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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 989/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 989/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv.ACCROGLIANO' RAFFAELLA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ACCROGLIANO' RAFFAELLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/5/2025 Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25/7/2009, che dalla unione erano nate le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Persona_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“2) I coniugi si autorizzano a vivere separatamente con reciproco rispetto e, altresì, a stabilire la loro residenza e domicilio ovunque riterranno opportuno.
3) Le figlie, e , ancora minorenni, restano affidate in Persona_3 Persona_4
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con convivenza con la madre e facoltà di visita e frequentazione del padre così specificata: è facoltà del padre tenere con sé le figlie ogni qual volta vorrà, compatibilmente alle esigenze delle stesse. In caso di disaccordo, il diritto di visita del padre sarà disciplinato nelle seguenti modalità:
il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16.30 sino alle 20.30, nonché, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore
10:00 alle ore 20:00 e due week-end al mese in cui le figlie potranno pernottare con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica ore 20.00, compatibilmente sempre con le esigenze delle minori;
4) Durante il periodo estivo, luglio e agosto, previo tempestivo accordo, il padre potrà tenere con sé le figlie minori per 15 giorni consecutivi, previo accordo con la madre e dandone un congruo preavviso alla stessa almeno 20 giorni prima. Nel caso in cui le minori manifestassero il proprio dissenso, il padre continuerà a frequentarle secondo le indicazioni ordinarie così come al punto sub 4) indicate.
5) Per le festività, il padre potrà tenere le figlie per tre giorni consecutivi nel periodo natalizio o con alternanza dal 31.12., e tre giorni durante quello pasquale ovvero secondo la migliore organizzazione per le minori e, in caso sempre di contrarietà ovvero malessere manifesto dalle minori, secondo il calendario ordinario di cui sempre al punto sub 3
6) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , sita alla via Carlo Collodi in Controparte_1
Corigliano Rossano, viene assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi.
7) I sig.ri e in merito all'appartamento sito in Corigliano Rossano alla via CP_1 Pt_1
Carlo Collodi, facente parte della casa coniugale, identificata al catasto comunale con la particella 380, foglio 95, di proprietà di entrambi i coniugi, ma utilizzato dall'intero nucleo familiare, decidono concordemente di alienarlo, dopo due anni dalla sottoscrizione del presente atto, il cui ricavato verrà suddiviso in parti uguali fra i coniugi, precisando che è
stata regolarmente cancellata ipoteca all'esito dell'estinzione del mutuo.
8) Il sig. rovvederà a contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma di Pt_1
euro mille/00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da farsi pervenire a mezzo bonifico bancario, sul seguente IBAN: [...], intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà dell'Assegno Unico, che CP_1
verrà percepito, ciascuno per la propria parte, direttamente e, sino alla regolarizzazione di tanto, il coniuge che percepirà l'assegno interamente sarà obbligato a versare la metà
dell'importo all'altro coniuge. Il sig. sarà obbligato, altresì, al pagamento delle metà Pt_1
delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ed in particolare:
⁃ spese mediche_(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari: e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
⁃ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche: c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
⁃ spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/
tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
⁃ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
⁃ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali):; ⁃ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali: c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro. boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h)
acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a SAN COSMO Parte_1
ALBANESE (CS) il 24/01/1970 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 989/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv.ACCROGLIANO' RAFFAELLA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ACCROGLIANO' RAFFAELLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/5/2025 Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25/7/2009, che dalla unione erano nate le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Persona_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“2) I coniugi si autorizzano a vivere separatamente con reciproco rispetto e, altresì, a stabilire la loro residenza e domicilio ovunque riterranno opportuno.
3) Le figlie, e , ancora minorenni, restano affidate in Persona_3 Persona_4
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con convivenza con la madre e facoltà di visita e frequentazione del padre così specificata: è facoltà del padre tenere con sé le figlie ogni qual volta vorrà, compatibilmente alle esigenze delle stesse. In caso di disaccordo, il diritto di visita del padre sarà disciplinato nelle seguenti modalità:
il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16.30 sino alle 20.30, nonché, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore
10:00 alle ore 20:00 e due week-end al mese in cui le figlie potranno pernottare con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica ore 20.00, compatibilmente sempre con le esigenze delle minori;
4) Durante il periodo estivo, luglio e agosto, previo tempestivo accordo, il padre potrà tenere con sé le figlie minori per 15 giorni consecutivi, previo accordo con la madre e dandone un congruo preavviso alla stessa almeno 20 giorni prima. Nel caso in cui le minori manifestassero il proprio dissenso, il padre continuerà a frequentarle secondo le indicazioni ordinarie così come al punto sub 4) indicate.
5) Per le festività, il padre potrà tenere le figlie per tre giorni consecutivi nel periodo natalizio o con alternanza dal 31.12., e tre giorni durante quello pasquale ovvero secondo la migliore organizzazione per le minori e, in caso sempre di contrarietà ovvero malessere manifesto dalle minori, secondo il calendario ordinario di cui sempre al punto sub 3
6) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , sita alla via Carlo Collodi in Controparte_1
Corigliano Rossano, viene assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi.
7) I sig.ri e in merito all'appartamento sito in Corigliano Rossano alla via CP_1 Pt_1
Carlo Collodi, facente parte della casa coniugale, identificata al catasto comunale con la particella 380, foglio 95, di proprietà di entrambi i coniugi, ma utilizzato dall'intero nucleo familiare, decidono concordemente di alienarlo, dopo due anni dalla sottoscrizione del presente atto, il cui ricavato verrà suddiviso in parti uguali fra i coniugi, precisando che è
stata regolarmente cancellata ipoteca all'esito dell'estinzione del mutuo.
8) Il sig. rovvederà a contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma di Pt_1
euro mille/00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da farsi pervenire a mezzo bonifico bancario, sul seguente IBAN: [...], intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà dell'Assegno Unico, che CP_1
verrà percepito, ciascuno per la propria parte, direttamente e, sino alla regolarizzazione di tanto, il coniuge che percepirà l'assegno interamente sarà obbligato a versare la metà
dell'importo all'altro coniuge. Il sig. sarà obbligato, altresì, al pagamento delle metà Pt_1
delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ed in particolare:
⁃ spese mediche_(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari: e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
⁃ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche: c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
⁃ spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/
tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
⁃ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
⁃ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali):; ⁃ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali: c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro. boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h)
acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a SAN COSMO Parte_1
ALBANESE (CS) il 24/01/1970 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento