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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3520/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2958/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240002333845000 TASSA AUTOMOB 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2958/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 01220240002333845000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
Il Giudice di prime cure rilevava, in via preliminare, la mancata prova della tempestività dell'impugnazione, non risultando dagli atti la data di notificazione della cartella esattoriale.
In ogni caso, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito tributario, avendo la Regione Campania dimostrato la tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento prodromico nell'anno 2021, nel rispetto del termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L. n. 53/1983.
Avverso tale decisione la sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello, deducendo sia l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo che la prescrizione del credito tributario alla luce della nullità della notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente eseguita da operatore di posta privata privo di titolo abilitativo.
Si costituiva la Regione Campania, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
In via preliminare, va confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo pronunciata dal
Giudice di primo grado. Nel processo tributario grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, mediante la produzione della prova della data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, come correttamente rilevato in prime cure, l'Appellante non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la data di notificazione della cartella di pagamento, con conseguente impossibilità per il giudice di verificare il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Tale carenza probatoria giustifica, di per sé sola, la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
Ad ogni buon conto, anche l'esame delle censure di merito conduce al rigetto dell'appello.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va ribadito che la tassa automobilistica regionale è soggetta al termine prescrizionale triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso di specie,
l'annualità oggetto di imposizione è il 2018; pertanto, l'attività di accertamento doveva essere esercitata entro il 31 dicembre 2021. Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che l'avviso di accertamento prodromico è stato notificato nell'anno 2021, con conseguente tempestivo esercizio del potere impositivo e interruzione del termine prescrizionale. Ne deriva che, essendo l'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, ogni contestazione relativa al merito della pretesa tributaria è preclusa in sede di impugnazione della cartella di pagamento, potendo quest'ultima essere censurata esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento per asserita carenza di titolo dell'operatore postale. Sul punto, va osservato che l'Appellante non ha fornito alcuna prova concreta dell'asserita mancanza di licenza individuale in capo all'operatore incaricato della notificazione. In ogni caso, la questione risulta irrilevante nel presente giudizio, atteso che l'avviso di accertamento non è stato tempestivamente impugnato ed è, pertanto, divenuto definitivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Deve infine essere condivisa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Campania in relazione alle censure concernenti la fase della riscossione, che avrebbero dovuto essere eventualmente rivolte nei confronti dell'Agente della riscossione, nei limiti dei vizi propri dell'atto impugnato.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
GE L'AP E NN LA SIG. LA LA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
LITE DEL GRADO CHE LIQUIDA IN EURO 300,00 A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3520/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2958/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240002333845000 TASSA AUTOMOB 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2958/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 01220240002333845000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
Il Giudice di prime cure rilevava, in via preliminare, la mancata prova della tempestività dell'impugnazione, non risultando dagli atti la data di notificazione della cartella esattoriale.
In ogni caso, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito tributario, avendo la Regione Campania dimostrato la tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento prodromico nell'anno 2021, nel rispetto del termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L. n. 53/1983.
Avverso tale decisione la sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello, deducendo sia l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo che la prescrizione del credito tributario alla luce della nullità della notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente eseguita da operatore di posta privata privo di titolo abilitativo.
Si costituiva la Regione Campania, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
In via preliminare, va confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo pronunciata dal
Giudice di primo grado. Nel processo tributario grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, mediante la produzione della prova della data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, come correttamente rilevato in prime cure, l'Appellante non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la data di notificazione della cartella di pagamento, con conseguente impossibilità per il giudice di verificare il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Tale carenza probatoria giustifica, di per sé sola, la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
Ad ogni buon conto, anche l'esame delle censure di merito conduce al rigetto dell'appello.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va ribadito che la tassa automobilistica regionale è soggetta al termine prescrizionale triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso di specie,
l'annualità oggetto di imposizione è il 2018; pertanto, l'attività di accertamento doveva essere esercitata entro il 31 dicembre 2021. Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che l'avviso di accertamento prodromico è stato notificato nell'anno 2021, con conseguente tempestivo esercizio del potere impositivo e interruzione del termine prescrizionale. Ne deriva che, essendo l'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, ogni contestazione relativa al merito della pretesa tributaria è preclusa in sede di impugnazione della cartella di pagamento, potendo quest'ultima essere censurata esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento per asserita carenza di titolo dell'operatore postale. Sul punto, va osservato che l'Appellante non ha fornito alcuna prova concreta dell'asserita mancanza di licenza individuale in capo all'operatore incaricato della notificazione. In ogni caso, la questione risulta irrilevante nel presente giudizio, atteso che l'avviso di accertamento non è stato tempestivamente impugnato ed è, pertanto, divenuto definitivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Deve infine essere condivisa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Campania in relazione alle censure concernenti la fase della riscossione, che avrebbero dovuto essere eventualmente rivolte nei confronti dell'Agente della riscossione, nei limiti dei vizi propri dell'atto impugnato.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
GE L'AP E NN LA SIG. LA LA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
LITE DEL GRADO CHE LIQUIDA IN EURO 300,00 A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA.