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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO VI, LA
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3763/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento N. 57 89013 Gioia Tauro RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2227 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7863 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7863 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1370/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello nei confronti del COMUNE DI GIOIA TAURO per la riforma della sentenza 2895/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Calabria, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della mancata prova della data di notifica dell'atto impugnato (avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2017
e avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2017).
Parte appellante lamenta che il primo giudice non aveva segnalato la questione come rilevabile d'ufficio in violazione dell'art. 101 cpc e aveva emesso una decisione cd a sorpresa, assumendo che il ricorso era tempestivo.
Nel merito deduce che il terreno in relazione al quale ha proposto ricorso (F. 4 n. 317) non è da considerare edificabile in quanto il Sig. Nominativo_1, comproprietario del bene unitamente alla Sig.ra Ricorrente_1, riveste la qualità di Imprenditore Agricolo Professionale, come certificato dal competente Nominativo_2 10 Agricoltura, Beni e Attività Culturali, Spettacolo, Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Calabria, e come da Relazione Tecnica di parte redatta dall'Ing. Nominativo_3, depositata nel giudizio di primo grado, con allegata una Relazione Tecnica Agronomica del dott. Agr. Nominativo_5, che consolida e rafforza ulteriormente l'assunto dell'appartenenza di tutti i terreni oggetto di accertamento all'Azienda Agricola
Nominativo_1.
Non è costituito neanche in appello il Comune di Gioia Tauro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che risulta in atti la tempestività del ricorso introduttivo in primo grado, come da postalizzazione della raccomandata con cui era stato notificato l'atto impugnato, va detto che nel merito l'appello non può essere accolto.
Infatti sono esenti da IMU i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
oppure ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Posto che i terreni in discussione non sono collocati in area montana occorre valutare se rientrano nella prima ipotesi secondo la quale:
AI fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche se già pensionati, come chiarito dalla risoluzione del MEF del 28/2/2018. A tal fine occorre la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, cioè:
Possesso del fondo
Persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
Qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale
Iscrizione alla previdenza agricola.
Pertanto, ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso specifico parte ricorrente non ha però dimostrato positivamente l'iscrizione all'INPS di Nominativo_1 Non si provvede sulle spese attesa la contumacia del Comune vittorioso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO VI, LA
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3763/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento N. 57 89013 Gioia Tauro RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2227 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7863 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7863 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1370/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello nei confronti del COMUNE DI GIOIA TAURO per la riforma della sentenza 2895/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Calabria, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della mancata prova della data di notifica dell'atto impugnato (avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2017
e avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2017).
Parte appellante lamenta che il primo giudice non aveva segnalato la questione come rilevabile d'ufficio in violazione dell'art. 101 cpc e aveva emesso una decisione cd a sorpresa, assumendo che il ricorso era tempestivo.
Nel merito deduce che il terreno in relazione al quale ha proposto ricorso (F. 4 n. 317) non è da considerare edificabile in quanto il Sig. Nominativo_1, comproprietario del bene unitamente alla Sig.ra Ricorrente_1, riveste la qualità di Imprenditore Agricolo Professionale, come certificato dal competente Nominativo_2 10 Agricoltura, Beni e Attività Culturali, Spettacolo, Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Calabria, e come da Relazione Tecnica di parte redatta dall'Ing. Nominativo_3, depositata nel giudizio di primo grado, con allegata una Relazione Tecnica Agronomica del dott. Agr. Nominativo_5, che consolida e rafforza ulteriormente l'assunto dell'appartenenza di tutti i terreni oggetto di accertamento all'Azienda Agricola
Nominativo_1.
Non è costituito neanche in appello il Comune di Gioia Tauro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che risulta in atti la tempestività del ricorso introduttivo in primo grado, come da postalizzazione della raccomandata con cui era stato notificato l'atto impugnato, va detto che nel merito l'appello non può essere accolto.
Infatti sono esenti da IMU i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
oppure ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Posto che i terreni in discussione non sono collocati in area montana occorre valutare se rientrano nella prima ipotesi secondo la quale:
AI fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche se già pensionati, come chiarito dalla risoluzione del MEF del 28/2/2018. A tal fine occorre la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, cioè:
Possesso del fondo
Persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
Qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale
Iscrizione alla previdenza agricola.
Pertanto, ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso specifico parte ricorrente non ha però dimostrato positivamente l'iscrizione all'INPS di Nominativo_1 Non si provvede sulle spese attesa la contumacia del Comune vittorioso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese di lite.