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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 1059/2024 R.G., vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via G. V. Bona, n. 105, rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 giusta procura, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Marco Segatori e Massimo Mercuri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via A. Mordini, n. 14;
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...] (CF. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Di Febo, giusta procura in calce all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Silvi (TE), Via Roma, n. 153;
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATI NON COSTITUITI pagina 1 di 11 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 397/2024 del 19.10.2024, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1054/2017, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. per risarcimento danni da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
10.12.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di Avezzano, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di ha Controparte_1 Parte_1 condannato la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati in complessivi euro 48.708,00, oltre interessi e rivalutazione nonché alla rifusione delle spese di lite e al rimborso delle spese di CTU. L'attore aveva esposto che, il 02.02.2012 alle ore 9:30 circa, giunto alla stazione di servizio Civita Nord Oricola (AQ), si fermava nella zona adiacente l'ingresso dell' – CP_4 parcheggiando negli appositi spazi di sosta riservati ai clienti – e nel mentre scendeva dal lato guida del proprio autoveicolo, a causa di una lastra di ghiaccio trasparente ed invisibile (neppure segnalata) cadeva rovinosamente a terra riportando “frattura lussazione caviglia sx”. Egli aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti della società e della Parte_1 società chiedendo la condanna dei convenuti ex art. 2051 c.c., a Controparte_2 risarcire tutti i danni quantificati in complessivi euro 105.835,00, oltre euro 6.303,40 per spese legali stragiudiziali.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda per Parte_1 infondatezza della stessa, in quanto la verifica dell'evento sarebbe stata da ascriversi alla imprudente condotta del pedone e, in subordine, instava affinché vi fosse l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice chiedendo di Controparte_3 essere manlevata in caso di accoglimento della domanda. La però, Controparte_3 ritualmente citata in giudizio, non si costituiva.
2. Il Tribunale di Avezzano, all'esito dell'istruttoria (e dopo aver dichiarato la contumacia della società qualificata la domanda ai Controparte_5 sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, ha basato il proprio convincimento: i) sulla dimostrazione da parte dell'attore del nesso di casualità tra l'evento dannoso e la presenza di ghiaccio sul pavimento stradale (non segnalato); ii) e per converso sull'omessa prova del caso fortuito da parte della società convenuta;
i danni sono stati liquidati, inoltre, in base alla CTU svolta.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendo accogliersi Parte_1 le conclusioni in atti, articolando due motivi di seguito così riassunti.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea o parziale ricostruzione dei fatti di causa, in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, il fatto che nessuno dei testimoni escussi avrebbe assistito alla caduta del CP_1 Infatti, il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto sussistente la responsabilità della società convenuta sulla scorta:
- dell'attendibilità oggettiva e soggettiva dei testimoni di parte attrice escussi, non valutando aprioristicamente neppure la circostanza per cui la riferiva Persona_1 di “aver soccorso il ma non ho visto quando è caduto”; invero, il CP_1 Tes_1 pagina 2 di 11 3
non riferiva alcunché circa i propri rapporti con il e ove si trovasse al CP_1 momento del sinistro;
- delle dichiarazioni dei suddetti, ritenute conformi e comprovanti il fatto storico. In particolare, di converso, il Tribunale avrebbe dovuto:
- ritenere insufficienti le dichiarazioni testimoniali su riportate, le quali nulla provano circa la condotta adottata dal nello scendere dalla propria auto;
CP_1
- considerare la circostanza per cui l'attore non si premurava, a seguito dell'incidente, di allertare prontamente la pubblica sicurezza o un'autombulanza affinché fosse trasferito presso il nosocomio più vicino, date le asserite gravi lesioni da costui riportate;
- tenere conto della testimonianza della stessa teste la quale specificava Persona_1 che era vera la circostanza per cui la zona dell'area di sosta adibita al parcheggio degli autoveicoli era stata preventivamente cosparsa di sale, a riprova del fatto che la convenuta avesse adottato ogni cautela preventiva al fine di scongiurare eventuali pericoli agli utenti della strada;
- disconoscere la responsabilità in capo a essendo emersa, Parte_1 contrariamente a quanto statuito, la prova delle cautele da questa adottate e l'imperizia del nello scendere dalla propria auto, il quale neppure CP_1 considerava le evidenti condizioni meteo avverse;
- ritenere sussistente, in subordine, ai fini di una corretta qualificazione del quantum risarcitorio, un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.2. Con secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di manleva proposta nei riguardi della compagnia assicuratrice nonostante in un primo Controparte_3 momento ne abbia dichiarato la contumacia, riconoscendo, dunque, la piena legittimità della chiamata in causa operata dall'originaria convenuta.
4. costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame instando per il Controparte_1 suo integrale rigetto, con il favore delle spese, eccependo in particolare che unitamente alla prova testimoniale, il Tribunale ha valutato, altresì la dichiarazione che il – quale Tes_1 testimone indifferente, per sua stessa ammissione – rendeva prima del processo in data 21.02.2013, prodotta poi con l'atto di citazione ed entrata pienamente nel giudizio in qualità di prova atipica, poi regolarmente sottoposta a contraddittorio, dalla quale si evinceva la esatta ricostruzione della dinamica (“il giorno 02.02.2012 mi trovavo nell'area di sosta dell' “CIVITA NORD” Autostrada A24 L'Aquila-Roma km48, Oricola (AQ), CP_4 a bordo dell'autovettura Ford Focus targata EL058EV, in compagnia del Sig.
[...]
, che la conduceva, avendo deciso di effettuare una sosta per rifocillarci. Controparte_1 Ricordo che detta area si presentava apparentemente sgombra da neve e ghiaccio e che erano le ore 9:30 circa del mattino. Il si accingeva a scendere dalla propria auto: apriva lo CP_1 sportello lato guida, appoggiava i piedi a terra e, improvvisamente ed imprevedibilmente, scivolava rovinando al suolo e lamentandosi per il dolore. Mi sono adoperato per prestargli immediato soccorso ed ho constatato con i miei occhi che il medesimo era scivolato a causa di una lastra di ghiaccio ivi presente (nell'adiacenza dell'auto). Preciso che detta lastra di ghiaccio era visibile solo guardandola attentamente ed a distanza di mezzo metro”).
5. Sulle conclusioni innanzi riportate e all'esito degli scambi degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 10.12.2025, sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
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6. L'appello è fondato.
6.1 In materia di danni derivanti da insidia ritiene il Collegio di dover disattendere da un lato quell'indirizzo interpretativo che riconduce la fattispecie in ogni caso alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. (ancora da ultimo Cass. nr. 361/06) e dall'altro quello, più tradizionale, che ricorre esclusivamente alla previsione di cui all'art. 2043 cc (ancora da ultimo Cass. nrr. 2410/05 e 1571/04), perché entrambi non esaustivi nella classificazione delle fattispecie concrete, in ragione delle particolarità che ognuna delle stesse presenta di volta in volta. Più aderente rispetto alle diversità del “concreto” appare allora quell'interpretazione secondo cui la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applichi al proprietario-custode ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa. Ai fini quindi della responsabilità ex art. 2051 cc, che non è limitata alla pericolosità da intrinseca dinamicità della cosa, potendo anche configurarsi per le cose inerti (Cass. III^ nr. 11695/09, Trib. Salerno II^ nr. 1386/10 e App. Firenze II^ nr. 851/10), occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. II^ nr. 13881/10). L'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono poi solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte del responsabile, mentre l'elemento dirimente è che il bene stesso, dal cui utilizzo è derivato un danno, si trovi nel perimetro di effettiva controllabilità da parte del proprietario. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cc, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, il proprietario-custode risponde dei danni da detti beni, subìti dall'utente, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cc, che non prevede alcuna limitazione della responsabilità per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato allora l'onere della prova della anomalia del bene, fatto di per sè idoneo a configurare il comportamento colposo del proprietario-custode, su cui ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. III^ nr. 15384/06, 5445/06 e 3651/06). Nella fattispecie al vaglio allora, la difesa attorea invocava in verità esplicitamente nell'atto di citazione l'operatività della disciplina di cui all'art. 2051 cc. Secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, recentemente compendiati e puntualizzati dalla Corte nomofilattica all'esito di una ampia ed articolata motivazione alla quale si rinvia (Cass. ord. 2481/2018): a) "l'art. 2051 c.c, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o pagina 4 di 11 5
della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Anche a voler sussumere la domanda sotto l'egida dell'art. 2051 cc, l'esito di rigetto è tuttavia ugualmente inevitabile. La responsabilità del custode richiede che "l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi" (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1°.6.95, n. 6125; 10.11.93, n. 11091): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. - a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi - pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97; 10015/06; 11264/95). La disciplina dell'articolo in questione è stata ormai definita compiutamente in sede di legittimità, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In tale ipotesi, il danneggiato non è tuttavia dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910; Cass. civ. 1° aprile 2010 n. 8005). pagina 5 di 11 6
Alla stregua dell'insegnamento illustrato, occorre nella prospettiva applicativa del criterio ex art. 2051 cc indagare sull'esistenza del nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno, occorre cioè accertare se l'evento dedotto si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, per poi eventualmente verificare se vi sia un elemento che, perché idoneo ad imprimere alla traiettoria causale una direzione prima imprevedibile o comunque inevitabile, valga ad interrompere la processione eziologica.
6.2 Alla luce dei suddetti principi, ed in particolare di quello compendiato sub d), deve valutarsi se la condotta del danneggiato, oggi appellato, sia stata o meno connotata, in concreto, da negligenza ed imprudenza e si ponga quale causa esclusiva dell'evento dannoso. E deve escludersi, se non nei marginali limiti sopra precisati sub b), che assumano rilievo le condotte - eventualmente colpose - del custode, ove risulti sussistente una condotta colposa del danneggiato dotata di efficienza causale esclusiva, che, come tale, elide il nesso causale tra cosa ed evento dannoso e ciò anche inquadrandola fattispecie sub art. 2043 c.c. Assume in particolare l'istante di essere scivolato nella giornata del 02.2.2012 alle ore 09,30 circa su una lastra di ghiaccio, formatasi all'interno della zona non previamente CP_4 segnalata dal convenuto. Ora, non vi è chi non veda che il contesto in cui avvenne l'incidente - area sita all'aperto di un giorno di febbraio (mediamente tra i più freddi dell'inverno) in una località non certo rivierasca ed alle prime ore del mattino - era tale da indurre qualunque persona di normale diligenza e prudenza, non solo ad eventualmente indossare scarpe con suola adeguate, ma soprattutto ad usare la massima attenzione nel transitare a piedi sulla stessa, per evitare uno scivolamento molto più che probabile in ragione della più che prevedibile presenza di ghiaccio, stanti le notorie, rigide temperature del periodo. La situazione di pericolo era, dunque, non solo tempestivamente percepibile, ma anche evitabile, senza che possa assumere rilevanza, in senso contrario, la mancanza di apposita segnalazione della presenza di ghiaccio ovvero la interdizione dell'accesso all'area, proprio in ragione dell'evidente intrinseca pericolosità di un transito sulla stessa. Pur volendo allora ricondurre la fattispecie al vaglio al paradigma di cui all'art. 2051 cc, e senza necessità di richiamare quella recentissima giurisprudenza che, discostandosi dai suoi stessi consolidati indirizzi in materia ha statuito come la responsabilità de qua sussista, richiamando affermazioni ormai superate anche nell'ambito dell'art. 2043 cc, solo in ipotesi di insidia e trabocchetto e solo laddove l'alterazione della cosa sia imprevedibile e invisibile (Cass. III^ nr. 11592/10), non v'è chi non veda come l'accertamento positivo del mantenimento di una condotta gravemente imprudente da parte dell'utente induca ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la anomalia della cosa ed il danno che ne è derivato, integrando, anche sotto tale profilo, l'ipotesi del c.d. fortuito escludente l'operatività del criterio di responsabilità presunta o oggettiva ex art. 2051 cit. (da ultimo Cass. III^ nrr. 24149/10 e 21328/10). L'evento dannoso ebbe allora a verificarsi non a causa della intrinseca pericolosità della cosa, ma a causa della condotta gravemente negligente e imprudente dell'utente, in quanto è provato in atti che vi fossero tutte le condizioni anche logistiche e temporali, che avrebbero potuto e dovuto consentirgli, usando la normale diligenza di percepire prima (prevedibilità) la presenza di tratti sicuramente ghiacciati e di procedere pertanto con ogni cautela anche utilizzando apposite strumentazioni ovvero restando ancorato alla vettura fino alla raggiunta certezza di stabilità al fine di non cadere (prevenibilità); pure tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene-strada per salvaguardare appunto la propria incolumità (Corte appello Milano, sez. II, 16/12/2009, n. 3178, Corte appello L'Aquila, 15/01/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 15/01/2020), n.75, Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. pagina 6 di 11 7
11/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19094 e Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, (ud. 04/12/2017, dep. 17/01/2018), n.1064).
6.3 La conclusione non muta per il fatto che si verta in ipotesi di area ricompresa nell'ambito di un tratto autostradale. In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilita e della inevitabilità (in termini Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4495) Nella fattispecie al vaglio allora della Corte, la situazione di pericolo, per le condizioni logistiche, temporali (e meteo), era, come visto, non solo tempestivamente percepibile, ma anche evitabile, senza che potesse assumere rilevanza, in senso contrario, la mancanza di apposita segnalazione della presenza di ghiaccio ovvero la interdizione dell'accesso all'area, proprio in ragione dell'evidente intrinseca pericolosità di un transito pedonale sulla stessa. D'altra parte, non si verte in ipotesi di tratto ghiacciato insistente sulla carreggiata percorsa da un mezzo meccanico, che impone all'utente una dicotomia forte tra il percorrerlo e il non percorrerlo (incidendo l'eventuale velocità solo sulla gravità dei danni conseguenti alla perdita di controllo), ma appunto si verte in ipotesi di tratto, ampiamente prevedibile come ghiacciato, che l'utente deve allora percorrere a piedi adottando ogni accorgimento e cautela che in concreto può facilmente evitare la caduta. A differenza poi di una carreggiata, in cui, essendo la stessa percorsa continuativamente da autoveicoli lungo lo stesso tratto, con il cospargimento del sale si evita sostanzialmente il riformarsi del ghiaccio, in una vasta area adibita a transito e sosta, quale l'area adibita a rifornimento carburante ed autogrill, è praticamente impossibile evitare il continuo riformarsi di tratti ghiacciati, pur avendo provveduto al cospargimento del sale (come riferito oltretutto dalla teste escussa sul punto). Sotto tale profilo deve tra l'altro evidenziarsi quanto segue. Nell'atto di citazione, la parte attrice assumeva di avere parcheggiato nell'occasione “negli appositi spazi riservati ai clienti…nella zona adiacente l'ingresso dell'annesso . CP_4 Tale circostanza veniva pure fatta oggetto di richiesta di prova da parte della sua difesa. Il relativo capitolo nr. 2 non veniva tuttavia ammesso dal Giudice di primo grado e neanche per averla ritenuta “incontestata” (e salvo quanto infra sul punto). All'udienza successiva al provvedimento che non aveva ammesso quella prova, la difesa di parte attrice non formulava alcuna riserva nei confronti di quella statuizione, non riproponeva più la questione anche in sede di precisazione delle conclusioni e non formulava uno specifico motivo di appello sul punto.
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Se è pur vero allora che la mancata contestazione immediata di un'ordinanza istruttoria non crea alcuna preclusione (Civile Ord. Sez. 1 Num. 14925 Anno 2025), è altrettanto certo che
“l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” ( Corte di Cassazione Sez. III Civ., n. 16886/16). Che la macchina fosse stata parcheggiata effettivamente all'interno degli stalli riservati ai clienti e davanti all'ingresso dell' e non invece in un'area magari non destinata CP_4 proprio alla sosta, non può neanche ritenersi sia circostanza acquisita agli atti per l'effetto della mancata contestazione da parte della controparte. Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.). Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè solo nell'ipotesi di fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti, nella specie, tra l'altro anche in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO). Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
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Non può quindi ricavarsi dal contegno processuale dei convenuti, che oltretutto hanno anche genericamente contestato quella allegazione fattuale iniziale, alcun riconoscimento delle circostanze allegate a sostegno della domanda, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di cui alle lettere a)-c)
Appare allora evidente come la specifica dinamica degli accadimenti, in quanto “fatto ignoto” alle parti qui convenute, non può essere sussunta nella fattispecie acquisitiva di cui all'art. 115 cpc. Non può configurarsi pertanto un onere di contestazione in capo a quelle parti convenute
“ignoranti” quella dinamica;
non può avvalersi la parte attrice del principio di cui all'art. 115 cpc;
restava in capo alla stessa parte attrice l'onere ex art. 2697 cc di comprovare che effettivamente nell'occasione avesse parcheggiato l'auto all'interno degli stalli riservati ai clienti. Sul punto peraltro: le dichiarazioni rese dal e su cui infra non confermano la Testimone_2 circostanza;
la teste , addotta dalla parte attrice e sopraggiunta subito Testimone_3 dopo la caduta, pare proprio smentire quella affermazione laddove dichiara “ è caduto CP_1 oltre la pensilina dove c'era la colonnina dell'aria e dell'acqua”. Il vaglio di tali acquisizioni conferma allora quella valutazione già espressa, incidente sul vaglio della fattispecie de qua non essendo neanche comprovato che la sosta fosse avvenuta in uno spazio ontologicamente riservato al parcheggio, in ordine alla impossibilità di garantire per l'intera area di un e a differenza della carreggiata, che, nonostante il cospargimento CP_4 del sale, si riformi continuamente il ghiaccio, tenuto conto della specificità della fattispecie (zona di media montagna, prime ore del mattino condizioni meteo su cui infra). Come si evince poi dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate da in data Testimone_2 21.1.2013 (escusso poi come teste anche in sede processuale) e che la stessa difesa dell'appellato insiste a che venga utilizzato quale “prova atipica”, il nell'occasione “si accingeva a CP_1 scendere dalla propria auto, apriva lo sportello lato guida, appoggiava i piedi a terra e, improvvisamente ed imprevedibilmente, scivolava rovinando al suolo”. La caduta si è cioè verificata non mentre il percorreva un tratto ghiacciato, ma nel CP_1 momento in cui il dalla posizione di seduto in auto, facendo forza sulle proprie gambe, CP_1 è passato a quella eretta. Attesa la sicura presenza di tratti ghiacciati, in ragione di quelle circostanze logistiche e temporali (e meteo su cui infra) tutt'altro che imprevedibili, una condotta diligente, prudente, non disattenta ed improntata alla dovuta cautela, avrebbe allora dovuto indurre quell'utente, nel momento in cui si apprestava ad entrare in contatto per la prima volta con quel tratto sicuramente ghiacciato, attuando una manovra che imponeva l'uso della spinta con le gambe per alzarsi in piedi, a mantenersi comunque saldamente ancorato alla vettura con le mani fino a raggiungere una sicura stabilità nella posizione eretta assunta, per poi eventualmente proseguire in tranquillità. E' ancora il ha dichiarare “la lastra di ghiaccio era visibile solo guardandola Testimone_2 attentamente ed a distanza di mezzo metro”. Il contenuto di tale dichiarazione, che – si ripete – la difesa della parte attrice insiste che venga utilizzata, conferma ulteriormente che, ove quell'utente avesse con diligenza dalla posizione di seduto rivolto almeno lo sguardo sul piano stradale (posto allora ad una distanza anche inferiore al mezzo metro), prima di fare forza sulle gambe per alzarsi, sicuramente avrebbe pure visto materialmente la presenza di quel tratto ghiacciato;
presenza, come detto, tutt'altro che imprevedibile a quell'orario ed in quei luoghi (ed in quelle condizioni meteo). E' ancora dal contenuto delle dichiarazioni del che si evince poi la prova che Testimone_2 le condizioni meteo del momento fossero tutt'altro che escludenti ex se la presenza di ghiaccio. pagina 9 di 11 10
Afferma infatti il D.D. “ricordo che detta area si presentava apparentemente sgombra da neve e ghiaccio” e tale affermazione porta a presumere che viceversa almeno tutto intorno così non fosse e che pertanto la giornata – ripetesi - notoriamente tra le più fredde dell'anno, fosse caratterizzata dalla presenza, quasi usuale in quelle zone, in quel periodo, a quell'orario, almeno di nevischio o forte umidità. In definitiva vi erano tutte le condizioni, logistiche, temporali e meteo che avrebbero dovuto e potuto consentire a quell'utente, usando la normale diligenza di percepire prima (prevedibilità) la presenza di tratti sicuramente ghiacciati e di procedere pertanto con ogni cautela anche utilizzando apposite strumentazioni ovvero restando ancorato alla vettura fino alla raggiunta certezza di stabilità al fine di non cadere (prevenibilità); pure tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene-strada per salvaguardare appunto la propria incolumità. Il primo motivo di appello deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori.
7.Le spese, liquidate secondo il valore già utilizzato dal giudice di prime cure e non contestato in questa sede (scaglione fino a 52.000), relative ad entrambi i gradi non possono che seguire la soccombenza, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, in relazione al presente grado. Parte attrice/appellata deva d'altra parte rifondere le spese anche in favore della chiamata compagnia, in quanto in forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889); circostanza quest'ultima tutt'altro che riscontrabile nella fattispecie al vaglio, come si evince dal contenuto dei congrui motivi di appello formulati sul punto dalla società appellante avverso la decisione nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di manleva, dopo avere dichiarato la contumacia di così ritenuta come passivamente legittimata. CP_3 Analogamente le spese di CTU restano definitivamente a carico della parte attrice
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza Tribunale di Avezzano n. 397/2024 emessa in data 19.10.2024 e pubblicata il 22.10.2024, notificata il 30.10.2024, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo Controparte_1 grado in favore di in persona del suo procuratore speciale Parte_1 (giusta procura speciale per atto del Notaio Dott. di Roma, rep. n. Parte_2 Persona_2 47123, racc. n. 28283, del 24 aprile 2024), con sede in Roma, via G. V. Bona n. 105, P. I.V.A.
che si liquidano in euro 7.616,00 ,per compensi professionali, oltre spese generali P.IVA_1 al 15% iva e cassa come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali relative al presente Controparte_1 grado in favore di in persona del suo procuratore speciale Parte_1 (giusta procura speciale per atto del Notaio Dott. di Roma, rep. n. Parte_2 Persona_2 47123, racc. n. 28283, del 24 aprile 2024), con sede in Roma, via G. V. Bona n. 105, P. I.V.A.
e C.F. , P.IVA , con sede P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 legale in Mogliano Veneto alla Via Marocchesa n.14, in persona dei Suoi procuratori speciali, Dr. nato a [...] il [...], e Dott. , Controparte_6 Controparte_7
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nato a [...] il [...], che si liquidano in euro 8.200,00,per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno dei due;
pone le spese di CTU definitivamente su parte attrice. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N. R.G. 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 1059/2024 R.G., vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via G. V. Bona, n. 105, rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 giusta procura, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Marco Segatori e Massimo Mercuri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via A. Mordini, n. 14;
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...] (CF. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Di Febo, giusta procura in calce all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Silvi (TE), Via Roma, n. 153;
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATI NON COSTITUITI pagina 1 di 11 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 397/2024 del 19.10.2024, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1054/2017, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. per risarcimento danni da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
10.12.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di Avezzano, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di ha Controparte_1 Parte_1 condannato la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati in complessivi euro 48.708,00, oltre interessi e rivalutazione nonché alla rifusione delle spese di lite e al rimborso delle spese di CTU. L'attore aveva esposto che, il 02.02.2012 alle ore 9:30 circa, giunto alla stazione di servizio Civita Nord Oricola (AQ), si fermava nella zona adiacente l'ingresso dell' – CP_4 parcheggiando negli appositi spazi di sosta riservati ai clienti – e nel mentre scendeva dal lato guida del proprio autoveicolo, a causa di una lastra di ghiaccio trasparente ed invisibile (neppure segnalata) cadeva rovinosamente a terra riportando “frattura lussazione caviglia sx”. Egli aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti della società e della Parte_1 società chiedendo la condanna dei convenuti ex art. 2051 c.c., a Controparte_2 risarcire tutti i danni quantificati in complessivi euro 105.835,00, oltre euro 6.303,40 per spese legali stragiudiziali.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda per Parte_1 infondatezza della stessa, in quanto la verifica dell'evento sarebbe stata da ascriversi alla imprudente condotta del pedone e, in subordine, instava affinché vi fosse l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice chiedendo di Controparte_3 essere manlevata in caso di accoglimento della domanda. La però, Controparte_3 ritualmente citata in giudizio, non si costituiva.
2. Il Tribunale di Avezzano, all'esito dell'istruttoria (e dopo aver dichiarato la contumacia della società qualificata la domanda ai Controparte_5 sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, ha basato il proprio convincimento: i) sulla dimostrazione da parte dell'attore del nesso di casualità tra l'evento dannoso e la presenza di ghiaccio sul pavimento stradale (non segnalato); ii) e per converso sull'omessa prova del caso fortuito da parte della società convenuta;
i danni sono stati liquidati, inoltre, in base alla CTU svolta.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendo accogliersi Parte_1 le conclusioni in atti, articolando due motivi di seguito così riassunti.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea o parziale ricostruzione dei fatti di causa, in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, il fatto che nessuno dei testimoni escussi avrebbe assistito alla caduta del CP_1 Infatti, il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto sussistente la responsabilità della società convenuta sulla scorta:
- dell'attendibilità oggettiva e soggettiva dei testimoni di parte attrice escussi, non valutando aprioristicamente neppure la circostanza per cui la riferiva Persona_1 di “aver soccorso il ma non ho visto quando è caduto”; invero, il CP_1 Tes_1 pagina 2 di 11 3
non riferiva alcunché circa i propri rapporti con il e ove si trovasse al CP_1 momento del sinistro;
- delle dichiarazioni dei suddetti, ritenute conformi e comprovanti il fatto storico. In particolare, di converso, il Tribunale avrebbe dovuto:
- ritenere insufficienti le dichiarazioni testimoniali su riportate, le quali nulla provano circa la condotta adottata dal nello scendere dalla propria auto;
CP_1
- considerare la circostanza per cui l'attore non si premurava, a seguito dell'incidente, di allertare prontamente la pubblica sicurezza o un'autombulanza affinché fosse trasferito presso il nosocomio più vicino, date le asserite gravi lesioni da costui riportate;
- tenere conto della testimonianza della stessa teste la quale specificava Persona_1 che era vera la circostanza per cui la zona dell'area di sosta adibita al parcheggio degli autoveicoli era stata preventivamente cosparsa di sale, a riprova del fatto che la convenuta avesse adottato ogni cautela preventiva al fine di scongiurare eventuali pericoli agli utenti della strada;
- disconoscere la responsabilità in capo a essendo emersa, Parte_1 contrariamente a quanto statuito, la prova delle cautele da questa adottate e l'imperizia del nello scendere dalla propria auto, il quale neppure CP_1 considerava le evidenti condizioni meteo avverse;
- ritenere sussistente, in subordine, ai fini di una corretta qualificazione del quantum risarcitorio, un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.2. Con secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di manleva proposta nei riguardi della compagnia assicuratrice nonostante in un primo Controparte_3 momento ne abbia dichiarato la contumacia, riconoscendo, dunque, la piena legittimità della chiamata in causa operata dall'originaria convenuta.
4. costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame instando per il Controparte_1 suo integrale rigetto, con il favore delle spese, eccependo in particolare che unitamente alla prova testimoniale, il Tribunale ha valutato, altresì la dichiarazione che il – quale Tes_1 testimone indifferente, per sua stessa ammissione – rendeva prima del processo in data 21.02.2013, prodotta poi con l'atto di citazione ed entrata pienamente nel giudizio in qualità di prova atipica, poi regolarmente sottoposta a contraddittorio, dalla quale si evinceva la esatta ricostruzione della dinamica (“il giorno 02.02.2012 mi trovavo nell'area di sosta dell' “CIVITA NORD” Autostrada A24 L'Aquila-Roma km48, Oricola (AQ), CP_4 a bordo dell'autovettura Ford Focus targata EL058EV, in compagnia del Sig.
[...]
