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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN EL, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. THBIPRN00072/2023 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. THBIPRN00072/2023 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. THBIPRN00072/2023 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata dichiarare non dovute le sanzioni irrogate;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 194/2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. THBIPRN00072/2023 emessa dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bologna (AE) e notificata al ricorrente n.q. di ex socio della Società_1 Srl a socio unico in liquidazione per l'importo complessivo di € 39.972,92 a titolo di imposte, interessi e sanzioni conseguenti alla sentenza n. 738/01/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, relativo ad un avviso di accertamento n. THB03CH05173-16 emesso in capo alla società partecipata che rettificava il reddito d'impresa per l'anno 2011. Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in quanto non preceduto da un apposito atto di liquidazione con violazione del proprio diritto di difesa. Nelle memorie integrative citava una recente sentenza della Cassazione n. 3626 del 12.02.2025 nella quale viene affermato il principio secondo il quale per configurarsi la responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie nei limiti dell'attivo assegnato è necessario l'emissione di un apposito atto impositivo nei confronti dello stesso che motivi la ragione giuridica della ripresa, mentre nel caso in esame sarebbe stata emessa direttamente una intimazione di pagamento dove tali informazioni non erano indicate. In subordine rilevava l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni in capo al socio per violazioni asseritamente commesse dalla società. Si costituiva in giudizio l'AE evidenziando che l'atto impugnato veniva emesso nei confronti dell'ex socio perché, in sede di liquidazione, gli era stato assegnato l'importo di € 47.000,00 ne conseguiva che, ai sensi dell'Art. 2495 cc, la responsabilità patrimoniale del socio delle obbligazioni societarie nei limiti degli importi assegnati. Riteneva non sussistere il difetto di motivazione in quanto al contribuente, quale socio unico nonché amministratore e liquidatore, erano noti i motivi della ripresa impositiva laddove nell'atto impugnato era indicato il motivo della sua chiamata in causa ovvero: socio unico della società partecipata;
che la stessa fosse stata cancellata dal registro imprese;
gli estremi della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi. Società_1Dall'esame della documentazione in atti emerge che la S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di liquidazione, con assegnazione dell'attivo di euro Ricorrente_147.000,00 al socio unico, sig. , come da bilancio finale di liquidazione. A seguito di avviso di accertamento elevato in capo alla società, confermato in entrambi i gradi di giudizio tributario e divenuto definitivo, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al ricorrente, quale ex socio unico, l'intimazione di pagamento per imposte, sanzioni e interessi. Il ricorrente ha impugnato l'atto, deducendo: a) difetto di motivazione e mancata emissione di apposito avviso di liquidazione;
b) violazione dell'art. 36, comma 5, DPR 602/1973; c) illegittimità della richiesta di sanzioni nei confronti del socio. A giudizio del Collegio l'intimazione di pagamento impugnata è sufficientemente motivata. Infatti, essa richiama espressamente la qualità di ex socio unico del ricorrente, la cancellazione della società, l'avviso di accertamento e la sentenza di secondo grado che ha confermato la pretesa tributaria. L'atto, pertanto, indica chiaramente la ragione giuridica della richiesta, ossia la responsabilità del socio ex art. 2495 c.c., nei limiti dell'attivo ricevuto.
Questo Collegio condivide i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31904/2021) che, in caso di cancellazione della società, l'AE può agire nei confronti dei soci assegnatari dell'attivo, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento, essendo sufficiente che l'atto indichi la fonte della pretesa e la qualità del destinatario. Nel caso di specie, il ricorrente, quale socio unico, liquidatore e destinatario dell'intero attivo, non può ritenersi leso nel diritto di difesa, essendo a conoscenza dei presupposti della pretesa.
Inoltre, il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dal ricorrente, attesta l'assegnazione di euro 47.000,00 quale attivo netto, circostanza questa non contestata, rilevando, inoltre, che l'importo richiesto con l'intimazione (imposte, sanzioni e interessi) risulta inferiore a tale somma.
Anche l'eccepito motivo di illegittimità della richiesta di sanzioni va rigettato. Infatti sulla questione, pur in presenza di un non univoco orientamento giurisprudenziale, rileva che la sentenza di secondo grado, passata in giudicato, ha confermato la debenza anche delle sanzioni, e l'intimazione di pagamento si limita a dare esecuzione a tale pronuncia e che l'attivo patrimoniale assegnato è capiente anche per le sanzioni irrogate in capo alla società oltre alla circostanza che il ricorrente era anche il legale rappresentante della società e, perciò, autore materiale delle violazioni ad essa contestate. I restanti motivi d'impugnazione si intendono assorbiti.
Ne consegue il rigetto del ricorso, il non uniforme orientamento giurisprudenziale in ordine alla imputazione delle sanzioni in capo al socio, giustificano la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, compensa le spese di giudizio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN EL, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. THBIPRN00072/2023 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. THBIPRN00072/2023 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. THBIPRN00072/2023 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata dichiarare non dovute le sanzioni irrogate;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 194/2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. THBIPRN00072/2023 emessa dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bologna (AE) e notificata al ricorrente n.q. di ex socio della Società_1 Srl a socio unico in liquidazione per l'importo complessivo di € 39.972,92 a titolo di imposte, interessi e sanzioni conseguenti alla sentenza n. 738/01/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, relativo ad un avviso di accertamento n. THB03CH05173-16 emesso in capo alla società partecipata che rettificava il reddito d'impresa per l'anno 2011. Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in quanto non preceduto da un apposito atto di liquidazione con violazione del proprio diritto di difesa. Nelle memorie integrative citava una recente sentenza della Cassazione n. 3626 del 12.02.2025 nella quale viene affermato il principio secondo il quale per configurarsi la responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie nei limiti dell'attivo assegnato è necessario l'emissione di un apposito atto impositivo nei confronti dello stesso che motivi la ragione giuridica della ripresa, mentre nel caso in esame sarebbe stata emessa direttamente una intimazione di pagamento dove tali informazioni non erano indicate. In subordine rilevava l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni in capo al socio per violazioni asseritamente commesse dalla società. Si costituiva in giudizio l'AE evidenziando che l'atto impugnato veniva emesso nei confronti dell'ex socio perché, in sede di liquidazione, gli era stato assegnato l'importo di € 47.000,00 ne conseguiva che, ai sensi dell'Art. 2495 cc, la responsabilità patrimoniale del socio delle obbligazioni societarie nei limiti degli importi assegnati. Riteneva non sussistere il difetto di motivazione in quanto al contribuente, quale socio unico nonché amministratore e liquidatore, erano noti i motivi della ripresa impositiva laddove nell'atto impugnato era indicato il motivo della sua chiamata in causa ovvero: socio unico della società partecipata;
che la stessa fosse stata cancellata dal registro imprese;
gli estremi della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi. Società_1Dall'esame della documentazione in atti emerge che la S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di liquidazione, con assegnazione dell'attivo di euro Ricorrente_147.000,00 al socio unico, sig. , come da bilancio finale di liquidazione. A seguito di avviso di accertamento elevato in capo alla società, confermato in entrambi i gradi di giudizio tributario e divenuto definitivo, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al ricorrente, quale ex socio unico, l'intimazione di pagamento per imposte, sanzioni e interessi. Il ricorrente ha impugnato l'atto, deducendo: a) difetto di motivazione e mancata emissione di apposito avviso di liquidazione;
b) violazione dell'art. 36, comma 5, DPR 602/1973; c) illegittimità della richiesta di sanzioni nei confronti del socio. A giudizio del Collegio l'intimazione di pagamento impugnata è sufficientemente motivata. Infatti, essa richiama espressamente la qualità di ex socio unico del ricorrente, la cancellazione della società, l'avviso di accertamento e la sentenza di secondo grado che ha confermato la pretesa tributaria. L'atto, pertanto, indica chiaramente la ragione giuridica della richiesta, ossia la responsabilità del socio ex art. 2495 c.c., nei limiti dell'attivo ricevuto.
Questo Collegio condivide i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31904/2021) che, in caso di cancellazione della società, l'AE può agire nei confronti dei soci assegnatari dell'attivo, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento, essendo sufficiente che l'atto indichi la fonte della pretesa e la qualità del destinatario. Nel caso di specie, il ricorrente, quale socio unico, liquidatore e destinatario dell'intero attivo, non può ritenersi leso nel diritto di difesa, essendo a conoscenza dei presupposti della pretesa.
Inoltre, il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dal ricorrente, attesta l'assegnazione di euro 47.000,00 quale attivo netto, circostanza questa non contestata, rilevando, inoltre, che l'importo richiesto con l'intimazione (imposte, sanzioni e interessi) risulta inferiore a tale somma.
Anche l'eccepito motivo di illegittimità della richiesta di sanzioni va rigettato. Infatti sulla questione, pur in presenza di un non univoco orientamento giurisprudenziale, rileva che la sentenza di secondo grado, passata in giudicato, ha confermato la debenza anche delle sanzioni, e l'intimazione di pagamento si limita a dare esecuzione a tale pronuncia e che l'attivo patrimoniale assegnato è capiente anche per le sanzioni irrogate in capo alla società oltre alla circostanza che il ricorrente era anche il legale rappresentante della società e, perciò, autore materiale delle violazioni ad essa contestate. I restanti motivi d'impugnazione si intendono assorbiti.
Ne consegue il rigetto del ricorso, il non uniforme orientamento giurisprudenziale in ordine alla imputazione delle sanzioni in capo al socio, giustificano la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, compensa le spese di giudizio