Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
70/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa OL Lo IC, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79997 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dalla Legaelia STA s.r.l.
(c.f. 15711231009), in persona del legale rappresentante avv. FR LI (c.f.
[...]),
contro Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea TA (c.f. [...]).
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Rita De Rossi, con delega dell’avv.
FR LI per il ricorrente e l’avv. Filippo Mangiapane, su delega dell’avv. Andrea TA per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 3 maggio 2023 il sig. XX chiedeva di accertare il proprio diritto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 alla sistemazione dell’estratto contributivo e dell’anzianità assicurativa, con inclusione dei periodi contributivi dal 1° ottobre al 31 dicembre 1981, dal 20 settembre al 18 dicembre 1984 e dal 6 ottobre 1986 al 3 gennaio 1987, con il riconoscimento dei contributi non presenti per il periodo dal 25 gennaio 1988 al 31 ottobre 1993.
Rappresentava di aver prestato attività lavorativa come dipendente pubblico fino all’ottobre 1993 alle dipendenze dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e dal novembre 1993 alle dipendenze di Telecom Italia s.p.a.
Avendo riscontrato che sugli estratti conto Inps non risultavano i periodi contributivi dal 1° ottobre al 31 dicembre 1981, dal 20 settembre al 18 dicembre 1984 e dal 6 ottobre 1986 al 3 gennaio 1987, lavorati come dipendente pubblico, presentava domanda di variazione della posizione assicurativa, allegando documentazione a supporto di quanto richiesto.
Riscontrava altresì che il periodo dal 25 gennaio 1988 al 31 ottobre 1993 non era coperto da nessun accredito contributivo, in quanto figurava nell’estratto conto previdenziale ma senza accredito contributivo, nonostante fosse stato assunto il 25 gennaio 1988 a tempo indeterminato dal Ministero In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 delle poste e telecomunicazioni, Ispettorato generale delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici con la qualifica di dipendente amministrativo.
Non essendo riuscito a conseguire in via amministrativa la variazione della propria posizione, pur avendo presentato regolari istanze, proponeva il ricorso in esame.
Evidenziava che l’Azienda di Stato per i servizi telefonici, ente di natura pubblica, era stata istituita con r.d. n. 884/1925 ed era stata soppressa il 1° gennaio 1993 ai sensi dell’art. 1, comma 3, l.
n. 58/1992, con attribuzione delle relative funzioni alla Iritel in base al d.m. del 29 dicembre 1992, la quale aveva operato fino al 1994 con la formazione del nuovo operatore Telecom Italia. Richiamava l’art.
3, commi 9, 10 e 10-bis, l. n. 335/1995, l’art. 31, l. n. 610/1952 e l’art. 3, d.p.r. n. 1092/1973, nonché giurisprudenza di legittimità e circolari Inps ed escludeva l’operatività della prescrizione quinquennale relativa a tali periodi contributivi.
2. Il 13 novembre 2025 si costituiva in giudizio l’Inps.
Sollevava in via pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 giudice ordinario richiamando l’art. 62, comma 1, r.d. n. 1214/1934 e l’art. 18, lett. c), c.g.c. in quanto, pur essendo stati i periodi di servizio in questione prestati per una pubblica amministrazione, i contributi erano stati versati nella gestione privata, essendo il ricorrente dipendente di una società privata dal 1° novembre 1993.
Nel merito, chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere. Produceva infatti l’estratto contributivo aggiornato del ricorrente dal quale risultava che i periodi in questione erano stati computati.
Evidenziava che, sebbene il ricorrente avesse lavorato in tali periodi quale “impiegato straordinario” per l’amministrazione postale (ex art.
3, d.p.r. n. 276/1971), i contributi in questione erano stati computati ex lege nella gestione privata.
I periodi risultanti dallo stato matricolare e dal certificato di servizio erano stati computati nella gestione ordinaria. Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.p.r. n. 276/1971 il personale in questione era iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Inps.
3. All’udienza del 3 dicembre 2025, su richiesta del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ricorrente, veniva disposto il rinvio della trattazione all’11 febbraio 2026 per replicare alla memoria dell’Inps.
4. Con memoria del 28 gennaio 2026 il ricorrente, rilevato che l’Inps aveva depositato l’estratto contributivo aggiornato con la regolarizzazione della contribuzione oggetto del presente processo, chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere, anteponendo la vicenda di merito a quella di giurisdizione, in applicazione del principio della ragione più liquida.
5. All’udienza dell’11 febbraio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, insistendo per le relative conclusioni.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di sistemazione della propria situazione contributiva, avendo constatato il mancato inserimento di alcuni periodi o il mancato inserimento di contributi per periodi effettivamente lavorati.
2. Nelle more del presente giudizio, detti periodi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sono stati correttamente computati dall’Inps, sebbene inseriti nella gestione privata in quanto, pur essendo relativi a lavoro prestato per un ente pubblico, il ricorrente risulta dipendente di una società privata dal 1° novembre 1993.
Considerato quanto sopra sia il ricorrente che l’Inps hanno chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. ex multis, Corte di cassazione, Sez.
Lavoro, ord. n. 9309/2020), può dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
3. In considerazione dell’esito del presente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 giudizio, può disporsi l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
OL Lo IC
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.02.2026 10:03:15 GMT+01:00