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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 986/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5073/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terme Vigliatore - Via Del Mare 98050 Terme Vigliatore ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Indirizzo_1 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREV.ISCR.IPOT. n. 29576202500000490000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120029632821000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160029769720000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031270151000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031270151000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016962282000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170021975083000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005497587000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180007943891000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180013962009000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002885886000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002885886000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190010105421000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026326405000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005305249000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220023092614000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220023092614000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento di una comunicazione preventiva di ipoteca non specificata, notificata in data 31/3/2025, emessa dall'agente della riscossione a fronte di una pretesa di € 139.966,25, limitatamente alla pretesa di € 16.879,46 a titolo di diritti camerali, irpef, tassa auto, iva e tassa rifiuti. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso per genericità, difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti presupposti;
insussistenza della prescrizione;
difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva Camera di Commercio di Messina.
Non si costituiva il comune di Terme V.
Il ricorrente depositava ripetute memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 18 c. 1 e 4 d.Lv. 546/92 il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto impugnato. Nella specie il ricorrente ha fatto riferimento ad una non meglio precisata comunicazione preventiva di ipoteca, senza indicarne gli estremi. Trattasi di carenza che determina l'inammissibilità del ricorso.
Aggiungasi che risulta comunque incerto l'oggetto del ricorso.
Il ricorrente allega copia di una comunicazione preventiva di ipoteca. Ove il ricorso fosse finalizzato all'annullamento di detta comunicazione, emerge che l'atto è stato emesso a fronte di una pretesa di
€ 139.966,25; il ricorrente, tuttavia, contesta una comunicazione preventiva limitatamente ad una pretesa di € 16.879,46, derivante, evidentemente, solo da talune delle cartelle sottostanti, cartelle che, tuttavia, il ricorrente non individua tra le oltre 50 oggetto della comunicazione, derivandone assoluta in ordine all'oggetto del ricorso, incertezza che non può essere colmata da attività interpretativa e ricostruttiva del giudice.
Peraltro, la resistente, con riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca depositata in atti dal ricorrente, ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di diversi atti di intimazione idonei ad interrompere il corso della prescrizione.
Infondata in fatto, oltre che in diritto, è l'eccezione formulata con memoria e ribadita in udienza. Di mancata attestazione della conformità dei documenti. L'attestazione, infatti, è presente in atti, depositata in data
15/12/2025. L'eccezione, temeraria, va dunque valutata ai fini del corretto comportamento processuale.
Peraltro, l'eccezione sarebbe comunque infondata.
In proposito deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice.
Priva di qualunque fondamento, infine, è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro formulata in udienza.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate Riscossione), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, validamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2018; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da ER (peraltro diversa da Nominativo_1), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra ER e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in
€ 1.300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna delle resistenti costituite, liquidandole in € 1.300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5073/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terme Vigliatore - Via Del Mare 98050 Terme Vigliatore ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti Indirizzo_1 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREV.ISCR.IPOT. n. 29576202500000490000 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120029632821000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160029769720000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031270151000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031270151000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016962282000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170021975083000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005497587000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180007943891000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180013962009000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002885886000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190002885886000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190010105421000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026326405000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005305249000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220023092614000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220023092614000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento di una comunicazione preventiva di ipoteca non specificata, notificata in data 31/3/2025, emessa dall'agente della riscossione a fronte di una pretesa di € 139.966,25, limitatamente alla pretesa di € 16.879,46 a titolo di diritti camerali, irpef, tassa auto, iva e tassa rifiuti. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso per genericità, difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti presupposti;
insussistenza della prescrizione;
difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva Camera di Commercio di Messina.
Non si costituiva il comune di Terme V.
Il ricorrente depositava ripetute memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 18 c. 1 e 4 d.Lv. 546/92 il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto impugnato. Nella specie il ricorrente ha fatto riferimento ad una non meglio precisata comunicazione preventiva di ipoteca, senza indicarne gli estremi. Trattasi di carenza che determina l'inammissibilità del ricorso.
Aggiungasi che risulta comunque incerto l'oggetto del ricorso.
Il ricorrente allega copia di una comunicazione preventiva di ipoteca. Ove il ricorso fosse finalizzato all'annullamento di detta comunicazione, emerge che l'atto è stato emesso a fronte di una pretesa di
€ 139.966,25; il ricorrente, tuttavia, contesta una comunicazione preventiva limitatamente ad una pretesa di € 16.879,46, derivante, evidentemente, solo da talune delle cartelle sottostanti, cartelle che, tuttavia, il ricorrente non individua tra le oltre 50 oggetto della comunicazione, derivandone assoluta in ordine all'oggetto del ricorso, incertezza che non può essere colmata da attività interpretativa e ricostruttiva del giudice.
Peraltro, la resistente, con riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca depositata in atti dal ricorrente, ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di diversi atti di intimazione idonei ad interrompere il corso della prescrizione.
Infondata in fatto, oltre che in diritto, è l'eccezione formulata con memoria e ribadita in udienza. Di mancata attestazione della conformità dei documenti. L'attestazione, infatti, è presente in atti, depositata in data
15/12/2025. L'eccezione, temeraria, va dunque valutata ai fini del corretto comportamento processuale.
Peraltro, l'eccezione sarebbe comunque infondata.
In proposito deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice.
Priva di qualunque fondamento, infine, è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro formulata in udienza.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate Riscossione), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, validamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2018; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da ER (peraltro diversa da Nominativo_1), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra ER e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in
€ 1.300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna delle resistenti costituite, liquidandole in € 1.300,00 oltre accessori di legge.