteri di graduazione dei crediti propri della materia concorsuale e, pertanto, della natura meramente privilegiata della pretesa tributaria rivendicata. Relativamente alle contestazioni così sollevate, preme precisare che è, invece, pacifico, tra le parti, che l'IMU maturata in data successiva alla chiusura dell'inventario sia debito della procedura, da soddisfarsi in prededuzione e, pertanto, a prescindere dalle cause legittime di prelazione dei crediti insinuati nella procedura di liquidazione dell'attivo ereditario.
pagina 4 di 8 Altrettanto pacifico è che il divieto, prescritto dall'art. 506 c.c., di avvio e prosecuzione di azioni esecutive individuali di creditori e legatari, si applichi solo ai casi di liquidazione concorsuale del patrimonio ereditario, non rinvenibile nella fattispecie in esame.
2.2 - Ciò posto, pare opportuno evidenziare, sin d'ora, che in caso di pagamenti effettuati in base ad un dovere d'ufficio – come quelli fatti dal curatore dell'eredità giacente – è da escludersi una discrezionalità nell'esecuzione dei pagamenti. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (in un precedente piuttosto risalente ma non contraddetto dalla giurisprudenza successiva) il curatore è tenuto - anche al di fuori dell'ipotesi di liquidazione dell'eredità a norma degli art. 498 ss. c.c. - all'osservanza dei diritti di prelazione, come testualmente previsto dall'art. 495 c.c. (richiamato, senza ombra di dubbio, dall'art. 531 c.c.), sicché il diritto dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni non è assoluto ma è limitato dal concorrente diritto di quelli aventi titolo poziore (Cass. civ. Cass. civ., 23.2.1985, n. 1627). Ferma tale doverosa premessa, si tratta di verificare se il credito d'imposta, qui, in esame, possa dirsi sottratto alla previsione di cui all'art. 495 c.c. in quanto debito della procedura, suscettibile di soddisfazione preferenziale. Al riguardo, gli artt. 508, comma 3, e 530, comma 2, c.c. – afferenti, rispettivamente, alla liquidazione dei beni lasciati ai creditori nell'eredità beneficiata e al pagamento dei creditori concorrenti, effettuato dal curatore dell'eredità giacente – attribuiscono alle "spese della curatela" un trattamento di favore rispetto agli altri crediti. Rileva premettere che la categoria della prededuzione si fonda sul principio di inerenza delle spese all'interesse tutelato, che ispira l'intero sistema della gestione custodiale giudiziaria dei beni. Sul piano generale, la Suprema Corte ha efficacemente ribadito che "nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione "ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum', riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue" (da ultimo Cass. n. 36755/2021, sulla scia di Cass., sez. un., n. 5685/2015, per la non retroattività della norma istitutiva), la prededuzione semmai può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, in caso di insufficienza di attivo e se necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili, in quanto essa "attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione" (Cass. n. 15724/2019, 3020/2020, 10130/2021”" (così, Cass., sez. un., n. 42093/2021 in motivazione;
nello stesso senso, v. anche Cass. n. 15724/2019 nonché Cass. n. 32997/2019). Per converso, si è puntualizzato, di recente, che la prededuzione tecnicamente intesa - di questo, peraltro, nella specie, si tratta - non può trovare ingresso nelle procedure a liquidazione volontaria – quale, ad esempio, l'esecuzione forzata individuale – ancorché affini al settore concorsuale. Ciò in ragione del fatto che i crediti prededucibili sono intuitivamente collegati al settore imprenditoriale e alla sfera della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ossia ad un ambito che, nell'esecuzione singolare, assume una valenza di certo non pregnante (così Cass. civ., sez. III, Sent., 31.7.2025, n. 22105).
2.3 - Tanto chiarito, si osserva, nella specie, come, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, risulti piuttosto acclarato, a livello giurisprudenziale, il principio secondo cui nessuna affinità può, in concreto, riconoscersi tra la procedura della eredità giacente e la materia concorsuale. pagina 5 di 8 A sostegno di tale indirizzo interpretativo militano diverse argomentazioni: infatti, mentre la domanda di ammissione al passivo è dalla legge parificata alla domanda giudiziale, trattandosi di una domanda di accertamento, delibata in un primo momento dal giudice delegato e, in caso di opposizione allo stato passivo, dal Tribunale in composizione collegiale, diversamente, nella procedura di eredità giacente le istanze si rivolgono al curatore, che, sia pure sotto il controllo del Giudice delle successioni, amministra e gestisce il patrimonio ereditario;
inoltre, nelle procedure concorsuali - fino a che il relativo procedimento sia in corso - il creditore non può agire, a tutela del suo credito, in un'altra sede e in un modo diverso da quello costituito dalla domanda di ammissione al passivo;
per converso, nell'eredità giacente, il creditore è libero di agire per il riconoscimento del suo credito, non essendo incompatibile con l'apertura dell'eredità giacente una qualsivoglia iniziativa del creditore in pendenza della stessa (così, Cass. civ., Sez. II, Sent., 28.9.1994, n. 7898; in senso conforme, Cass. civ., Sez. II, 24.10.1995, n. 11046, secondo cui: “Le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso dal curatore del fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell'eredità giacente data la diversa caratterizzazione delle due funzioni (organo preposto al fallimento;
pubblico ufficiale) e, soprattutto, la diversità, rispetto al procedimento ordinario regolato dagli artt. 263 e ss. c.p.c., del procedimento di rendiconto previsto nel fallimento ex art 116 legge fall.”). Se, dunque, nessuna analogia può aversi tra le predette procedure, è giocoforza ritenere che neppure di prededuzione in senso tecnico possa correttamente parlarsi ai fini che qui rilevano. Al più, si tratta di valutare se l'imposta IMU afferente ai beni immobili ereditari, sorta prima della chiusura dell'inventario, possa rientrare nella nozione di “spesa della curatela” ai fini della sua soddisfazione preferenziale nei termini poc'anzi illustrati. Al riguardo, si ritiene che la risposta a tale interrogativo non possa prescindere da quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del D. Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento dei relativi tributi, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (cfr. Cass., 15.7.2009, n. 16428). Detto altrimenti, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente ma sempre e comunque nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso", sui quali, solo, ricade la responsabilità patrimoniale (in tale senso, di recente, anche Cass. civ., Sez. V, 18.10.2024, n. 27081). Invero, mentre in passato si riteneva che l'eredità giacente potesse ritenersi alla stregua di una persona giuridica, oramai da tempo, la giurisprudenza considera la come un patrimonio autonomo, Controparte_6 essendo in attesa di liquidazione a seguito dell'accettazione ovvero di diventare un patrimonio separato nell'ipotesi di un'accettazione con beneficio di inventario. L'eredità giacente è, quindi, un patrimonio sotto amministrazione, ossia un insieme di beni che necessitano di un amministratore in attesa che il titolare ne assuma la titolarità. La vacanza di titolarità, però, non esime il curatore dal versare le imposte dovute in relazione alle relative fattispecie impositive, sia pure nei limiti del patrimonio effettivamente amministrato. Le argomentazioni che precedono non possono dirsi derogate nella fattispecie in esame, specie se si considera che la normativa relativa all'IMU non elenca, fra i soggetti passivi, il curatore dell'eredità giacente (art. 9, co. 1, D. Lgs. n. 23/2011). Dunque, alla stregua degli arresti giurisprudenziali richiamati, il curatore dell'eredità giacente, nella sua veste di amministratore ex lege dell'asse ereditario, sarà tenuto ad assolvere all'obbligo IMU (per conto di chi accetterà l'eredità, e ciò sia con riferimento all'imposta dovuta dal defunto, sia con riferimento a quella pagina 6 di 8 dovuta dagli eredi) utilizzando le somme liquide presenti nell'eredità o procurandosele con le occorrenti alienazioni di cespiti ereditari. Ne consegue che tale attività liquidatoria deve essere necessariamente preceduta dalla redazione di un inventario in quanto imprescindibile per determinare l'esatto ammontare del patrimonio ereditario al momento della nomina del curatore (art. 529 c.c.). Se, quindi, il curatore risponde delle imposte nel limite del valore dei beni inventariati, allora i pagamenti in questione dovranno effettuarsi a norma dell'art. 530 c.c. secondo l'ordine dei diritti di prelazione, come testualmente previsto dall'art. 495, co. 1, c.c., non potendo aversi alcun tipo di discrezionalità nell'esecuzione dei pagamenti (cfr. Cass. civ. n. 1627/1985 cit.). Tale assunto risulta ancora più condivisibile solo che si consideri l'approccio, piuttosto restrittivo, seguito dalla giurisprudenza nell'affrontare la disamina delle spese relative all'amministrazione della massa ereditaria. Invero, con riferimento all'art. 511 c.c., si è escluso che tra le spese rimborsabili all'erede beneficiato, con preferenza rispetto ai creditori e ai legatari dell'eredità, siano da ricomprendervi anche le imposte di successione in quanto onere a carico dell'erede. Similmente, si è affermato che il coerede gestore ha diritto ai sensi dell'art. 2031 c.c., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, nè tenuto a garantirne l'integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa, quali, per l'appunto, l'ammontare dei loro presunti debiti ereditari, ripartibili pro quota ex art. 754 c.c. (cfr. Cass. civ., 30.1.2002, n. 1222). Nella specie, il credito d'imposta rivendicato, in questa sede, dal essendo maturato post mortem, CP_1 rientra appieno nella categoria concettuale di “debito ereditario” sin qui illustrato. Conseguentemente, deve dirsi corretta la sua collocazione in privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. e non già nell'ambito delle spese della curatela (si veda, al riguardo, Cass. civ., Sez. Unite, 17.5.2010, n. 11930 sull'applicazione del privilegio in questione al credito ICI;
in senso conforme, Cass. civ., 5.4.2011, n. 7826). Pertanto, l'azione esecutiva successivamente intrapresa dal sebbene non vietata – in ragione CP_1 dell'operatività del divieto di cui all'art. 506 c.c. ai soli casi di liquidazione concorsuale – avrebbe dovuto conformarsi ai principi di graduazione dei crediti, poc'anzi, descritti. In particolare, a norma dell'art. 2776, ult. co., c.c.: “I crediti dello Stato indicati dal primo e terzo comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti indicati al comma precedente.” Nella specie, risulta per tabulas che l'attivo della procedura, ottenuto dalla vendita dei due beni immobili di proprietà del de cuius, al netto delle spese di procedura, avrebbe dovuto essere utilizzato, quasi integralmente, per pagare i crediti assistiti da privilegi speciali immobiliari secondo l'ordine previsto dall'art. 2780 c.c., con un residuo attribuito al Comune pari a €. 1.963,71 (doc. 25 attrice – rendiconto finale). In definitiva, le superiori considerazioni svolte depongono per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente condanna dell'ente comunale alla restituzione dell'importo di €. 52.863,80, da questi, indebitamente, percepito in violazione dell'ordine dei privilegi normativamente prescritto. Tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi ex art. 1224 c.c., al tasso legale, dalla data di formale costituzione in mora (21.3.2024 – doc. 32 attrice) sino all'effettivo soddisfo.
pagina 7 di 8 3.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (cfr. Cass., sez. un. n. 27846 del 30.10.2019). La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione dei compensi spettanti per le fasi istruttoria e decisoria in ragione della natura documentale della vertenza e della ripetitività degli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 616 c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1
e con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_4
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell' , Parte_1 dell'importo di €. 52.863,80, oltre interessi legali come in parte motiva;
2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'opponente e del terzo interventore, , delle spese del presente giudizio che si Controparte_4 liquidano in €. 786,00 per anticipazioni e in €. 7.000,00, ciascuno, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 9 dicembre 2025
Il Giudice
GI CC
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa GI CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 1563/2024, promossa da:
(c.f. , in persona del Curatore, avv. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto
[...] difensore, in Modena, via Fonte D'Abisso n. 21, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
DEBITRICE ESECUTATA - ATTRICE - OPPONENTE
contro
(p.iva: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Luciana Rossini ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, strada degli Schiocchi n. 12, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CREDITORE PROCEDENTE– CONVENUTO - OPPOSTO
e
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 non costituita TERZA – CONVENUTA- OPPOSTA CONTUMACE CP_3
e con l'intervento volontario di pagina 1 di 8 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Duò Controparte_4 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Mirandola (Mo), Piazza Mazzini n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
TERZO INTERVENTORE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. dell'1.8.2025. Per parte convenuta opposta, : come da note scritte di precisazione delle Controparte_1 conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. dell'1.8.2025. Per parte terza intervenuta: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 28.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, l'eredità giacente di in persona del Parte_1 curatore, conveniva in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 616 c.p.c., il e la Controparte_1 società nelle loro rispettive vesti di creditore procedente e di terza pignorata Controparte_2 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. r.g.e.m. 2449/2022, promossa innanzi all'intestato Tribunale in forza di atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato in data 20.10.2022, per l'importo complessivo di €. 61.441,00, di cui €. 61.318,00 a titolo di imposte ICI/IMU non pagate e il residuo per interessi e spese. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice reiterava le medesime contestazioni, già sollevate innanzi al Giudice dell'Esecuzione e, da questi, ritenute non verosimilmente fondate nel rigettare l'istanza di sospensione avanzata in sede esecutiva. Segnatamente, la stessa, deduceva l'impignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente dedicato alla procedura di eredità giacente, acceso presso , in CP_2 quanto ricavate dalla liquidazione dei beni del defunto in conformità a quanto previsto dall'art. 529 c.c. e, conseguentemente, utilizzabili per il pagamento dei soli debiti ereditari, previa autorizzazione del Giudice delle Successioni come prescritto dall'art. 530 c.c. e secondo i diritti di poziorità ex art. 495 c.c., tenuto conto, peraltro, della mancata opposizione del alla liquidazione individuale dell'eredità e delle CP_1 analogie esistenti con la fase distributiva propria delle procedure esecutive immobiliari, ove le imposte maturate a titolo di ICI/IMU non rientrerebbero tra i crediti assistiti da privilegio speciale ex art. 2770-2777 c.c., da soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri crediti.
pagina 2 di 8 In definitiva, dunque, parte opponente insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione, con condanna del convenuto alla restituzione delle somme medio tempore incassate, pari a €. 52.863,80, CP_1 oltre interessi al tasso legale dalla data di incasso (19.2.2024) al saldo;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'intestato Controparte_1 procedimento, come introdotto dal curatore dell'eredità giacente, in ragione dell'impossibilità, per quest'ultimo, di ricoprire, al contempo, anche l'incarico di difensore della procedura, sussistendo un evidente conflitto di interesse e, nel merito, l'infondatezza delle domande ex adverso formulate per le ragioni già compiutamente illustrate dal Giudice dell'Esecuzione nella precedente fase sommaria, da confermarsi anche in questa sede. In particolare, a dire di parte convenuta, il conto corrente oggetto di pignoramento non rientrerebbe tra i beni qualificabili, dalla legge, come impignorabili, trattandosi di elencazione eccezionale e tassativa. Inoltre, la natura immediatamente esigibile del credito azionato in quanto debito della procedura sarebbe suscettibile di pagamento in prededuzione e, come tale, non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 530 c.c., limitata ai soli debiti ereditari. Infatti, le somme pretese in pagamento atterrebbero all'IMU maturata dalla data di apertura della successione e sino alla data di chiusura dell'inventario. In questi termini, il pagamento delle spese della procedura non richiederebbe la preventiva autorizzazione del Giudice delle successioni, non influendo sulla procedura di liquidazione individuale dei c.d. debiti ereditari, rispetto alla quale non troverebbe, parimenti, applicazione neanche il divieto di promuovere procedure esecutive di cui all'art. 506, co. 1, c.c., valevole per la sola diversa ipotesi di liquidazione concorsuale In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Con memoria di costituzione depositata in data 10.10.2024, spiegava intervento volontario ex art. 105 c.p.c. il sig. nella sua veste di richiedente l'eredità giacente e di soggetto Controparte_4 potenzialmente destinatario del pagamento delle spese della curatela in ipotesi di mancata ricostituzione dell'attivo della procedura per effetto del rigetto della spiegata opposizione. Pertanto, alla luce dell'interesse rappresentato, lo stesso, aderiva alle conclusioni, come rassegnate dalla Curatela opponente, insistendo per il loro accoglimento per i motivi di cui all'atto introduttivo.
1.4 – La causa, istruita a livello documentale all'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al termine dell'udienza cartolare del 9.10.2025, a seguito alla preventiva assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente appare doveroso soffermarsi sulle eccezioni di nullità e/o inammissibilità sollevate dalla difesa del convenuto con riferimento tanto all'opposizione promossa quanto all'atto di intervento CP_1 spiegato. Relativamente al primo profilo, sostiene parte convenuta che vi sarebbe un'incompatibilità per il Curatore dell'eredità giacente di rivestire anche il ruolo di avvocato nei giudizi riguardanti la procedura medesima.
pagina 3 di 8 Tale assunto non può dirsi condivisibile, atteso che, come correttamente rilevato da parte attrice opponente, è lo stesso disposto di cui all'art. 529 c.c. a conferire al Curatore un potere di legittimazione processuale nei giudizi che lo riguardino. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto” (Cass. civ. 16.3.2004, n. 5334; in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 15.7.2009, n. 16428; Cass. civ., sez. II, 8.1.2015, n. 35). Parimenti priva di pregio l'eccepita inammissibilità dell'intervento svolto, nella presente vertenza, dal sig.
essendo, tale iniziativa, chiaramente qualificabile in termini di “intervento adesivo dipendente” ai CP_5 sensi dell'ultimo comma dell'art. 105 c.p.c., a norma del quale: "Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse". Come noto, l'intervento c.d. adesivo dipendente contraddistingue la partecipazione al giudizio di un terzo ad esso estraneo, il quale, senza ampliare il thema decidendum - e, dunque, senza proporre domande ulteriori - manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, alla finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole. Più precisamente, l'interesse che connota l'intervento in esame non deve essere un interesse di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato, e, pertanto, determinato dalla necessità di impedire la ripercussione, nella propria sfera giuridica, delle eventuali conseguenze dannose derivanti da effetti, riflessi o indiretti, del giudicato (si veda, sul punto, Cass. civ., 2.8.1990, n. 7769). Nella specie, è indiscutibile che l'interesse del sig. sia quello di non rispondere direttamente delle CP_5 spese dell'eredità giacente, quale soggetto richiedente l'apertura della procedura;
interesse, quest'ultimo che verrebbe soddisfatto in ipotesi di condanna del convenuto alla restituzione delle somme, da CP_1 questi, pignorate. In definitiva, entrambe le eccezioni sopra analizzate devono essere rigettate.
2.1 – Venendo al merito delle domande, qui, formulate, con l'unico motivo di opposizione, parte attrice deduce, in questa sede, l'impignorabilità delle somme ottenute dalla liquidazione del patrimonio del defunto in quanto vincolate al soddisfacimento dei debiti ereditari nell'osservanza delle cause legittime di prelazione, come prescritto dall'art. 495 c.c.. Pertanto, a suo dire, l'ente comunale avrebbe illegittimamente aggredito l'attivo della procedura, pretendendo il pagamento, in prededuzione – e pertanto con preferenza rispetto a qualsiasi altro creditore concorrente – di un debito ereditario – e, segnatamente, dei crediti d'imposta ICI/IMU maturati dalla data di apertura della successione (28.5.2010) e sino alla chiusura dell'inventario (terminato il 31.10.2017) - senza tenere conto dell'inapplicabilità, alla procedura di eredità giacente, dei criteri di graduazione dei crediti propri della materia concorsuale e, pertanto, della natura meramente privilegiata della pretesa tributaria rivendicata. Relativamente alle contestazioni così sollevate, preme precisare che è, invece, pacifico, tra le parti, che l'IMU maturata in data successiva alla chiusura dell'inventario sia debito della procedura, da soddisfarsi in prededuzione e, pertanto, a prescindere dalle cause legittime di prelazione dei crediti insinuati nella procedura di liquidazione dell'attivo ereditario.
pagina 4 di 8 Altrettanto pacifico è che il divieto, prescritto dall'art. 506 c.c., di avvio e prosecuzione di azioni esecutive individuali di creditori e legatari, si applichi solo ai casi di liquidazione concorsuale del patrimonio ereditario, non rinvenibile nella fattispecie in esame.
2.2 - Ciò posto, pare opportuno evidenziare, sin d'ora, che in caso di pagamenti effettuati in base ad un dovere d'ufficio – come quelli fatti dal curatore dell'eredità giacente – è da escludersi una discrezionalità nell'esecuzione dei pagamenti. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (in un precedente piuttosto risalente ma non contraddetto dalla giurisprudenza successiva) il curatore è tenuto - anche al di fuori dell'ipotesi di liquidazione dell'eredità a norma degli art. 498 ss. c.c. - all'osservanza dei diritti di prelazione, come testualmente previsto dall'art. 495 c.c. (richiamato, senza ombra di dubbio, dall'art. 531 c.c.), sicché il diritto dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni non è assoluto ma è limitato dal concorrente diritto di quelli aventi titolo poziore (Cass. civ. Cass. civ., 23.2.1985, n. 1627). Ferma tale doverosa premessa, si tratta di verificare se il credito d'imposta, qui, in esame, possa dirsi sottratto alla previsione di cui all'art. 495 c.c. in quanto debito della procedura, suscettibile di soddisfazione preferenziale. Al riguardo, gli artt. 508, comma 3, e 530, comma 2, c.c. – afferenti, rispettivamente, alla liquidazione dei beni lasciati ai creditori nell'eredità beneficiata e al pagamento dei creditori concorrenti, effettuato dal curatore dell'eredità giacente – attribuiscono alle "spese della curatela" un trattamento di favore rispetto agli altri crediti. Rileva premettere che la categoria della prededuzione si fonda sul principio di inerenza delle spese all'interesse tutelato, che ispira l'intero sistema della gestione custodiale giudiziaria dei beni. Sul piano generale, la Suprema Corte ha efficacemente ribadito che "nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione "ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum', riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue" (da ultimo Cass. n. 36755/2021, sulla scia di Cass., sez. un., n. 5685/2015, per la non retroattività della norma istitutiva), la prededuzione semmai può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, in caso di insufficienza di attivo e se necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili, in quanto essa "attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione" (Cass. n. 15724/2019, 3020/2020, 10130/2021”" (così, Cass., sez. un., n. 42093/2021 in motivazione;
nello stesso senso, v. anche Cass. n. 15724/2019 nonché Cass. n. 32997/2019). Per converso, si è puntualizzato, di recente, che la prededuzione tecnicamente intesa - di questo, peraltro, nella specie, si tratta - non può trovare ingresso nelle procedure a liquidazione volontaria – quale, ad esempio, l'esecuzione forzata individuale – ancorché affini al settore concorsuale. Ciò in ragione del fatto che i crediti prededucibili sono intuitivamente collegati al settore imprenditoriale e alla sfera della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ossia ad un ambito che, nell'esecuzione singolare, assume una valenza di certo non pregnante (così Cass. civ., sez. III, Sent., 31.7.2025, n. 22105).
2.3 - Tanto chiarito, si osserva, nella specie, come, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, risulti piuttosto acclarato, a livello giurisprudenziale, il principio secondo cui nessuna affinità può, in concreto, riconoscersi tra la procedura della eredità giacente e la materia concorsuale. pagina 5 di 8 A sostegno di tale indirizzo interpretativo militano diverse argomentazioni: infatti, mentre la domanda di ammissione al passivo è dalla legge parificata alla domanda giudiziale, trattandosi di una domanda di accertamento, delibata in un primo momento dal giudice delegato e, in caso di opposizione allo stato passivo, dal Tribunale in composizione collegiale, diversamente, nella procedura di eredità giacente le istanze si rivolgono al curatore, che, sia pure sotto il controllo del Giudice delle successioni, amministra e gestisce il patrimonio ereditario;
inoltre, nelle procedure concorsuali - fino a che il relativo procedimento sia in corso - il creditore non può agire, a tutela del suo credito, in un'altra sede e in un modo diverso da quello costituito dalla domanda di ammissione al passivo;
per converso, nell'eredità giacente, il creditore è libero di agire per il riconoscimento del suo credito, non essendo incompatibile con l'apertura dell'eredità giacente una qualsivoglia iniziativa del creditore in pendenza della stessa (così, Cass. civ., Sez. II, Sent., 28.9.1994, n. 7898; in senso conforme, Cass. civ., Sez. II, 24.10.1995, n. 11046, secondo cui: “Le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso dal curatore del fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell'eredità giacente data la diversa caratterizzazione delle due funzioni (organo preposto al fallimento;
pubblico ufficiale) e, soprattutto, la diversità, rispetto al procedimento ordinario regolato dagli artt. 263 e ss. c.p.c., del procedimento di rendiconto previsto nel fallimento ex art 116 legge fall.”). Se, dunque, nessuna analogia può aversi tra le predette procedure, è giocoforza ritenere che neppure di prededuzione in senso tecnico possa correttamente parlarsi ai fini che qui rilevano. Al più, si tratta di valutare se l'imposta IMU afferente ai beni immobili ereditari, sorta prima della chiusura dell'inventario, possa rientrare nella nozione di “spesa della curatela” ai fini della sua soddisfazione preferenziale nei termini poc'anzi illustrati. Al riguardo, si ritiene che la risposta a tale interrogativo non possa prescindere da quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del D. Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento dei relativi tributi, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (cfr. Cass., 15.7.2009, n. 16428). Detto altrimenti, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente ma sempre e comunque nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso", sui quali, solo, ricade la responsabilità patrimoniale (in tale senso, di recente, anche Cass. civ., Sez. V, 18.10.2024, n. 27081). Invero, mentre in passato si riteneva che l'eredità giacente potesse ritenersi alla stregua di una persona giuridica, oramai da tempo, la giurisprudenza considera la come un patrimonio autonomo, Controparte_6 essendo in attesa di liquidazione a seguito dell'accettazione ovvero di diventare un patrimonio separato nell'ipotesi di un'accettazione con beneficio di inventario. L'eredità giacente è, quindi, un patrimonio sotto amministrazione, ossia un insieme di beni che necessitano di un amministratore in attesa che il titolare ne assuma la titolarità. La vacanza di titolarità, però, non esime il curatore dal versare le imposte dovute in relazione alle relative fattispecie impositive, sia pure nei limiti del patrimonio effettivamente amministrato. Le argomentazioni che precedono non possono dirsi derogate nella fattispecie in esame, specie se si considera che la normativa relativa all'IMU non elenca, fra i soggetti passivi, il curatore dell'eredità giacente (art. 9, co. 1, D. Lgs. n. 23/2011). Dunque, alla stregua degli arresti giurisprudenziali richiamati, il curatore dell'eredità giacente, nella sua veste di amministratore ex lege dell'asse ereditario, sarà tenuto ad assolvere all'obbligo IMU (per conto di chi accetterà l'eredità, e ciò sia con riferimento all'imposta dovuta dal defunto, sia con riferimento a quella pagina 6 di 8 dovuta dagli eredi) utilizzando le somme liquide presenti nell'eredità o procurandosele con le occorrenti alienazioni di cespiti ereditari. Ne consegue che tale attività liquidatoria deve essere necessariamente preceduta dalla redazione di un inventario in quanto imprescindibile per determinare l'esatto ammontare del patrimonio ereditario al momento della nomina del curatore (art. 529 c.c.). Se, quindi, il curatore risponde delle imposte nel limite del valore dei beni inventariati, allora i pagamenti in questione dovranno effettuarsi a norma dell'art. 530 c.c. secondo l'ordine dei diritti di prelazione, come testualmente previsto dall'art. 495, co. 1, c.c., non potendo aversi alcun tipo di discrezionalità nell'esecuzione dei pagamenti (cfr. Cass. civ. n. 1627/1985 cit.). Tale assunto risulta ancora più condivisibile solo che si consideri l'approccio, piuttosto restrittivo, seguito dalla giurisprudenza nell'affrontare la disamina delle spese relative all'amministrazione della massa ereditaria. Invero, con riferimento all'art. 511 c.c., si è escluso che tra le spese rimborsabili all'erede beneficiato, con preferenza rispetto ai creditori e ai legatari dell'eredità, siano da ricomprendervi anche le imposte di successione in quanto onere a carico dell'erede. Similmente, si è affermato che il coerede gestore ha diritto ai sensi dell'art. 2031 c.c., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, nè tenuto a garantirne l'integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa, quali, per l'appunto, l'ammontare dei loro presunti debiti ereditari, ripartibili pro quota ex art. 754 c.c. (cfr. Cass. civ., 30.1.2002, n. 1222). Nella specie, il credito d'imposta rivendicato, in questa sede, dal essendo maturato post mortem, CP_1 rientra appieno nella categoria concettuale di “debito ereditario” sin qui illustrato. Conseguentemente, deve dirsi corretta la sua collocazione in privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. e non già nell'ambito delle spese della curatela (si veda, al riguardo, Cass. civ., Sez. Unite, 17.5.2010, n. 11930 sull'applicazione del privilegio in questione al credito ICI;
in senso conforme, Cass. civ., 5.4.2011, n. 7826). Pertanto, l'azione esecutiva successivamente intrapresa dal sebbene non vietata – in ragione CP_1 dell'operatività del divieto di cui all'art. 506 c.c. ai soli casi di liquidazione concorsuale – avrebbe dovuto conformarsi ai principi di graduazione dei crediti, poc'anzi, descritti. In particolare, a norma dell'art. 2776, ult. co., c.c.: “I crediti dello Stato indicati dal primo e terzo comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti indicati al comma precedente.” Nella specie, risulta per tabulas che l'attivo della procedura, ottenuto dalla vendita dei due beni immobili di proprietà del de cuius, al netto delle spese di procedura, avrebbe dovuto essere utilizzato, quasi integralmente, per pagare i crediti assistiti da privilegi speciali immobiliari secondo l'ordine previsto dall'art. 2780 c.c., con un residuo attribuito al Comune pari a €. 1.963,71 (doc. 25 attrice – rendiconto finale). In definitiva, le superiori considerazioni svolte depongono per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente condanna dell'ente comunale alla restituzione dell'importo di €. 52.863,80, da questi, indebitamente, percepito in violazione dell'ordine dei privilegi normativamente prescritto. Tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi ex art. 1224 c.c., al tasso legale, dalla data di formale costituzione in mora (21.3.2024 – doc. 32 attrice) sino all'effettivo soddisfo.
pagina 7 di 8 3.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (cfr. Cass., sez. un. n. 27846 del 30.10.2019). La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione dei compensi spettanti per le fasi istruttoria e decisoria in ragione della natura documentale della vertenza e della ripetitività degli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 616 c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1
e con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_4
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell' , Parte_1 dell'importo di €. 52.863,80, oltre interessi legali come in parte motiva;
2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'opponente e del terzo interventore, , delle spese del presente giudizio che si Controparte_4 liquidano in €. 786,00 per anticipazioni e in €. 7.000,00, ciascuno, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 9 dicembre 2025
Il Giudice
GI CC
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