Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento è ritenuta sufficientemente motivata in quanto richiama la qualità di ex socio unico, la cancellazione della società, l'avviso di accertamento e la sentenza di secondo grado che ha confermato la pretesa tributaria, indicando chiaramente la fonte della pretesa ex art. 2495 c.c.

  • Rigettato
    Illegittimità della richiesta di sanzioni al socio

    La sentenza di secondo grado, passata in giudicato, ha confermato la debenza delle sanzioni. L'intimazione di pagamento dà esecuzione a tale pronuncia. L'attivo patrimoniale assegnato è capiente anche per le sanzioni. Il ricorrente era anche legale rappresentante della società e autore materiale delle violazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 75
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo