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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1576/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7298/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Boscoreale - Piazza Pace 1 80041 Boscoreale NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - c.f. resistente 1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0049057221000000494 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0049057221000000494 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3349/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava un'intimazione di pagamento con la quale la Resistente_1- Crediti, Servizi e tecnologie S.p.A chiedeva il pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2015 e 2016. Lamentava la mancata notifica di atti prodromici/interruttivi, il difetto per non assoggettabilità del cespite all'IMU trattandosi di immobile di carattere rurale ad uso strumentale, la mancata allegazione degli avvisi di accertamento alla ingiunzione di pagamento L. n° 212/2000, Art. 7, comma 1, statuto del contribuente e il difetto di motivazione.
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni la Resistente_1 affermando l'assoluta infondatezza del ricorso, del quale chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n.7655/2024 depositata il 16/05/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso in quanto dai documenti prodotti dalla Resistente_1 emergeva che l'intimazione di pagamento impugnata era stata preceduta da due avvisi di accertamento regolarmente notificati con messo notificatore il 12.02.2019 per IMU 2015 e 2016 e quindi tutte le questioni attinenti l'accertamento del tributo erano diventate definitive per mancata impugnazione degli atti. Infondate risultavano le altre doglianze.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 difeso dell'avv. Difensore_1
sostenendo, in riferimento alla notifica degli avvisi di accertamento, la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art.60 del D.P.R. nr.600/1973. Insiste inoltre sulla non assoggettabilità dell'immobile all'IMU per ruralità di fatto del fabbricato e chiede in via gradata la rideterminazione dell'impostacosì come inizialmente quantificata dal Comune di Boscoreale.
Si costituisce in giudizio il comune di Boscoreale contestando le eccezioni dell'appellante e dichiarando la regolarità del processo di notifica degli avvisi di accertamento.
Si costituisce in giudizio la Resistente_1 spa contestando le ragioni dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sulla correttezza della notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione.
L'appellante sostiene che la notifica non si è perfezionata in la consegna è avvenuta a persona diversa dal destinatario e non è seguita la raccomandata informativa. A parere di questa Corte non si ravvisa alcun difetto di notifica in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che la procedura di notifica è avvenuta a mezzo di un messo notificatore con consegna nelle mani della moglie convivente.
Come rilevato già dal giudice di prime cure la notifica è avvenuta ai sensi del 139 cpc che prevede “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda , purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla .Se la copia è consegnata al portiere o al vicino,
l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.” L'aspetto rilevante è che nella relata di notifica dell'atto a un familiare occorre indicare la persona che riceve l'atto ed eventualmente anche il vincolo con il destinatario, per verificare il rapporto familiare con il destinatario (Cass. 9 marzo 2020 n. 6565). Anche nel merito della contestazione occorre rilevare che la categoria catastale D8 identifica i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Rientrano in questa categoria grandi magazzini, supermercati e centri commerciali. A nulla rileva la qualifica di imprenditore agricolo senza la corretta categoria catastale dell'immobile. Inutile appare poi invocare una destinazione d'uso diversa senza quantomeno il riconoscimento catastale della ruralità ed in assenza di riscontri probatori. Restano assorbite le altre eccezioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite quantificate complessivamnete in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7298/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Boscoreale - Piazza Pace 1 80041 Boscoreale NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - c.f. resistente 1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0049057221000000494 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0049057221000000494 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3349/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava un'intimazione di pagamento con la quale la Resistente_1- Crediti, Servizi e tecnologie S.p.A chiedeva il pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2015 e 2016. Lamentava la mancata notifica di atti prodromici/interruttivi, il difetto per non assoggettabilità del cespite all'IMU trattandosi di immobile di carattere rurale ad uso strumentale, la mancata allegazione degli avvisi di accertamento alla ingiunzione di pagamento L. n° 212/2000, Art. 7, comma 1, statuto del contribuente e il difetto di motivazione.
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni la Resistente_1 affermando l'assoluta infondatezza del ricorso, del quale chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n.7655/2024 depositata il 16/05/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso in quanto dai documenti prodotti dalla Resistente_1 emergeva che l'intimazione di pagamento impugnata era stata preceduta da due avvisi di accertamento regolarmente notificati con messo notificatore il 12.02.2019 per IMU 2015 e 2016 e quindi tutte le questioni attinenti l'accertamento del tributo erano diventate definitive per mancata impugnazione degli atti. Infondate risultavano le altre doglianze.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 difeso dell'avv. Difensore_1
sostenendo, in riferimento alla notifica degli avvisi di accertamento, la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art.60 del D.P.R. nr.600/1973. Insiste inoltre sulla non assoggettabilità dell'immobile all'IMU per ruralità di fatto del fabbricato e chiede in via gradata la rideterminazione dell'impostacosì come inizialmente quantificata dal Comune di Boscoreale.
Si costituisce in giudizio il comune di Boscoreale contestando le eccezioni dell'appellante e dichiarando la regolarità del processo di notifica degli avvisi di accertamento.
Si costituisce in giudizio la Resistente_1 spa contestando le ragioni dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sulla correttezza della notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione.
L'appellante sostiene che la notifica non si è perfezionata in la consegna è avvenuta a persona diversa dal destinatario e non è seguita la raccomandata informativa. A parere di questa Corte non si ravvisa alcun difetto di notifica in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che la procedura di notifica è avvenuta a mezzo di un messo notificatore con consegna nelle mani della moglie convivente.
Come rilevato già dal giudice di prime cure la notifica è avvenuta ai sensi del 139 cpc che prevede “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda , purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla .Se la copia è consegnata al portiere o al vicino,
l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.” L'aspetto rilevante è che nella relata di notifica dell'atto a un familiare occorre indicare la persona che riceve l'atto ed eventualmente anche il vincolo con il destinatario, per verificare il rapporto familiare con il destinatario (Cass. 9 marzo 2020 n. 6565). Anche nel merito della contestazione occorre rilevare che la categoria catastale D8 identifica i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Rientrano in questa categoria grandi magazzini, supermercati e centri commerciali. A nulla rileva la qualifica di imprenditore agricolo senza la corretta categoria catastale dell'immobile. Inutile appare poi invocare una destinazione d'uso diversa senza quantomeno il riconoscimento catastale della ruralità ed in assenza di riscontri probatori. Restano assorbite le altre eccezioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite quantificate complessivamnete in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge.