Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026REG.PROV.COLL.
N. 00634/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2022, proposto da
INCO S.r.l. Inerti e Conglomerati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Starvaggi, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Valentina Novara, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
Comune di Torrenova, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1482/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. RI NT UA CO e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la INCO s.r.l. Inerti e Conglomerati domandava l’annullamento della nota prot. n. 0002100 del 04.09.2018 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina con la quale è stato espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento del fronte di cava ovvero di revoca parziale ex art. 128 co. 3 D.lgs 42/2004 del vincolo archeologico apposto con D.A. n. 732 del 24 aprile 1980 sui terreni di proprietà della medesima società.
Più precisamente, su una certa area dei terreni della società siti in Piano Grilli nel Comune di Torrenova è stato apposto con il citato D.A. n. 732/1980 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana il vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché una fascia di rispetto dell’ampiezza di m. 30 lungo i margini Nord e Nord-Ovest dell’area archeologica.
Sulla residua area dei predetti terreni non sottoposta a vincolo archeologico e all’annessa fascia di rispetto la ricorrente esercita l’attività di estrazione di minerali.
Tra la società e l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali di Messina sono intercorsi negli anni diversi contatti poiché la prima ha ripetutamente chiesto la rimozione del vincolo archeologico già qualche anno dopo la sua apposizione. Ma l’Amministrazione ha sempre confermato l’interesse archeologico giustificante l’apposizione del vincolo (in tal senso, nota n. 1833 del 12.9.1989 – doc. 4 fasc. Assessorato, T.A.R.; n. 212 dell’11.02.1991 – doc. 5 fasc. Assessorato, T.A.R.; n. 1411 del 10.5.2000 – doc. 7 fasc. Assessorato, T.A.R.; n. 3116 del 29.6.2005 – doc. 8 fasc. Assessorato, T.A.R.; nota prot. N. 678 del 31.3.2010 2005 – doc. 9 fasc. Assessorato, T.A.R., ecc…).
A fronte dell’ennesima istanza presentata il 27 luglio 2018 e assunta al prot. gen. N. 7075 del 30.7.2018 la Soprintendenza ribadiva l’interesse archeologico del sito con il provvedimento di cui alla nota n. 2100 del 4 settembre 2018 del quale la società domandava l’annullamento per i seguenti motivi:
1) difetto di competenza e violazione dell’art. 128 d.lgs. 42/2004 – poiché la valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti per mantenere o rinnovare o modificare il vincolo archeologico spetterebbe all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
2) violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 9, 10 e 10 bis l. 241/1990 – poiché non sarebbe stato adeguatamente garantito il contraddittorio endoprocedimentale;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 3 l.r. 7/2019 per difetto di motivazione – poiché non si preciserebbe la ragione ostativa al chiesto ampliamento del fronte della cava dell’appellante, limitato alla parte nord ovest del Piano Grilli, ovvero alla parte ove insiste il vincolo cd. “indiretto” in ragione di un’assunta e generica idoneità lesiva de “ l’integrità del contesto archeologico ”;
4) eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – poiché sull’area oggetto dell’istanza non esisterebbe alcun bene da tutelare.
L’Assessorato Regionale si opponeva all’accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 1482/2022 pubblicata il 2 maggio 2022 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite poiché: a) l’atto della Soprintendenza sarebbe un mero parere emesso “ in vista della definizione dell’unico procedimento di revisione del vincolo che la norma testé citata affida alla cura dell’Assessorato ”; b) vi sarebbe stato un adeguato confronto tra le parti in ordine al valore archeologico dell’area nel corso degli anni; c) le ragioni del parere negativo reso dalla Soprintendenza sarebbero adeguatamente esplicitate anche mediante “ espresso rinvio per relationem alle comunicazioni avvenute inter partes in ordine alle istanze di revoca del vincolo già presentate dalla ricorrente nei mesi, e negli anni, precedenti ”; d) le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione non sarebbero inficiate da manifesta irragionevolezza o illogicità, essendo giustificata l’apposizione del vincolo in ragione del “ ritrovamento di strutture murarie, che dimostrano l’esistenza di un abitato antico, unità storico-topografica nel territorio aluntino che appare senza dubbio opportuno tutelare ”; e) con la nota n. 432 del 23 gennaio 2019 la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina ha chiarito i possibili danni che l’ulteriore ampliamento della cava provocherebbe all’integrità del sito archeologico (es. grave rischio per la conservazione, l’integrità, la prospettiva e le condizioni d’ambiente e di decoro della Chiesetta absidata di impianto bizantino, che verrebbe a posizionarsi ad appena m. 8 dal ciglio della cava; la dispersione e distruzione dei reperti archeologici mobili che caratterizzano anche la zona nord-overst etc.).
Con ricorso in appello notificato il 24 giugno 2022 e depositato il 4 luglio 2022, la società domandava la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado e che venivano non integralmente riproposti in questa sede.
Si costituiva l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto infondato.
Nel corso del giudizio il collegio originario difensivo della società appellante veniva integrato da un ulteriore avvocato in procura, sia congiunta che disgiunta, con gli altri avvocati già patrocinanti le ragioni della società.
L’appellante depositava una memoria conclusiva.
Con ordinanza n. 766/2024 il Collegio disponeva una C.T.U., conferendo l’incarico al Docente responsabile del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia dell’Università di Catania, con facoltà di delega ad altro docente del medesimo corso, dotato delle necessarie competenze.
Con nota immediatamente successiva del 28 ottobre 2024 il nominato C.T.U. rendeva noto di avere delegato la prof.ssa Lucia Arcifa, professore associato di Archeologia medievale presso l’Università degli studi di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione, docente di riferimento del corso di Archeologia del Mediterraneo medievale presso il corso di Laurea Magistrale in Archeologia.
Il Collegio, con ordinanza n. 877/2024, ne prendeva atto.
In data 2 aprile 2025 la docente delegata depositava la relazione conclusiva delle operazioni peritali espletate, con i relativi documenti allegati.
Il 9 ottobre 2025 l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana depositava una memoria conclusiva.
Il 17 ottobre 2025 l’appellante depositava una propria memoria, insistendo nell’accoglimento dell’appello.
All’udienza del 19 novembre 2025 il Collegio, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – Il thema decidendum dell’appello.
I.1. Il Collegio, preliminarmente, rileva l’omessa impugnazione della sentenza appellata in relazione al capo con il quale è stato disatteso il primo motivo di ricorso.
I.2. Donde, il passaggio in giudicato della decisione del T.A.R. limitatamente al motivo con il quale è stata lamentata l’illegittimità della nota impugnata per incompetenza della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina.
II. – Il primo motivo di appello.
II.1. Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha condiviso la censura di illegittimità dedotta per violazione del contraddittorio endoprocedimentale in ragione dell’omessa comunicazione, in particolare, del preavviso di rigetto.
II.2. Secondo l’appellante, infatti, l’esito del procedimento di cui all’art. 128 co. 3 D.Lgs. n. 42/2004 sarebbe stato diverso qualora le fosse stata concessa la possibilità di introdurre i nuovi elementi di rilievo acquisiti dai propri tecnici di fiducia in merito alla vicenda.
Più precisamente, nel mese di agosto 2017 la società aveva trasmesso alla P.A. le risultanze delle indagini appositamente commissionate ai predetti tecnici comprovanti la fattibilità del progetto che si proponeva di realizzare.
Non essendo pervenuto alcun riscontro dall’Amministrazione la società inviava nel mese di luglio 2018 l’istanza esitata con l’atto oggetto del giudizio.
II.3. Il motivo è infondato.
II.3.1. Tra l’appellante è l’Amministrazione appellata sono intercorsi molteplici incontri a fronte delle molteplici istanze rivolte dalla prima alla seconda proprio con riguardo al vincolo in questione. Vista, dunque, l’ennesima istanza l’Amministrazione ha ritenuto sufficiente rigettarla senza ulteriori interlocuzioni come ritenuto dal T.A.R.. In ogni caso l’infondatezza nel merito dell’istanza rende irrilevante l’eventuale violazione del contraddittorio ex art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990 per le ragioni che saranno in seguito esplicitate.
III. – Il secondo motivo di appello.
III.1. Con il secondo motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il corrispondente motivo del ricorso di primo grado con il quale si deduceva l’illegittimità del parere negativo reso dalla Soprintendenza per difetto di motivazione.
III.1.1. L’appellante ritiene, infatti, che l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente valutare i risultati delle indagini condotte dai tecnici di propria fiducia nel mese di agosto 2017, non potendosi limitare a ribadire l’importanza del sito archeologico sulla base di accertamenti risalenti ad anni precedenti.
III.2. Il motivo è infondato.
III.2.1. Come noto, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che possa intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione (da ultimo: Consiglio di Stato, sez. V, 25/05/2017, n.2457; Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; sez. IV, 21 aprile 2015, n. 2011; sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).
III.2.2. Con riguardo al caso in esame il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato nei suoi elementi essenziali, rendendo evincibili le ragioni della decisione assunta mediante un’elencazione dei reperti di interesse archeologico acquisiti nel corso degli scavi effettuati e l’esplicitazione della rilevanza degli stessi sul piano storico.
IV. – Il terzo e il quarto motivo.
IV.1. Con il terzo e il quarto motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione assunta dal T.A.R. in relazione al corrispondente motivo di ricorso con il quale si contestava la legittimità del provvedimento impugnato in relazione ai presupposti che avrebbero giustificato l’apposizione del controverso vincolo sull’area in questione.
Con il D.A. n. 732 del 24 aprile 1980 l’Assessorato ha, infatti, imposto un vincolo diretto per la tutela del sito archeologico presente sul terreno dell’appellante e un vincolo indiretto, ai sensi dell’art. 21 L. 1° giugno 1939, n. 1089, di 30 metri lungo i margini Nord e Nord-Ovest dell’area archeologica “ al fine di evitare che crolli o frane possano compromettere l’integrità del pianoro interessato dall’insediamento ”.
L’appellante sostiene che: a) nell’area sottoposta a vincolo diretto non esiterebbe alcun bene di interesse archeologico poiché, secondo quanto accertato dai propri tecnici, i reperti ritenuti dalla Soprintendenza risalenti all’epoca romano-bizantina altro non sarebbero che rozzi manufatti riconducibili ad attività agro-silvo-pastorale svolta peraltro di recedente; b) in ogni caso, la chiesta autorizzazione all’esercizio dell’attività di estrazione dalla cava interesse soltanto l’area sottoposta a vincolo indiretto e non pregiudicherebbe il “ presunto ” sito archeologico tutelato dal vincolo diretto.
Inoltre, nella zona non sarebbero stati effettuati scavi archeologici ormai da molto tempo.
IV.2. Le doglianze sono infondate.
IV.3. Come noto, la Soprintendenza esercita una valutazione tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento con la salvaguardia del bene assoggettato a tutela, sindacabile solo per vizi di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza (Cons. Stato, 21 novembre 2019, n. 320).
IV.3.1. Più precisamente, « il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità” dal quale consegue che “l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile » (Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357; Consiglio di Stato sez. VI, 25/01/2022, n. 497).
IV.3.2. L’atto, infatti, che impone il vincolo (sia esso archeologico, artistico, storico, ambientale, paesistico) è preordinato alla salvaguardia di un’intera categoria di beni, sottoposti dalla legge a un peculiare regime giuridico, per le loro predeterminate caratteristiche oggettive. L’imposizione di vincoli alla proprietà privata di tali beni è connaturata ai beni stessi, i quali vengono a esistenza, in pratica, già limitati sul piano della loro possibile utilizzazione, tanto è vero che non si pone neppure un problema di indennizzo (cfr. Corte Cost., 20 maggio 1999, n. 179; Cons. Stato, ad. gen., parere 26 maggio 2011, n. 2102: “ quella di bene culturale costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso ”).
IV.3.3. Ne consegue che « l’attività sia “riconoscitiva” che “ricognitiva” attribuita ope legis alla Soprintendenza è espressione di discrezionalità tecnica, conseguentemente, l’amministrazione non è tenuta in sede di motivazione ad esternare i criteri di ponderazione degli interessi secondari coinvolti, i quali, per il modo in cui il legislatore ha regolato la fattispecie, risultano necessariamente soccombenti dinnanzi all’interesse pubblico-culturale perseguito (cfr. Cons. St., sez. VI, 21 ottobre 2005, n. 5939) » (Consiglio di Stato sez. I, 10/03/2025, n. 173).
IV.4. Con riguardo al caso in esame, le censure dell’appellante presuppongono l’insussistenza di qualsivoglia bene di interesse archeologico nell’area di sua proprietà, ritenendo erronea l’apposizione del vincolo sia diretto che indiretto.
IV.5. Il Collegio, anzitutto, osserva che l’imposizione del vincolo diretto e indiretto a tutela dei beni di interesse archeologico rinvenuti nel terreno dell’appellante è stato apposto nel 1980 e non è stato sinora mai annullato.
IV.5.1. Il che induce a ritenere non tempestivamente proposte le censure con le quali si confuta la fondatezza del predetto decreto, ossia la rilevanza archeologica dei predetti beni, onde ottenere la l’annullamento del predetto D.A. e la caducazione del relativo vincolo diretto e indiretto.
IV.6. In secondo luogo, si sottolinea che con l’ordinanza n. 766/2024 è stata disposta una C.T.U. e il professionista incaricato, con un’argomentata relazione, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“ 1. Il vincolo archeologico appare coerente e appropriato con le esigenze di tutela dei resti archeologici presenti sul pianoro e in ragione della necessità di tutelare il paesaggio archeologico nella sua unitarietà. Tale esigenza suggerirebbe, per coerenza, la trasformazione del vincolo indiretto in vincolo diretto, in corrispondenza della fascia settentrionale, dove la ricerca archeologica ha messo in luce emergenze architettoniche (chiesa e parte della fortificazione) importanti ai fini della comprensione del sito.
2. Il progetto di ampliamento della cava nella formulazione iniziale oggetto del ricorso (istanza INCO del 26/7/2018), come pure nella proposta più limitata avanzata dal CTP INCO, determinerebbe una notevole alterazione del paesaggio archeologico incidendo sull’unitarietà del contesto archeologico e su eventuali successive attività di studio e ricerca archeologica. Si evidenzia, inoltre, che il limite occidentale del progetto sarebbe necessariamente oltrepassato dalle gradonature di coltivazione della cava riducendo ulteriormente la distanza dagli argini del torrente Platanà e generando ulteriori problematiche in merito alla tutela della fascia di rispetto di 150m.
3. Relativamente alla compatibilità del progetto con una minima riduzione dei vincoli esistenti, si rimanda a quanto indicato in planimetria (vedi supra, fig. 1, pag. 17), limitatamente alla porzione già interessata dai gradoni di coltivazione della cava ricadenti nell’attuale fascia di rispetto del vincolo. La fattibilità di tale ipotesi va tuttavia contemperata alla luce delle osservazioni del CTP per la Soprintendenza BB.CCAA. di Messina, che si condividono: nello specifico si sottolinea la necessità di una valutazione preventiva del rispetto dei vincoli paesaggistici per come richiamato supra (cfr. pp. 17-18), nonché di una preventiva indagine archeologica. L’eventuale attività di ampliamento dovrà essere condotta con esclusione dell’uso di esplosivi che potrebbero minare l’integrità strutturale delle aree adiacenti e dei contrafforti rocciosi, per come indicato nella relazione del CTP per la Soprintendenza, e non potrà in alcun modo essere espletata con il passaggio di mezzi pesanti nelle aree sottoposte a vincolo che determinerebbero ulteriore sconvolgimento della stratificazione archeologica in situ, come già avvenuto in passato in occasione della sistemazione a gradoni del versante nord ”.
IV.6.1. Il Collegio, non essendoci sufficienti motivi per discostarsene, condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. all’esito di un esame puntuale e circostanziato di tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione della causa.
IV.6.2. È utile ribadire che, ai sensi della l. 1089/1939 (artt. 1 e 3), il vincolo archeologico c.d. diretto viene imposto su beni o aree nei quali sono stati ritrovati reperti archeologici, o in relazione ai quali vi è certezza dell’esistenza, della localizzazione e dell’importanza del bene archeologico, mentre il vincolo archeologico c.d. indiretto (art. 21 l. 1089/1939), viene imposto su beni e aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, per garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2007 n. 111; Consiglio di Stato sez. VI, 10/02/2020, n.1023).
IV.6.3. Considerato che l’esistenza di beni di valore archeologico è stata accertata – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, sulla base delle cui deduzioni il Collegio ha anche disposto il predetto incombente istruttorio – e che le valutazioni tecnico discrezionali dell’Amministrazione sono sindacabili soltanto in caso di irragionevolezza o contraddittorietà, il motivo di appello è destituito di fondamento.
IV.6.4. La decisione dell’Amministrazione è, infatti, il risultato di accertamenti e appositi studi condotti da professionisti del settore, come, ad esempio, il prof. Scibona che ha confermato l’interesse archeologico dei reperti in questione nella relazione del 2011 (doc. 2 – fasc. Assessorato, T.A.R.).
IV.6.5. Inoltre, gli scavi condotti nel 2016 hanno restituito alla luce diversi frammenti di reperti antichi approssimativamente risalenti a diverse epoche passate. Come, infatti, si evince dalle conclusioni riportate nella relativa relazione (doc. 12 fasc. Assessorato – T.A.R.), “ Sono stati identificati reperti dall’età del Bronzo (frammenti presenti in saggio S), del periodo tardo romano (saggio B, saggio T, saggio S), del periodo TI (Saggio B, Saggio R, Saggio S), del periodo arabo (Saggio B e Saggio S) durante un probabile presidio della montagna. Attestati anche altri periodi come il XVI secolo d.c (area muro di fortificazione,) fino ad una più che probabile frequentazione testimoniata da alcuni reperti, risalente circa al XVII-XVIII secolo d.c. (area chiesetta e area muro di fortificazione e probabilmente Saggio L e Q, questi ultimi da verificare) ”.
IV.6.6. Le relazioni dei periti nominati dall’appellante non appaiono, dunque, idonee a comprovare la manifesta erroneità delle valutazioni dell’Amministrazione Regionale.
IV.6.7. Con riguardo, infine, a eventuali proposte alternative di riduzione dell’area sottoposta a vincolo indiretto, il Collegio ritiene che non possano in questa sede valutarsi, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio giudizio alle valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione fuori dei casi in cui sussista la giurisdizione di merito.
IV.6.8. Le censure e le richieste dell’appellante, infatti, attengono all’ambito dell’opinabilità e non manifestano l’erroneità della decisione assunta dall’Amministrazione.
IV.7. Il motivo è, quindi, infondato, così come l’intero appello che, pertanto, deve essere respinto.
V. – Le spese processuali.
V.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’Amministrazione appellata e a carico dell’appellante nella misura di € 5.000,00, oltre rimborso forfettario al 15,00%.
V.2. Le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio vanno definitivamente poste a carico dell’appellante, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante INCO s.r.l. alla rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione appellata nella misura di € 5.000,00, oltre rimborso forfettario al 15,00%.
Pone definitivamente a carico della INCO s.r.l. le spese del C.T.U., nella misura che sarà determinata con separato decreto.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN de AN, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
RI NT UA CO, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NT UA CO | NN de AN |
IL SEGRETARIO