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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2071 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOGGIA SALVATORE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, contumace; Controparte_1
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 27.6.24 conveniva l' innanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Agrigento chiedendo di “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, a tempo determinato, tra il ricorrente
e la ditta Società Agricola San Raimondo Srl, per quanto accertato dal corso del giudizio, per gli anni 2018 (53 giorni), 2019 (53 giorni) e 2020 (51 giorni), per attività svolta in ogni anno in base alle necessità aziendali. Conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo e\o annullabile il Decreto impugnato della CP_2
n.27 del 19\03\2024, con pedissequo ordine di iscrizione del ricorrente
[...] negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Campobello di
Licata-Ag., per tutto il periodo oggetto di impugnazione decorrente dall'anno 2018 fino all'anno 2020, ciò per viola 17 zione dell'art.3 della legge 241\90 e successive, ovvero perché illegittimo, indeterminato, generico e\o infondato. Condannare, altresì, l'istituto convenuto al riconoscimento del periodo di contribuzione in favore del ricorrente relativo agli anni 2018-2019-2020 per la ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro, con tutti i benefici assistenziali e previdenziali percepiti nel tempo. in via subordinata, condannare comunque l'ente convenuto al pagamento di
1 ogni altra prestazione previdenziale e\o assistenziale che dovesse risultare equa e giusta dal corso del giudizio..”
A fondamento della propria pretesa esponeva di aver svolto dal 2018 al 2020 attività lavorativa saltuaria e stagionale, con la qualifica di bracciante agricolo, presso terreni agricoli presi in affitto dalla ditta Società Agricola San Raimondo Srl per
A seguito del verbale ispettivo elevato nei confronti della Società Agricola San Raimondo Srl, l' , con nota notificata il 21 dicembre 2023, comunicava il CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro relativo al periodo dal 1 settembre 2018 al
31 dicembre 2018, ritenendolo insussistente per carenza dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 2094 c.c. Con ulteriori due note, notificate nella stessa data, veniva disconosciuto il rapporto anche per i periodi dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 1 novembre 2020 al 30 settembre 2020 avverso le quali il ricorrente, in data 18 gennaio 2024, proponeva un unico ricorso amministrativo alla Commissione Cisoa per ciascuno degli anni oggetto di disconoscimento, respinto con decreto del 19 marzo 2024. L' , ritualmente convenuta, rimaneva contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni e (ud. 2.4.25), veniva decisa all'esito del Testimone_1 Testimone_2 rituale deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Nel merito il ricorso è fondato.
Si premette che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Invero, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass.
Civ. sez. lav. n. 7845/2003).
Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
2 In sede di istruttoria il teste , imprenditore agricolo e Testimone_1 proprietario dal 2018, l'azienda San Raimondo, ha dichiarato che la stessa opera su vari terreni siti nell'agro di Campobello nel territorio di Naro. Ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto compaesano e di averlo impiegato dal 2018 al 2022, spiegando che nei primi anni lo assumeva da settembre a dicembre per circa cinquanta giornate, poi per un numero maggiore. Ha riferito che il ricorrente svolgeva attività di raccolta dei peperoni e altri lavori agricoli, operando sotto le sue direttive, e che l'orario di lavoro si articolava dalle 6.30 sino alle 13 o 13.30 a seconda delle esigenze. Ha aggiunto di aver corrisposto la retribuzione in parte in contanti e in parte tramite bonifico.
Il teste ha dichiarato di essere bracciante agricolo e di lavorare dal Testimone_2
2020 alle dipendenze del fratello presso l'azienda San Raimondo, confermando ubicazione e tipologia delle coltivazioni. Ha rammentato di conoscere il ricorrente come compaesano e collega, precisando di averlo visto lavorare per l'azienda già negli anni 2018 e 2019, nel periodo settembre-dicembre, dedicato alla raccolta dei peperoni. Ha riferito che il ricorrente prestava attività dalle 6.30 alle 13.30 circa e che il pagamento veniva effettuato talvolta in contanti e talvolta mediante bonifico.
Ha infine precisato che le direttive operative venivano impartite dal fratello o, in sua assenza, da lui stesso.
Si rammenta che la valutazione delle risultanze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (v. Cass. sent. n. 5491/16; Cass. sent. n. 15481/15).
La posizione di contiguità familiare e lavorativa richiede prudenza nella valutazione complessiva delle testimonianze;
invero il valore probatorio delle dichiarazioni deve essere apprezzato con cautela, atteso che si tratta di soggetto apicale che ha subito l'accertamento ispettivo da cui nasce il disconoscimento per cui è causa, nonché di un suo familiare. Tuttavia, dall'istruttoria orale è emerso un quadro probatorio coerente e sufficientemente preciso, avendo reso i testi escussi versioni concordanti tra loro ed intrinsecamente lineari, tali da non minare la credibilità intrinseca di quanto dichiarato.
In sostanza, la ricorrente ha dato piena prova della sussistenza del proprio lavoro in agricoltura, corredato dagli specifici elementi propri della subordinazione.
Invero il lavoro agricolo, al pari di qualsiasi altro rapporto di natura subordinata, va sempre sussunto nell'alveo dell'art. 2094 c.c., con la precisazione che i caratteri della eterorganizzazione ed eterodirezione quali indici discretivi la subordinazione devono essere declinati con riferimento alle caratteristiche precipue del lavoro agricolo e alla ciclicità della produzione e, quindi, dell'attività che costituisce il nucleo del lavoro agricolo.
Nello specifico, dalle prove testimoniali sopra riportate è emerso il requisito dell'eterorganizzazione intesa come inserimento nell'altrui organizzazione
3 lavorativa, impiego di attrezzature altrui, assenza di rischio economico;
nonché dell'eterodirezione intesa come messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro ovvero relazione sinallagmatica di scambio della prestazione dietro corrispettivo (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della
Corte di Cassazione in argomento, Cass., 12033/1992, 11178/1996, n. 11502/2000,
n 14414/2000).
Deve quindi disporsi la reiscrizione di negli elenchi agricoli per la Parte_1 annualità in esame. Le spese di lite –da distrarsi- seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata la prestazione di lavoro in agricoltura per la annualità 2019, ordina all' la reiscrizione di nell'elenco dei braccianti CP_1 Parte_2 agricoli negli anni 208, 2019 e 2020; dichiara, pertanto, il diritto della ricorrente a mantenere o percepire tutti i diritti previdenziali/assistenziali conseguenti alla reiscrizione;
liquida le spese di lite in euro 1.500,00 oltre iva e cpa come per legge e le pone in capo all' soccombente, da distrarsi. CP_1
Così deciso in Agrigento, 20/11/2025
Il Giudice
MM Di NO
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