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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RG 175/2023, promossa in sede di appello da:
, in persona del legale rappresentante e per esso della procuratrice avv. Parte_1
(procura dell'11.11.2023 notaio , rappresentata e difesa in forza Parte_2 Persona_1
di procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Elena Canale ed Andrea Lanciani, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 43,
- parte appellante - contro
, quale titolare della ditta “ ”, cod. fisc. Controparte_1 Parte_3
, residente in [...], rappresentato e difes in forza di procura del 29.5.2023 C.F._1
dall'avv. Giovanni Filippini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Via Genovesi n.
2, - parte appellata -
e
, residente in [...]cod. fisc. , Controparte_2 C.F._2
- parte appellata contumace -
e
, residente in [...], cod. fisc. , Controparte_3 C.F._3
- parte appellata contumace –
1 Udienza collegiale di pc: 17.12.2024
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune e necessarie declaratorie del caso, in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto, a parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino, sezione prima civile, n. 3989/2022 pubblicata il 17 ottobre 2022, A) respingere tutte le domande proposte dal sig. ; B) dichiarare tenuto e condannare, Controparte_1
il sig. (c.f. ), anche nella sua qualità di titolare e legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della ditta individuale di , al Parte_3 Controparte_1
pagamento, in solido con i fideiussori e , a favore della Controparte_2 Controparte_3
dei seguenti importi: (a) di Euro 114.206,76 oltre gli interessi di mora a Parte_1
partire dal 31 gennaio 2013 pari al tasso annuo corrispettivo previsto dal contratto (Euribor tre mesi
– base 365 – rilevato per data valuta il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese solare e pubblicato su “IL SOLE 24 ORE” il giorno successivo, arrotondato allo 0,10 superiore più uno spread di 6 punti percentuali con un minimo pari al 8%) incrementato di due punti percentuali in forza del mutuo chirografario del 18 maggio 2012; (b) di Euro 55.947,59 oltre interessi di mora a partire dal 31 gennaio 2013 pari al tasso annuo del 10,00% in relazione allo scoperto del conto corrente ordinario n. 82582 e così, in totale, per Euro 177.006,47 complessivi di capitale ed interessi alla data del 15 febbraio 2019 oltre interessi successivi moratori sui rispettivi capitali;
C) dichiararsi tenute e condannarsi, la sig.ra ( ) e la sig.ra Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), in qualità di fideiussori del sig. , al pagamento, in via
[...] C.F._3 Parte_4
tra loro solidale e in solido con il sig. , a favore della della Parte_4 Parte_1
somma di Euro 134.279,00 per le causali di cui alla precedente domanda B) oltre interessi di mora al tasso minore tra quelli indicati alla precedente lettera B). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare l'improcedibilità/inam= missibilità della presente impugnazione, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via preliminare, respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per la palese genericità ed infondatezza delle argomentazioni addotte e, in ogni caso, per l'assenza dei gravi e fondati motivi richiesti ex art. 283 c.p.c.; rigettare con ogni statuizione l'appello per cui si discute e, per l'effetto, confermare la sentenza n. n. 3989/2022 del Tribunale di Torino;
nonché
2 rigettare ogni conclusione di parte avversaria anche in punto rideterminazione degli importi. Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15.11.2018, quale titolare della ditta individuale “ Controparte_1 [...]
”, corrente in Torino, aveva convenuto in giudizio la Parte_3 [...]
e, premettendo di aver intrattenuto con l'istituto di credito due rapporti di conto Parte_1
corrente il primo acceso il 9.5.2001 ed il secondo acceso il 28.11.2006, aveva lamentato che la banca, nel corso dei rapporti, aveva applicato tassi superiori alla soglia usura, aveva addebitato CMS ed altre commissioni in assenza della necessaria pattuizione, aveva inoltre addebitato ulteriori commissioni, oneri e spese in maniera del tutto illecita. Aveva infine specificato di aver raggiunto tali conclusione all'esito di un accertamento contabile affidato ad un professionista del quale aveva prodotto la relazione finale.
L'attore aveva anche lamentato l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi del suo nominativo e aveva concluso domandando che il tribunale di Torino, previo accertamento di quanto denunciato, condannasse a restituire ad esso attore la somma complessiva di € 119.953,99 Parte_1
(€ 116.786,09 in relazione al c/c 82582-4 ed € 3.167,90 in relazione al c/c 86484), accertando eventuali debiti e crediti fra le parti per operare la compensazione legale e con condanna della banca convenuta a rettificare la segnalazione in Centrale Rischi.
Ad istruzione della domanda, oltre a documentazione bancaria ed alla CTP, aveva prodotto copia del reclamo non accolto dalla banca ed il verbale di mediazione negativo.
Con comparsa tempestivamente depositata, la convenuta si era costituita in giudizio ed aveva contestato la fondatezza delle domande proposte, aveva eccepito preliminarmente la prescrizione
(quinquennale o decennale) precisando che il c/c n. 86484, aperto il 28.11.2006, non aveva mai goduto di affidamento e, quindi, tutte le rimesse dovevano considerarsi solutorie e che il c/c n.
82582 acceso il 9.5.2001 aveva goduto di scoperti di cassa il cui accordato era stato differente nel tempo.
Esclusa la presenza di usura (la convenuta oltrettutto aveva rilevato come anche la CTP, con riguardo al conto n. 82582 ne aveva esclusa la ricorrenza) e contestando la procedura per la rilevazione dei tassi ultrasoglia con riguardo al c/c 86484, la aveva affermato la corretta Parte_1
previsione della CMS (era stata indicata la percentuale di calcolo e la base di calcolo unitamente con riferimento al periodo contabile di chiusura delle spese), la genericità della doglianza in relazione ad
3 “oneri e spese”, il tutto in assenza di alcuna contestazione, nel corso di esecuzione del rapporto, circa i contenuti dei numerosi estratti conto sempre tempestivamente inviati alla correntista.
La banca aveva quindi rilevato come, in ogni caso, le domande formulate erano quantitativamente inferiori ai debiti che l'attrice, unitamente alle signore e , garanti, Controparte_2 Controparte_3
avevano nei confronti di essa banca quale conseguenza dell'inadempimento al contratto di mutuo chirografario stipulato il 18.5.2012 ed avente ad oggetto l'erogazione della somma capitale di €
115.000,00, mai adempiuto da parte mutuataria.
Al fine di far accertare, in riconvenzionale, tale ultima circostanza ed addivenire alla condanna dell'attore e delle garanti alla restituzione della detta somma con gli interessi di mora, Parte_1
aveva proposto apposita domanda riconvenzionale ed aveva chiesto di essere autorizzata
[...]
a chiamare in giudizio le signore e . Controparte_2 Controparte_4
Autorizzata la chiamata e dichiarata la contumacia di queste ultime, il Tribunale di Torino, all'esito di una istruttoria documentale e dopo l'espletamento di una CTU contabile, ha accolto la domanda dell'attore accertando i saldi positivi dei conti sottoposti a verifica e condannando la convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 103.050,20 oltre agli interessi convenzionali, chiarendo che € 100.075,98 era il saldo attivo del c/c n. 82582-4 e che € 2.974,22 era il saldo attivo del c/c n.
86464.
Il primo giudice ha anche accolto la domanda riconvenzionale della banca e condannato l'attore e le garanti al pagamento della somma di € 114.206,76 maggiorata e degli interessi di mora al tasso convenzionale dal 31.1.2013al saldo, compensando le spese di lite e ponendo a carico della banca le spese di CTU.
L'appello
Con tempestivo atto di citazione, ha impugnato la sentenza n. 3989/2022 Parte_1
pubblicata il 17.10.2022, del Tribunale di Torino, nella parte in cui la ha condannata a pagare a favore dell'attore la somma di € 103.050,20 oltre interessi e, dopo aver sintetizzato i fatti di causa, ha evidenziato, intanto, un errore nella indicazione del saldo a credito come determinato dal CTU, ritenendo che il Tribunale avesse tenuto conto non dell'effettivo saldo ma, piuttosto, dello scostamento indicato dal consulente senza però considerare che, pacificamente, il saldo del conto era, al momento del passaggio a sofferenza, negativo per € 55.947,59 (primo motivo di appello).
Nel merito del gravame, parte appellante lamenta che si sia proceduto con l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, benchè i tassi fossero espressamente pattuiti e, quindi, legittimamente applicati ai rapporti (secondo motivo di appello).
4 E' anche censurata la decisione che, con riferimento alle CMS, ne ha ritenuta l'illiceità per la mancata indicazione degli elementi indispensabili per la sua determinatezza;
ad avviso della banca la CMS era regolarmente indicata nella sua misura percentuale e nella periodicità di applicazione (questa desumibile dalla interpretazione del contratto che prevedeva la chiusura trimestrale sia per le partite e debito che per quelle a credito) e, di conseguenza, non avrebbe potuto essere eliminata dalla rideterminazione del saldo finale (terzo motivo di appello).
Quanto all'usura, con riferimento al solo conto n. 89464, parte appellante afferma che applicando correttamente le Istruzioni di Banca D'Italia, non si addiverrebbe alle conclusioni cui perviene il CTU
(quarto motivo di appello) ma, al contrario, ad escludere la fattispecie illecita.
Eccepisce infine l'appellante che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di compensazione tempestivamente formulata e conclude, chiedendo preventivamente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata (sussistendo un oggettivo periculum in mora in considerazione della condizione patrimoniale dell'appellato, situazione che viene documentata) per l'accoglimento del gravame.
Costituendosi nel presente grado, , ricostruiti i fatti di causa, eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, la sua infondatezza.
Allega che correttamente il Tribunale ha pronunciato sui tassi sostitutivi ex art. 117 TUB stante l'assenza formale di alcuna convenzione, così come è corretta la conclusione sull'illegittimità dell'applicazione delle CMS in assenza dei requisiti per la loro completa determinazione.
Quanto al conto n. 89464, l'appellato conferma la coerenza del calcolo effettuato dal CTU e conclude domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Chiede peraltro la condanna della alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. Parte_1
Con ordinanza del 6.6.2023 la Corte ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 3989/2022 del Tribunale di Torino, ritenendo la sussistenza del periculum rappresentato da parte appellante ed ha dichiarato contestualmente la contumacia delle signore e Controparte_2
che, regolarmente citate, non si erano costituite. Controparte_4
Precisate le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare la Corte deve esaminare la richiesta di inammissibilità/improcedibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata, per vero genericamente, da parte appellata.
L'eccezione è infondata.
5 In linea generale, osserva la Corte che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10678 del 19 aprile
2024, ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è necessario l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Inoltre, con ordinanza n. 16763 del 17 giugno 2024, la Suprema Corte ha affermato che per le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti è necessaria l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, per le doglianze afferenti questioni di diritto occorre specificare la norma applicabile o l'interpretazione preferibile, mentre per gli errores in procedendo è richiesta la precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Ancora in linea generale, si richiama la sentenza n. 9065 del 5 aprile 2024 della Suprema Corte che ha precisato che è necessario che l'appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili e la decisione n. 14794 del
27 maggio 2024, sempre della Corte di legittimità, che ha affermato che è sufficiente che l'appellante esprima, anche in modo non formalmente impeccabile ma sostanzialmente adeguato, le ragioni dell'impugnazione, consentendo al giudice e alle controparti di individuare con precisione i punti della sentenza di primo grado oggetto di critica.
Nel caso di specie, l'atto di appello contiene una puntuale indicazione dei capi della sentenza impugnata, specificamente individuati, e articola in modo chiaro e dettagliato le censure mosse alla decisione di primo grado attraverso cinque distinti motivi di gravame, ciascuno corredato da specifiche argomentazioni in fatto e in diritto e contestando puntualmente il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale.
In sostanza, nel caso in esame, l'atto di gravame consente di individuare con precisione le questioni sottoposte all'esame della Corte e le ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, di talchè - avendo l'atto di appello assolto alla sua funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di gravame e consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte (che ha infatti potuto replicare nel merito a tutte le censure formulate dall'appellante) - non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. Nel merito.
6 L'appello proposto dalla , affidato a cinque articolati motivi, è parzialmente Parte_1
fondato.
Parte appellante lamenta in primo luogo il fatto che il primo giudice sia incorso in un errore interpretativo dei risultato della CTU (“Alternativa A”), laddove ha confuso il saldo attivo risultante dalle elaborazioni del c/c n. 82582 (indicato in € 43.495,26 dall'ausiliario) con lo scostamento positivo complessivo pari ad € 100.075,98.
Il primo motivo di gravame è fondato, nei limiti indicati, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza, non contestata, che il saldo del conto, al momento del passaggio a sofferenza, era pari ad € 56.580,72 e che la correntista non ha mai rimborsato tale somma.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione relativa alla accertata mancanza di convenzione sulla determinazione dei tassi regolatori del rapporto e, di conseguenza, contesta l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
La doglianza è fondata in considerazione del fatto che fin dalla stipula del contratto n. 82582, il
9.5.2001, erano espressamente previste le percentuali dei tassi debitori (per le differenti ipotesi) ed anche quelle dei tassi creditori. Il primo giudice parrebbe aver conferito particolare rilevanza alla mancanza di un contratto scritto di affidamento ma non ha tenuto conto che invece la regolamentazione pattizia delle condizioni economiche del rapporto era già contenuta nell'originaria convenzione che risulta assai dettagliata e ricomprende le ipotesi verificatesi nel caso in esame. Deve dunque essere esclusa - anche sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, già consolidati e che questa Corte condivide (ex multis: Cass. sez. I^ n. 11876/2020) - la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 117 Tub.
E' infondato invece il terzo motivo di appello, a mezzo del quale la censura la Parte_1
decisione del Tribunale laddove ha ritenuto illegittima la clausola che prevede l'applicazione della
CMS, illegittimità conseguente alla sua accertata indeterminatezza.
Afferma l'appellante che, espressamente indicata la percentuale (0,125%), considerato che essa va applicata al “massimo scoperto” e dato atto che il periodo di riferimento era, per specifica pattuizione, il trimestre sia per le competenze a debito che per quelle a credito, non vi sarebbe motivo di considerare la CMS indeterminata.
Ritiene la Corte che, ferma l'indicazione della percentuale e confermato che la periodicità è ritraibile dall'interpretazione complessiva del rapporto, non è però individuabile la base di calcolo della commissione come condivisibilmente ha rilevato il CTU nella risposta alla osservazione sul punto del
7 CTP della banca (cfr. pag. 35 relazione CTU). E' quindi corretta l'espunzione degli importi a tale titolo dalla rideterminazione del calcolo del saldo.
Con il quarto motivo di appello è contestata la decisione del tribunale che ha ritenuta corretta la metodologia di calcolo della denunciata usura con riferimento al c/c 86484.
Allega la banca che poiché il conto non è mai stato affidato, il calcolo eseguito dal CTU avrebbe dovuto tener conto di quanto previsto nelle Istruzioni di Banca D'Italia del febbraio 2006 che disciplinavano una modalità di calcolo specifica proprio per i conti non affidati in caso di passaggio a debito;
sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe errato, uniformandosi alle conclusioni del CTU, per aver applicato le Istruzioni successive a quelle vigenti al tempo della stipula e per non aver tenuto conto che, stante la circostanza che il conto 86484 ha sempre avuto un saldo contabile positivo, non sarebbe stato possibile accertare un qualsivoglia sforamento del tasso soglia.
Parte appellante insite quindi nel richiamare il punto B4 delle Istruzioni 2006 per consolidare il suo assunto circa la necessità di tener conto del solo saldo contabile (sempre positivo) e non, come contrariamente ritenuto, il saldo per valuta.
Ritiene la Corte che il richiamo a quanto previsto al punto B4 delle Istruzioni di Banca D'Italia del
2006, come effettuato dalla banca non sia corretto (ci si riferisce alla indicazione alla specificazione:
“utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento”) sul presupposto oggettivo che mentre il saldo contabile espone una annotazione cronologica delle singole operazioni, il saldo per valuta si riferisce alla reale disponibilità delle somme;
su queste ultime, la banca ha, nei trimestri in discussione, applicato CMS e penale evidentemente ritenendole a debito e certificando l'esistenza di uno scoperto che giustifica l'applicazione della metodologia indicata dal CTU e condivisa dal primo giudice.
Va infine accolto il quinto motivo di appello con il quale parte appellante eccepisce l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione di compensazione formulata dalla che, in Parte_1
via riconvenzionale aveva formulata domanda di condanna dell'attore e delle garanti, odierne contumaci, al pagamento della somma capitale di € 114.206,76 oltre agli interessi convenzionali di mora.
Dato atto che sul punto è intervenuto il giudicato non essendo stato, il capo della decisione, sottoposto ad impugnazione, l'eccezione di compensazione, tempestivamente formulata deve essere accolta.
La sentenza di primo grado deve dunque essere parzialmente riformata, come verrà indicato in dispositivo.
8 Le spese di lite
Stante l'esito complessivo del giudizio, permangono obiettive ragioni che giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado nel quale le domande di riforma della sentenza del Tribunale di Torino sono state solo parzialmente accolte.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3989/2022 pubblicata il Parte_1
17.10.2022 nei confronti di e delle garanti Parte_3 Controparte_2
e , ogni contraria istanza disattesa, Controparte_4
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino:
-accerta e dichiara che , e Parte_3 Controparte_2 [...]
quali garanti e nei limiti della somma garantita pari ad € 134.279,00, sono debitrcii della CP_3
, in relazione al rapporto di conto corrente n. 82582 della somma di € Parte_1
6.401,54 oltre interessi nella misura e con la decorrenza determinate dal primo giudice;
- accerta e dichiara che è creditrice nei confronti di Parte_3 [...]
e con riferimento al c/c n. 86484 della somma di € 2.994,16 oltre interessi nella Parte_1
misura e con la decorrenza determinate dal primo giudice;
- dato atto del debito di € 114.206,76 oltre interessi convenzionali di mora - nella misura e con la decorrenza determinate dal Tribunale - della e delle Parte_3
garanti e , queste ultime nei limiti della fidejussione prestata (€ Controparte_2 Controparte_3
134.279.00) per il mutuo chirografario stipulato il 18.5.2012, dispone la compensazione, fino a concorrenza di tutti gli importi sopraindicati, delle somme a debito dell'appellata e delle garanti e delle somme a credito dell'appellata, con le somme a credito della;
Parte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti
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