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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 2019-005-SC-000001072-0-004 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 24/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate il diniego da questa opposto alla sua richiesta di definizione agevolata della controversia tributaria pendente presso questa Corte a seguito di ricorso n. RGR 57/2023.
Va premesso che il ricorrente, nel corso del predetto giudizio instaurato a seguito di impugnazione di un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, aveva presentato il
03.08.2023 una prima istanza di definizione agevolata della controversia seguita subito dopo da altra, datata
28.09.2023, nella quale aveva indicato che l'importo dovuto, pari al 100% della controversia, ammontava ad € 31.037,00, e che la somma già versata in pendenza di giudizio, ad opera di un coobbligato, era di
€ 16.306,00, cosìcchè il quantum residuo da versare era ormai pari ad € 14.371,00 di cui la parte avanzava richiesta di rateizzazione. Nel frattempo, il ricorrente procedeva a versare anche le prime 6 rate in scadenza.
Che ciononostante l'Agenzia delle Entrate notificava al Ricorrente_1 il diniego oggi impugnato motivando sul fatto che il contribuente che si è avvalso della definizione agevolata non può portare a decurtazione le somme pagate da un coobbligato che non si sia avvalso anch'esso della medesima definizione.
La parte, con un sostanziale unico motivo di impugnazione ha lamentato l'errata applicazione della normativa di riferimento.
Si è costituita l'Agenzia resistente la quale ha affermato la legittimità del suo operato e la corretta interpretazione della normativa e delle circolari di riferimento.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A parere della Corte, l'Agenzia ha erroneamente negato al contribuente l'accesso alla definizione agevolata della controversia sul presupposto dell'errata indicazione della somma residua che quest'ultimo avrebbe dovuto versare ad estinzione del debito.
Il ricorrente, ha visto infatti rigettarsi l'istanza di definizione della lite di cui al ricorso n. RGR 57/2023 da lui instaurato a seguito di impugnazione di un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per avere egli indicato una somma minore di quella dovuta;
in particolare è stata negata la possibilità di definire la controversia (il cui valore complessivo era pari ad € 31.037,00), procedendo al versamento di soli € € 14.371,00, quantum residuo della somma dovuta all'esito del pagamento in pendenza di giudizio, effettuato da un coobbligato, della somma di € 16.306,00.
In particolare, l'Agenzia ha fondato il suo diniego sulla scorta dell'orientamento ribadito in plurime circolari secondo cui non è possibile procedere a scomputo dalla somma dovuta per definire la controversia, di tutti quei versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione, come nel caso di specie in cui a chiedere la definizione agevolata era stato il solo ricorrente.
In particolare, l'ente impositore ha richiamato la Circolare n.48/E del 2011 secondo la quale “ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione”; e ancora la Circolare 6/E del 2019 che ha ribadito che lo scomputo è ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione agevolata e che in tal modo hanno accettato anch'essi l'estinzione della controversia.
Il pagamento in questi casi potrà essere effettuato da uno solo dei coobbligati per la differenza, mentre gli altri dovranno definire la controversia con la sola presentazione dell'istanza. Il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso rispetto a quanto dovuto per la definizione, invece, è sempre escluso.
Aderendo a quanto sostenuto dall'Agenzia, oltre a verificarsi una ingiustificata disparità di trattamento, l'erario appare incorrere in tal modo in un evidente ingiustificato arricchimento corrispondente alla quota parte già versata dal coobbligato che verrebbe nuovamente incamerata grazie al versamento del contribuente che aderisce alla definizione agevolata e che invece avrebbe diritto a scomputarla.
Quello che deve prevalere, infatti, è il principio della sostanziale unicità del credito (debito) tributario. Se un coobbligato definisce la lite ed il pagamento estende i suoi effetti liberatori anche agli altri, l'importo dovuto per la definizione deve essere calcolato detraendo quanto già versato da chiunque dei coobbligati (sul punto anche Cass. n. 29647/2008).
In sostanza l'amissione alla definizione agevolata, di fatto consentita dall'Ente solo previo versamento da parte del contribuente di una parte di somma già incassata dall'erario (sebbene ad opera di un coobbligato), non può che configurare un ingiustificato incameramento da parte dello Stato di una maggior somma - duplicata- rispetto al credito dovuto;
fatto che, a parere della Corte, rende lo strumento deflattivo inefficace, irragionevole e lesivo della parità delle parti.
Per questi motivi
si ritiene accoglibile il ricorso di parte che va accolto dichiarando l'illegittimità del diniego della definizione agevolata della controversia tributaria. Si ritiene equo procedere a compensazione delle spese di giudizio tra le parti attesa la particolare complessità della questione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 2019-005-SC-000001072-0-004 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 24/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate il diniego da questa opposto alla sua richiesta di definizione agevolata della controversia tributaria pendente presso questa Corte a seguito di ricorso n. RGR 57/2023.
Va premesso che il ricorrente, nel corso del predetto giudizio instaurato a seguito di impugnazione di un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, aveva presentato il
03.08.2023 una prima istanza di definizione agevolata della controversia seguita subito dopo da altra, datata
28.09.2023, nella quale aveva indicato che l'importo dovuto, pari al 100% della controversia, ammontava ad € 31.037,00, e che la somma già versata in pendenza di giudizio, ad opera di un coobbligato, era di
€ 16.306,00, cosìcchè il quantum residuo da versare era ormai pari ad € 14.371,00 di cui la parte avanzava richiesta di rateizzazione. Nel frattempo, il ricorrente procedeva a versare anche le prime 6 rate in scadenza.
Che ciononostante l'Agenzia delle Entrate notificava al Ricorrente_1 il diniego oggi impugnato motivando sul fatto che il contribuente che si è avvalso della definizione agevolata non può portare a decurtazione le somme pagate da un coobbligato che non si sia avvalso anch'esso della medesima definizione.
La parte, con un sostanziale unico motivo di impugnazione ha lamentato l'errata applicazione della normativa di riferimento.
Si è costituita l'Agenzia resistente la quale ha affermato la legittimità del suo operato e la corretta interpretazione della normativa e delle circolari di riferimento.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A parere della Corte, l'Agenzia ha erroneamente negato al contribuente l'accesso alla definizione agevolata della controversia sul presupposto dell'errata indicazione della somma residua che quest'ultimo avrebbe dovuto versare ad estinzione del debito.
Il ricorrente, ha visto infatti rigettarsi l'istanza di definizione della lite di cui al ricorso n. RGR 57/2023 da lui instaurato a seguito di impugnazione di un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per avere egli indicato una somma minore di quella dovuta;
in particolare è stata negata la possibilità di definire la controversia (il cui valore complessivo era pari ad € 31.037,00), procedendo al versamento di soli € € 14.371,00, quantum residuo della somma dovuta all'esito del pagamento in pendenza di giudizio, effettuato da un coobbligato, della somma di € 16.306,00.
In particolare, l'Agenzia ha fondato il suo diniego sulla scorta dell'orientamento ribadito in plurime circolari secondo cui non è possibile procedere a scomputo dalla somma dovuta per definire la controversia, di tutti quei versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione, come nel caso di specie in cui a chiedere la definizione agevolata era stato il solo ricorrente.
In particolare, l'ente impositore ha richiamato la Circolare n.48/E del 2011 secondo la quale “ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione”; e ancora la Circolare 6/E del 2019 che ha ribadito che lo scomputo è ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione agevolata e che in tal modo hanno accettato anch'essi l'estinzione della controversia.
Il pagamento in questi casi potrà essere effettuato da uno solo dei coobbligati per la differenza, mentre gli altri dovranno definire la controversia con la sola presentazione dell'istanza. Il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso rispetto a quanto dovuto per la definizione, invece, è sempre escluso.
Aderendo a quanto sostenuto dall'Agenzia, oltre a verificarsi una ingiustificata disparità di trattamento, l'erario appare incorrere in tal modo in un evidente ingiustificato arricchimento corrispondente alla quota parte già versata dal coobbligato che verrebbe nuovamente incamerata grazie al versamento del contribuente che aderisce alla definizione agevolata e che invece avrebbe diritto a scomputarla.
Quello che deve prevalere, infatti, è il principio della sostanziale unicità del credito (debito) tributario. Se un coobbligato definisce la lite ed il pagamento estende i suoi effetti liberatori anche agli altri, l'importo dovuto per la definizione deve essere calcolato detraendo quanto già versato da chiunque dei coobbligati (sul punto anche Cass. n. 29647/2008).
In sostanza l'amissione alla definizione agevolata, di fatto consentita dall'Ente solo previo versamento da parte del contribuente di una parte di somma già incassata dall'erario (sebbene ad opera di un coobbligato), non può che configurare un ingiustificato incameramento da parte dello Stato di una maggior somma - duplicata- rispetto al credito dovuto;
fatto che, a parere della Corte, rende lo strumento deflattivo inefficace, irragionevole e lesivo della parità delle parti.
Per questi motivi
si ritiene accoglibile il ricorso di parte che va accolto dichiarando l'illegittimità del diniego della definizione agevolata della controversia tributaria. Si ritiene equo procedere a compensazione delle spese di giudizio tra le parti attesa la particolare complessità della questione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.