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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2820/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Serino Elena, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato nel Regno Unito il 25/07/1964, C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
NA RI AS, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
11/11/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 4/10/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N. 255 , Parte II, serie A, anno 2008).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata la figlia (Napoli - 02/08/2011), le Persona_1 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15/12/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 b) La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. sita in Acerra alla via Anna Kuliscioff Parte_2
n.39 piano rialzato int.3, viene assegnata alla sig.ra , la quale provvederà a tutte le spese relative Parte_1 alla stessa (utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese condominiali ecc.) ed alle relative volture.
c) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la Persona_2 madre alla quale viene assegnata la già dimora coniugale.
Per quel che concerne specificamente la reciproca prospettazione dei genitori circa il progetto educativo e di accudimento della minore, tenuto conto anche dei loro impegni e delle attività quotidiane, si rinvia al piano genitoriale, redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto.
d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di €.350,00 Parte_2 Parte_1
(duecentocinquanta,00) quale contributo per il mantenimento della figlia, entro il giorno 25 di ogni mese, - a mezzo bonifico - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.
e) L'importo dell'Assegno Unico Universale INPS sarà richiesto al 100% dalla sig.ra ed il sig. Parte_1 si impegna a firmare la documentazione occorrente;
Pt_2
f) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti, come contemplate e nel rispetto dei contenuti del Protocollo sottoscritto dal Tribunale e COA di Nola. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate;
g) Il coniugi si impegnano a garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle esigenze della minore, oltre che lavorative dei genitori.
h) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte della figlia. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la stessa dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione della stessa.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25/02/1975, C.F.: e , nato nel C.F._1 Parte_2
Regno Unito il 25/07/1964, C.F.: che hanno contratto C.F._2 matrimonio in Napoli il giorno 4/10/2008 (atto n. 255, Parte II, Serie A, anno
2008);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente Persona_1
presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Acerra alla via Anna Kuliscioff n.39 piano rialzato int.3 alla sig.ra che vi vivrà con la figlia minore;
Parte_1
- determina in € 350,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico di
[...]
da corrispondere alla sig.ra , oltre l'intera quota di AUU, Pt_2 Parte_1 mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 25 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50% ;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 17/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2820/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Serino Elena, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato nel Regno Unito il 25/07/1964, C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
NA RI AS, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
11/11/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 4/10/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N. 255 , Parte II, serie A, anno 2008).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata la figlia (Napoli - 02/08/2011), le Persona_1 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15/12/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 b) La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. sita in Acerra alla via Anna Kuliscioff Parte_2
n.39 piano rialzato int.3, viene assegnata alla sig.ra , la quale provvederà a tutte le spese relative Parte_1 alla stessa (utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese condominiali ecc.) ed alle relative volture.
c) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la Persona_2 madre alla quale viene assegnata la già dimora coniugale.
Per quel che concerne specificamente la reciproca prospettazione dei genitori circa il progetto educativo e di accudimento della minore, tenuto conto anche dei loro impegni e delle attività quotidiane, si rinvia al piano genitoriale, redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto.
d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di €.350,00 Parte_2 Parte_1
(duecentocinquanta,00) quale contributo per il mantenimento della figlia, entro il giorno 25 di ogni mese, - a mezzo bonifico - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.
e) L'importo dell'Assegno Unico Universale INPS sarà richiesto al 100% dalla sig.ra ed il sig. Parte_1 si impegna a firmare la documentazione occorrente;
Pt_2
f) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti, come contemplate e nel rispetto dei contenuti del Protocollo sottoscritto dal Tribunale e COA di Nola. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate;
g) Il coniugi si impegnano a garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle esigenze della minore, oltre che lavorative dei genitori.
h) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte della figlia. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la stessa dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione della stessa.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25/02/1975, C.F.: e , nato nel C.F._1 Parte_2
Regno Unito il 25/07/1964, C.F.: che hanno contratto C.F._2 matrimonio in Napoli il giorno 4/10/2008 (atto n. 255, Parte II, Serie A, anno
2008);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente Persona_1
presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Acerra alla via Anna Kuliscioff n.39 piano rialzato int.3 alla sig.ra che vi vivrà con la figlia minore;
Parte_1
- determina in € 350,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico di
[...]
da corrispondere alla sig.ra , oltre l'intera quota di AUU, Pt_2 Parte_1 mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 25 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50% ;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 17/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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