TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2403/2024, promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 24.9.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Stefanutto, giusta procura unita al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Paola Camaur, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra pagina 1 di 6 e , in CERVIGNANO DEL FRIULI, il Parte_1 Controparte_1 giorno 31 gennaio 2015, registro anno 2015, parte 1 n. 4, con pronuncia di ogni provvedimento conseguente;
2) affidare i figli minori nata il giorno 29 luglio 2011 e Persona_1 Per_2
nato il [...] al padre ed alla madre in modo condiviso;
[...]
- in particolare quanto a collocare il figlio minore presso Per_2 Per_2 il padre;
con libertà dello stesso, data l'età, di frequentazione della madre e di permanenza presso l'abitazione materna secondo i ritmi da lui graditi;
- in particolare quanto a : collocare la figlia minore Per_1 Per_1
a settimane alterne rispettivamente presso l'abitazione materna e presso l'abitazione paterna;
il genitore che ha avuto con sé la figlia la settimana precedente la accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; il genitore che tiene con sé la figlia la settimana successiva la andrà a prendere all'uscita da scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; stabilire che la residenza della minore Per_1 sarà presso l'abitazione materna;
- stabilire che durante le vacanze natalizie e pasquali verrà mantenuta l'alternanza sopra indicata, pur con piena libertà dei figli di recarsi dall'altro genitore a fare gli auguri o fermarsi a mangiare;
stabilire che i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane anche consecutive durante il periodo estivo;
periodo che andrà comunicato da ciascun dei genitori all'altro entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
per il 2025 il padre ha già comunicato il proprio periodo;
3) stabilire che i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli;
l'assegno unico per spetterà nella misura del 50% al padre Per_1
e del 50% alla madre;
l'assegno per spetterà al padre nella Per_2 misura del 100%;
4) stabilire che le spese straordinarie verranno gestite secondo protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, precisando che risolveranno in separata sede le pretese dare avere ancora pendenti a tale titolo;
5) stabilire che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) in data 31.1.2015 (Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, n. 4, Parte 1), scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali, il regime della separazione, ex art. 162, 2 comma, cod. civ.
Da quell'unione sono nati i figli (29.3.2007) e Per_2 Per_1
(29.7.2011).
A mezzo del ricorso in epigrafe, dopo essersi separato giudizialmente dalla moglie in virtù della sentenza n. 1057/2018 pronunciata dal Tribunale di UDINE il 6.9.2018, il ricorrente Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del
[...] matrimonio contratto a CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) in data 31.1.2015 con (trascritto nell'anno 2015, n. 4, parte 1 degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune), di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori -con collocamento prevalente degli stessi presso il padre e con diritto di visita della madre e riparto delle festività come meglio formulati in ricorso-, oltre alla previsione di un contributo materno al mantenimento dei figli di complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) ed alla suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, più integrale attribuzione dell'assegno unico universale al padre per entrambi i figli.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito Controparte_1 alle domande di scioglimento del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, ma ha richiesto il collocamento prevalente della minore presso di sé, nulla opponendo, invece, allo speculare Per_1 collocamento prevalente del minore presso il padre, con diritto di Per_2 visita dei figli e regolamentazione delle vacanze natalizie e pasquali come meglio precisati nella comparsa di risposta, oltre al mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del minore collocato presso di sé, all'attribuzione dell'assegno unico di spettanza di ciascun figlio al genitore collocatario ed al riparto delle spese straordinarie al 50% tra madre e padre.
Dipoi, all'udienza del 6.3.2025, le parti hanno rappresentato di aver pagina 3 di 6 aggiunto un'intesa sulle condizioni del divorzio anche con riferimento al collocamento dei figli e hanno conseguentemente domandato un termine per rassegnare conclusioni congiunte, poi depositate in data 25.3.2025.
Fermo questo, osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio al vaglio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n.
898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” (sottolineatura aggiunta -
N.d.R.).
Nel caso in esame, la sentenza di separazione giudiziale è stata pronunciata in data 6.9.2018, dopo che i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente dell'intestato Tribunale il 12.4.2018. Da tale data, quindi, risultano abbondantemente trascorsi ben oltre dodici mesi.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile, alla quale nulla ha opposto il P.M.
Il divorzio sarà regolato alle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi anche agli interessi morali e materiali della minore pagina 4 di 6 . Quanto, invece, a l'accordo delle parti potrà essere Per_1 Per_2 omologato solo in ordine alle questioni economiche e non, invece, all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita del figlio, essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne in data 29.3.2025.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e nel Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI
[...] Controparte_1
(UD) in data 31.1.2015, alle seguenti condizioni:
- affidamento della minore , nata il giorno 29 luglio 2011, Persona_1 al padre ed alla madre in modo condiviso: in particolare quanto a , Per_1 collocamento della figlia minore a settimane alterne Per_1 rispettivamente presso l'abitazione materna e presso l'abitazione paterna;
il genitore che ha avuto con sé la figlia la settimana precedente la accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; il genitore che tiene con sé la figlia la settimana successiva la andrà a prendere all'uscita da scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; la residenza della minore sarà presso Per_1
l'abitazione materna;
durante le vacanze natalizie e pasquali verrà mantenuta l'alternanza sopra indicata, pur con piena libertà della figlia di recarsi dall'altro genitore a fare gli auguri o fermarsi a mangiare;
la figlia potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane anche consecutive durante il periodo estivo, periodo che andrà comunicato da ciascuno dei genitori all'altro entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
per il 2025 il padre ha già comunicato il proprio periodo;
- i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli;
- l'assegno unico per spetterà nella misura del 50% al padre e del Per_1
50% alla madre;
- l'assegno per spetterà al padre nella misura del 100%; Per_2
pagina 5 di 6 - le spese straordinarie verranno gestite secondo protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, precisando che risolveranno in separata sede le pretese dare avere ancora pendenti a tale titolo;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 4, parte I del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2403/2024, promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 24.9.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Stefanutto, giusta procura unita al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Paola Camaur, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra pagina 1 di 6 e , in CERVIGNANO DEL FRIULI, il Parte_1 Controparte_1 giorno 31 gennaio 2015, registro anno 2015, parte 1 n. 4, con pronuncia di ogni provvedimento conseguente;
2) affidare i figli minori nata il giorno 29 luglio 2011 e Persona_1 Per_2
nato il [...] al padre ed alla madre in modo condiviso;
[...]
- in particolare quanto a collocare il figlio minore presso Per_2 Per_2 il padre;
con libertà dello stesso, data l'età, di frequentazione della madre e di permanenza presso l'abitazione materna secondo i ritmi da lui graditi;
- in particolare quanto a : collocare la figlia minore Per_1 Per_1
a settimane alterne rispettivamente presso l'abitazione materna e presso l'abitazione paterna;
il genitore che ha avuto con sé la figlia la settimana precedente la accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; il genitore che tiene con sé la figlia la settimana successiva la andrà a prendere all'uscita da scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; stabilire che la residenza della minore Per_1 sarà presso l'abitazione materna;
- stabilire che durante le vacanze natalizie e pasquali verrà mantenuta l'alternanza sopra indicata, pur con piena libertà dei figli di recarsi dall'altro genitore a fare gli auguri o fermarsi a mangiare;
stabilire che i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane anche consecutive durante il periodo estivo;
periodo che andrà comunicato da ciascun dei genitori all'altro entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
per il 2025 il padre ha già comunicato il proprio periodo;
3) stabilire che i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli;
l'assegno unico per spetterà nella misura del 50% al padre Per_1
e del 50% alla madre;
l'assegno per spetterà al padre nella Per_2 misura del 100%;
4) stabilire che le spese straordinarie verranno gestite secondo protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, precisando che risolveranno in separata sede le pretese dare avere ancora pendenti a tale titolo;
5) stabilire che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) in data 31.1.2015 (Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, n. 4, Parte 1), scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali, il regime della separazione, ex art. 162, 2 comma, cod. civ.
Da quell'unione sono nati i figli (29.3.2007) e Per_2 Per_1
(29.7.2011).
A mezzo del ricorso in epigrafe, dopo essersi separato giudizialmente dalla moglie in virtù della sentenza n. 1057/2018 pronunciata dal Tribunale di UDINE il 6.9.2018, il ricorrente Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del
[...] matrimonio contratto a CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) in data 31.1.2015 con (trascritto nell'anno 2015, n. 4, parte 1 degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune), di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori -con collocamento prevalente degli stessi presso il padre e con diritto di visita della madre e riparto delle festività come meglio formulati in ricorso-, oltre alla previsione di un contributo materno al mantenimento dei figli di complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) ed alla suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, più integrale attribuzione dell'assegno unico universale al padre per entrambi i figli.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito Controparte_1 alle domande di scioglimento del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, ma ha richiesto il collocamento prevalente della minore presso di sé, nulla opponendo, invece, allo speculare Per_1 collocamento prevalente del minore presso il padre, con diritto di Per_2 visita dei figli e regolamentazione delle vacanze natalizie e pasquali come meglio precisati nella comparsa di risposta, oltre al mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del minore collocato presso di sé, all'attribuzione dell'assegno unico di spettanza di ciascun figlio al genitore collocatario ed al riparto delle spese straordinarie al 50% tra madre e padre.
Dipoi, all'udienza del 6.3.2025, le parti hanno rappresentato di aver pagina 3 di 6 aggiunto un'intesa sulle condizioni del divorzio anche con riferimento al collocamento dei figli e hanno conseguentemente domandato un termine per rassegnare conclusioni congiunte, poi depositate in data 25.3.2025.
Fermo questo, osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio al vaglio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n.
898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” (sottolineatura aggiunta -
N.d.R.).
Nel caso in esame, la sentenza di separazione giudiziale è stata pronunciata in data 6.9.2018, dopo che i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente dell'intestato Tribunale il 12.4.2018. Da tale data, quindi, risultano abbondantemente trascorsi ben oltre dodici mesi.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile, alla quale nulla ha opposto il P.M.
Il divorzio sarà regolato alle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi anche agli interessi morali e materiali della minore pagina 4 di 6 . Quanto, invece, a l'accordo delle parti potrà essere Per_1 Per_2 omologato solo in ordine alle questioni economiche e non, invece, all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita del figlio, essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne in data 29.3.2025.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e nel Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI
[...] Controparte_1
(UD) in data 31.1.2015, alle seguenti condizioni:
- affidamento della minore , nata il giorno 29 luglio 2011, Persona_1 al padre ed alla madre in modo condiviso: in particolare quanto a , Per_1 collocamento della figlia minore a settimane alterne Per_1 rispettivamente presso l'abitazione materna e presso l'abitazione paterna;
il genitore che ha avuto con sé la figlia la settimana precedente la accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; il genitore che tiene con sé la figlia la settimana successiva la andrà a prendere all'uscita da scuola (o presso l'abitazione dell'altro genitore) il lunedì; la residenza della minore sarà presso Per_1
l'abitazione materna;
durante le vacanze natalizie e pasquali verrà mantenuta l'alternanza sopra indicata, pur con piena libertà della figlia di recarsi dall'altro genitore a fare gli auguri o fermarsi a mangiare;
la figlia potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane anche consecutive durante il periodo estivo, periodo che andrà comunicato da ciascuno dei genitori all'altro entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
per il 2025 il padre ha già comunicato il proprio periodo;
- i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli;
- l'assegno unico per spetterà nella misura del 50% al padre e del Per_1
50% alla madre;
- l'assegno per spetterà al padre nella misura del 100%; Per_2
pagina 5 di 6 - le spese straordinarie verranno gestite secondo protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, precisando che risolveranno in separata sede le pretese dare avere ancora pendenti a tale titolo;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 4, parte I del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6