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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9686/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Corrado e Gianluca de Cesare;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira CP_1 Castellaneta;
all'udienza del 4.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' CP_1 successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ha riconosciuto la prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti al minimo per la semplicità delle questioni trattate - sono poste a carico dell' secondo CP_1 soccombenza in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale e vanno distratte in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
1 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 che liquida in Euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore degli avvocati anticipatari.
Bari, 04/12/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Corrado e Gianluca de Cesare;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira CP_1 Castellaneta;
all'udienza del 4.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' CP_1 successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ha riconosciuto la prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti al minimo per la semplicità delle questioni trattate - sono poste a carico dell' secondo CP_1 soccombenza in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale e vanno distratte in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
1 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 che liquida in Euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore degli avvocati anticipatari.
Bari, 04/12/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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