Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 08/05/2026, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02933/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2025, proposto da
AB IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Catello Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
• dell’ordinanza dirigenziale n. 37 del 10/2/2025, a firma del Dirigente del Settore VI – Area Urbanistica, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001;
• di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se e comunque lesivo per gli interessi della ricorrente, ivi compresa la relazione di sopralluogo U.T.C. prot. n. 69218 del 29/1/2025, mai comunicata e/o notificata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa AN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1 - Con ordinanza n. 37 del 10 febbraio 2025 il Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia ha ingiunto ad IO AB - in qualità di proprietaria e committente - di ripristinare lo stato dei luoghi con riferimento alla edificazione in zona 7 del PUT di manufatti senza titolo consistenti in quattro tettoie, qualificabili – a detta dell’ente - come nuova costruzione realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica.
A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha dedotto:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 BIS, 27 e 31 D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 47/85 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE;
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 27 e 31 D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 10 E 22 DPR 380/2001 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
IV - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA DEMOLIZIONE.
2 - Il Comune di Castellammare di Stabia si è costituito in resistenza chiedendo respingersi l’impugnativa.
3 - Accolta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 26 marzo 2026 il ricorso è transitato in decisione.
4 - L'impugnativa non è fondata.
4.1 - Difetta in ricorso qualsivoglia deduzione con riferimento al manufatto indicato nell’atto come “Tettoia A”.
4.2 – Quanto, invece, alle tettoie indicate con le lettere B e C nel provvedimento (che a detta della ricorrente sarebbero ricomprese nel titolo in sanatoria n. 21/2014 ex l. n. 47/85), le fotografie versate in atti non consentono di identificare la tettoia ritratta in foto 6 come una delle due oggetto del provvedimento gravato, per la dirimente ragione che non se ne inferisce la consistenza. D’altro canto, il solo grafico versato in atti non riporta (prima ancora che le dimensioni) neppure la dicitura “tettoia” sulla superficie ripresa dai coni ottici 5 e 6.
In punto di diritto, si osserva che alla luce dell’art 2697 c.c., è il ricorrente, a dover provare la aderenza del manufatto oggetto della misura sanzionatoria rispetto a quello oggetto della domanda di condono (nella fattispecie, del titolo in sanatoria che ne è conseguito); invero, in ossequio al c.d. “principio di vicinanza della prova”, è ragionevolmente esigibile da chi ha posto in essere le opere (ovvero dal proprietario dell’immobile) la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura delle stesse, anche attraverso riferimenti all’effettiva consistenza dell’immobile, sia ex ante che ex post (cfr.: T.a.r. Campania Napoli VI, 28 maggio 2020, n. 2043), nonché le caratteristiche morfologiche e plano-volumetriche rappresentate nella domanda di sanatoria.
In mancanza di evidenze documentali idonee, non giova all’odierna ricorrente il richiamo contenuto nel provvedimento di condono all'atto di accettazione dell'eredità, in cui peraltro è menzionata una sola tettoia (a fronte delle due asseritamente incluse nella domanda di condono), senza specificazione alcuna della sua esatta collocazione nel lotto e delle sue dimensioni.
4.3 - Infine quanto alla “Tettoia D”, di cui parte ricorrente invoca la natura prettamente pertinenziale, si osserva che il Giudice d’Appello ha di recente affermato che “ anche le opere astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, se realizzate senza titolo, devono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale.
L’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruire senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico: “Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige il principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l’esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per la realizzare l’intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico”(Cons. Stato, n. 9557 del 2023).
Ne consegue che la tettoia realizzata in un’area vincolata, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica e senza titolo edilizio, deve essere demolita (Cons. Stato, n. 9557 del 2023) ” – Consiglio di Stato, sez. VII., sent. n. 1546/2026.
4.4 – La censura sub III non merita condivisione: la natura rigorosamente vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi mediante l’ordine di demolizione esclude, infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. VII, 18 giugno 2025, n. 5305; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 10 settembre 2025, n. 16161).
4.5 – Infine, “ I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione, è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
In proposito, l’esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo, mediante applicazione della misura ripristinatoria, può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso, esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’adozione della misura sanzionatoria... (Cons. Stato, n. 1123 del 2018) ” – da ultimo, Tar Lazio, Roma sez. II bis, sent. n. 4536/2026.
Per tali ragioni, a fronte dell’esistenza di manufatti eretti in zona vincolata per i quali non risulta alcun titolo edilizio e paesaggistico, anche l’ultima censura cede.
5 – Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UR DA, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
AN ZI, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AN ZI | AR UR DA |
IL SEGRETARIO