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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 885/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. UG MA TU, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. avente ad oggetto: opposizione a precetto e pendente
TRA
( ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e ), in Controparte_1 Controparte_1 C.F._1 proprio e quale rappresentante legale pro tempore della Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRAZIANI ALESSANDRO del foro di Viterbo come da procura in atti
OPPONENTE CONTRO
) e per essa ) con gli Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3
Avv.ti ANDREA FERRANDI, ANDREA FRANGIPANE e ANTONELLO CALABRIA, del foro di Brescia come da procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2025, sostituita con lo scambio di note scritte, le parti hanno trasmesso le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: In limine: sospendere l'efficacia del precetto impugnato nonché di tutti gli atti ad esso successivi o da esso dipendenti e comunque il processo esecutivo conseguente. Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità della procura difensiva, il conseguente difetto di jus postulandi dei difensori e, in via ulteriormente consequenziale, la nullità dell'atto di precetto e degli atti dipendenti, ai sensi dell'art. 159, comma 1 c.p.c..; b) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti della concludente;
c) , comunque previo eventuale rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 T.F.U.E. al fine di richiedere che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché essa voglia determinare se l'art 4, paragrafo 3 T.U.E. e l'art. 288, paragrafo T.F.U.E. debbano interpretarsi nel senso che il Giudice nazionale sia tenuto a adottare i provvedimenti occorrenti al fine di assicurare l'osservanza di un divieto stabilito con direttiva non attuata o non correttamente attuata da parte dello Stato membro di appartenenza e comunque impedire o escludere la produzione di effetti da parte degli atti posti in essere da soggetti privati in violazione del divieto medesimo e se, in particolare, provvedimenti di questa natura debbano essere adottati in relazione al divieto di esercizio di attività di gestione di crediti per conto di società veicolo di cartolarizzazione risultante dall'art. 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta della procura speciale per atto Notaio dell'11 luglio 2023, rep. 20806, racc. 10194; d) in ogni caso, accertare e Persona_1 dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario inter partes nella clausola recante la determinazione del metodo di ammortamento, il conteggio dell'ammontare della quota interessi delle singole rate e, in ragione di ciò, la misura del tasso annuo effettivo;
per l'effetto accertare e dichiarare che nessun interesse risulta dovuto;
comunque, in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo chirografario risulta, in parte qua, non conforme al disposto dell'art. 117, comma 4 T.U.B. e per l'effetto dichiarare applicabile il tasso di sostituzione ivi contemplato, con ogni consequenziale declaratoria e statuizione;
e) per l'effetto dichiarare la nullità dell'impugnato atto di precetto nonché di tutti gli atti dipendenti. Con vittoria di spese e compensi”; parte opposta:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande proposte con l'avversa Opposizione, anche in via preliminare, cautelare e istruttoria, siccome destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, ove necessario, confermare la validità e l'efficacia del titolo esecutivo e dell'opposto Atto di Precetto. Con vittoria di spese e competenze. Con osservanza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il Sig. hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto loro notificato in data 11.4.2024 per euro 746.659,77 dalla Società in qualità di mandataria della società in relazione CP_3 Controparte_2 al credito derivante dal mancato pagamento delle rate di mutuo stipulato in data 9.2.2016 per euro 750.000 con la , istituto, quest'ultimo che, Controparte_4 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, aveva poi ceduto il credito alla società Controparte_2
Con l'indicata opposizione parte opponente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del precetto eccependo, in primo luogo, la nullità della procura e deducendo al riguardo: a) la violazione dell'art. 83 co. 3 cpc, in quanto la medesima procura, rilasciata in calce su documento informatico, era stata congiunta in violazione delle modalità informatiche previste dalla legge;
b) l' indeterminatezza dell'oggetto, atteso che nella procura in questione la mandataria si era limitata a conferire ai procuratori il potere di rappresentanza in merito “alla presente vertenza” omettendo, dunque, ogni specifico e puntuale riferimento all'oggetto della procura stessa;
c) la carenza, da parte della della iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B e, dunque, della CP_3 autorizzazione prescritta dagli artt. 2, co 6, L.130/1999 e 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 per lo svolgimento delle attività della riscossione dei crediti ceduti. In merito a tale aspetto parte opponente, deducendo, quindi, la violazione di norme imperative, lamentava, inoltre, la inesatta attuazione da parte dell'Italia della indicata Direttiva UE, istitutiva, appunto, dell'obbligo per gli Stati membri di prevedere all'interno del proprio territorio un sistema di preventiva autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di gestione del credito. In merito a tale aspetto, ha quindi chiesto: i) l'adozione da parte del giudice nazionale dei provvedimenti occorrenti al fine di porre rimedio alla incompleta attuazione della Direttiva UE;
ii) in alternativa, in particolare, nel caso in cui dovesse sussistere in capo al Giudice un dubbio circa la possibilità per il giudice di esercitare siffatto potere, l'esperimento della procedura del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 T.F.U.E., affinché la Corte di Giustizia determini: “se l'art 4, paragrafo 3 T.U.E. e l'art. 288, paragrafo T.F.U.E. debbano interpretarsi nel senso che il Giudice nazionale sia tenuto a adottare i provvedimenti occorrenti al fine di assicurare se l'osservanza di un divieto stabilito con direttiva non attuata o non correttamente attuata da parte dello Stato membro di appartenenza e comunque impedire o escludere la produzione di effetti da parte degli atti posti in essere da soggetti privati in violazione del divieto medesimo;
se, in particolare, provvedimenti di questa natura debbano essere adottati in relazione al divieto di esercizio di attività di gestione di crediti per conto di società veicolo di cartolarizzazione risultante dall'art. 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE; iii) la declaratoria di nullità della procura, in ogni caso, per illiceità della causa dell'atto negoziale, considerando al riguardo che, l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 106 TUB in assenza della necessaria preventiva autorizzazione integra la fattispecie di reato di cui all'art. 132 T.U.B. il quale punisce «chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112”. Oltre che per invalidità della procura, parte opponente ha, infine, eccepito la nullità del precetto sulla base di ulteriori due rilievi: - per carenza della prova della cessione del credito, risultando la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- la nullità della clausola relativa agli interessi per violazione dell'art. 117, co. IV TUB in relazione al piano di ammortamento cd. “alla francese” in ragione della indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. Alla luce di tali deduzioni parte istante ha dunque concluso come riportato in atti.
Costituendosi in giudizio le e per essa la hanno Controparte_5 CP_3 chiesto il rigetto dell'opposizione, dando conto, in via preliminare, della infondatezza delle doglianze sollevate da parte opponente in relazione alla nullità della procura, deducendo al riguardo che: a) la procura in esame era da ritenere conforme ai requisiti di forma e di sostanza, non potendosi, pertanto, ritenere violato l'art. 83 cpc, né dirsi che l'atto in questione fosse carente del requisito relativo alla determinatezza dell'oggetto, risultando chiaramente evidenziato il relativo procedimento;
b) che anche nel caso il precetto fosse da ritenere affetto da nullità derivata, lo stesso - quale atto stragiudiziale e non introduttivo di un giudizio - era in ogni caso suscettibile di sanatoria ex post per il tramite di una procura valida tale da ratificare l'operato del difensore, procura, questa, che era stata poi regolarmente depositata;
c) che nel caso in esame non poteva dirsi violata la disposizione di cui all'art. 2 L. 130/1999, né la Direttiva Europea n. 2167/2021, non sussistendo alcun obbligo di iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. da parte di quelle Società, come la alle quali era stata CP_3 affidata la sola attività di cd. “sub-servicing” mediante esternalizzazione e la cui gestione era affidata e guidata da una società regolarmente iscritta, la Controparte_6 società Controparte_7
Quanto alle ulteriori doglianze - la dedotta carenza di prova dell'avvenuta cessione del credito e la nullità del contratto di mutuo per illegittimità degli interessi richiesti - parte opposta ne ha eccepito l'infondatezza, considerando la legittimità della cessione del credito in ragione della comunicazione di tutti gli elementi identificativi del credito, mentre con riguardo agli interessi, la loro esatta determinazione considerando l' importo finanziato, il Tan, il Taeg, la durata del finanziamento, l'ammontare della somma mutuata, la periodicità e l' importo delle rate da corrispondere. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del processo, rigettata la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione, la causa, sulla base della documentazione già depositata e in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 16.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
1. La eccepita nullità della procura difensiva di parte opposta per violazione dell'art. 83, comma 3 c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto.
Tale censura è infondata. Come già evidenziato nel corso del presente giudizio (ordinanza del 10.10.2024) occorre considerare che il precetto si qualifica quale atto preliminare stragiudiziale e non già come atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 10497/2006). Pertanto, laddove dovesse risultare sottoscritto da un soggetto non munito di valida procura, lo stesso deve considerarsi affetto da nullità sanabile ex post con il deposito di una procura valida. Nel caso di specie parte opposta, con la propria comparsa di costituzione e risposta ha depositato la procura conferita dalla all'Avv. Frangipane ove risulta ogni CP_3 elemento idoneo ad identificare il procedimento per il quale l'atto era stato conferito,1 potendo, quindi, l'eventuale invalidità ritenersi sanata. 1 “ (….) delega alla propria rappresentanza e difesa nella vertenza avente ad oggetto il CP_3 recupero del credito nei confronti della , derivante da Parte_1 P.IVA_1 contratto di mutuo fondiario del 9 febbraio 2016 a rogito Dott , notaio in Viterbo, Persona_2 rep. 1594, racc. 1276, anche, ove occorre possa, a conferma dei poteri già conferiti con la Procura allegata all'Atto di Precetto in data 2 aprile 2024)- sottoscritta con firma digitale in data 11/03/2024, nonché nella presente Procedura di Opposizione a Precetto radicata dinanzi al Tribunale di Viterbo, introdotta con l'Atto di Citazione in data 24 aprile 2024, notificato il 5 maggio 2024 , in ogni fase e grado, anche di esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame e di reclamo, il l'avv. Andrea Frangipane(…) del Foro di Brescia, in via disgiuntiva tra loro, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare Inoltre, oltre al fatto che la procura, contrariamente a quanto ulteriormente contestato da parte opponente, contiene l'esplicito riferimento all'atto di precetto notificato dal momento che reca la “conferma dei poteri già conferiti con la Procura allegata all'Atto di Precetto in data 2 aprile 2024”, occorre in ogni caso osservare come sia stata rilasciata in termini ampi e onnicomprensivi per il giudizio in modo tale da attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali necessarie alla tutela del proprio interesse. In tal modo evitando eccessi di formalismo che, lungi dal garantire il diritto di difesa, finiscono per ingabbiarlo in regole astratte e limitative di principi costituzionalmente garantiti (Cass. 2077/2024; Cass. S.U. 8950/2022; Cass. S.U. 22438/2018).
2. Sulla nullità del precetto per illiceità della causa della procura speciale La eccezione di nullità del precetto per illiceità della causa della procura speciale è anch'essa infondata. Secondo le prospettazioni di parte opponente, la procura notarile in atti avente, tra l'altro, ad oggetto il recupero del credito di cui si discute doveva essere considerata nulla per illiceità della casa con riguardo, in particolare, alla violazione di norme imperative. Ciò in quanto lo svolgimento di attività di riscossione crediti effettuata da parte di un soggetto non iscritto all'albo avrebbe integrato il reato di cui all'art. 132 T.U.B., disposizione che puniva “chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329”. Tali rilievi non sono condivisibili. In merito a tale aspetto è stato autorevolmente chiarito che l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non determina un difetto di rappresentanza del soggetto incaricato (cd.“special servicer o sub servicer), rilevando la mancanza di iscrizione all'albo solo sul diverso piano penalistico e del rapporto con l'Autorità di vigilanza. A tal riguardo si è, infatti, stabilito che non v'è, alcuna valida ragione “per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti -processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata", non avendo le norme che prescrivono l'obbligo di iscrizione all'Albo alcuna valenza civilistica, quanto piuttosto pubblicistica” essendo le stesse affidate al sistema dei controlli e dei poteri dell' autorità di vigilanza, presidiati anche da norme penali (Cass. SSUU n.7243/2024).
agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali”. Ritenendo, pertanto, di aderire a tale autorevole orientamento, tale eccezione deve essere rigettata.
3. Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale Rigettate le istanze basate sul rilievo di nullità per la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, deve essere esaminata la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. formulata da parte opponente. Con l'indicata richiesta l'opponente, in via preliminare, ha rilevato la non corretta trasposizione della Direttiva Europea n. 2167/2021 che prescrive (art.
4. par. 1) l'obbligo per ogni Stato membro di prevedere per i gestori del sistema creditizio, apposite autorizzazione in capo ai medesimi. A tal riguardo ha dedotto che l'Italia mediante l'art. 2 della Legge n. 130/1999 si era limitata a prescrivere che l'attività di riscossione dei crediti ceduti potesse essere svolta da soggetti che rivestivano la qualità di banche oppure di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., senza però, prevedere uno specifico divieto di svolgimento di tali attività da parte di soggetti terzi, né rimedi applicabili sul piano civilistico nel caso in cui l'attività di gestione venisse svolta da soggetti terzi non iscritti all'albo e che non rivestivano le qualità prescritte (banca o intermediario iscritto nell'albo di settore). In tal modo, mancando di prevedere un efficiente ed adeguato sistema di autorizzazione e controllo delle attività di gestione del credito non veniva dava compiuta attuazione alla Direttiva Europea n. 2167/2021. Sulla base di tali premesse ha, dunque, chiesto a questo giudice di domandare alla Corte di Giustizia se “l'art 4, paragrafo 3 T.U.E. e l'art. 288, paragrafo T.F.U.E. debbano interpretarsi nel senso che il Giudice nazionale sia tenuto a adottare i provvedimenti occorrenti al fine di assicurare l'osservanza di un divieto stabilito con direttiva non attuata o non correttamente attuata da parte dello Stato membro di appartenenza e comunque impedire o escludere la produzione di effetti da parte degli atti posti in essere da soggetti privati in violazione del divieto medesimo e se, in particolare, provvedimenti di questa natura debbano essere adottati in relazione al divieto di esercizio di attività di gestione di crediti per conto di società veicolo di cartolarizzazione risultante dall'art. 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta della procura speciale per atto Notaio dell'11 luglio 2023, rep. 20806, racc. 10194”. Persona_1
L'istante ha, quindi, chiesto di verificare se il Giudice nazionale, a fronte di una direttiva UE inattuata o non correttamente attuata, possa adottare specifici provvedimenti al fine di garantire l'osservanza dei precetti contenuti nella Direttiva medesima e, se in particolare, tale strumento possa, nel caso di specie, individuarsi nella nullità degli atti dei privati adottati in violazione di tale direttiva. L' indicata richiesta non può essere accolta. Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente si ritiene che l'ordinamento italiano, abbia dato adeguata attuazione alla Direttiva europea n. 2167/2021. Ed invero, l'obiettivo istituito dalla citata Direttiva, avente ad oggetto l'obbligo di ciascuno stato di prevedere all'interno del proprio territorio un preventivo sistema di autorizzazione per lo svolgimento delle cd. attività di gestione del credito, trova, anzitutto, la sua corrispondente disciplina attuativa nazionale nell'art. 2, co.6, L. 130/1999, il quale prescrive che le attività riscossione dei crediti ceduti e i «servizi di cassa e di pagamento “..possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” Anche sotto il profilo patologico, laddove dovesse configurarsi una violazione dell'obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., come già in precedenza sottolineato, il nostro ordinamento ha predisposto un sistema sanzionatorio e di controllo adeguato, affidando alla Banca d'Italia un particolare ruolo di controllo. In tale contesto si è, infatti, sottolineato che il settore bancario e più in generale quello legato alle attività finanziarie trova tutela “nel sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata" (Cass. 7243/2024, già citata). Infine, premesso che le attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti possono essere affidate mediante contratti di esternalizzazione anche soggetti terzi non iscritti all'albo (cd. attività di sub-servicing), occorre osservare che anche in relazione a tali casi è scongiurato il pericolo di un inefficace controllo: le attività delegate ed oggetto di esternalizzazione, infatti, pur potendo essere svolte da un soggetto terzo, devono comunque essere svolte nel rispetto del regime delle riserve di attività previsto e alla presenza di un servicer che verifichi la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Ciò al fine di garantire quel controllo minimo ed indefettibile per quelle situazioni in cui tale controllo rischi di venire meno per effetto dell'assenza del preventivo controllo da parte dell'amministrazione. Dirimente della relativa questione, è stata la risposta fornita dalla Banca di Italia al quesito posto circa il fatto se l'attività cd di cd. sub-servicing sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch'essa oggetto di riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un master servicer. In relazione all'indicato quesito l'Autorità di vigilanza, con nota del 3.4.205 n. 288, ha chiarito, infatti, che “Il servicer in operazioni di cartolarizzazione è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione (SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (…) la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi (…) possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo su corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999..”. Ora alla luce dell'indicato quadro normativo può, dunque, concludersi nel senso della conformità della nostra disciplina all'ordinamento sovranazionale.
4. Sulla prova della cessione del credito. Infondato è, anche, il motivo di opposizione afferente alla mancata prova della cessione del credito. Come è noto, l'articolo 58 del TUB prevede che la notizia della cessione in blocco venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione ha l'effetto di sostituire la notifica individuale al singolo debitore ceduto, rendendo l'operazione opponibile all'intera massa dei debitori. Quanto alla cessione dei crediti in blocco, effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la giurisprudenza di legittimità, per evitare farraginose operazioni del trasferimento del credito, ha ritenuto potersi considerare la cessionaria dispensata dall'onere di notificare l'avvenuta cessione al ceduto allorquando sia stata data notizia in Gazzetta Ufficiale ed il relativo avviso rechi tutti gli elementi occorrenti ai fini dell'individuazione del credito oggetto di cessione. (Cass. 21821/2023; Cass. 5617/2020). Di conseguenza, ai fini della prova dell'avvenuta notifica, può considerarsi sufficiente la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, purché tale avviso sia munito degli elementi che consentano di risalire al credito interessato, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascun credito oggetto della cessione in blocco. Quanto, invece, alla prova della legittimazione delle società cessionarie si è sostenuto che tale prova “non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022). Ciò posto, in merito alla prova della cessione costituiscono elementi indiziari comprovanti l'avvenuta cessione le seguenti circostanze:
1. La indicazione del numero di NDG (Nostra Dotazione Generale). In tale contesto appare di rilievo, ad esempio il collegamento, ad una pagina web a ciò deputato;
2. la denominazione della sofferenza;
3. l'identificazione del rapporto oggetto di cessione;
4. gli estremi dell'operazione di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In assenza di tali indicazioni è, poi, certamente risolutiva la eventuale dichiarazione di cessione proveniente dalla società che aveva ceduto il credito. Ebbene, per come già rappresentato nel corso del presente giudizio (ordinanza
10.10.2024) la operata cessione risulta pubblicata nella Gazzetta, Parte II, n. 81 del
11/07/2023 . Da tale avviso risulta, inoltre, la cessione, da parte della
[...] dei crediti “derivanti da finanziamenti erogati in Controparte_8 diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società e classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il 10 luglio 2003 e il 27 aprile 2023 (i "Crediti")” oltre che i dati identificativi del credito che venivano messi tramite il sito internet
“https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/”, un link che rimandava al sito internet gardant.eu, liberamente consultabile, dal quale era possibile procedere al download dell'elenco dei crediti ceduti a elemento, questo, di assoluto rilievo Controparte_2
(cfr. Cass. n. 3538/2025). Tra tali crediti figurava quello indicato dall'NDG 3809969
– ID Loan 11_20390, che riguardava proprio il credito oggi in esame. Oltre a tale riferimento, nell'avviso pubblicato in Gazzetta v'erano altri elementi che erano certamente di ausilio alla identificazione della operata cessione: la indicazione dei crediti, come quello in esame, ceduti proprio dalla Controparte_8
e derivanti da “finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società”, in particolare dei crediti "in sofferenza" relativi al periodo 10.07.2003 - 27.04.2023, oltre alla indicazione, come visto, del sito internet dal quale reperire l'elenco crediti ceduti, comprensivo del numero di NDG riferibile al rapporto per il quale è causa. Alla luce dei principi indicati e dei dati emersi può ritenersi quindi fornita adeguata prova circa la cessione del credito in esame.
5. La dedotta nullità della clausola relativa ai tassi praticati in ragione della indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto per violazione dell'art. 117, co. IV TUB in relazione al piano di ammortamento “alla francese”.
Anche tale rilievo appare infondato. Parte opponente ha fatto rilevare che la mera identificazione per tipo di ammortamento applicato (quello cd alla francese”), non accompagnata dal sistema di calcolo delle rate, rendeva nulla la clausola relativa al tasso debitore per indeterminatezza e comunque indeterminabilità dell'oggetto. Inoltre, ha aggiunto “quand'anche la clausola risultasse valida, pur sempre risulterebbe inottemperato il disposto dell'innanzi riportato art. 117, comma 4 TU.B. e dell'art. 6 della Delibera del C.l.C.R. del 9 febbraio 2000”. Giova, preliminarmente rilevare che anche in merito a tale aspetto si è ritenuto che (Cass. SSUU n. 15130/2024), proprio con riguardo alle questioni sollevate e relative all'ammortamento cd. alla francese, le modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi possa “..avere rilievo sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. Giova, inoltre, rilevare che al contratto in esame era allegato il piano di ammortamento e i documenti di sintesi, atti sottoscritti dalle parti, emergendo, in maniera chiara, la indicazione dei seguenti dati: a) l'importo finanziato;
b) il TAN, il TAEG, i tassi applicati;
c) l'ammontare della somma mutuata;
d) il numero, la periodicità delle rate ed il relativo importo;
e) la durata del finanziamento. Alla luce di tali elementi risulta infondato il rilievo anche con riferimento alla richiesta di applicazione del tasso di sostituzione di cui all'art. 117 T.U.B In conclusione, rilevando l'infondatezza dei singoli motivi di opposizione, la domanda deve essere rigettata. La soccombenza comporta la condanna alle spese (calcolo delle spese valore da 520mila a 1.000.000 valori prossimi ai medi, fase studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione in attiavverso l'atto di precetto notificato in data 11.4.2024 alla società e al Sig. dalla Pt_1 Parte_1 Controparte_1 CP_9
in qualità di mandataria della società
[...] Controparte_2
2. Condanna gli opponenti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 15.000 oltre IVA, CPA, e 15% spese generali. Così deciso in Viterbo, 23.12.2025
Il Giudice
UG MA TU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. UG MA TU, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. avente ad oggetto: opposizione a precetto e pendente
TRA
( ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e ), in Controparte_1 Controparte_1 C.F._1 proprio e quale rappresentante legale pro tempore della Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRAZIANI ALESSANDRO del foro di Viterbo come da procura in atti
OPPONENTE CONTRO
) e per essa ) con gli Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3
Avv.ti ANDREA FERRANDI, ANDREA FRANGIPANE e ANTONELLO CALABRIA, del foro di Brescia come da procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2025, sostituita con lo scambio di note scritte, le parti hanno trasmesso le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: In limine: sospendere l'efficacia del precetto impugnato nonché di tutti gli atti ad esso successivi o da esso dipendenti e comunque il processo esecutivo conseguente. Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità della procura difensiva, il conseguente difetto di jus postulandi dei difensori e, in via ulteriormente consequenziale, la nullità dell'atto di precetto e degli atti dipendenti, ai sensi dell'art. 159, comma 1 c.p.c..; b) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti della concludente;
c) , comunque previo eventuale rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 T.F.U.E. al fine di richiedere che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché essa voglia determinare se l'art 4, paragrafo 3 T.U.E. e l'art. 288, paragrafo T.F.U.E. debbano interpretarsi nel senso che il Giudice nazionale sia tenuto a adottare i provvedimenti occorrenti al fine di assicurare l'osservanza di un divieto stabilito con direttiva non attuata o non correttamente attuata da parte dello Stato membro di appartenenza e comunque impedire o escludere la produzione di effetti da parte degli atti posti in essere da soggetti privati in violazione del divieto medesimo e se, in particolare, provvedimenti di questa natura debbano essere adottati in relazione al divieto di esercizio di attività di gestione di crediti per conto di società veicolo di cartolarizzazione risultante dall'art. 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta della procura speciale per atto Notaio dell'11 luglio 2023, rep. 20806, racc. 10194; d) in ogni caso, accertare e Persona_1 dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario inter partes nella clausola recante la determinazione del metodo di ammortamento, il conteggio dell'ammontare della quota interessi delle singole rate e, in ragione di ciò, la misura del tasso annuo effettivo;
per l'effetto accertare e dichiarare che nessun interesse risulta dovuto;
comunque, in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo chirografario risulta, in parte qua, non conforme al disposto dell'art. 117, comma 4 T.U.B. e per l'effetto dichiarare applicabile il tasso di sostituzione ivi contemplato, con ogni consequenziale declaratoria e statuizione;
e) per l'effetto dichiarare la nullità dell'impugnato atto di precetto nonché di tutti gli atti dipendenti. Con vittoria di spese e compensi”; parte opposta:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande proposte con l'avversa Opposizione, anche in via preliminare, cautelare e istruttoria, siccome destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, ove necessario, confermare la validità e l'efficacia del titolo esecutivo e dell'opposto Atto di Precetto. Con vittoria di spese e competenze. Con osservanza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il Sig. hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto loro notificato in data 11.4.2024 per euro 746.659,77 dalla Società in qualità di mandataria della società in relazione CP_3 Controparte_2 al credito derivante dal mancato pagamento delle rate di mutuo stipulato in data 9.2.2016 per euro 750.000 con la , istituto, quest'ultimo che, Controparte_4 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, aveva poi ceduto il credito alla società Controparte_2
Con l'indicata opposizione parte opponente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del precetto eccependo, in primo luogo, la nullità della procura e deducendo al riguardo: a) la violazione dell'art. 83 co. 3 cpc, in quanto la medesima procura, rilasciata in calce su documento informatico, era stata congiunta in violazione delle modalità informatiche previste dalla legge;
b) l' indeterminatezza dell'oggetto, atteso che nella procura in questione la mandataria si era limitata a conferire ai procuratori il potere di rappresentanza in merito “alla presente vertenza” omettendo, dunque, ogni specifico e puntuale riferimento all'oggetto della procura stessa;
c) la carenza, da parte della della iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B e, dunque, della CP_3 autorizzazione prescritta dagli artt. 2, co 6, L.130/1999 e 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 per lo svolgimento delle attività della riscossione dei crediti ceduti. In merito a tale aspetto parte opponente, deducendo, quindi, la violazione di norme imperative, lamentava, inoltre, la inesatta attuazione da parte dell'Italia della indicata Direttiva UE, istitutiva, appunto, dell'obbligo per gli Stati membri di prevedere all'interno del proprio territorio un sistema di preventiva autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di gestione del credito. In merito a tale aspetto, ha quindi chiesto: i) l'adozione da parte del giudice nazionale dei provvedimenti occorrenti al fine di porre rimedio alla incompleta attuazione della Direttiva UE;
ii) in alternativa, in particolare, nel caso in cui dovesse sussistere in capo al Giudice un dubbio circa la possibilità per il giudice di esercitare siffatto potere, l'esperimento della procedura del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 T.F.U.E., affinché la Corte di Giustizia determini: “se l'art 4, paragrafo 3 T.U.E. e l'art. 288, paragrafo T.F.U.E. debbano interpretarsi nel senso che il Giudice nazionale sia tenuto a adottare i provvedimenti occorrenti al fine di assicurare se l'osservanza di un divieto stabilito con direttiva non attuata o non correttamente attuata da parte dello Stato membro di appartenenza e comunque impedire o escludere la produzione di effetti da parte degli atti posti in essere da soggetti privati in violazione del divieto medesimo;
se, in particolare, provvedimenti di questa natura debbano essere adottati in relazione al divieto di esercizio di attività di gestione di crediti per conto di società veicolo di cartolarizzazione risultante dall'art. 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE; iii) la declaratoria di nullità della procura, in ogni caso, per illiceità della causa dell'atto negoziale, considerando al riguardo che, l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 106 TUB in assenza della necessaria preventiva autorizzazione integra la fattispecie di reato di cui all'art. 132 T.U.B. il quale punisce «chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112”. Oltre che per invalidità della procura, parte opponente ha, infine, eccepito la nullità del precetto sulla base di ulteriori due rilievi: - per carenza della prova della cessione del credito, risultando la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- la nullità della clausola relativa agli interessi per violazione dell'art. 117, co. IV TUB in relazione al piano di ammortamento cd. “alla francese” in ragione della indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. Alla luce di tali deduzioni parte istante ha dunque concluso come riportato in atti.
Costituendosi in giudizio le e per essa la hanno Controparte_5 CP_3 chiesto il rigetto dell'opposizione, dando conto, in via preliminare, della infondatezza delle doglianze sollevate da parte opponente in relazione alla nullità della procura, deducendo al riguardo che: a) la procura in esame era da ritenere conforme ai requisiti di forma e di sostanza, non potendosi, pertanto, ritenere violato l'art. 83 cpc, né dirsi che l'atto in questione fosse carente del requisito relativo alla determinatezza dell'oggetto, risultando chiaramente evidenziato il relativo procedimento;
b) che anche nel caso il precetto fosse da ritenere affetto da nullità derivata, lo stesso - quale atto stragiudiziale e non introduttivo di un giudizio - era in ogni caso suscettibile di sanatoria ex post per il tramite di una procura valida tale da ratificare l'operato del difensore, procura, questa, che era stata poi regolarmente depositata;
c) che nel caso in esame non poteva dirsi violata la disposizione di cui all'art. 2 L. 130/1999, né la Direttiva Europea n. 2167/2021, non sussistendo alcun obbligo di iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. da parte di quelle Società, come la alle quali era stata CP_3 affidata la sola attività di cd. “sub-servicing” mediante esternalizzazione e la cui gestione era affidata e guidata da una società regolarmente iscritta, la Controparte_6 società Controparte_7
Quanto alle ulteriori doglianze - la dedotta carenza di prova dell'avvenuta cessione del credito e la nullità del contratto di mutuo per illegittimità degli interessi richiesti - parte opposta ne ha eccepito l'infondatezza, considerando la legittimità della cessione del credito in ragione della comunicazione di tutti gli elementi identificativi del credito, mentre con riguardo agli interessi, la loro esatta determinazione considerando l' importo finanziato, il Tan, il Taeg, la durata del finanziamento, l'ammontare della somma mutuata, la periodicità e l' importo delle rate da corrispondere. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del processo, rigettata la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione, la causa, sulla base della documentazione già depositata e in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 16.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
1. La eccepita nullità della procura difensiva di parte opposta per violazione dell'art. 83, comma 3 c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto.
Tale censura è infondata. Come già evidenziato nel corso del presente giudizio (ordinanza del 10.10.2024) occorre considerare che il precetto si qualifica quale atto preliminare stragiudiziale e non già come atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 10497/2006). Pertanto, laddove dovesse risultare sottoscritto da un soggetto non munito di valida procura, lo stesso deve considerarsi affetto da nullità sanabile ex post con il deposito di una procura valida. Nel caso di specie parte opposta, con la propria comparsa di costituzione e risposta ha depositato la procura conferita dalla all'Avv. Frangipane ove risulta ogni CP_3 elemento idoneo ad identificare il procedimento per il quale l'atto era stato conferito,1 potendo, quindi, l'eventuale invalidità ritenersi sanata. 1 “ (….) delega alla propria rappresentanza e difesa nella vertenza avente ad oggetto il CP_3 recupero del credito nei confronti della , derivante da Parte_1 P.IVA_1 contratto di mutuo fondiario del 9 febbraio 2016 a rogito Dott , notaio in Viterbo, Persona_2 rep. 1594, racc. 1276, anche, ove occorre possa, a conferma dei poteri già conferiti con la Procura allegata all'Atto di Precetto in data 2 aprile 2024)- sottoscritta con firma digitale in data 11/03/2024, nonché nella presente Procedura di Opposizione a Precetto radicata dinanzi al Tribunale di Viterbo, introdotta con l'Atto di Citazione in data 24 aprile 2024, notificato il 5 maggio 2024 , in ogni fase e grado, anche di esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame e di reclamo, il l'avv. Andrea Frangipane(…) del Foro di Brescia, in via disgiuntiva tra loro, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare Inoltre, oltre al fatto che la procura, contrariamente a quanto ulteriormente contestato da parte opponente, contiene l'esplicito riferimento all'atto di precetto notificato dal momento che reca la “conferma dei poteri già conferiti con la Procura allegata all'Atto di Precetto in data 2 aprile 2024”, occorre in ogni caso osservare come sia stata rilasciata in termini ampi e onnicomprensivi per il giudizio in modo tale da attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali necessarie alla tutela del proprio interesse. In tal modo evitando eccessi di formalismo che, lungi dal garantire il diritto di difesa, finiscono per ingabbiarlo in regole astratte e limitative di principi costituzionalmente garantiti (Cass. 2077/2024; Cass. S.U. 8950/2022; Cass. S.U. 22438/2018).
2. Sulla nullità del precetto per illiceità della causa della procura speciale La eccezione di nullità del precetto per illiceità della causa della procura speciale è anch'essa infondata. Secondo le prospettazioni di parte opponente, la procura notarile in atti avente, tra l'altro, ad oggetto il recupero del credito di cui si discute doveva essere considerata nulla per illiceità della casa con riguardo, in particolare, alla violazione di norme imperative. Ciò in quanto lo svolgimento di attività di riscossione crediti effettuata da parte di un soggetto non iscritto all'albo avrebbe integrato il reato di cui all'art. 132 T.U.B., disposizione che puniva “chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329”. Tali rilievi non sono condivisibili. In merito a tale aspetto è stato autorevolmente chiarito che l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non determina un difetto di rappresentanza del soggetto incaricato (cd.“special servicer o sub servicer), rilevando la mancanza di iscrizione all'albo solo sul diverso piano penalistico e del rapporto con l'Autorità di vigilanza. A tal riguardo si è, infatti, stabilito che non v'è, alcuna valida ragione “per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti -processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata", non avendo le norme che prescrivono l'obbligo di iscrizione all'Albo alcuna valenza civilistica, quanto piuttosto pubblicistica” essendo le stesse affidate al sistema dei controlli e dei poteri dell' autorità di vigilanza, presidiati anche da norme penali (Cass. SSUU n.7243/2024).
agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali”. Ritenendo, pertanto, di aderire a tale autorevole orientamento, tale eccezione deve essere rigettata.
3. Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale Rigettate le istanze basate sul rilievo di nullità per la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, deve essere esaminata la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. formulata da parte opponente. Con l'indicata richiesta l'opponente, in via preliminare, ha rilevato la non corretta trasposizione della Direttiva Europea n. 2167/2021 che prescrive (art.
4. par. 1) l'obbligo per ogni Stato membro di prevedere per i gestori del sistema creditizio, apposite autorizzazione in capo ai medesimi. A tal riguardo ha dedotto che l'Italia mediante l'art. 2 della Legge n. 130/1999 si era limitata a prescrivere che l'attività di riscossione dei crediti ceduti potesse essere svolta da soggetti che rivestivano la qualità di banche oppure di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., senza però, prevedere uno specifico divieto di svolgimento di tali attività da parte di soggetti terzi, né rimedi applicabili sul piano civilistico nel caso in cui l'attività di gestione venisse svolta da soggetti terzi non iscritti all'albo e che non rivestivano le qualità prescritte (banca o intermediario iscritto nell'albo di settore). In tal modo, mancando di prevedere un efficiente ed adeguato sistema di autorizzazione e controllo delle attività di gestione del credito non veniva dava compiuta attuazione alla Direttiva Europea n. 2167/2021. Sulla base di tali premesse ha, dunque, chiesto a questo giudice di domandare alla Corte di Giustizia se “l'art 4, paragrafo 3 T.U.E. e l'art. 288, paragrafo T.F.U.E. debbano interpretarsi nel senso che il Giudice nazionale sia tenuto a adottare i provvedimenti occorrenti al fine di assicurare l'osservanza di un divieto stabilito con direttiva non attuata o non correttamente attuata da parte dello Stato membro di appartenenza e comunque impedire o escludere la produzione di effetti da parte degli atti posti in essere da soggetti privati in violazione del divieto medesimo e se, in particolare, provvedimenti di questa natura debbano essere adottati in relazione al divieto di esercizio di attività di gestione di crediti per conto di società veicolo di cartolarizzazione risultante dall'art. 4, par. 1, Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta della procura speciale per atto Notaio dell'11 luglio 2023, rep. 20806, racc. 10194”. Persona_1
L'istante ha, quindi, chiesto di verificare se il Giudice nazionale, a fronte di una direttiva UE inattuata o non correttamente attuata, possa adottare specifici provvedimenti al fine di garantire l'osservanza dei precetti contenuti nella Direttiva medesima e, se in particolare, tale strumento possa, nel caso di specie, individuarsi nella nullità degli atti dei privati adottati in violazione di tale direttiva. L' indicata richiesta non può essere accolta. Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente si ritiene che l'ordinamento italiano, abbia dato adeguata attuazione alla Direttiva europea n. 2167/2021. Ed invero, l'obiettivo istituito dalla citata Direttiva, avente ad oggetto l'obbligo di ciascuno stato di prevedere all'interno del proprio territorio un preventivo sistema di autorizzazione per lo svolgimento delle cd. attività di gestione del credito, trova, anzitutto, la sua corrispondente disciplina attuativa nazionale nell'art. 2, co.6, L. 130/1999, il quale prescrive che le attività riscossione dei crediti ceduti e i «servizi di cassa e di pagamento “..possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” Anche sotto il profilo patologico, laddove dovesse configurarsi una violazione dell'obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., come già in precedenza sottolineato, il nostro ordinamento ha predisposto un sistema sanzionatorio e di controllo adeguato, affidando alla Banca d'Italia un particolare ruolo di controllo. In tale contesto si è, infatti, sottolineato che il settore bancario e più in generale quello legato alle attività finanziarie trova tutela “nel sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata" (Cass. 7243/2024, già citata). Infine, premesso che le attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti possono essere affidate mediante contratti di esternalizzazione anche soggetti terzi non iscritti all'albo (cd. attività di sub-servicing), occorre osservare che anche in relazione a tali casi è scongiurato il pericolo di un inefficace controllo: le attività delegate ed oggetto di esternalizzazione, infatti, pur potendo essere svolte da un soggetto terzo, devono comunque essere svolte nel rispetto del regime delle riserve di attività previsto e alla presenza di un servicer che verifichi la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Ciò al fine di garantire quel controllo minimo ed indefettibile per quelle situazioni in cui tale controllo rischi di venire meno per effetto dell'assenza del preventivo controllo da parte dell'amministrazione. Dirimente della relativa questione, è stata la risposta fornita dalla Banca di Italia al quesito posto circa il fatto se l'attività cd di cd. sub-servicing sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch'essa oggetto di riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un master servicer. In relazione all'indicato quesito l'Autorità di vigilanza, con nota del 3.4.205 n. 288, ha chiarito, infatti, che “Il servicer in operazioni di cartolarizzazione è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione (SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (…) la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi (…) possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo su corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999..”. Ora alla luce dell'indicato quadro normativo può, dunque, concludersi nel senso della conformità della nostra disciplina all'ordinamento sovranazionale.
