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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1189/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 Pt_1 bis;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Michela De Controparte_1
RI e dall'avv. Massimo Scala ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Nola, via
Anfiteatro Laterizio n. 15; RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L' : 1) Ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni Pt_1 del CTP e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico Persona_1 peritale, la controparte NON affetta dalla invalidità come quantificata dal CTU;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: 1) Rigettare il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. proposto dall' Pt_1 nei confronti della resistente , perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto Controparte_1 omologare la valutazione medico-legale del CTU Dott. nella quale veniva riconosciuta Per_2
l'indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2022; 2) Condannare l' al pagamento Pt_1 delle spese processuali e degli onorari in favore dei procuratori antistatari ed in caso di soccombenza tenere indenne la resistente dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa art. 152 disp. att. c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 03.03.2023, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario affermato dal c.t.u ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va rilevato come, nella presente fattispecie, siano stati evidenziati in modo specifico i motivi della contestazione.
L' ha dedotto, in particolare, che “Il riconoscimento delle condizioni cliniche che integrano Pt_1
i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento non appare congruo e sufficientemente motivato.
La ricorrente viene descritta come autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali.
Appare discutibile il punteggio attribuito di ADL e IADL in quanto queste ultime sono attività più complesse rispetto alle ADL.
La gravità del quadro cognitivo resta indefinito nella stessa consulenza geriatrica del 5.12.2022
e pertanto non può essere assunta come riferimento per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento…”. Sulla scorta di tali rilievi si è, pertanto, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali, Persona_3 contrariamente alle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. nominato in sede di ATP, ha negato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo espletato e della disamina della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “obesità con complicanze artrosiche a modesto impegno funzionale;
vasculopatia cerebrale cronica con lieve decadimento cognitivo;
pregresso carcinoma mammario a destra in remissione clinica;
cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori;
esiti di intervento chirurgico di colecistectomia”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così argomentato: “La periziata è affetta da un eccesso ponderale e da una degenerazione artrosica delle principali articolazioni, i cui postumi non sono in grado di determinare alcun deficit funzionale che abolisca la funzione statico-deambulatoria, che può estrinsecarsi in totale autonomia senza necessità di un accompagnatore, in sintonia con quanto descritto dal precedente CTU in sede di ATP.
Durante il colloquio peritale non sono emerse significative compromissioni delle facoltà cerebrali, tali da compromette l'autonomia della sfera decisionale della ricorrente. Pertanto, lo status psicopatologico in cui versa la ricorrente è di sufficiente compenso psichico. Durante il colloquio peritale, inoltre, la periziata ha dimostrato allo stato di rendersi conto della portata dei singoli atti che va a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti.
In definitiva, la periziata è apparsa in grado di provvedere autonomamente a sé stessa nelle azioni elementari della vita quotidiana.
La neoplasia mammaria che ha colpito la periziata è stata eradicata chirurgicamente con successo nel 2020, non essendoci in atti evidenza documentale di ripresa della malattia neoplastica ed essendo gli esiti chirurgici privi di significative sequele funzionali.
Dal punto di vista cardio-vascolare la malattia ipertensiva e venosa godono di un sufficiente controllo emodinamico, come osservato in sede peritale, permettendo alla ricorrente una soddisfacente autonomia nel compiere le normali azioni quotidiane.
Le restanti malattie non determinano alcun impatto sull'autonomia del soggetto in esame e non sono in grado di configurare la sussistenza dei requisiti medico-legali in materia di indennità di accompagnamento.
In definitiva, tali disturbi assieme non aboliscono l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiano in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita della periziata al punto da dover ricorrere necessariamente e permanentemente ad una presenza esterna costante. Difatti, dall'esame obiettivo condotto in sede peritale non sono emersi elementi tali da giustificare la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento. Di conseguenza, a far data dalla domanda amministrativa la ricorrente è da considerarsi invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Né è possibile condividere le conclusioni a cui è addivenuto il precedente CTU Dr.
[...] in corso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le seguenti motivazioni. Per_4
In primo luogo, il Dr. nel suo elaborato peritale ha riportato che la periziata è Persona_4
“aiutata solo in alcuni atti della vita (fare la doccia, la spesa). Riferisce autonomia negli altri atti”
(paragrafo ATP dedicato all'anamnesi patologica remota e prossima). Inoltre, ha rilevato
“deambulazione e passaggi posturali autonomi” (paragrafo ATP dedicato all'apparato osteoarticolare).
Riguardo il ventilato quadro dementigeno, il precedente CTU si è limitato a rilevare al colloquio peritale “variabile orientamento T/S. presenza di deficit mnesici” (paragrafo ATP dedicato alla
Psiche), basando in sostanza il suo riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sulle risultanze della visita geriatrica del 05/12/2022 che ha concluso per una “Demenza in fase di valutazione. ADL 2/6; IADL 5/8. Tinetti 10/28”. In sostanza, il punteggio ADL/IADL riportato nella visita geriatrica del 05/12/2022 è stato assunto come elemento determinante, ma senza adeguata correlazione con l'esame obiettivo del CTU, che descriveva una paziente sostanzialmente autonoma.
La scala IADL “Instrumental Activities of Daily Living” propone una lista di domande relative alla capacità di svolgere un insieme selezionato di funzioni e attività che richiedono un più alto livello di coordinazione motoria di quello necessario per lo svolgimento dell'insieme delle attività coperte dalla scala ADL. La scala IADL misura più propriamente l'handicap, poiché è in grado di fornire un indicatore che misura la capacità di svolgere normalmente il proprio ruolo sociale.
Entrambi i test ADL e IADL richiedono la fondamentale collaborazione dell'intervistato, il quale
è chiamato a rispondere con sincerità alle domande poste dall'esaminatore. Per tale ragione, esse godono di una limitata attendibilità medico-legale in quanto possono essere oggetto di tentativi di simulazione posti in campo dalle parti opportunamente istruite e/o scarsamente collaboranti. In effetti, il rischio insito nei predetti test è la misurazione della cosiddetta “disabilità soggettiva” anziché l'accertamento della “disabilità oggettiva”, quest'ultima rilevante ai fini medico-legale in quanto correlata non ad una sintomatologia riferita dalla ricorrente ma a patologie croniche documentalmente provate e tali da giustificare una grave disabilità.
La periziata è affetta da un decadimento cognitivo-mnesico documentato in atti esclusivamente da una certificazione geriatrica, senza che sia stato mai acclarato un danno organico cerebrale mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.
Ad ogni modo, durante il colloquio peritale non sono emerse significative compromissioni delle facoltà cerebrali, tali da compromette l'autonomia della sfera decisionale della ricorrente. In sostanza, la periziata non ha mai manifestato deficit critico-cognitivi né alcuna significativa compromissione delle facoltà mentali, essendo apparsa la ricorrente sufficientemente orientata nei parametri spazio-temporali”. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il perito ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta, diffusa ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del perito, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . Pt_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1189/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 Pt_1 bis;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Michela De Controparte_1
RI e dall'avv. Massimo Scala ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Nola, via
Anfiteatro Laterizio n. 15; RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L' : 1) Ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni Pt_1 del CTP e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico Persona_1 peritale, la controparte NON affetta dalla invalidità come quantificata dal CTU;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: 1) Rigettare il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. proposto dall' Pt_1 nei confronti della resistente , perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto Controparte_1 omologare la valutazione medico-legale del CTU Dott. nella quale veniva riconosciuta Per_2
l'indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2022; 2) Condannare l' al pagamento Pt_1 delle spese processuali e degli onorari in favore dei procuratori antistatari ed in caso di soccombenza tenere indenne la resistente dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa art. 152 disp. att. c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 03.03.2023, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario affermato dal c.t.u ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va rilevato come, nella presente fattispecie, siano stati evidenziati in modo specifico i motivi della contestazione.
L' ha dedotto, in particolare, che “Il riconoscimento delle condizioni cliniche che integrano Pt_1
i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento non appare congruo e sufficientemente motivato.
La ricorrente viene descritta come autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali.
Appare discutibile il punteggio attribuito di ADL e IADL in quanto queste ultime sono attività più complesse rispetto alle ADL.
La gravità del quadro cognitivo resta indefinito nella stessa consulenza geriatrica del 5.12.2022
e pertanto non può essere assunta come riferimento per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento…”. Sulla scorta di tali rilievi si è, pertanto, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali, Persona_3 contrariamente alle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. nominato in sede di ATP, ha negato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo espletato e della disamina della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “obesità con complicanze artrosiche a modesto impegno funzionale;
vasculopatia cerebrale cronica con lieve decadimento cognitivo;
pregresso carcinoma mammario a destra in remissione clinica;
cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori;
esiti di intervento chirurgico di colecistectomia”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così argomentato: “La periziata è affetta da un eccesso ponderale e da una degenerazione artrosica delle principali articolazioni, i cui postumi non sono in grado di determinare alcun deficit funzionale che abolisca la funzione statico-deambulatoria, che può estrinsecarsi in totale autonomia senza necessità di un accompagnatore, in sintonia con quanto descritto dal precedente CTU in sede di ATP.
Durante il colloquio peritale non sono emerse significative compromissioni delle facoltà cerebrali, tali da compromette l'autonomia della sfera decisionale della ricorrente. Pertanto, lo status psicopatologico in cui versa la ricorrente è di sufficiente compenso psichico. Durante il colloquio peritale, inoltre, la periziata ha dimostrato allo stato di rendersi conto della portata dei singoli atti che va a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti.
In definitiva, la periziata è apparsa in grado di provvedere autonomamente a sé stessa nelle azioni elementari della vita quotidiana.
La neoplasia mammaria che ha colpito la periziata è stata eradicata chirurgicamente con successo nel 2020, non essendoci in atti evidenza documentale di ripresa della malattia neoplastica ed essendo gli esiti chirurgici privi di significative sequele funzionali.
Dal punto di vista cardio-vascolare la malattia ipertensiva e venosa godono di un sufficiente controllo emodinamico, come osservato in sede peritale, permettendo alla ricorrente una soddisfacente autonomia nel compiere le normali azioni quotidiane.
Le restanti malattie non determinano alcun impatto sull'autonomia del soggetto in esame e non sono in grado di configurare la sussistenza dei requisiti medico-legali in materia di indennità di accompagnamento.
In definitiva, tali disturbi assieme non aboliscono l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiano in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita della periziata al punto da dover ricorrere necessariamente e permanentemente ad una presenza esterna costante. Difatti, dall'esame obiettivo condotto in sede peritale non sono emersi elementi tali da giustificare la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento. Di conseguenza, a far data dalla domanda amministrativa la ricorrente è da considerarsi invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Né è possibile condividere le conclusioni a cui è addivenuto il precedente CTU Dr.
[...] in corso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le seguenti motivazioni. Per_4
In primo luogo, il Dr. nel suo elaborato peritale ha riportato che la periziata è Persona_4
“aiutata solo in alcuni atti della vita (fare la doccia, la spesa). Riferisce autonomia negli altri atti”
(paragrafo ATP dedicato all'anamnesi patologica remota e prossima). Inoltre, ha rilevato
“deambulazione e passaggi posturali autonomi” (paragrafo ATP dedicato all'apparato osteoarticolare).
Riguardo il ventilato quadro dementigeno, il precedente CTU si è limitato a rilevare al colloquio peritale “variabile orientamento T/S. presenza di deficit mnesici” (paragrafo ATP dedicato alla
Psiche), basando in sostanza il suo riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sulle risultanze della visita geriatrica del 05/12/2022 che ha concluso per una “Demenza in fase di valutazione. ADL 2/6; IADL 5/8. Tinetti 10/28”. In sostanza, il punteggio ADL/IADL riportato nella visita geriatrica del 05/12/2022 è stato assunto come elemento determinante, ma senza adeguata correlazione con l'esame obiettivo del CTU, che descriveva una paziente sostanzialmente autonoma.
La scala IADL “Instrumental Activities of Daily Living” propone una lista di domande relative alla capacità di svolgere un insieme selezionato di funzioni e attività che richiedono un più alto livello di coordinazione motoria di quello necessario per lo svolgimento dell'insieme delle attività coperte dalla scala ADL. La scala IADL misura più propriamente l'handicap, poiché è in grado di fornire un indicatore che misura la capacità di svolgere normalmente il proprio ruolo sociale.
Entrambi i test ADL e IADL richiedono la fondamentale collaborazione dell'intervistato, il quale
è chiamato a rispondere con sincerità alle domande poste dall'esaminatore. Per tale ragione, esse godono di una limitata attendibilità medico-legale in quanto possono essere oggetto di tentativi di simulazione posti in campo dalle parti opportunamente istruite e/o scarsamente collaboranti. In effetti, il rischio insito nei predetti test è la misurazione della cosiddetta “disabilità soggettiva” anziché l'accertamento della “disabilità oggettiva”, quest'ultima rilevante ai fini medico-legale in quanto correlata non ad una sintomatologia riferita dalla ricorrente ma a patologie croniche documentalmente provate e tali da giustificare una grave disabilità.
La periziata è affetta da un decadimento cognitivo-mnesico documentato in atti esclusivamente da una certificazione geriatrica, senza che sia stato mai acclarato un danno organico cerebrale mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.
Ad ogni modo, durante il colloquio peritale non sono emerse significative compromissioni delle facoltà cerebrali, tali da compromette l'autonomia della sfera decisionale della ricorrente. In sostanza, la periziata non ha mai manifestato deficit critico-cognitivi né alcuna significativa compromissione delle facoltà mentali, essendo apparsa la ricorrente sufficientemente orientata nei parametri spazio-temporali”. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il perito ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta, diffusa ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del perito, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . Pt_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno