Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errata applicazione della normativa di riferimento

    La Corte ritiene che l'Agenzia abbia erroneamente negato l'accesso alla definizione agevolata, poiché il principio della sostanziale unicità del credito tributario impone di detrarre quanto già versato da qualsiasi coobbligato, anche se non aderente alla definizione. Il diniego configura un ingiustificato arricchimento dell'erario e una lesione della parità delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 35
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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