, che la conduceva, avendo deciso di effettuare una sosta per rifocillarci. Controparte_1 Ricordo che detta area si presentava apparentemente sgombra da neve e ghiaccio e che erano le ore 9:30 circa del mattino. Il si accingeva a scendere dalla propria auto: apriva lo CP_1 sportello lato guida, appoggiava i piedi a terra e, improvvisamente ed imprevedibilmente, scivolava rovinando al suolo e lamentandosi per il dolore. Mi sono adoperato per prestargli immediato soccorso ed ho constatato con i miei occhi che il medesimo era scivolato a causa di una lastra di ghiaccio ivi presente (nell'adiacenza dell'auto). Preciso che detta lastra di ghiaccio era visibile solo guardandola attentamente ed a distanza di mezzo metro”).
5. Sulle conclusioni innanzi riportate e all'esito degli scambi degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 10.12.2025, sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
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6. L'appello è fondato.
6.1 In materia di danni derivanti da insidia ritiene il Collegio di dover disattendere da un lato quell'indirizzo interpretativo che riconduce la fattispecie in ogni caso alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. (ancora da ultimo Cass. nr. 361/06) e dall'altro quello, più tradizionale, che ricorre esclusivamente alla previsione di cui all'art. 2043 cc (ancora da ultimo Cass. nrr. 2410/05 e 1571/04), perché entrambi non esaustivi nella classificazione delle fattispecie concrete, in ragione delle particolarità che ognuna delle stesse presenta di volta in volta. Più aderente rispetto alle diversità del “concreto” appare allora quell'interpretazione secondo cui la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applichi al proprietario-custode ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa. Ai fini quindi della responsabilità ex art. 2051 cc, che non è limitata alla pericolosità da intrinseca dinamicità della cosa, potendo anche configurarsi per le cose inerti (Cass. III^ nr. 11695/09, Trib. Salerno II^ nr. 1386/10 e App. Firenze II^ nr. 851/10), occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. II^ nr. 13881/10). L'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono poi solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte del responsabile, mentre l'elemento dirimente è che il bene stesso, dal cui utilizzo è derivato un danno, si trovi nel perimetro di effettiva controllabilità da parte del proprietario. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cc, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, il proprietario-custode risponde dei danni da detti beni, subìti dall'utente, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cc, che non prevede alcuna limitazione della responsabilità per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato allora l'onere della prova della anomalia del bene, fatto di per sè idoneo a configurare il comportamento colposo del proprietario-custode, su cui ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. III^ nr. 15384/06, 5445/06 e 3651/06). Nella fattispecie al vaglio allora, la difesa attorea invocava in verità esplicitamente nell'atto di citazione l'operatività della disciplina di cui all'art. 2051 cc. Secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, recentemente compendiati e puntualizzati dalla Corte nomofilattica all'esito di una ampia ed articolata motivazione alla quale si rinvia (Cass. ord. 2481/2018): a) "l'art. 2051 c.c, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o pagina 4 di 11 5
della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Anche a voler sussumere la domanda sotto l'egida dell'art. 2051 cc, l'esito di rigetto è tuttavia ugualmente inevitabile. La responsabilità del custode richiede che "l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi" (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1°.6.95, n. 6125; 10.11.93, n. 11091): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. - a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi - pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97; 10015/06; 11264/95). La disciplina dell'articolo in questione è stata ormai definita compiutamente in sede di legittimità, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In tale ipotesi, il danneggiato non è tuttavia dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910; Cass. civ. 1° aprile 2010 n. 8005). pagina 5 di 11 6
Alla stregua dell'insegnamento illustrato, occorre nella prospettiva applicativa del criterio ex art. 2051 cc indagare sull'esistenza del nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno, occorre cioè accertare se l'evento dedotto si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, per poi eventualmente verificare se vi sia un elemento che, perché idoneo ad imprimere alla traiettoria causale una direzione prima imprevedibile o comunque inevitabile, valga ad interrompere la processione eziologica.
6.2 Alla luce dei suddetti principi, ed in particolare di quello compendiato sub d), deve valutarsi se la condotta del danneggiato, oggi appellato, sia stata o meno connotata, in concreto, da negligenza ed imprudenza e si ponga quale causa esclusiva dell'evento dannoso. E deve escludersi, se non nei marginali limiti sopra precisati sub b), che assumano rilievo le condotte - eventualmente colpose - del custode, ove risulti sussistente una condotta colposa del danneggiato dotata di efficienza causale esclusiva, che, come tale, elide il nesso causale tra cosa ed evento dannoso e ciò anche inquadrandola fattispecie sub art. 2043 c.c. Assume in particolare l'istante di essere scivolato nella giornata del 02.2.2012 alle ore 09,30 circa su una lastra di ghiaccio, formatasi all'interno della zona non previamente CP_4 segnalata dal convenuto. Ora, non vi è chi non veda che il contesto in cui avvenne l'incidente - area sita all'aperto di un giorno di febbraio (mediamente tra i più freddi dell'inverno) in una località non certo rivierasca ed alle prime ore del mattino - era tale da indurre qualunque persona di normale diligenza e prudenza, non solo ad eventualmente indossare scarpe con suola adeguate, ma soprattutto ad usare la massima attenzione nel transitare a piedi sulla stessa, per evitare uno scivolamento molto più che probabile in ragione della più che prevedibile presenza di ghiaccio, stanti le notorie, rigide temperature del periodo. La situazione di pericolo era, dunque, non solo tempestivamente percepibile, ma anche evitabile, senza che possa assumere rilevanza, in senso contrario, la mancanza di apposita segnalazione della presenza di ghiaccio ovvero la interdizione dell'accesso all'area, proprio in ragione dell'evidente intrinseca pericolosità di un transito sulla stessa. Pur volendo allora ricondurre la fattispecie al vaglio al paradigma di cui all'art. 2051 cc, e senza necessità di richiamare quella recentissima giurisprudenza che, discostandosi dai suoi stessi consolidati indirizzi in materia ha statuito come la responsabilità de qua sussista, richiamando affermazioni ormai superate anche nell'ambito dell'art. 2043 cc, solo in ipotesi di insidia e trabocchetto e solo laddove l'alterazione della cosa sia imprevedibile e invisibile (Cass. III^ nr. 11592/10), non v'è chi non veda come l'accertamento positivo del mantenimento di una condotta gravemente imprudente da parte dell'utente induca ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la anomalia della cosa ed il danno che ne è derivato, integrando, anche sotto tale profilo, l'ipotesi del c.d. fortuito escludente l'operatività del criterio di responsabilità presunta o oggettiva ex art. 2051 cit. (da ultimo Cass. III^ nrr. 24149/10 e 21328/10). L'evento dannoso ebbe allora a verificarsi non a causa della intrinseca pericolosità della cosa, ma a causa della condotta gravemente negligente e imprudente dell'utente, in quanto è provato in atti che vi fossero tutte le condizioni anche logistiche e temporali, che avrebbero potuto e dovuto consentirgli, usando la normale diligenza di percepire prima (prevedibilità) la presenza di tratti sicuramente ghiacciati e di procedere pertanto con ogni cautela anche utilizzando apposite strumentazioni ovvero restando ancorato alla vettura fino alla raggiunta certezza di stabilità al fine di non cadere (prevenibilità); pure tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene-strada per salvaguardare appunto la propria incolumità (Corte appello Milano, sez. II, 16/12/2009, n. 3178, Corte appello L'Aquila, 15/01/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 15/01/2020), n.75, Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. pagina 6 di 11 7
11/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19094 e Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, (ud. 04/12/2017, dep. 17/01/2018), n.1064).
6.3 La conclusione non muta per il fatto che si verta in ipotesi di area ricompresa nell'ambito di un tratto autostradale. In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilita e della inevitabilità (in termini Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4495) Nella fattispecie al vaglio allora della Corte, la situazione di pericolo, per le condizioni logistiche, temporali (e meteo), era, come visto, non solo tempestivamente percepibile, ma anche evitabile, senza che potesse assumere rilevanza, in senso contrario, la mancanza di apposita segnalazione della presenza di ghiaccio ovvero la interdizione dell'accesso all'area, proprio in ragione dell'evidente intrinseca pericolosità di un transito pedonale sulla stessa. D'altra parte, non si verte in ipotesi di tratto ghiacciato insistente sulla carreggiata percorsa da un mezzo meccanico, che impone all'utente una dicotomia forte tra il percorrerlo e il non percorrerlo (incidendo l'eventuale velocità solo sulla gravità dei danni conseguenti alla perdita di controllo), ma appunto si verte in ipotesi di tratto, ampiamente prevedibile come ghiacciato, che l'utente deve allora percorrere a piedi adottando ogni accorgimento e cautela che in concreto può facilmente evitare la caduta. A differenza poi di una carreggiata, in cui, essendo la stessa percorsa continuativamente da autoveicoli lungo lo stesso tratto, con il cospargimento del sale si evita sostanzialmente il riformarsi del ghiaccio, in una vasta area adibita a transito e sosta, quale l'area adibita a rifornimento carburante ed autogrill, è praticamente impossibile evitare il continuo riformarsi di tratti ghiacciati, pur avendo provveduto al cospargimento del sale (come riferito oltretutto dalla teste escussa sul punto). Sotto tale profilo deve tra l'altro evidenziarsi quanto segue. Nell'atto di citazione, la parte attrice assumeva di avere parcheggiato nell'occasione “negli appositi spazi riservati ai clienti…nella zona adiacente l'ingresso dell'annesso . CP_4 Tale circostanza veniva pure fatta oggetto di richiesta di prova da parte della sua difesa. Il relativo capitolo nr. 2 non veniva tuttavia ammesso dal Giudice di primo grado e neanche per averla ritenuta “incontestata” (e salvo quanto infra sul punto). All'udienza successiva al provvedimento che non aveva ammesso quella prova, la difesa di parte attrice non formulava alcuna riserva nei confronti di quella statuizione, non riproponeva più la questione anche in sede di precisazione delle conclusioni e non formulava uno specifico motivo di appello sul punto.
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Se è pur vero allora che la mancata contestazione immediata di un'ordinanza istruttoria non crea alcuna preclusione (Civile Ord. Sez. 1 Num. 14925 Anno 2025), è altrettanto certo che
“l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” ( Corte di Cassazione Sez. III Civ., n. 16886/16). Che la macchina fosse stata parcheggiata effettivamente all'interno degli stalli riservati ai clienti e davanti all'ingresso dell' e non invece in un'area magari non destinata CP_4 proprio alla sosta, non può neanche ritenersi sia circostanza acquisita agli atti per l'effetto della mancata contestazione da parte della controparte. Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.). Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè solo nell'ipotesi di fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti, nella specie, tra l'altro anche in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO). Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
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Non può quindi ricavarsi dal contegno processuale dei convenuti, che oltretutto hanno anche genericamente contestato quella allegazione fattuale iniziale, alcun riconoscimento delle circostanze allegate a sostegno della domanda, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di cui alle lettere a)-c)
Appare allora evidente come la specifica dinamica degli accadimenti, in quanto “fatto ignoto” alle parti qui convenute, non può essere sussunta nella fattispecie acquisitiva di cui all'art. 115 cpc. Non può configurarsi pertanto un onere di contestazione in capo a quelle parti convenute
“ignoranti” quella dinamica;
non può avvalersi la parte attrice del principio di cui all'art. 115 cpc;
restava in capo alla stessa parte attrice l'onere ex art. 2697 cc di comprovare che effettivamente nell'occasione avesse parcheggiato l'auto all'interno degli stalli riservati ai clienti. Sul punto peraltro: le dichiarazioni rese dal e su cui infra non confermano la Testimone_2 circostanza;
la teste , addotta dalla parte attrice e sopraggiunta subito Testimone_3 dopo la caduta, pare proprio smentire quella affermazione laddove dichiara “ è caduto CP_1 oltre la pensilina dove c'era la colonnina dell'aria e dell'acqua”. Il vaglio di tali acquisizioni conferma allora quella valutazione già espressa, incidente sul vaglio della fattispecie de qua non essendo neanche comprovato che la sosta fosse avvenuta in uno spazio ontologicamente riservato al parcheggio, in ordine alla impossibilità di garantire per l'intera area di un e a differenza della carreggiata, che, nonostante il cospargimento CP_4 del sale, si riformi continuamente il ghiaccio, tenuto conto della specificità della fattispecie (zona di media montagna, prime ore del mattino condizioni meteo su cui infra). Come si evince poi dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate da in data Testimone_2 21.1.2013 (escusso poi come teste anche in sede processuale) e che la stessa difesa dell'appellato insiste a che venga utilizzato quale “prova atipica”, il nell'occasione “si accingeva a CP_1 scendere dalla propria auto, apriva lo sportello lato guida, appoggiava i piedi a terra e, improvvisamente ed imprevedibilmente, scivolava rovinando al suolo”. La caduta si è cioè verificata non mentre il percorreva un tratto ghiacciato, ma nel CP_1 momento in cui il dalla posizione di seduto in auto, facendo forza sulle proprie gambe, CP_1 è passato a quella eretta. Attesa la sicura presenza di tratti ghiacciati, in ragione di quelle circostanze logistiche e temporali (e meteo su cui infra) tutt'altro che imprevedibili, una condotta diligente, prudente, non disattenta ed improntata alla dovuta cautela, avrebbe allora dovuto indurre quell'utente, nel momento in cui si apprestava ad entrare in contatto per la prima volta con quel tratto sicuramente ghiacciato, attuando una manovra che imponeva l'uso della spinta con le gambe per alzarsi in piedi, a mantenersi comunque saldamente ancorato alla vettura con le mani fino a raggiungere una sicura stabilità nella posizione eretta assunta, per poi eventualmente proseguire in tranquillità. E' ancora il ha dichiarare “la lastra di ghiaccio era visibile solo guardandola Testimone_2 attentamente ed a distanza di mezzo metro”. Il contenuto di tale dichiarazione, che – si ripete – la difesa della parte attrice insiste che venga utilizzata, conferma ulteriormente che, ove quell'utente avesse con diligenza dalla posizione di seduto rivolto almeno lo sguardo sul piano stradale (posto allora ad una distanza anche inferiore al mezzo metro), prima di fare forza sulle gambe per alzarsi, sicuramente avrebbe pure visto materialmente la presenza di quel tratto ghiacciato;
presenza, come detto, tutt'altro che imprevedibile a quell'orario ed in quei luoghi (ed in quelle condizioni meteo). E' ancora dal contenuto delle dichiarazioni del che si evince poi la prova che Testimone_2 le condizioni meteo del momento fossero tutt'altro che escludenti ex se la presenza di ghiaccio. pagina 9 di 11 10
Afferma infatti il D.D. “ricordo che detta area si presentava apparentemente sgombra da neve e ghiaccio” e tale affermazione porta a presumere che viceversa almeno tutto intorno così non fosse e che pertanto la giornata – ripetesi - notoriamente tra le più fredde dell'anno, fosse caratterizzata dalla presenza, quasi usuale in quelle zone, in quel periodo, a quell'orario, almeno di nevischio o forte umidità. In definitiva vi erano tutte le condizioni, logistiche, temporali e meteo che avrebbero dovuto e potuto consentire a quell'utente, usando la normale diligenza di percepire prima (prevedibilità) la presenza di tratti sicuramente ghiacciati e di procedere pertanto con ogni cautela anche utilizzando apposite strumentazioni ovvero restando ancorato alla vettura fino alla raggiunta certezza di stabilità al fine di non cadere (prevenibilità); pure tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene-strada per salvaguardare appunto la propria incolumità. Il primo motivo di appello deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori.
7.Le spese, liquidate secondo il valore già utilizzato dal giudice di prime cure e non contestato in questa sede (scaglione fino a 52.000), relative ad entrambi i gradi non possono che seguire la soccombenza, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, in relazione al presente grado. Parte attrice/appellata deva d'altra parte rifondere le spese anche in favore della chiamata compagnia, in quanto in forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889); circostanza quest'ultima tutt'altro che riscontrabile nella fattispecie al vaglio, come si evince dal contenuto dei congrui motivi di appello formulati sul punto dalla società appellante avverso la decisione nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di manleva, dopo avere dichiarato la contumacia di così ritenuta come passivamente legittimata. CP_3 Analogamente le spese di CTU restano definitivamente a carico della parte attrice
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza Tribunale di Avezzano n. 397/2024 emessa in data 19.10.2024 e pubblicata il 22.10.2024, notificata il 30.10.2024, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo Controparte_1 grado in favore di in persona del suo procuratore speciale Parte_1 (giusta procura speciale per atto del Notaio Dott. di Roma, rep. n. Parte_2 Persona_2 47123, racc. n. 28283, del 24 aprile 2024), con sede in Roma, via G. V. Bona n. 105, P. I.V.A.
che si liquidano in euro 7.616,00 ,per compensi professionali, oltre spese generali P.IVA_1 al 15% iva e cassa come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali relative al presente Controparte_1 grado in favore di in persona del suo procuratore speciale Parte_1 (giusta procura speciale per atto del Notaio Dott. di Roma, rep. n. Parte_2 Persona_2 47123, racc. n. 28283, del 24 aprile 2024), con sede in Roma, via G. V. Bona n. 105, P. I.V.A.
e C.F. , P.IVA , con sede P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 legale in Mogliano Veneto alla Via Marocchesa n.14, in persona dei Suoi procuratori speciali, Dr. nato a [...] il [...], e Dott. , Controparte_6 Controparte_7
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nato a [...] il [...], che si liquidano in euro 8.200,00,per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno dei due;
pone le spese di CTU definitivamente su parte attrice. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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