CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 235
CGARS
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di competenza e violazione dell’art. 128 d.lgs. 42/2004

    Il motivo è stato disatteso in primo grado e non è stato riproposto in appello, passando quindi in giudicato.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 9, 10 e 10 bis l. 241/1990

    Tra le parti sono intercorsi molteplici incontri e istanze in ordine al vincolo. L'Amministrazione ha ritenuto sufficiente rigettare l'istanza senza ulteriori interlocuzioni. Inoltre, l'infondatezza nel merito dell'istanza rende irrilevante l'eventuale violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 3 l.r. 7/2019 per difetto di motivazione

    L'obbligo di motivazione è rispettato quando l'atto esterna il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e il destinatario possa comprenderne le ragioni. Il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato nei suoi elementi essenziali, rendendo evincibili le ragioni della decisione mediante un'elencazione dei reperti di interesse archeologico e l'esplicitazione della loro rilevanza storica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    La valutazione tecnico-discrezionale della Soprintendenza sulla compatibilità dell'intervento con la salvaguardia del bene è sindacabile solo per vizi di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza. L'imposizione del vincolo diretto e indiretto risale al 1980 e non è mai stato annullato, rendendo non tempestive le censure sulla sua fondatezza. La CTU ha confermato la coerenza e l'appropriatezza del vincolo archeologico e ha evidenziato che il progetto di ampliamento della cava determinerebbe una notevole alterazione del paesaggio archeologico. Le relazioni dei periti dell'appellante non sono idonee a comprovare la manifesta erroneità delle valutazioni dell'Amministrazione Regionale. Le censure attengono all'ambito dell'opinabilità e non manifestano l'erroneità della decisione assunta dall'Amministrazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 235
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 235
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo