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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 145 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Ulassai, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elio Deidda, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. , (c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
), (c.f. ) e (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
) elettivamente domiciliate in Jerzu presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che C.F._6
le rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenute e contro fu , fu , , , Controparte_6 Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8 CP_9 CP_10
fu , fu ,
[...] CP_11 CP_12 Per_1 Controparte_13 Per_3
fu , , , fu CP_14 Per_3 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
, , fu , , Per_3 CP_19 CP_20 Per_3 Controparte_21
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (note di trattazione scritta del 30.11.2024):
“il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
pagina 1 di 4 - dichiarare , C.F. proprietaria per intervenuta usucapione del Parte_1 C.F._1 seguente bene immobile sito nel Comune di Ulassai: fabbricato identificato all'Agenzia del Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 1437 sub 1, F. 6 mapp. 1437 sub 2, F. 6 mapp. 416, catasto Fabbricati e relativa area di sedime identificata al F. 6 mapp. 1437, catasto terreni.
Spese di lite compensate”.
Conclusioni nell'interesse delle convenute costituite (comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione 14.02.2023, con compensazione integrale delle spese di lite”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione del fabbricato costituente un unico corpo, sito nella via Venezia n. 2 del
Comune di Ulassai, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 1437 subalterno 1 e 2 e al foglio
6 particella 416 e dell'area di sedime sul quale insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al foglio 6 mappale 1437.
L'attrice ha dedotto di avere occupato ed utilizzato il fabbricato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 2000, concedendolo in locazione fino all'anno 2015 all'Assessorato Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna per destinarlo a Comando della Stazione
Forestale; successivamente e fino ad oggi di averlo utilizzato come B & B e di aver eseguito opere di manutenzione, quali la realizzazione nel 2016 di un ulteriore servizio igienico al piano terra e al primo piano, la tinteggiatura esterna e periodicamente, ogni 5 anni, la tinteggiatura interna.
Si sono costituiti in giudizio e , le quali hanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, all'udienza del 20 ottobre 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 4 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attrice per oltre vent'anni, a partire dall'anno 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'unità immobiliare (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 18 ottobre 2024). Tes_1 Tes_2
I testi e hanno riferito che l'immobile è composto da un seminterrato dove Tes_1 Tes_2
si trova il garage, da un piano terra, un primo piano e dalla mansarda. I testi hanno precisato che l'abitazione confina con il Corso Vittorio Emanuele II, mentre l'ingresso dalla via Venezia confina con la proprietà della famiglia , con la proprietà degli e con l'altra Persona_4 Parte_2
proprietà di . Parte_1
Entrambi i testi hanno riferito che non abita nel fabbricato oggetto di causa, ma dall'anno Parte_1
2000, dopo la morte del fratello , ha continuato ad affittarlo alla Forestale e dal 2015 fino ad oggi Tes_1
lo ha adibito a B & B;
hanno confermato che la stessa negli anni 2015/2016 aveva realizzato un bagno in ogni camera, il teste ha precisato che aveva realizzato due ulteriori bagni rispetto ai due Tes_2
pagina 3 di 4 esistenti nelle camere al piano terra e al primo piano e che aveva tinteggiato la facciata e le pareti interne circa due-tre anni fa (teste . Tes_2
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del fabbricato sin dall'anno 2000 e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice (teste , anche in Tes_1
quanto vicini di casa, poiché abitanti della zona sin dall'anno 1983 (teste . Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti e si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
senza contestare la domanda di parte attrice chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi, deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Ulassai al foglio 6, particella 1437 subalterno 1 e 2 e al foglio 6 particella 416 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 6 mappale 1437;
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 145 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Ulassai, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elio Deidda, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. , (c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
), (c.f. ) e (c.f. C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
) elettivamente domiciliate in Jerzu presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che C.F._6
le rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenute e contro fu , fu , , , Controparte_6 Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8 CP_9 CP_10
fu , fu ,
[...] CP_11 CP_12 Per_1 Controparte_13 Per_3
fu , , , fu CP_14 Per_3 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
, , fu , , Per_3 CP_19 CP_20 Per_3 Controparte_21
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (note di trattazione scritta del 30.11.2024):
“il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
pagina 1 di 4 - dichiarare , C.F. proprietaria per intervenuta usucapione del Parte_1 C.F._1 seguente bene immobile sito nel Comune di Ulassai: fabbricato identificato all'Agenzia del Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 1437 sub 1, F. 6 mapp. 1437 sub 2, F. 6 mapp. 416, catasto Fabbricati e relativa area di sedime identificata al F. 6 mapp. 1437, catasto terreni.
Spese di lite compensate”.
Conclusioni nell'interesse delle convenute costituite (comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione 14.02.2023, con compensazione integrale delle spese di lite”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione del fabbricato costituente un unico corpo, sito nella via Venezia n. 2 del
Comune di Ulassai, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 1437 subalterno 1 e 2 e al foglio
6 particella 416 e dell'area di sedime sul quale insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al foglio 6 mappale 1437.
L'attrice ha dedotto di avere occupato ed utilizzato il fabbricato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 2000, concedendolo in locazione fino all'anno 2015 all'Assessorato Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna per destinarlo a Comando della Stazione
Forestale; successivamente e fino ad oggi di averlo utilizzato come B & B e di aver eseguito opere di manutenzione, quali la realizzazione nel 2016 di un ulteriore servizio igienico al piano terra e al primo piano, la tinteggiatura esterna e periodicamente, ogni 5 anni, la tinteggiatura interna.
Si sono costituiti in giudizio e , le quali hanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, all'udienza del 20 ottobre 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 4 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attrice per oltre vent'anni, a partire dall'anno 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'unità immobiliare (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 18 ottobre 2024). Tes_1 Tes_2
I testi e hanno riferito che l'immobile è composto da un seminterrato dove Tes_1 Tes_2
si trova il garage, da un piano terra, un primo piano e dalla mansarda. I testi hanno precisato che l'abitazione confina con il Corso Vittorio Emanuele II, mentre l'ingresso dalla via Venezia confina con la proprietà della famiglia , con la proprietà degli e con l'altra Persona_4 Parte_2
proprietà di . Parte_1
Entrambi i testi hanno riferito che non abita nel fabbricato oggetto di causa, ma dall'anno Parte_1
2000, dopo la morte del fratello , ha continuato ad affittarlo alla Forestale e dal 2015 fino ad oggi Tes_1
lo ha adibito a B & B;
hanno confermato che la stessa negli anni 2015/2016 aveva realizzato un bagno in ogni camera, il teste ha precisato che aveva realizzato due ulteriori bagni rispetto ai due Tes_2
pagina 3 di 4 esistenti nelle camere al piano terra e al primo piano e che aveva tinteggiato la facciata e le pareti interne circa due-tre anni fa (teste . Tes_2
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del fabbricato sin dall'anno 2000 e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice (teste , anche in Tes_1
quanto vicini di casa, poiché abitanti della zona sin dall'anno 1983 (teste . Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti e si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
senza contestare la domanda di parte attrice chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi, deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Ulassai al foglio 6, particella 1437 subalterno 1 e 2 e al foglio 6 particella 416 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 6 mappale 1437;
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 4 di 4