Sentenza 17 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 5 luglio 2023
Ordinanza collegiale 12 ottobre 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4064 del 2021, proposto da
Consorzio Edilpartenope in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Attanasio, Bruno Cimadomo e Francesco Cerulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via F. Lomonaco n. 3;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari e Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
Sindaco pro tempore del Comune di Napoli, nella qualità di Commissario straordinario di Governo, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona della Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 6245/2020 del 19 ottobre 2020, emesso dal Tribunale di Napoli X sezione civile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa AL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 4145 del 17 giugno 2022, la Sezione aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio Edilpartenope in liquidazione per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 6245/2020, ordinando “ al [Sindaco] del Comune di Napoli, n.q. Commissario straordinario di Governo ex art. 3 dell’O.P.C.M. n. 218/1995 di procedere al pagamento ” e nominando Commissario ad acta il Prefetto di Napoli.
2. Con la sentenza n. 6582 del 5 luglio 2023, il Consiglio di Stato ha, tuttavia, annullato tale sentenza rimettendo la causa al primo grado, così argomentando: nella controversia in esame, “ trattandosi di garantire l’esatta ottemperanza al provvedimento monitorio azionato, non viene tanto in considerazione un profilo di attribuzione competenziale (fermo restando che la posizione debitoria è indubbiamente assunta non dal Comune di Napoli in proprio, ma dal Sindaco, nella qualità di organo commissariale straordinario, dovendosi sotto questo limitato profilo emendare il tenore del provvedimento impugnato), quanto l’individuazione delle risorse suscettibili di aggressione sotto il profilo esecutivo.
Ne discende che – trattandosi di risorse economiche comunque refluite, nel senso chiarito, nel bilancio del Comune di Napoli, interessato dalla complessiva procedura di riequilibrio finanziario – il primo giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 243 bis, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, che preclude temporaneamente la prosecuzione di iniziative esecutive, disponendo la sospensione del procedimento …
Appare perciò più congruo, sia pure nella assenza di una puntuale disposizione processuale (tale non essendo quella di cui all’art. 105 cod. proc. amm., che si riferisce a fattispecie tipiche), far seguire all’annullamento della sentenza (che si è pronunziata nel merito senza disporre la sospensione del processo) la rimessione della causa al primo giudice, che provvederà – ove perdurino le relative ragioni – a disporre, con ordinanza, la sospensione del processo ”.
3. A seguito dell’istanza di prosecuzione presentata dal Consorzio Edilpartenope in liquidazione, con l’ordinanza n. 5566 del 12 ottobre 2023, la Sezione ha quindi disposto “ la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a., del comma 714-bis dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e del comma 4 dell’art. 243-bis del d.Lgs. n. 267 del 2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione, alla luce del tenore letterale della suddetta disposizione normativa che fa discendere gli effetti sospensivi delle procedure esecutive dalla mera adozione della delibera consiliare e fermo restando che, una volta che la Corte dei Conti abbia approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio, o ne abbia negata l’approvazione, il Comune di Napoli dovrà senza indugio, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 c.p.a. ”.
4. In data 14 gennaio 2025, il Consorzio Edilpartenope in liquidazione ha presentato istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’articolo 80 del codice del processo amministrativo, dopo che “ in data 27.12.2024, il Comune di Napoli [aveva] depositato la nota del Ragioniere Generale PG_2024_1098899 del 18.12.2024, unitamente al dispositivo depositato dalla Sez. Reg. di Controllo per la Campania della Corte de Conti, cui si [dava] atto dell’intervenuta approvazione, della riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla delibera consiliare n. 3 del 19.02.2018 ”, facendo venir meno la causa di sospensione.
5. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con l’azionato decreto ingiuntivo n. 6245/2020, il Tribunale di Napoli ha ordinato “ al Sindaco del comune di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo ex art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218 del 26 giugno 1995, di pagare entro 40 giorni dalla notifica … al ricorrente la somma di € 19.189,20 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi ai tassi e con le decorrenze indicate in ricorso, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge ”.
In mancanza di esecuzione il consorzio ricorrente chiede a questo Tribunale di:
a) ordinare al Sindaco del Comune di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo ex articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218 del 26 giugno 1995, di dare piena e integrale esecuzione al suindicato provvedimento;
b) nominare un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata, provveda a dare esecuzione al decreto azionato;
c) fissare una somma di denaro per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
d) condannare il Sindaco del Comune di Napoli, nella qualità di Commissario straordinario di Governo, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di ottemperanza.
7. Devono essere disattese le eccezioni formulate dal Comune di Napoli, atteso che:
- il ricorso è stato correttamente promosso nei confronti del Sindaco pro tempore del Comune di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo ai sensi dell’articolo 3 dell’O.P.C.M. n. 218 del 1995, affinché ottemperasse al giudicato di cui al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ottenuto in danno del predetto Organo. Il ricorso risulta notificato solo ad abundantiam al Comune di Napoli, allo scopo di renderlo edotto dell’azione promossa;
- il giudicato da ottemperare è stato ottenuto, come più volte evidenziato, in danno del Sindaco del Comune nella qualità di Commissario straordinario di Governo e il ricorso per l’ottemperanza è stato proposto nei confronti del medesimo Organo Commissariale, sicché il creditore non aveva ragione di presentare istanza di ammissione del proprio credito, ai sensi dell’articolo 1, comma 574, della legge n. 234 del 2021, nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
8. Sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo all’esecutorietà dell’azionato decreto (dichiarata con decreto n. 5793 del 21 dicembre 2020) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, essere ordinato all’intimato Sindaco di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, così come liquidate nel decreto azionato.
Il Collegio ritiene di dover, sin d’ora, designare quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, a carico e spese del soggetto inadempiente; le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del medesimo soggetto e, liquidate nell’importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all’onerato. L’eventuale delega dovrà essere disposta in forza della presente pronuncia, essendo stata annullata la sentenza n. 4145 del 2022.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna del Sindaco di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta ).
Le spese del giudizio, comprensive di quelle successive al titolo azionato (con la sola eccezione di quelle riguardanti la registrazione, da computarsi separatamente) funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Sindaco del Comune di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo di dare esecuzione al titolo azionato, in favore del ricorrente, mediante il pagamento delle somme indicate in motivazione, nei termini ivi specificati;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione; determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico del Sindaco del Comune di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo;
c) condanna il Sindaco del Comune di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Sindaco del Comune di Napoli nella qualità di Commissario straordinario di Governo al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NG AR GU, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
AL NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NI | NG AR GU |
IL SEGRETARIO