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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9905/2023
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Monica MONTANTE Presidente dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. dott.ssa Eleonora BRUNO Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. 9905 r.g. dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Angelo Parte_1
Raneli
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
[...]
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Ricorso avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26/07/2023 ha impugnato il Parte_1
provvedimento emesso il 06/07/2023 e notificato il 18/07/2023 (prot.77/2023
Cat.A.12/IMM./SEZ.IV–L.P.), con cui il Questore di Agrigento ha rigettato l'istanza dal medesimo avanzata il 17/11/2022 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla scorta del parere negativo della Commissione Territoriale di Agrigento.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020 ed ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, in considerazione del percorso di integrazione avviato in Italia e dell'esigenza di tutelare la propria vita privata, con conseguente richiesta di riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
All'udienza del 06/11/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente è evidente che l'allontanamento dello stesso dall'Italia comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare.
Invero, vive in Italia da otto anni circa ed ha dimostrato di aver intrapreso un Parte_1
percorso di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano.
Ha, infatti, documentato:
- di aver partecipato al corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana organizzato dal C.P.I.A. di Agrigento nell'anno scolastico 2017/2018;
- di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società “Z.C. Di Vella Giovanna
s.r.l.s.” con sede a Campobello di Licata (AG) come muratore con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 06/09/2021;
- di aver svolto attività lavorativa come bracciante agricolo presso la “Soc.Agr. Frutta di Sicilia
s.r.l.s.” dal 16/05/2023 al 31/12/2023 (cf. buste paga di maggio e giugno 2023 con retribuzione di € 498,90 e € 886,94).
Di recente ha stipulato due contratti di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di manovale edile:
- il primo decorrente dal 09/01/2024 alle dipendenze della ditta “L.M. Costruzioni s.r.l.” con sede a Canicattì (AG) (cf. buste paga di gennaio e febbraio 2024 con retribuzione di € 880,00 ed € 565,54);
- il secondo decorrente dal 24/09/2024 alle dipendenze di , con sede a Parte_2
Campobello di Licata (AG), presso cui aveva già lavorato dal 08/04/2024 al 31/07/2024.
Infine, ha depositato n. 2 contratti di locazione relativi allo stesso immobile, sito a Campobello di Licata, decorrenti rispettivamente dal 07/02/2023 al 06/02/2024 il primo, e dal 15/02/2024 al
14/02/2027 il secondo.
A ciò va aggiunto che il ricorrente ha lasciato il proprio pase di origine nel 2016, allorché era ancora minorenne.
Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dall'Italia determinerebbe una violazione della sua vita privata e personale;
pertanto, non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica che rendano necessario il suo allontanamento, sussistono i presupposti per il riconoscimento della
2 protezione speciale.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e della documentazione prodotta solo nel corso del giudizio, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
1) Dichiara il diritto del ricorrente , nato in [...] il [...], Parte_1
ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2) Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Monica Montante
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TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Monica MONTANTE Presidente dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. dott.ssa Eleonora BRUNO Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. 9905 r.g. dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Angelo Parte_1
Raneli
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
[...]
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Ricorso avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26/07/2023 ha impugnato il Parte_1
provvedimento emesso il 06/07/2023 e notificato il 18/07/2023 (prot.77/2023
Cat.A.12/IMM./SEZ.IV–L.P.), con cui il Questore di Agrigento ha rigettato l'istanza dal medesimo avanzata il 17/11/2022 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla scorta del parere negativo della Commissione Territoriale di Agrigento.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020 ed ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, in considerazione del percorso di integrazione avviato in Italia e dell'esigenza di tutelare la propria vita privata, con conseguente richiesta di riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
All'udienza del 06/11/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente è evidente che l'allontanamento dello stesso dall'Italia comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare.
Invero, vive in Italia da otto anni circa ed ha dimostrato di aver intrapreso un Parte_1
percorso di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano.
Ha, infatti, documentato:
- di aver partecipato al corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana organizzato dal C.P.I.A. di Agrigento nell'anno scolastico 2017/2018;
- di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società “Z.C. Di Vella Giovanna
s.r.l.s.” con sede a Campobello di Licata (AG) come muratore con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 06/09/2021;
- di aver svolto attività lavorativa come bracciante agricolo presso la “Soc.Agr. Frutta di Sicilia
s.r.l.s.” dal 16/05/2023 al 31/12/2023 (cf. buste paga di maggio e giugno 2023 con retribuzione di € 498,90 e € 886,94).
Di recente ha stipulato due contratti di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di manovale edile:
- il primo decorrente dal 09/01/2024 alle dipendenze della ditta “L.M. Costruzioni s.r.l.” con sede a Canicattì (AG) (cf. buste paga di gennaio e febbraio 2024 con retribuzione di € 880,00 ed € 565,54);
- il secondo decorrente dal 24/09/2024 alle dipendenze di , con sede a Parte_2
Campobello di Licata (AG), presso cui aveva già lavorato dal 08/04/2024 al 31/07/2024.
Infine, ha depositato n. 2 contratti di locazione relativi allo stesso immobile, sito a Campobello di Licata, decorrenti rispettivamente dal 07/02/2023 al 06/02/2024 il primo, e dal 15/02/2024 al
14/02/2027 il secondo.
A ciò va aggiunto che il ricorrente ha lasciato il proprio pase di origine nel 2016, allorché era ancora minorenne.
Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dall'Italia determinerebbe una violazione della sua vita privata e personale;
pertanto, non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica che rendano necessario il suo allontanamento, sussistono i presupposti per il riconoscimento della
2 protezione speciale.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e della documentazione prodotta solo nel corso del giudizio, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
1) Dichiara il diritto del ricorrente , nato in [...] il [...], Parte_1
ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2) Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Monica Montante
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