4. Sulla prova della cessione del credito. Infondato è, anche, il motivo di opposizione afferente alla mancata prova della cessione del credito. Come è noto, l'articolo 58 del TUB prevede che la notizia della cessione in blocco venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione ha l'effetto di sostituire la notifica individuale al singolo debitore ceduto, rendendo l'operazione opponibile all'intera massa dei debitori. Quanto alla cessione dei crediti in blocco, effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la giurisprudenza di legittimità, per evitare farraginose operazioni del trasferimento del credito, ha ritenuto potersi considerare la cessionaria dispensata dall'onere di notificare l'avvenuta cessione al ceduto allorquando sia stata data notizia in Gazzetta Ufficiale ed il relativo avviso rechi tutti gli elementi occorrenti ai fini dell'individuazione del credito oggetto di cessione. (Cass. 21821/2023; Cass. 5617/2020). Di conseguenza, ai fini della prova dell'avvenuta notifica, può considerarsi sufficiente la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, purché tale avviso sia munito degli elementi che consentano di risalire al credito interessato, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascun credito oggetto della cessione in blocco. Quanto, invece, alla prova della legittimazione delle società cessionarie si è sostenuto che tale prova “non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022). Ciò posto, in merito alla prova della cessione costituiscono elementi indiziari comprovanti l'avvenuta cessione le seguenti circostanze:
1. La indicazione del numero di NDG (Nostra Dotazione Generale). In tale contesto appare di rilievo, ad esempio il collegamento, ad una pagina web a ciò deputato;
2. la denominazione della sofferenza;
3. l'identificazione del rapporto oggetto di cessione;
4. gli estremi dell'operazione di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In assenza di tali indicazioni è, poi, certamente risolutiva la eventuale dichiarazione di cessione proveniente dalla società che aveva ceduto il credito. Ebbene, per come già rappresentato nel corso del presente giudizio (ordinanza
10.10.2024) la operata cessione risulta pubblicata nella Gazzetta, Parte II, n. 81 del
11/07/2023 . Da tale avviso risulta, inoltre, la cessione, da parte della
[...] dei crediti “derivanti da finanziamenti erogati in Controparte_8 diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società e classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il 10 luglio 2003 e il 27 aprile 2023 (i "Crediti")” oltre che i dati identificativi del credito che venivano messi tramite il sito internet
“https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/”, un link che rimandava al sito internet gardant.eu, liberamente consultabile, dal quale era possibile procedere al download dell'elenco dei crediti ceduti a elemento, questo, di assoluto rilievo Controparte_2
(cfr. Cass. n. 3538/2025). Tra tali crediti figurava quello indicato dall'NDG 3809969
– ID Loan 11_20390, che riguardava proprio il credito oggi in esame. Oltre a tale riferimento, nell'avviso pubblicato in Gazzetta v'erano altri elementi che erano certamente di ausilio alla identificazione della operata cessione: la indicazione dei crediti, come quello in esame, ceduti proprio dalla Controparte_8
e derivanti da “finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società”, in particolare dei crediti "in sofferenza" relativi al periodo 10.07.2003 - 27.04.2023, oltre alla indicazione, come visto, del sito internet dal quale reperire l'elenco crediti ceduti, comprensivo del numero di NDG riferibile al rapporto per il quale è causa. Alla luce dei principi indicati e dei dati emersi può ritenersi quindi fornita adeguata prova circa la cessione del credito in esame.
5. La dedotta nullità della clausola relativa ai tassi praticati in ragione della indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto per violazione dell'art. 117, co. IV TUB in relazione al piano di ammortamento “alla francese”.
Anche tale rilievo appare infondato. Parte opponente ha fatto rilevare che la mera identificazione per tipo di ammortamento applicato (quello cd alla francese”), non accompagnata dal sistema di calcolo delle rate, rendeva nulla la clausola relativa al tasso debitore per indeterminatezza e comunque indeterminabilità dell'oggetto. Inoltre, ha aggiunto “quand'anche la clausola risultasse valida, pur sempre risulterebbe inottemperato il disposto dell'innanzi riportato art. 117, comma 4 TU.B. e dell'art. 6 della Delibera del C.l.C.R. del 9 febbraio 2000”. Giova, preliminarmente rilevare che anche in merito a tale aspetto si è ritenuto che (Cass. SSUU n. 15130/2024), proprio con riguardo alle questioni sollevate e relative all'ammortamento cd. alla francese, le modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi possa “..avere rilievo sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. Giova, inoltre, rilevare che al contratto in esame era allegato il piano di ammortamento e i documenti di sintesi, atti sottoscritti dalle parti, emergendo, in maniera chiara, la indicazione dei seguenti dati: a) l'importo finanziato;
b) il TAN, il TAEG, i tassi applicati;
c) l'ammontare della somma mutuata;
d) il numero, la periodicità delle rate ed il relativo importo;
e) la durata del finanziamento. Alla luce di tali elementi risulta infondato il rilievo anche con riferimento alla richiesta di applicazione del tasso di sostituzione di cui all'art. 117 T.U.B In conclusione, rilevando l'infondatezza dei singoli motivi di opposizione, la domanda deve essere rigettata. La soccombenza comporta la condanna alle spese (calcolo delle spese valore da 520mila a 1.000.000 valori prossimi ai medi, fase studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione in attiavverso l'atto di precetto notificato in data 11.4.2024 alla società e al Sig. dalla Pt_1 Parte_1 Controparte_1 CP_9
in qualità di mandataria della società
[...] Controparte_2
2. Condanna gli opponenti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 15.000 oltre IVA, CPA, e 15% spese generali. Così deciso in Viterbo, 23.12.2025
Il Giudice
UG MA TU