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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ( scadenza note 9/9/2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 219/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
Pt_1
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Nobile, giusta procura CP_1
in atti;
- appellato-
1 CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso il Tribunale di Locri, conveniva in giudizio CP_1
l' per sentire dichiarare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di malattia per Pt_1
l'anno 2018 e la disoccupazione agricola per l'anno 2017, con condanna al pagamento della corrispondente indennità.
Si costitutiva in giudizio l' dando atto di avere provveduto al pagamento dell'indennità Pt_1
di malattia riferita al 2018 con richiesta di cessata materia;
insistendo però sul rigetto della domanda di disoccupazione anno 2017 per la mancanza del requisito contributivo.
Il Giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla domanda riferita all' indennità di malattia anno 2018 , accogliendo il ricorso con riferimento alla domanda di disoccupazione agricola anno 2017, ritenendo esistere il possesso del requisito contributivo.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale l' con riferimento alla domanda Pt_1
di disoccupazione anno 2017 reiterando l'eccezione, già formulata in primo grado, di mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore a quello oggetto della domanda.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1
dando atto dell'assenza del requisito contributivo per gli anni 2015 e 2016 ritenendo però
bastevole l'esistenza del requisito contributivo nel 2017 rilevando che il biennio di riferimento andava calcolato dalla data di presentazione della domanda depositata nel 2018.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio del 10/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello è fondato.
Il Tribunale di Locri, con riferimento alla domanda di disoccupazione agricola anno
2017, ha accolto il ricorso senza motivazione alcuna in merito alla presenza del requisito contributivo.
Il motivo di appello è fondato atteso che non è in contestazione che non vi sia il requisito contributivo nell'anno 2016, nel quale l'originario ricorrente non ha prestato attività
lavorativa.
Invero, la tutela previdenziale per la disoccupazione involontaria, apprestata dall'art.32
della L. 29 aprile 1949, n.264 e dal D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, in favore dei lavoratori subordinati (cui sono equiparati i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) impegnati nel settore agricolo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è
richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di 102 contributi giornalieri in agricoltura nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato di essere iscritta nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli relativo all'anno 2017; non ha però dimostrato di possedere il requisito del biennio di iscrizione: invero, dall'estratto contributivo nulla si dice circa la contribuzione nell'anno 2016 e 2015 ed, in ogni caso, non è contestato che il requisito manchi.
In assenza del requisito contributivo richiesto (almeno due anni di assicurazione o almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione involontaria) la domanda deve pertanto essere rigettata e l'appello
3 parziale accolto. Va rilevato che <il presupposto dell'anzianità assicurativa (iscrizione per
almeno un anno negli elenchi nominativi oltre che per quello per cui è prevista l'indennità) e del
minimo contributivo (un anno di contribuzione nel biennio), necessario per il conseguimento
dell'indennità di disoccupazione nel settore agricolo, deve essere accertato con riferimento all'anno
solare e non a quello agrario. ( conf 1862'73, mass n 364886; 2082'67, mass n 329189; ( contra
2109'71, mass n 352826).>>
Le spese di lite per il doppio grado atteso l'accoglimento parziale dell'originaria domanda vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro avverso la sentenza Pt_1 Controparte_2
n. 1016/22 del Tribunale- di Locri disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta il ricorso con riferimento alla domanda di disoccupazione agricola anno 2017;
2) Compensa le spese del doppio grado;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10/9/ 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ( scadenza note 9/9/2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 219/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
Pt_1
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Nobile, giusta procura CP_1
in atti;
- appellato-
1 CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso il Tribunale di Locri, conveniva in giudizio CP_1
l' per sentire dichiarare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di malattia per Pt_1
l'anno 2018 e la disoccupazione agricola per l'anno 2017, con condanna al pagamento della corrispondente indennità.
Si costitutiva in giudizio l' dando atto di avere provveduto al pagamento dell'indennità Pt_1
di malattia riferita al 2018 con richiesta di cessata materia;
insistendo però sul rigetto della domanda di disoccupazione anno 2017 per la mancanza del requisito contributivo.
Il Giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla domanda riferita all' indennità di malattia anno 2018 , accogliendo il ricorso con riferimento alla domanda di disoccupazione agricola anno 2017, ritenendo esistere il possesso del requisito contributivo.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale l' con riferimento alla domanda Pt_1
di disoccupazione anno 2017 reiterando l'eccezione, già formulata in primo grado, di mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore a quello oggetto della domanda.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1
dando atto dell'assenza del requisito contributivo per gli anni 2015 e 2016 ritenendo però
bastevole l'esistenza del requisito contributivo nel 2017 rilevando che il biennio di riferimento andava calcolato dalla data di presentazione della domanda depositata nel 2018.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio del 10/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello è fondato.
Il Tribunale di Locri, con riferimento alla domanda di disoccupazione agricola anno
2017, ha accolto il ricorso senza motivazione alcuna in merito alla presenza del requisito contributivo.
Il motivo di appello è fondato atteso che non è in contestazione che non vi sia il requisito contributivo nell'anno 2016, nel quale l'originario ricorrente non ha prestato attività
lavorativa.
Invero, la tutela previdenziale per la disoccupazione involontaria, apprestata dall'art.32
della L. 29 aprile 1949, n.264 e dal D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, in favore dei lavoratori subordinati (cui sono equiparati i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) impegnati nel settore agricolo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è
richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di 102 contributi giornalieri in agricoltura nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato di essere iscritta nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli relativo all'anno 2017; non ha però dimostrato di possedere il requisito del biennio di iscrizione: invero, dall'estratto contributivo nulla si dice circa la contribuzione nell'anno 2016 e 2015 ed, in ogni caso, non è contestato che il requisito manchi.
In assenza del requisito contributivo richiesto (almeno due anni di assicurazione o almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione involontaria) la domanda deve pertanto essere rigettata e l'appello
3 parziale accolto. Va rilevato che <il presupposto dell'anzianità assicurativa (iscrizione per
almeno un anno negli elenchi nominativi oltre che per quello per cui è prevista l'indennità) e del
minimo contributivo (un anno di contribuzione nel biennio), necessario per il conseguimento
dell'indennità di disoccupazione nel settore agricolo, deve essere accertato con riferimento all'anno
solare e non a quello agrario. ( conf 1862'73, mass n 364886; 2082'67, mass n 329189; ( contra
2109'71, mass n 352826).>>
Le spese di lite per il doppio grado atteso l'accoglimento parziale dell'originaria domanda vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro avverso la sentenza Pt_1 Controparte_2
n. 1016/22 del Tribunale- di Locri disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta il ricorso con riferimento alla domanda di disoccupazione agricola anno 2017;
2) Compensa le spese del doppio grado;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10/9/ 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)
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