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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3027/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10428/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001877300000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2636/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 10020250001877300000, relativa alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di euro 680,02, chiedendone l'annullamento.
Sostiene la ricorrente che l'atto è nullo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In data odierna la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti prodotti dalla Regione Campania risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato alla ricorrente in data 6.7.22 a mani del padre in Indirizzo_1 di Vietri sul Mare, ma dal certificato di residenza storico prodotto con memorie illustrative risulta che dall'8.1.19 la ricorrente è residente a [...]de'Tirreni in
Indirizzo_2.
La notifica dell'avviso di accertamento, irregolare, non ha interrotto i termini di prescrizione.
Il ricorso, pertanto è fondato.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10428/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001877300000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2636/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 10020250001877300000, relativa alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di euro 680,02, chiedendone l'annullamento.
Sostiene la ricorrente che l'atto è nullo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In data odierna la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti prodotti dalla Regione Campania risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato alla ricorrente in data 6.7.22 a mani del padre in Indirizzo_1 di Vietri sul Mare, ma dal certificato di residenza storico prodotto con memorie illustrative risulta che dall'8.1.19 la ricorrente è residente a [...]de'Tirreni in
Indirizzo_2.
La notifica dell'avviso di accertamento, irregolare, non ha interrotto i termini di prescrizione.
Il ricorso, pertanto è fondato.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese